TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3177/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e P.I. in C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. SARA ARDUINI contro
C.F. e P.I. CP_2 C.F._3 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. PATIMO LUIGI P.IVA_2
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
La risolubilità del contratto riguarda quest'ultima circostanza;
si verifica, ovverosia, quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Ciò che viene alterato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l'una in funzione dell'altra.
Legittime le deduzioni di parte convenuta circa la inammissibilità della prova orale attorea;
sul punto si osserva quanto ai cap. 2, 3 e 5 risultano dedotti in termini generici e/o privi di contestualizzazione spazio-temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 8690/96), cap. 1 e 4 in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 7 e 8 irrilevanti al fine del decidere, cap. 6 e 9 in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21) nonché generici.
Orbene, in estrema sintesi, l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza”; non è stata fornita prova alcuna in tal senso.
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Pag. 2 di 6 In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
Tanto premesso, si osserva che al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altro, “il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto”
(Cfr. Cass. 3002/2004 e 18320/2015).
Al riguardo, anche in tal senso, non è stata fornita prova da entrambe le parti processuali.
Si evidenzia inoltre quanto segue.
La legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Ciò posto, nel caso in esame non è stata fornita prova alcuna della richiesta risolubilità; non vi prova della non più attuabilità del programma contrattuale ovvero quello di soddisfare gli interessi dei contraenti;
tale sopravvenuta inidoneità deve essere provata.
Pag. 3 di 6 In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea in termini generali.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata, in atti, ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, per completezza espositiva, invece, all'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pag. 4 di 6 Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
Pag. 5 di 6 minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
In definitiva, non è stata fornita la prova del danno derivante, come narrato, dall'asserito illecito compiuto;
non vede altresì l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande introduttive;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 08/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3177/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e P.I. in C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. SARA ARDUINI contro
C.F. e P.I. CP_2 C.F._3 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. PATIMO LUIGI P.IVA_2
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
La risolubilità del contratto riguarda quest'ultima circostanza;
si verifica, ovverosia, quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Ciò che viene alterato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l'una in funzione dell'altra.
Legittime le deduzioni di parte convenuta circa la inammissibilità della prova orale attorea;
sul punto si osserva quanto ai cap. 2, 3 e 5 risultano dedotti in termini generici e/o privi di contestualizzazione spazio-temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 8690/96), cap. 1 e 4 in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 7 e 8 irrilevanti al fine del decidere, cap. 6 e 9 in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21) nonché generici.
Orbene, in estrema sintesi, l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza”; non è stata fornita prova alcuna in tal senso.
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Pag. 2 di 6 In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
Tanto premesso, si osserva che al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altro, “il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto”
(Cfr. Cass. 3002/2004 e 18320/2015).
Al riguardo, anche in tal senso, non è stata fornita prova da entrambe le parti processuali.
Si evidenzia inoltre quanto segue.
La legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Ciò posto, nel caso in esame non è stata fornita prova alcuna della richiesta risolubilità; non vi prova della non più attuabilità del programma contrattuale ovvero quello di soddisfare gli interessi dei contraenti;
tale sopravvenuta inidoneità deve essere provata.
Pag. 3 di 6 In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea in termini generali.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata, in atti, ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, per completezza espositiva, invece, all'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pag. 4 di 6 Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
Pag. 5 di 6 minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
In definitiva, non è stata fornita la prova del danno derivante, come narrato, dall'asserito illecito compiuto;
non vede altresì l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande introduttive;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 08/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6