Articolo 41 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 40Articolo 42
Versione
4 aprile 1941
Art. 41.

Nel casi di cui ai precedenti articoli38 e 39 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'insegnante, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.

Il conseguimento dell'indennita' o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'insegnante condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora l'insegnante riacquisti il diritto al conseguimento della indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 39, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita' ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma dei successivi articoli 52 e 53.

Nel caso di ripristino del diritto a indennita' o di cessazione della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia gia' stata liquidata ad altri aventi diritto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941