Articolo 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 300
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 agosto 1998
>
Versione
24 aprile 1999
Art. 4. 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 , si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 , e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. L. 21 aprile 1999, n. 110 , convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le disposizioni di cui al suddetto articolo continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente