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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8628 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto della regolarizzazione della registrazione telematica della data d'udienza a cura della Cancelleria;
dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8628/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LORUSSO BARTOLO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 e conseguente liquidazione di quanto a tal titolo dovuto) è stata riconosciuta e liquidata in via
1 amministrativa dall' (v. documentazione all. fascicolo;
estratto conto novembre 2025, CP_1 CP_1 nonché allegazioni, sul punto, concordi delle parti), essendo così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
In proposito, è del tutto irrilevante la controdeduzione della parte resistente, secondo cui “Nel giudizio preordinato all'accertamento del requisito sanitario presupposto dell'assegno ordinario di invalidità il ricorrente” avrebbe “omesso di dichiarare la percezione della , tenuto, peraltro, conto che CP_2 lo stesso resistente ha ammesso che “Con PEC del 05/02/2025 il ricorrente ha comunicato CP_3 all' di optare per l'assegno ordinario in luogo della a far data da 07/2024” (v. memoria CP_1 CP_2 difensiva dell' ), così dando atto dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'istante sin dal CP_1 05.02.2025.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì data del deposito
Il Giudice
CL LL
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto della regolarizzazione della registrazione telematica della data d'udienza a cura della Cancelleria;
dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8628/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LORUSSO BARTOLO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 e conseguente liquidazione di quanto a tal titolo dovuto) è stata riconosciuta e liquidata in via
1 amministrativa dall' (v. documentazione all. fascicolo;
estratto conto novembre 2025, CP_1 CP_1 nonché allegazioni, sul punto, concordi delle parti), essendo così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
In proposito, è del tutto irrilevante la controdeduzione della parte resistente, secondo cui “Nel giudizio preordinato all'accertamento del requisito sanitario presupposto dell'assegno ordinario di invalidità il ricorrente” avrebbe “omesso di dichiarare la percezione della , tenuto, peraltro, conto che CP_2 lo stesso resistente ha ammesso che “Con PEC del 05/02/2025 il ricorrente ha comunicato CP_3 all' di optare per l'assegno ordinario in luogo della a far data da 07/2024” (v. memoria CP_1 CP_2 difensiva dell' ), così dando atto dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'istante sin dal CP_1 05.02.2025.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì data del deposito
Il Giudice
CL LL
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