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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM TO IE IA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240015303155000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a Ric_1 una cartella di pagamento (n. 02520240015303155000) scaturente dal versamento di acconti IRPEF in misura minore rispetto a quanto dichiarato, all'esito di un controllo automatizzato (ex art. 36-bis dPR 600/1973) della dichiarazione Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020.
Il ricorrente Ric_1 evidenzia che la dichiarazione originale chiudeva con un credito a suo favore, rettificato dall'ufficio in un debito senza fornire spiegazioni dettagliate e impugna la cartella.
Egli deduce: a) il difetto di motivazione della cartella (art. 7, L. 212/2000) che non le permetterebbe di conoscere le ragioni della pretesa fiscale, limitandosi alla dicitura generica “omesso o carente versamento”, con conseguente lesione del diritto di difesa;
b) la violazione degli artt. 38 e 42, dPR 600/1973, sostenendo che l'ufficio non avrebbe dovuto emettere direttamente la cartella di pagamento, ma avrebbe dovuto procedere a un accertamento, trattandosi di una rettifica di merito della dichiarazione (attività impositiva), e non di un mero errore materiale;
c) la decadenza del potere impositivo (ex art. 25, dPR 602/1973), poiché la cartella, essendo relativa al periodo d'imposta 2020, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre
2024.
L'Agenzia ha controdedotto difendendo la legittimità del proprio operato e argomentando nel senso della legittimità del ruolo emesso, scaturente dal controllo formale e automatico ex art 36 bis del Dpr 600/1973, effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata per il 2020, dal quale è emerso che il contribuente aveva versato acconti per soli € 619,00, al posto dei € 3.919,00 dichiarati nel rigo RN038.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte dal ricorrente sono infondate.
Sulla doglianza sub a), in caso di controlli automatizzati (art. 36-bis) l'obbligo di motivazione è soddisfatto dall'indicazione dei dati fattuali (tributo, periodo, importi) e dal richiamo alla dichiarazione dei redditi (2021) del contribuente, già in grado di conoscere i presupposti della pretesa basata sui propri dati dichiarati, avendo ricevuto anche una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) in data 22.9.2023.
Sulla doglianza sub b), come chiarito dall'Ufficio, il recupero non deriva da una rettifica o un accertamento formale, ma da una semplice liquidazione automatizzata per mancato versamento.
Sulla doglianza sub c), non sussiste la decadenza del potere impositivo in data 31.12.2024: la notifica della cartella in data 20.3.2025 è tempestiva, tenuto conto della sospensione di 542 giorni (dall'8/03/2020 al
31/08/2021) disposta per l'emergenza Covid-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015) che ha spostato in avanti i termini di decadenza e prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo spostamento in avanti dei termini si applica non solo alle attività in scadenza durante il periodo di sospensione, ma a tutte le attività di controllo e riscossione per la medesima durata (Cass. n. 960/2025).
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM TO IE IA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240015303155000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a Ric_1 una cartella di pagamento (n. 02520240015303155000) scaturente dal versamento di acconti IRPEF in misura minore rispetto a quanto dichiarato, all'esito di un controllo automatizzato (ex art. 36-bis dPR 600/1973) della dichiarazione Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020.
Il ricorrente Ric_1 evidenzia che la dichiarazione originale chiudeva con un credito a suo favore, rettificato dall'ufficio in un debito senza fornire spiegazioni dettagliate e impugna la cartella.
Egli deduce: a) il difetto di motivazione della cartella (art. 7, L. 212/2000) che non le permetterebbe di conoscere le ragioni della pretesa fiscale, limitandosi alla dicitura generica “omesso o carente versamento”, con conseguente lesione del diritto di difesa;
b) la violazione degli artt. 38 e 42, dPR 600/1973, sostenendo che l'ufficio non avrebbe dovuto emettere direttamente la cartella di pagamento, ma avrebbe dovuto procedere a un accertamento, trattandosi di una rettifica di merito della dichiarazione (attività impositiva), e non di un mero errore materiale;
c) la decadenza del potere impositivo (ex art. 25, dPR 602/1973), poiché la cartella, essendo relativa al periodo d'imposta 2020, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre
2024.
L'Agenzia ha controdedotto difendendo la legittimità del proprio operato e argomentando nel senso della legittimità del ruolo emesso, scaturente dal controllo formale e automatico ex art 36 bis del Dpr 600/1973, effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata per il 2020, dal quale è emerso che il contribuente aveva versato acconti per soli € 619,00, al posto dei € 3.919,00 dichiarati nel rigo RN038.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte dal ricorrente sono infondate.
Sulla doglianza sub a), in caso di controlli automatizzati (art. 36-bis) l'obbligo di motivazione è soddisfatto dall'indicazione dei dati fattuali (tributo, periodo, importi) e dal richiamo alla dichiarazione dei redditi (2021) del contribuente, già in grado di conoscere i presupposti della pretesa basata sui propri dati dichiarati, avendo ricevuto anche una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) in data 22.9.2023.
Sulla doglianza sub b), come chiarito dall'Ufficio, il recupero non deriva da una rettifica o un accertamento formale, ma da una semplice liquidazione automatizzata per mancato versamento.
Sulla doglianza sub c), non sussiste la decadenza del potere impositivo in data 31.12.2024: la notifica della cartella in data 20.3.2025 è tempestiva, tenuto conto della sospensione di 542 giorni (dall'8/03/2020 al
31/08/2021) disposta per l'emergenza Covid-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015) che ha spostato in avanti i termini di decadenza e prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo spostamento in avanti dei termini si applica non solo alle attività in scadenza durante il periodo di sospensione, ma a tutte le attività di controllo e riscossione per la medesima durata (Cass. n. 960/2025).
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.