Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2024, proposto dalla società Gr Value Brindisi 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
nei confronti
- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- della Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 avanzata il 06.04.2023 per la realizzazione e l’esercizio nei comuni di Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR) di un impianto agrivoltaico denominato “Messapia” della potenza di 29,65 MW, con opere ed infrastrutture connesse nel Comune di Mesagne;
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata a fronte dei solleciti del 19.04.2024 e del 22.04.2024;
per la condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della cultura a concludere il procedimento, con la nomina di un Commissario ad TA che provveda in caso di loro perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 888 del 2024, notificato l’11.07.2024 e depositato il 15.07.2024, la società ricorrente ha proposto il presente giudizio ex artt. 31 e 117 del c.p.a., onde ottenere da questo T.A.R. la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione di un provvedimento espresso nell’ambito del procedimento ex artt. 23 e ss. del d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio nei comuni di Mesagne (BR) e di Torre Santa Susanna (BR) di un impianto agrivoltaico denominato “messapia” della potenza di 29,65 MW, con opere ed infrastrutture connesse nel comune di Mesagne.
2. In particolare, con il predetto ricorso la parte ricorrente ha rappresentato che: i) tale procedimento è stato instaurato con istanza presentata il 06 luglio 2022; ii) dopo alcune interlocuzioni procedimentali, il 06.04.2023 la parte ricorrente trasmetteva l’istanza riformulata e il nuovo avviso pubblico per l’avvio del procedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006; iii) il 12 maggio 2023 ha avuto luogo la pubblicazione della documentazione completa relativa al progetto sul sito web dell’Amministrazione per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006; iii) il 12 giugno 2023 (termine, in realtà, scaduto l’11.06.2023 – domenica – e prorogato al successivo giorno non festivo cfr . ex multis , T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 13/10/2016, sentenza n. 1531; T.A.R. , Potenza , sez. I , 12/09/2015 , sentenza n. 560) è scaduto il termine per presentare le osservazioni del pubblico; iv) il 12 luglio 2023, è scaduto inesorabilmente il termine per l’adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (cfr. art. 25, comma 2- bis , primo inciso, del d.lgs. n. 152 del 2006); v) il 20 ottobre 2023 è scaduto il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione (12.05.2023), senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC abbia espresso il proprio parere di competenza e/o abbia predisposto lo schema di provvedimento di VIA; vi) tuttavia, successivamente il procedimento non è più stato definito con provvedimento, malgrado la proposizione del presente ricorso giurisdizionale.
2.1. Con il predetto ricorso giurisdizionale, la parte ricorrente – con un’unica doglianza – censura in sostanza l’inerzia della pubblica Amministrazione e chiede che il SE e il IC siano condannati ad adempiere senza indugio e a concludere il procedimento di VIA, con la nomina di un Commissario ad TA che provveda in caso di loro perdurante inerzia.
3. In data 16.07.2024, con atto di mero stile, si sono costituite le Amministrazioni statali.
4. In data 27.02.2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato un rapporto informativo pervenuto dal Ministero della cultura, ove si rappresenta che la procedura non può proseguire senza il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e senza lo schema di provvedimento di VIA che quest’ultima è tenuta a predisporre ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , d.lgs. n. 152/2006.
5. All’udienza camerale del 24 marzo 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti di cui in motivazione.
7. Con un’unica doglianza, la società ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA. Più precisamente, la parte ricorrente evidenzia come tale obbligo sia sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale, dettata dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere.
7.1. La censura è fondata.
7.2. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
7.3. Nella fattispecie all’esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del SE di pronunciarsi con un provvedimento espresso.
7.4. In particolare, nel caso di specie, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale, all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”. A tale categoria, infatti, appartiene il progetto in questione – che come puntualmente dedotto dalla parte ricorrente e non smentito da parte resistente – rientra tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
7.5. In questa prospettiva, vengono qui in specifico rilievo: - l’art. 25, comma 2- bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale “(...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis” ; - l’art. 25, comma 1, ult. per., del d.lgs. n. 152/2006, che così dispone per l’ipotesi di mancata espressione dei pareri delle varie Autorità coinvolte nel procedimento o dell’adozione di pareri negativi: “ qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”: la mancata espressione dei pareri da parte delle varie Autorità coinvolte nel procedimento e il rilascio di pareri negativi non elidono, dunque, l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del SE; - l’art. 25, comma 2- quater, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”; - l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Nondimeno, tale ultima disposizione normativa, con cui il legislatore afferma la natura perentoria dei termini, non implica ex se la perdita del potere in capo all’Amministrazione posto che tale qualificazione è limitata con riguardo all’operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Ne consegue che, nonostante tale qualificazione ai limitati fini suindicati, per il resto, in caso di inerzia dell’Amministrazione, residua in capo ad essa l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato.
7.6. Dunque, in relazione a tale corpus normativo, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ il silenzio serbato dal SE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. (…) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del SE ” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 21/06/2024, sentenza n. 12670; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 500/2024 e in senso analogo ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, V, sentenza n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, sentenza n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, sentenza n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 1429/2023).
7.7. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la mera individuazione della scansione temporale degli atti nella fattispecie all’esame è sufficiente a supportare la conclusione dell’illegittimità del silenzio serbato dal SE: a fronte dell’istanza del 6 aprile 2023 e della fase di consultazione pubblica, che ha avuto luogo a partire dal 12 maggio 2023, il procedimento risulta attualmente fermo in fase di istruttoria tecnica CTPNNR-PNIEC, pur essendo abbondantemente decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2 -bis, del d.lgs n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione.
7.8. Sulla base delle superiori considerazioni, deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal SE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si assegna il termine complessivo di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
7.9. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della parte ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad TA , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente.
8. Le spese di lite del presente giudizio, con riguardo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo; quanto, invece, alla Regione Puglia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di mera denuntiatio TI , il Collegio ritiene che non si possa disporre nulla sulle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2022, sentenza n. 1743).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, quanto all’azione volta all’accertamento del silenzio-inadempimento, serbato dall’Amministrazione e alla condanna della stessa a provvedere nei sensi di cui in motivazione.
Condanna, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Nulla sulle spese di lite con riguardo alla Regione Puglia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO