Art. 6.
Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.
Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.