Art. 4. 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 , si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 , e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. L. 21 aprile 1999, n. 110 , convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le disposizioni di cui al suddetto articolo continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.
Versione
22 agosto 1998
22 agosto 1998
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Versione
24 aprile 1999
24 aprile 1999
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/01/2018, n. 418Provvedimento: […] Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti agiscono per l'accertamento del proprio diritto a percepire, per il periodo che va dal 16 ottobre 2001 al 30 giugno 2005, durante il quale erano inviati in missione in Albania, la diaria giornaliera maggiorata del 140% ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1998; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, previo eventuale annullamento dei provvedimenti amministrativi ostativi all'accoglimento delle richieste.Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- art. 4 legge n. 300/1998·
- compensazione delle spese di lite·
- disparità di trattamento·
- interessi legali·
- trattamento economico del personale·
- eccesso di potere·
- rivalutazione monetaria·
- art. 3 legge n. 642/1961·
- indennità di missione