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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/09/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2124/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2025 da Parte_1
e , entrambi con avv. MARINELLA TOSOLINI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 31 luglio 1999 a Trieste, adottando il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli, ma i coniugi hanno adottato in data 24.07.2008, la figlia Persona_1 nata il giorno 17.11.1995.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno proposto ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno depositato note personalmente sottoscritte e confermato le condizioni concordate, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni che Parte_1 Parte_2 seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, in quanto economica-mente autosufficiente;
3. il SI. , con il presente atto, si impegna a vendere alla SI.ra con Parte_2 Parte_1 successivo rogito notarile la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile in parte indivisa, sito a
Kostanjevica na Krasu n. 58, (Castagnevizza del Carso n. 58 – Slovenia) Comune catastale n. 2332, villa
pagina 1 di 3 accostata identificata con il numero edificio 291, costruita nell'anno 1918 su due piani, iscritta al Catasto sub particella n. 3292 di mq 187 e terreno identificato sub particella 3279 di mq 58 e giardino identificato sub particella 1053 di mq 898 al prezzo di stima, pari ad euro 90.000,00 in base alla perizia dd. 03.06.2025, che viene allegata al ricorso (c.f.r. doc. 11-12);
4. la SI.ra con il presente atto, si impegna ad acquistare al prezzo di stima pari ad euro Parte_1
90.000,00, la metà parte indivisa dell'immobile intestato al SI. , sito a Kostanjevica na Parte_2
Krasu n. 58, (Castagnevizza del Carso n. 58 – Slovenia) come sopra descritto, non appena avrà ottenuto dalla
Banca ZKB l'erogazione del mutuo richiesto per tale compravendita e comunque non oltre tre mesi dall'emissione del mutuo;
5. il SI. si impegna a lasciare l'immobile coniugale non appena avrà acquistato un alloggio dove andare Pt_2 ad abitare e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data del rogito notarile;
6. nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti in sede di separazione quest'ultime concordano che il SI. cederà a titolo gratuito il 50% della proprietà parte indivisa dell'autovettura Pt_2
Lancia Ypsilon, Tg EC923RR, alla SI.ra di cui si allega il libretto di circolazione e la visura Parte_1 del PRA, tale trasferimento di proprietà avverrà in esenzione di tasse e imposte ai sensi della normativa vigente
(c.f.r. doc. 13,14);
7. i coniugi si impegnano a dividere a metà il saldo attivo del conto corrente cointestato, acceso presso la
BANCA ZKB, con sede a IC (TS) (c.f.r. doc. 15);
8. il SI. si impegna ad aiutare la SI.ra nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di Pt_2 Pt_1 giardinaggio inerenti all'immobile sito a Castagnevizza del Carso;
9. i coniugi sono d'accordo che i due cani rimarranno presso l'immobile sito a Castagne-vizza e le spese per il loro mantenimento, nonché i costi del veterinario o altra spesa me-dica verranno divise a metà tra le parti.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) dichiarare compensate le spese di giudizio tra le parti”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole minorenne, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 28/04/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, al numero
230, parte seconda, seria A, anno 1999).
Così deciso in Trieste, l'11/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2124/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2025 da Parte_1
e , entrambi con avv. MARINELLA TOSOLINI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 31 luglio 1999 a Trieste, adottando il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli, ma i coniugi hanno adottato in data 24.07.2008, la figlia Persona_1 nata il giorno 17.11.1995.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno proposto ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno depositato note personalmente sottoscritte e confermato le condizioni concordate, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni che Parte_1 Parte_2 seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, in quanto economica-mente autosufficiente;
3. il SI. , con il presente atto, si impegna a vendere alla SI.ra con Parte_2 Parte_1 successivo rogito notarile la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile in parte indivisa, sito a
Kostanjevica na Krasu n. 58, (Castagnevizza del Carso n. 58 – Slovenia) Comune catastale n. 2332, villa
pagina 1 di 3 accostata identificata con il numero edificio 291, costruita nell'anno 1918 su due piani, iscritta al Catasto sub particella n. 3292 di mq 187 e terreno identificato sub particella 3279 di mq 58 e giardino identificato sub particella 1053 di mq 898 al prezzo di stima, pari ad euro 90.000,00 in base alla perizia dd. 03.06.2025, che viene allegata al ricorso (c.f.r. doc. 11-12);
4. la SI.ra con il presente atto, si impegna ad acquistare al prezzo di stima pari ad euro Parte_1
90.000,00, la metà parte indivisa dell'immobile intestato al SI. , sito a Kostanjevica na Parte_2
Krasu n. 58, (Castagnevizza del Carso n. 58 – Slovenia) come sopra descritto, non appena avrà ottenuto dalla
Banca ZKB l'erogazione del mutuo richiesto per tale compravendita e comunque non oltre tre mesi dall'emissione del mutuo;
5. il SI. si impegna a lasciare l'immobile coniugale non appena avrà acquistato un alloggio dove andare Pt_2 ad abitare e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data del rogito notarile;
6. nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti in sede di separazione quest'ultime concordano che il SI. cederà a titolo gratuito il 50% della proprietà parte indivisa dell'autovettura Pt_2
Lancia Ypsilon, Tg EC923RR, alla SI.ra di cui si allega il libretto di circolazione e la visura Parte_1 del PRA, tale trasferimento di proprietà avverrà in esenzione di tasse e imposte ai sensi della normativa vigente
(c.f.r. doc. 13,14);
7. i coniugi si impegnano a dividere a metà il saldo attivo del conto corrente cointestato, acceso presso la
BANCA ZKB, con sede a IC (TS) (c.f.r. doc. 15);
8. il SI. si impegna ad aiutare la SI.ra nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di Pt_2 Pt_1 giardinaggio inerenti all'immobile sito a Castagnevizza del Carso;
9. i coniugi sono d'accordo che i due cani rimarranno presso l'immobile sito a Castagne-vizza e le spese per il loro mantenimento, nonché i costi del veterinario o altra spesa me-dica verranno divise a metà tra le parti.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) dichiarare compensate le spese di giudizio tra le parti”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole minorenne, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 28/04/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, al numero
230, parte seconda, seria A, anno 1999).
Così deciso in Trieste, l'11/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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