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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2020
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 2840/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2840 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni - lesioni
TRA
, (C.F.: ) elettivamente dom.ta in Sant'Egidio Del Monte Albino Parte_1 C.F._1
(SA), alla Via Nazionale n. 174, presso lo studio dell'Avv. Salvatore De Prisco dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Nocera Superiore CP_1 C.F._2
(SA) 84015 alla via G. Mazzini n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rossi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_2
Gubitosi, giusta procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo al Tribunale adito la condanna della stessa alla refusione dei danni, patiti in CP_1 occasione del sinistro verificatosi in data 30.05.2019 alle ore 08.15 circa, allorquando, all'interno dell'abitazione della sig.ra sita in Sant'Egidio Del Monte Albino alla via G. Manzo n. 27, CP_1
Angri (SA), cadde violentemente a terra a causa “di una insidia, non segnalata, non visibile e non prevedibile costituita da un liquido trasparente presente sulla pavimentazione dell'abitazione”.
L'attrice precisava altresì che, a seguito delle lesioni subite a causa del decritto incidente domestico, si rese necessario il trasporto al P.S. dell'Ospedale di Scafati (SA) ove i sanitari di turno le diagnosticarono
“Frattura composta pluriframmentaria del calcagno piede sx”.
Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta sig.ra per i titoli di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti dalla sig.ra nella misura che risulterà dovuta nel corso del giudizio oltre il danno morale, la rivalutazione Parte_2 monetaria e gli interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, anche eventualmente all'esito della disponendo consulenza medico-legale d'ufficio. Vinte le spese con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda per la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra il danno e la res chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_3
in virtù della polizza n. 390274155 - emessa in data 28.02.2019.
[...]
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4 che impugnava ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito e sollevava varie eccezioni circa la
[...] fondatezza della domanda, in particolare eccepiva l'improcedibilità , la nullità e l'infondatezza della stessa;
nonché l'inoperatività della polizza per tardività della denuncia di sinistro.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale, mentre con ordinanza dell'11 maggio 2023 questo Ufficio rigettava l'ammissione di C.T.U. medico legale proposta da parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea non risulta fondata e va, pertanto, rigettata, atteso che nel caso di specie l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuta ad assolvere.
Va precisato in via preliminare, con riferimento ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell'addotto accadimento, che è del tutto pacifico, in linea generale, che colui che promuove la relativa azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno
è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può pagina 3 di 6 che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Più nello specifico, stante l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 2051 C.C., il danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (cfr. Cass.,
19/11/2009 n. 24419), mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno si
è verificato per caso fortuito, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo
2043 C.C..
Dunque, è, comunque necessaria la dimostrazione da parte attrice dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento.
Nel caso di specie va evidenziato che, all'esito della effettuata istruttoria orale, non risulta compiutamente assolta da parte attrice l'anzidetto onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'effettiva causazione delle lesioni, riscontrabili nella documentazione medica in atti, in occasione dello specifico accadimento così come addotto nell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che è carente la dimostrazione dell'effettiva causazione della caduta in terra e delle conseguenti lesioni proprio a cagione della presenza della sostanza liquida, mancando così dalle risultanze dell'istruttoria svolta la conferma della storicità del sinistro e, quindi, la puntuale prova circa l'effettiva verificazione del sinistro così come dedotto da parte attrice ed, in particolare, del nesso di causalità tra l'evento danno e la cosa in proprietà e custodia della convenuta (an debeatur).
Invero, l'unico teste escusso, (cfr. verbale telematico di udienza dell'11 maggio 2023: Tes_1
A.D.R.: “ADR: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché io sono amica della sig.r.a e qualche volta vado a CP_1 casa sua per farle compagnia perché il marito è allettato;
ADR: io la sera prima del sinistro avevo dormito a casa della sig.ra
quando la sig.ra è caduta ero presente;
ADR: il sinistro è avvenuto il mese di maggio dell'anno 2019 CP_1 _1 di mattina verso le 08.15 ADR: la sig.ra non la conoscevo quella mattina sono andata in cucina, e mi sono messa nel
_1 salotto, nel momento in cui ho acceso la tv hanno bussato alla porta, sono andata io ad aprire, ADR: era la sig.ra , l'ho
_1 fatta entrare in casa, la sig.ra era avanti a me mi precedeva per andare nel soggiorno, nel camminare, nei pressi di un
_1 termosifone la sig.ra scivolò ed andò a finire con il calcagno sinistro verso questo termosifone;
ADR: chiamammo il marito della sig.ra e l'accompagnammo in ospedale io non so come ha fatto a scivolare, non so se a terra c'era acqua, detersivo
_1 non lo so, ”; dopo sollecitazione dell'avvocato la teste precisa che il pavimento era bagnato ADR: io ho percorso lo stessa strada percorsa dalla signora. ADR: la sig.ra era avanti a me io dietro di lei.”), ha riferito di seguire la sig.ra
_1
, di aver visto l'attrice cadere nei pressi di un termosifone;
ha inoltre precisato, testualmente “non so CP_5 come ha fatto a scivolare, non so se a terra c'era acqua o detersivo” dopodichè, sollecitata dal procuratore dichiarava
“il pavimento era bagnato”.
La testimonianza testè riportata risulta quantomeno generica circa la dinamica del riferito accadimento ed, in particolare, se parte attrice fosse effettivamente scivolata a causa del pavimento bagnato. pagina 4 di 6 Pertanto, i contributi narrativi in esame, quali unici mezzi di prova offerti da parte attrice circa l'an debeatur, non possono ritenersi sufficientemente idonei circa la ricostruzione del fatto nei termini come prospettati da parte attrice.
Inoltre all'esito della visita medicolegale effettuata dal fiduciario incaricato dalla compagnia di Ass.ni chiamata in causa, dott. quest'ultimo ha rilevato la carenza del nesso causale tra evento e lesioni e Per_1 che la tipologia di lesione riportata è riconducibile ad una caduta dall'alto e difficilmente a modalità simili a quelle indicate in denuncia.
Ancora, in sede di Pronto Soccorso l'attrice riferiva “caduta accidentale nella propria abitazione”.
Infine la rilasciava all'accertatore incaricato dalla Compagnia una dichiarazione estremamente _1 vaga nella quale riferisce di non ricordare il nominativo dell'“amica” proprietaria dell'immobile, di non ricordare la tipologia di ostacolo fisso contro cui avrebbe urtato il tallone (peraltro non indicato nella denuncia di sinistro) e di non ricordare il nome della persona che aveva provveduto ad accompagnarla in
Ospedale.
In definitiva il quadro probatorio appare inidoneo a riscontrare sia la riconducibilità eziologica delle lesioni di cui si pretende il ristoro, sia le dinamiche causali dell'incidente.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto più sopra esposto.
In ordine alle spese di giudizio, poi, tali spese vanno poste a carico della parte attrice, in favore del convenuto, in ragione della soccombenza.
La parte attrice, peraltro, va condannata al pagamento delle spese di giudizio anche nei confronti della parte chiamata in causa, avendo l'attrice dato causa alla chiamata in causa.
Le spese e le competenze del giudizio, vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento, del grado di complessità delle questioni giuridiche sorte e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice;
Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali della convenuta Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese CP_1
pagina 5 di 6 forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 in pers. del l.r.p.t. delle spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma €
2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 2840/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2840 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni - lesioni
TRA
, (C.F.: ) elettivamente dom.ta in Sant'Egidio Del Monte Albino Parte_1 C.F._1
(SA), alla Via Nazionale n. 174, presso lo studio dell'Avv. Salvatore De Prisco dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Nocera Superiore CP_1 C.F._2
(SA) 84015 alla via G. Mazzini n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rossi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_2
Gubitosi, giusta procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo al Tribunale adito la condanna della stessa alla refusione dei danni, patiti in CP_1 occasione del sinistro verificatosi in data 30.05.2019 alle ore 08.15 circa, allorquando, all'interno dell'abitazione della sig.ra sita in Sant'Egidio Del Monte Albino alla via G. Manzo n. 27, CP_1
Angri (SA), cadde violentemente a terra a causa “di una insidia, non segnalata, non visibile e non prevedibile costituita da un liquido trasparente presente sulla pavimentazione dell'abitazione”.
L'attrice precisava altresì che, a seguito delle lesioni subite a causa del decritto incidente domestico, si rese necessario il trasporto al P.S. dell'Ospedale di Scafati (SA) ove i sanitari di turno le diagnosticarono
“Frattura composta pluriframmentaria del calcagno piede sx”.
Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta sig.ra per i titoli di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti dalla sig.ra nella misura che risulterà dovuta nel corso del giudizio oltre il danno morale, la rivalutazione Parte_2 monetaria e gli interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, anche eventualmente all'esito della disponendo consulenza medico-legale d'ufficio. Vinte le spese con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda per la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra il danno e la res chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_3
in virtù della polizza n. 390274155 - emessa in data 28.02.2019.
[...]
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4 che impugnava ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito e sollevava varie eccezioni circa la
[...] fondatezza della domanda, in particolare eccepiva l'improcedibilità , la nullità e l'infondatezza della stessa;
nonché l'inoperatività della polizza per tardività della denuncia di sinistro.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale, mentre con ordinanza dell'11 maggio 2023 questo Ufficio rigettava l'ammissione di C.T.U. medico legale proposta da parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea non risulta fondata e va, pertanto, rigettata, atteso che nel caso di specie l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuta ad assolvere.
Va precisato in via preliminare, con riferimento ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell'addotto accadimento, che è del tutto pacifico, in linea generale, che colui che promuove la relativa azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno
è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può pagina 3 di 6 che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Più nello specifico, stante l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 2051 C.C., il danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (cfr. Cass.,
19/11/2009 n. 24419), mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno si
è verificato per caso fortuito, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo
2043 C.C..
Dunque, è, comunque necessaria la dimostrazione da parte attrice dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento.
Nel caso di specie va evidenziato che, all'esito della effettuata istruttoria orale, non risulta compiutamente assolta da parte attrice l'anzidetto onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'effettiva causazione delle lesioni, riscontrabili nella documentazione medica in atti, in occasione dello specifico accadimento così come addotto nell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che è carente la dimostrazione dell'effettiva causazione della caduta in terra e delle conseguenti lesioni proprio a cagione della presenza della sostanza liquida, mancando così dalle risultanze dell'istruttoria svolta la conferma della storicità del sinistro e, quindi, la puntuale prova circa l'effettiva verificazione del sinistro così come dedotto da parte attrice ed, in particolare, del nesso di causalità tra l'evento danno e la cosa in proprietà e custodia della convenuta (an debeatur).
Invero, l'unico teste escusso, (cfr. verbale telematico di udienza dell'11 maggio 2023: Tes_1
A.D.R.: “ADR: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché io sono amica della sig.r.a e qualche volta vado a CP_1 casa sua per farle compagnia perché il marito è allettato;
ADR: io la sera prima del sinistro avevo dormito a casa della sig.ra
quando la sig.ra è caduta ero presente;
ADR: il sinistro è avvenuto il mese di maggio dell'anno 2019 CP_1 _1 di mattina verso le 08.15 ADR: la sig.ra non la conoscevo quella mattina sono andata in cucina, e mi sono messa nel
_1 salotto, nel momento in cui ho acceso la tv hanno bussato alla porta, sono andata io ad aprire, ADR: era la sig.ra , l'ho
_1 fatta entrare in casa, la sig.ra era avanti a me mi precedeva per andare nel soggiorno, nel camminare, nei pressi di un
_1 termosifone la sig.ra scivolò ed andò a finire con il calcagno sinistro verso questo termosifone;
ADR: chiamammo il marito della sig.ra e l'accompagnammo in ospedale io non so come ha fatto a scivolare, non so se a terra c'era acqua, detersivo
_1 non lo so, ”; dopo sollecitazione dell'avvocato la teste precisa che il pavimento era bagnato ADR: io ho percorso lo stessa strada percorsa dalla signora. ADR: la sig.ra era avanti a me io dietro di lei.”), ha riferito di seguire la sig.ra
_1
, di aver visto l'attrice cadere nei pressi di un termosifone;
ha inoltre precisato, testualmente “non so CP_5 come ha fatto a scivolare, non so se a terra c'era acqua o detersivo” dopodichè, sollecitata dal procuratore dichiarava
“il pavimento era bagnato”.
La testimonianza testè riportata risulta quantomeno generica circa la dinamica del riferito accadimento ed, in particolare, se parte attrice fosse effettivamente scivolata a causa del pavimento bagnato. pagina 4 di 6 Pertanto, i contributi narrativi in esame, quali unici mezzi di prova offerti da parte attrice circa l'an debeatur, non possono ritenersi sufficientemente idonei circa la ricostruzione del fatto nei termini come prospettati da parte attrice.
Inoltre all'esito della visita medicolegale effettuata dal fiduciario incaricato dalla compagnia di Ass.ni chiamata in causa, dott. quest'ultimo ha rilevato la carenza del nesso causale tra evento e lesioni e Per_1 che la tipologia di lesione riportata è riconducibile ad una caduta dall'alto e difficilmente a modalità simili a quelle indicate in denuncia.
Ancora, in sede di Pronto Soccorso l'attrice riferiva “caduta accidentale nella propria abitazione”.
Infine la rilasciava all'accertatore incaricato dalla Compagnia una dichiarazione estremamente _1 vaga nella quale riferisce di non ricordare il nominativo dell'“amica” proprietaria dell'immobile, di non ricordare la tipologia di ostacolo fisso contro cui avrebbe urtato il tallone (peraltro non indicato nella denuncia di sinistro) e di non ricordare il nome della persona che aveva provveduto ad accompagnarla in
Ospedale.
In definitiva il quadro probatorio appare inidoneo a riscontrare sia la riconducibilità eziologica delle lesioni di cui si pretende il ristoro, sia le dinamiche causali dell'incidente.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto più sopra esposto.
In ordine alle spese di giudizio, poi, tali spese vanno poste a carico della parte attrice, in favore del convenuto, in ragione della soccombenza.
La parte attrice, peraltro, va condannata al pagamento delle spese di giudizio anche nei confronti della parte chiamata in causa, avendo l'attrice dato causa alla chiamata in causa.
Le spese e le competenze del giudizio, vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento, del grado di complessità delle questioni giuridiche sorte e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice;
Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali della convenuta Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese CP_1
pagina 5 di 6 forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 in pers. del l.r.p.t. delle spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma €
2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6