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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 874/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte 1
avv.ti FASTOSO ALESSANDRO e ANGELO RAZZANO, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. BRODELLA AMATO, come da procura in CP 1
atti;
RESISTENTE
E
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02.02.2021, Parte 1 ha esposto: -
di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23.05.1999; - che dal matrimonio sono nati due figli: Per 1 (08.12.2002) e Per_2 (02.04.2005); - che entrambi i coniugi sono disoccupati e privi di reddito;
- che la residenza coniugale è stata fissata in Cellole, in un immobile detenuto dalle parti ma non ancora formalmente acquistato a causa della intervenuta dichiarazione di fallimento della società promittente venditrice;
- che l'unione coniugale si è deteriorata e la sua rottura è divenuta irreversibile.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi;
disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso di sé nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre;
prevedersi, a carico del resistente, un contributo di
-
mantenimento di € 250,00 in favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, che la rottura dell'unione CP 1 ha esposto:
-
coniugale è da addebitarsi esclusivamente alla responsabilità della ricorrente;
che questa si è
-
completamente disinteressata delle esigenze della famiglia non svolgendo alcuna attività lavorativa né preoccupandosi della cura della casa e dei figli;
- di aver sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
- di essere stato costretto a chiudere la propria attività a causa della crisi economica e sanitaria;
di aver fatto richiesta e di aver ottenuto il reddito di cittadinanza ma di non poterne
-
usufruire in quanto la ricorrente gli ha sottratto la relativa scheda.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori al cui mantenimento provvederanno entrambi i genitori nei rispettivi periodi di permanenza con gli stessi;
- rigettarsi l'avversa richiesta di assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita libero del padre;
ha fissato in complessivi € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) il contributo al mantenimento per i figli a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, parte resistente ha formulato domanda di addebito.
La domanda va rigettata. Invero, il CP 1 non ha fornito prova alcuna dei fatti costitutivi della domanda, tanto più se si considera che le circostanze dedotte sono assolutamente generiche.
Ciò posto, nelle more del giudizio, il secondo figlio della coppia è divenuto maggiorenne.
Nulla, pertanto, va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita dello stesso.
Va disposto, in quanto ritenuto congruo, a carico del resistente un contributo per il mantenimento del primo figlio della coppia, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 200,00 mensili, corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 874/2021, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Parte 1 nata 1'01/10/1972 in 1. pronuncia la separazione dei coniugi
SE AU (CE) e CP 1 nato il [...] in [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999)
3. rigetta la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
4. dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del primo figlio della coppia, Per_1 maggiorenne non autosufficiente, versando alla ricorrente la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 874/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte 1
avv.ti FASTOSO ALESSANDRO e ANGELO RAZZANO, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. BRODELLA AMATO, come da procura in CP 1
atti;
RESISTENTE
E
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02.02.2021, Parte 1 ha esposto: -
di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23.05.1999; - che dal matrimonio sono nati due figli: Per 1 (08.12.2002) e Per_2 (02.04.2005); - che entrambi i coniugi sono disoccupati e privi di reddito;
- che la residenza coniugale è stata fissata in Cellole, in un immobile detenuto dalle parti ma non ancora formalmente acquistato a causa della intervenuta dichiarazione di fallimento della società promittente venditrice;
- che l'unione coniugale si è deteriorata e la sua rottura è divenuta irreversibile.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi;
disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso di sé nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre;
prevedersi, a carico del resistente, un contributo di
-
mantenimento di € 250,00 in favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, che la rottura dell'unione CP 1 ha esposto:
-
coniugale è da addebitarsi esclusivamente alla responsabilità della ricorrente;
che questa si è
-
completamente disinteressata delle esigenze della famiglia non svolgendo alcuna attività lavorativa né preoccupandosi della cura della casa e dei figli;
- di aver sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
- di essere stato costretto a chiudere la propria attività a causa della crisi economica e sanitaria;
di aver fatto richiesta e di aver ottenuto il reddito di cittadinanza ma di non poterne
-
usufruire in quanto la ricorrente gli ha sottratto la relativa scheda.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori al cui mantenimento provvederanno entrambi i genitori nei rispettivi periodi di permanenza con gli stessi;
- rigettarsi l'avversa richiesta di assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita libero del padre;
ha fissato in complessivi € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) il contributo al mantenimento per i figli a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, parte resistente ha formulato domanda di addebito.
La domanda va rigettata. Invero, il CP 1 non ha fornito prova alcuna dei fatti costitutivi della domanda, tanto più se si considera che le circostanze dedotte sono assolutamente generiche.
Ciò posto, nelle more del giudizio, il secondo figlio della coppia è divenuto maggiorenne.
Nulla, pertanto, va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita dello stesso.
Va disposto, in quanto ritenuto congruo, a carico del resistente un contributo per il mantenimento del primo figlio della coppia, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 200,00 mensili, corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 874/2021, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Parte 1 nata 1'01/10/1972 in 1. pronuncia la separazione dei coniugi
SE AU (CE) e CP 1 nato il [...] in [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999)
3. rigetta la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
4. dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del primo figlio della coppia, Per_1 maggiorenne non autosufficiente, versando alla ricorrente la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio