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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/06/2024, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10561/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n. 13, rappresentato e difeso - giusta procura in atti – dall' Avv. Giuseppe Lauro
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell' rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Battista Controparte_2
Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo
Resistente
Oggetto: Infortunio sul lavoro
ALL'UDIENZA DEL 21.06.2024 – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC -
MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in € 1.000,00 per compensi, ivi compreso il rimborso spese forfetario, ed oltre accessori se dovuti.
Pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto a carico di parte ricorrente.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 29.08.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo di accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio CP_1
dell'8.3.2020 subiva un danno biologico pari all'8% o comunque in quella misura maggiore o minore che sarebbe stata accertata dal CTU, e conseguentemente condannare l' al pagamento della prestazione come da “Tabella delle CP_1
Menomazioni - DM 12 luglio 2000”.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto della domanda poiché la CP_1
valutazione compiuta dall' era in linea con le previsioni tabellari CP_1
richiamate dal ricorrente.
La causa veniva istruita mediante ctu medico – legale affidata alla Dott.ssa
[...]
specialista in medicina del lavoro, al fine di accertare se a seguito Per_1
dell'infortunio denunciato il ricorrente avesse riportato un danno biologico indicandone la misura.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente, direttore di macchina sulla nave della Compagnia marittima
Grimaldi SpA, subiva un infortunio, durante lo svolgimento della propria attività, procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e alla spalla destra per il quale l' riconosceva un danno biologico del 3%, valutazione che veniva CP_1
contestata mediante opposizione in via amministrativa che non veniva accolta.
Riteneva il che la menomazione subita comportasse il riconoscimento di Pt_1
una maggiore percentuale di danno.
L' dal canto suo riteneva corrette le valutazioni effettuate dai propri CP_1
consulenti.
Ciò posto si osserva:
La normativa in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata recentemente modificata col D.L. 23 febbraio
2000, n. 38 che introduce il concetto di danno biologico inteso come “la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”
e dal D.M. 12 luglio 2000 che contiene le nuove tabelle di riferimento valutativo.
Vengono introdotti nuovi criteri di indennizzabilità del danno patito stabilendo la soglia del 6% per il riconoscimento del danno biologico indennizzabile.
Per le menomazione dell'integrità psicofisica è previsto il pagamento di una somma in capitale per quelle comprese tra il 6% ed il 15% mentre una rendita se viene stimato un danno biologico pari o superiore al 16%.
Viene poi riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal
4^ giorno successivo alla data di infortunio sino alla guarigione clinica per l'inabilità assoluta al lavoro.
Orbene, nella specie, la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio - il cui risultato è condiviso dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - ha accertato che a seguito dell'infortunio dell'8.3.2020 è derivata per il ricorrente un danno biologico del 3%, ossia inferiore al minimo richiesto per accedere ai benefici di cui all'art. 13 del d. lgs. 23 febbraio 2000 n.38.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente. Palermo, addì 21.06.2024
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10561/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n. 13, rappresentato e difeso - giusta procura in atti – dall' Avv. Giuseppe Lauro
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell' rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Battista Controparte_2
Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo
Resistente
Oggetto: Infortunio sul lavoro
ALL'UDIENZA DEL 21.06.2024 – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC -
MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in € 1.000,00 per compensi, ivi compreso il rimborso spese forfetario, ed oltre accessori se dovuti.
Pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto a carico di parte ricorrente.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 29.08.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo di accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio CP_1
dell'8.3.2020 subiva un danno biologico pari all'8% o comunque in quella misura maggiore o minore che sarebbe stata accertata dal CTU, e conseguentemente condannare l' al pagamento della prestazione come da “Tabella delle CP_1
Menomazioni - DM 12 luglio 2000”.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto della domanda poiché la CP_1
valutazione compiuta dall' era in linea con le previsioni tabellari CP_1
richiamate dal ricorrente.
La causa veniva istruita mediante ctu medico – legale affidata alla Dott.ssa
[...]
specialista in medicina del lavoro, al fine di accertare se a seguito Per_1
dell'infortunio denunciato il ricorrente avesse riportato un danno biologico indicandone la misura.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente, direttore di macchina sulla nave della Compagnia marittima
Grimaldi SpA, subiva un infortunio, durante lo svolgimento della propria attività, procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e alla spalla destra per il quale l' riconosceva un danno biologico del 3%, valutazione che veniva CP_1
contestata mediante opposizione in via amministrativa che non veniva accolta.
Riteneva il che la menomazione subita comportasse il riconoscimento di Pt_1
una maggiore percentuale di danno.
L' dal canto suo riteneva corrette le valutazioni effettuate dai propri CP_1
consulenti.
Ciò posto si osserva:
La normativa in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata recentemente modificata col D.L. 23 febbraio
2000, n. 38 che introduce il concetto di danno biologico inteso come “la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”
e dal D.M. 12 luglio 2000 che contiene le nuove tabelle di riferimento valutativo.
Vengono introdotti nuovi criteri di indennizzabilità del danno patito stabilendo la soglia del 6% per il riconoscimento del danno biologico indennizzabile.
Per le menomazione dell'integrità psicofisica è previsto il pagamento di una somma in capitale per quelle comprese tra il 6% ed il 15% mentre una rendita se viene stimato un danno biologico pari o superiore al 16%.
Viene poi riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal
4^ giorno successivo alla data di infortunio sino alla guarigione clinica per l'inabilità assoluta al lavoro.
Orbene, nella specie, la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio - il cui risultato è condiviso dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - ha accertato che a seguito dell'infortunio dell'8.3.2020 è derivata per il ricorrente un danno biologico del 3%, ossia inferiore al minimo richiesto per accedere ai benefici di cui all'art. 13 del d. lgs. 23 febbraio 2000 n.38.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente. Palermo, addì 21.06.2024
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente