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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 638/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 9/8/2021 da
- CF Parte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gloria Ferrighi e Daniela Guarino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellante
contro
C. F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa Pavanello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti procuratori in Padova, Via F. Rismondo n. 2/e. Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2021 resa dal Tribunale di Verona in data 09.02.2021 e non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma dell'impugnata sentenza, respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi la società al pagamento delle somme esposte nell'avviso di addebito per contributi e sanzioni civili oltre a quella maturate e maturande sino al saldo, ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di causa. Spese e compensi di avvocato rifusi. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Nel merito, in via principale: rigettarsi l'avversa impugnazione e confermati integralmente l'impugnata sentenza Trib. Verona n. 82/2021 del 9 febbraio 2021. Nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento del motivo di impugnazione, dichiararsi l'infondatezza delle pretese Pt_ contributive dell' e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato;
Nel merito, in via ulteriormente sub ata: limitare la pretesa contributiva nei limiti in cui verrà effettivamente dimostrato in
1 corso di causa, sgravare l'avviso di addebito delle somme richieste a titolo di contributi che risulteranno non dovute e, per l'effetto, quelle accessorie richieste a titolo di sanzioni e compensi di riscossione, in ogni caso operata la compensazione del credito di € 3.422,00= o nelle diversa misura accertata in corso di causa, vantato dall'odierna opponente nei confronti dell' convenuto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti Pt_1
e onorari di causa. In via istruttoria (...)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione, proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 42220180002644760000, con il quale l' Pt_1 chiedeva il pagamento di € 16.704,24 per contributi non versati e conseguenti sanzioni civili.
1.1. Traeva la pretesa dell' fondamento dalla emissione di DURC interno Pt_1 negativo e, conseguentemente, la somma richiesta in pagamento atteneva alla revoca di benefici di cui l'opponente aveva goduto.
L'irregolarità contributiva a fondamento dell'emissione del DURC interno negativo trovava a propria volta ragione nel fatto che l'appellata, nel mese di febbraio 2018, aveva omesso il pagamento dei contributi al fondo lavoratori per complessivi € 174,00, dei contributi alla gestione separata per € 991,86 e, nel mese di febbraio 2017, aveva omesso il pagamento dei contributi per la gestione separata per l'importo complessivo di € 1.052,51, di modo che, per un debito indicato da in misura di poco superiore ad € 2.000,00, il detto Pt_1
aveva proceduto al recupero di tutti gli sgravi contributivi, Pt_1 pretendendo il pagamento della somma di € 16.704,24 intimata con l'avviso di addebito opposto.
1.2. Il giudice di prime cure evidenziava come l' non avesse prodotto in Pt_1 giudizio, nonostante i ripetuti termini concessigli, alcun documento idoneo a dimostrare la consegna della PEC alla società, con la quale quest'ultima veniva invitata a regolarizzare la contribuzione previdenziale.
Così, nello specifico, la sentenza di primo grado: <La produzione è evidentemente tardiva e non vi sono i presupposti per una remissione in termini, poiché il documento è sempre stato nella disponibilità dell resistente. Pertanto si deve ritenere Pt_1 che l' abbia illegittimamente proceduto al disconoscimento dei benefici contributivi già Pt_1 fruiti da parte della società opponente poiché non ha ritualmente dimostrato il rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 del Dl 34/14 e dal decreto interministeriale del
2 30/01/2015, concernente il procedimento di regolarizzazione e la decadenza dalle agevolazioni>>.
In particolare, l' allegava la riproduzione del file .xml e la scansione di Pt_1 una stampa di un messaggio di posta elettronica ordinaria, con il quale veniva inoltrata – apparentemente, secondo il primo giudice – una ricevuta di consegna.
All'udienza del 29.10.2020, il giudice rigettava la richiesta di un nuovo termine per la produzione dell'originale della ricevuta di consegna in ragione della sua tardività e della sua natura esplorativa, non essendo stata dimostrata l'esistenza e la disponibilità del documento in formato digitale.
Ciononostante, l'istituto produceva ugualmente la ricevuta di consegna della pec in formato digitale, ma il primo giudice considerava tardiva la produzione e non riteneva sussistenti i presupposti per una rimessione in termini, in quanto il documento sarebbe sempre stato nella disponibilità dell' Pt_1
Conseguentemente, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del disconoscimento dei benefici contributivi da parte dell'Ente, non avendo dimostrato il rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 d.l. 34/2014 e del decreto interministeriale del 30.01.2015.
Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l con atto depositato in data Pt_1
9/8/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, l' richiamava la disciplina Pt_1 generale inerente alla posta elettronica certificata, la cui trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna: la prima, infatti, dimostrerebbe la prova dell'avvenuta spedizione di una pec, mentre la seconda dimostrerebbe la prova dell'arrivo del messaggio al destinatario. In aggiunta a ciò, l'Ente ribadiva la distinzione tra le tre fattispecie di ricevuta di avvenuta consegna, ossia quella completa, quella breve e quella sintetica.
Ciò posto, l' precisava che, nella procedura di DURC interno ex D.M. Pt_1 del 30.01.2015, soltanto la direzione centrale dell'istituto si occupava dell'invio e del recapito delle comunicazioni via pec, consentendo solo in una fase successiva la verifica, da parte delle sedi territoriali, dell'eventuale sanatoria della posizione della società oggetto di accertamento. Pertanto, le sedi
3 territoriali dell'Ente non avrebbero la possibilità di estrarre gli originali delle ricevute di accettazione e di consegna delle pec, ragion per cui, inizialmente, l' aveva allegato una stampa della ricevuta di consegna e, Pt_1 successivamente, una stampa estratta da un messaggio di posta elettronica ordinaria.
In ogni caso, l' valorizzava la stampa recante la riproduzione della Pt_1 ricevuta di consegna dell'invito a regolarizzare n. 10593548 con i relativi allegati. Sebbene riconoscesse non si trattasse dell'originale, evidenziava Pt_1 come tale stampa costituisse un elemento di prova dell'avvenuto ricevimento ai sensi dell'articolo 1335 c.c.
Infine, l'Ente concludeva chiedendo l'acquisizione d'ufficio dell'originale della ricevuta di avvenuta consegna dell'invito alla regolarizzazione, notificato alla società in data 11.05.2018, sottolineando l'importanza del documento ai fini della decisione e tenendo in considerazione il carattere pubblicistico e indisponibile dei diritti in contestazione.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, censurava la sentenza nella parte Pt_1 in cui il primo giudice limitava l'oggetto del giudizio ad un aspetto formale, ossia la mancata prova del recapito alla società dell'invito a regolarizzare, non entrando nel merito della vicenda, inerente alle agevolazioni contributive di cui avrebbe goduto illegittimamente. Controparte_1
L'istituto, infatti, sosteneva che il mancato rispetto della procedura ex d.l. 27/2007 non comportava l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti dalla società; richiamava, a sostegno, la sentenza 27107/2018 della Corte di Cassazione.
In aggiunta a ciò, l'Ente evidenziava come la società non avesse obiettato nulla in ordine alle omissioni contributive contestategli, rendendo, di fatto, incontroverso il credito dell'istituto. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare il merito della questione.
Infine, concludeva evidenziando come l'assenza di DURC irregolari Pt_1 dell' non fosse dirimente ai fini della Controparte_1 risoluzione della controversia.
3. Si costituiva ritualmente la società , che Controparte_1 contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza.
4 3.1. Quanto al primo motivo d'impugnazione, la società analizzava le singole produzioni documentali e ne ribadiva l'irrilevanza e l'inadeguatezza ai fini probatori.
In particolare, all'atto della costituzione in giudizio l' aveva prodotto Pt_1 un documento, denominato “copia invito a regolarizzare del 11.5.18 con ric pec”, composto da un invito alla regolarizzazione e una stampa dell'intranet dell'istituto, la cui efficacia probatoria era stata contestata dalla società in occasione della prima udienza e di cui Controparte_1 ribadiva la totale inadeguatezza dal punto di vista probatorio.
A fronte del termine concesso dal primo giudice, l' depositava la stampa Pt_1 di un file in formato .xml, contestato anch'esso dalla società, che rilevava l'impossibile corrispondenza tra esso e il file digitale.
Nonostante il secondo termine a disposizione, l'istituto produceva la scansione della stampa di un messaggio di inoltro dall'indirizzo ufficiale all'indirizzo di servizio;
anch'esso veniva contestato da , che, a CP_1 sostegno, richiamava l'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
A questo punto la società evidenziava come l'istituto avesse allegato per la prima volta in appello difficoltà nel reperire il file originale, non essendo una circostanza valorizzata avanti il giudice di prime cure; inoltre, sottolineava come l'Ente avesse avuto a disposizione otto mesi (dopo la notifica del ricorso in opposizione fino allo scadere del termine di costituzione) per la produzione del file attestante l'avvenuta notifica. Pertanto, ne derivava l'inammissibilità della richiesta di acquisizione d'ufficio del file, avanzata dall'istituto ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Infine, la società concludeva ribadendo di avere contestato i vizi dell'avviso di addebito notificatole già nel ricorso introduttivo di primo grado e di cui riproponeva le eccezioni e le contestazioni ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
3.2. evidenziava poi l'illegittimità dell'avviso Controparte_1 di addebito in quanto privo di motivazione;
da ciò derivava il mancato rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 30, comma 2, d.l. 78/2010.
L' infatti, secondo la società non avrebbe chiarito le ragioni e le singole Pt_1 posizioni rispetto alle quali aveva avviato il recupero contributivo, essendosi limitato al richiamo delle note di rettifica, dalle quali, peraltro, non sarebbe stato possibile comprendere le motivazioni del recupero. Si sarebbe trattato,
5 quindi, secondo , di un'aporia tautologica, alla quale conseguiva la CP_1 nullità del verbale opposto, vista l'effettiva carenza di motivazione. A sostegno richiamava la sentenza n. 22724/2013 della Corte di Cassazione.
3.3. In aggiunta a ciò, la società sottolineava l'illegittimità del recupero contributivo prospettato dall' l'istituto, infatti, includeva un periodo Pt_1
(dicembre 2015 – gennaio 2018), in cui l'appellata era in possesso di DURC regolare. Pertanto, l'eventuale recupero doveva eventualmente essere prospettato dall'ente solo ex tunc, dall'emersione delle – presunte – inadempienze, che non possono, quindi, giustificare l'efficacia retroattiva della revoca e del recupero contributivo. A sostegno, la società richiamava giurisprudenza di merito.
3.4. A questo punto, richiamava le eccezioni Controparte_1 già sollevate in primo grado, in ragione delle quali l'avviso di addebito sarebbe illegittimo, ossia le mancate notifiche del “preavviso di DU irregolare interno” e dell'avviso avente ad oggetto la comunicazione di mancato pagamento dei contributi per la gestione separata.
In via subordinata, l'appellata riproponeva l'eccezione in merito alla mancata notifica dell'avviso bonario, con il quale l'ente richiedeva il pagamento della somma di € 978,24 inerente all'omissione contributiva per la gestione separata. Concludeva, infine, evidenziando come la comunicazione delle note di rettifica fosse antecedente rispetto all'avviso bonario, dimostrando un'ulteriore violazione procedurale da parte dell' Pt_1
3.5 In conclusione, valorizzava la sussistenza Controparte_1 di un credito, pari a € 3.422,00, nei confronti dell' sorto in virtù di un Pt_1 doppio pagamento effettuato dalla società e riconosciuto dall'Ente con apposita comunicazione e con il quale chiedeva, in subordine, la compensazione con le somme richieste dall'istituto [<VII. Illegittimità della pretesa per carico non dovuto: ad aprile 2018 la società vantava un credito nei confronti dell' Nel corso del giudizio di primo grado è stato dimostrato che, nel periodo da luglio Pt_1
2017 ad aprile 2018, la Società si è ritrovata a credito nei confronti dell' , poiché ha Pt_1 provveduto a pagare delle somme in eccesso, per effetto di un doppio pagamento. Si è già visto che la stessa con la comunicazione del 6 aprile 2018, allegata sub doc. 12, ha Pt_1 riconosciuto il credito della Società nella misura di € 3.422,00=, credito che tuttora la Società vanta nei confronto dell'Istituto appellante. Si tratta di un credito che l' non Pt_1 ha mai contestato nel giudizio di primo grado e di importo quasi doppio rispetto al presunto
6 debito che avrebbe provocato il recupero contributivo monstre di € 16.704,24=. Per effetto di tale situazione creditoria vantata da , consegue l'impossibilità di Controparte_1 poter configurare una situazione di irregolarità contributiva ai danni della medesima e dunque di escludere qualsiasi recupero contributivo. Consegue, dunque, anche in accoglimento di questo ulteriore motivo, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto>>].
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 8/5/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'impugnazione, condivisibili le difese di parte appellata con riferimento alla eccepita compensazione, è parzialmente fondata e, come tale, deve essere accolto con la limitazione, derivante dal controcredito affermato dalla parte appellata, a cui si è appena sopra fatto cenno.
6. Ed infatti, deve essere detto, in via preliminare, come sia del tutto assodato, in quanto non fatto oggetto di contestazione, il mancato integrale pagamento dei contributi che hanno dato luogo alla formazione del c.d. DURC interno negativo.
È quindi assodato che febbraio 2018 Controparte_1 aveva omesso il pagamento dei contributi al fondo lavoratori per complessivi
€ 174,00 e dei contributi alla gestione separata per € 991,86 e, nel mese di febbraio 2017, aveva omesso il pagamento dei contributi per la gestione separata per l'importo complessivo di € 1.052,51.
È parimenti assodato, in quanto non contestato, che i benefici revocati sono stati riconosciuti in favore di in data Controparte_1 posteriore ai contributi non versati.
6.1. Ora, stando le cose come sopra sinteticamente descritte, in applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (cfr. cass. civ. 27107/2018) da questo Collegio più volte richiamata, ne viene che certamente può dirsi condivisibile la revoca dei benefici contributivi a suo tempo accordati all'appellata dovendosi a tal riguardo anche rilevare, in accoglimento del secondo motivo di gravame, come del tutto irrilevante sia il fatto dell'invio o meno da parte di di una comunicazione che dà atto della sussistenza Pt_1 di una irregolarità contributiva con conseguente invito alla regolarizzazione entro il termine di 15 giorni.
7 Questa Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte di cassazione con la pronuncia sopra menzionata, ha infatti già in precedenti occasioni (si veda, tra le tante, la sentenza n. 734/2024, resa in RG n. 271/21 qui in appresso riportata) avuto modo di chiarire quanto segue:
<7. La vicenda come sopra ricostruita – […] – induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo?
A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DU).
Le modalità di rilascio del DU (che in questi casi resta un c.d. DU interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DU interno) resta sospeso.
8 Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. Pt_1
6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Pt_ DU, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove
9 postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto>>.
Da quanto sopra ne viene che del tutto irrilevante è l'invio da parte dell' Pt_1 della segnalazione dell'irregolarità contributiva con correlato invito alla regolarizzazione, così come, assodata la detta irregolarità quantomeno dal febbraio 2017, certamente corretto è stato il comportamento di che ha Pt_1 revocato il beneficio e proceduto alla riscossione del proprio credito a mezzo avviso di addebito.
7. Posto quanto sopra, e con ciò procedendo nell'analisi dai contestati (da parte dell'appellata) vizi formali, rileva il Collegio come l'eccezione, anche ove fondata, non esimerebbe la Corte d'Appello dal dovere di affrontare nel merito la pretesa creditoria dell' dovendosi sin da ora rilevare come un Pt_1 eventuale annullamento dell'avviso di addebito opposto – cosa che in effetti viene qui fatta dovendosi tenere conto del controcredito allegato in compensazione da – determinerebbe Controparte_1
(come in effetti determina) una riparametrazione del debito della parte appellata previo scorporo degli oneri di riscossione (poco meno di € 500,00) oltre che del controcredito opposto in compensazione. Dovendosi in ogni caso rilevare (pur essendo la circostanza sostanzialmente ininfluente) come l'eccezione attinente ai vizi formali sia tardiva (oltre i 20 giorni di cui all'art. 617 cpc.) e come l'avviso di addebito si palesi, invero, del tutto conforme al modello di Legge.
8. Più rilevante, e di questa, come anticipato, si deve tenere conto, è invece l'eccezione di compensazione proposta da Controparte_1 la quale, infatti, ha allegato di essere titolare, almeno dal mese di luglio
[...]
2017 (data evidentemente successiva all'iniziale irregolarità contributiva che colloca a febbraio 2017 e che ha generato la revoca dei benefici Pt_1 contributivi), di un controcredito dalla stessa quantificato in € 3.422,00.
Parte appellata, infatti, già in primo grado aveva allegato, invero a sostegno di tesi che in questa sede non può essere accolta se non altro in ragione della risalenza dell'irregolarità contributiva a data anteriore del controcredito eccepito in compensazione, di essere titolare, appunto, di un credito nei confronti di Pt_1
10 Ora, pur assodato quanto allegato da Controparte_1 circa l'esistenza di un simile controcredito e dell'intenzione di utilizzarlo per regolarizzare l'inadempienza di cui qui si discute, è assodato come non Pt_1 lo abbia contestato nel suo ammontare limitandosi ad affermare, invero seguendo le principali difese di parte appellata, che Controparte_1 non aveva mai effettivamente e tempestivamente
[...] manifestato una simile intenzione non essendosi avvalsa della necessaria procedura che prevede l'utilizzo del modello F24.
In ogni caso, e ciò è circostanza assorbente, è la stessa Controparte_1
a collocare il proprio credito – il sorgere dello stesso – a
[...] luglio 2017, trovando invece l'inadempienza di cui si discute collocazione a febbraio 2017.
Da qui, quindi, la persistenza della irregolarità contributiva e, conseguentemente, della perdita dei benefici contributivi riversarti nell'opposto avviso di addebito.
Tuttavia, è certo che era, all'atto Controparte_1 dell'invio dell'avviso di addebito, così come lo è ancora oggi (in assenza di contestazioni sul punto), creditrice verso della suddetta somma (€ Pt_1
3.422,00) di cui è, adesso, doveroso tenere conto.
9. L'appello deve pertanto, nei limiti di cui sopra, essere accolto e rideterminato il credito di in complessivi € 12.795,83 dovendosi Pt_1 scomputare dalla somma di € 16.704,24 (di cui all'avviso opposto) il
contro
- credito di (come appena sopra detto Controparte_1 pari ad € 3.422,00) ed inoltre, dovendosi annullare il detto avviso, i correlati oneri di riscossione (pari ad € 486,41); quindi: € 16.704,24 - € 3422 - € 486,41
- € 12.795,83.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate nel doppio grado di giudizio, ciò data da reciproca, seppur parziale soccombenza, e tenuto conto dell'incertezza del quadro giurisprudenziale risolto dalla Suprema Corte di Cassazione solo recentemente con la pronuncia sopra citata e le successive a consolidamento dell'orientamento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
11 - in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di addebito n. 42220180002644760000, notificato in data 4 dicembre 2018, e ridetermina il credito vantato dalla parte appellante nei confronti della parte appellata in complessivi € 12.795,83 con maggiorazione di interessi con decorrenza dal dovuto al saldo effettivo;
- integralmente compensa, con riferimento al doppio grado di giudizio, le spese di lite tra le parti.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 9/8/2021 da
- CF Parte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gloria Ferrighi e Daniela Guarino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellante
contro
C. F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa Pavanello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti procuratori in Padova, Via F. Rismondo n. 2/e. Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2021 resa dal Tribunale di Verona in data 09.02.2021 e non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma dell'impugnata sentenza, respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi la società al pagamento delle somme esposte nell'avviso di addebito per contributi e sanzioni civili oltre a quella maturate e maturande sino al saldo, ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di causa. Spese e compensi di avvocato rifusi. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Nel merito, in via principale: rigettarsi l'avversa impugnazione e confermati integralmente l'impugnata sentenza Trib. Verona n. 82/2021 del 9 febbraio 2021. Nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento del motivo di impugnazione, dichiararsi l'infondatezza delle pretese Pt_ contributive dell' e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato;
Nel merito, in via ulteriormente sub ata: limitare la pretesa contributiva nei limiti in cui verrà effettivamente dimostrato in
1 corso di causa, sgravare l'avviso di addebito delle somme richieste a titolo di contributi che risulteranno non dovute e, per l'effetto, quelle accessorie richieste a titolo di sanzioni e compensi di riscossione, in ogni caso operata la compensazione del credito di € 3.422,00= o nelle diversa misura accertata in corso di causa, vantato dall'odierna opponente nei confronti dell' convenuto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti Pt_1
e onorari di causa. In via istruttoria (...)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione, proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 42220180002644760000, con il quale l' Pt_1 chiedeva il pagamento di € 16.704,24 per contributi non versati e conseguenti sanzioni civili.
1.1. Traeva la pretesa dell' fondamento dalla emissione di DURC interno Pt_1 negativo e, conseguentemente, la somma richiesta in pagamento atteneva alla revoca di benefici di cui l'opponente aveva goduto.
L'irregolarità contributiva a fondamento dell'emissione del DURC interno negativo trovava a propria volta ragione nel fatto che l'appellata, nel mese di febbraio 2018, aveva omesso il pagamento dei contributi al fondo lavoratori per complessivi € 174,00, dei contributi alla gestione separata per € 991,86 e, nel mese di febbraio 2017, aveva omesso il pagamento dei contributi per la gestione separata per l'importo complessivo di € 1.052,51, di modo che, per un debito indicato da in misura di poco superiore ad € 2.000,00, il detto Pt_1
aveva proceduto al recupero di tutti gli sgravi contributivi, Pt_1 pretendendo il pagamento della somma di € 16.704,24 intimata con l'avviso di addebito opposto.
1.2. Il giudice di prime cure evidenziava come l' non avesse prodotto in Pt_1 giudizio, nonostante i ripetuti termini concessigli, alcun documento idoneo a dimostrare la consegna della PEC alla società, con la quale quest'ultima veniva invitata a regolarizzare la contribuzione previdenziale.
Così, nello specifico, la sentenza di primo grado: <La produzione è evidentemente tardiva e non vi sono i presupposti per una remissione in termini, poiché il documento è sempre stato nella disponibilità dell resistente. Pertanto si deve ritenere Pt_1 che l' abbia illegittimamente proceduto al disconoscimento dei benefici contributivi già Pt_1 fruiti da parte della società opponente poiché non ha ritualmente dimostrato il rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 del Dl 34/14 e dal decreto interministeriale del
2 30/01/2015, concernente il procedimento di regolarizzazione e la decadenza dalle agevolazioni>>.
In particolare, l' allegava la riproduzione del file .xml e la scansione di Pt_1 una stampa di un messaggio di posta elettronica ordinaria, con il quale veniva inoltrata – apparentemente, secondo il primo giudice – una ricevuta di consegna.
All'udienza del 29.10.2020, il giudice rigettava la richiesta di un nuovo termine per la produzione dell'originale della ricevuta di consegna in ragione della sua tardività e della sua natura esplorativa, non essendo stata dimostrata l'esistenza e la disponibilità del documento in formato digitale.
Ciononostante, l'istituto produceva ugualmente la ricevuta di consegna della pec in formato digitale, ma il primo giudice considerava tardiva la produzione e non riteneva sussistenti i presupposti per una rimessione in termini, in quanto il documento sarebbe sempre stato nella disponibilità dell' Pt_1
Conseguentemente, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del disconoscimento dei benefici contributivi da parte dell'Ente, non avendo dimostrato il rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 d.l. 34/2014 e del decreto interministeriale del 30.01.2015.
Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l con atto depositato in data Pt_1
9/8/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, l' richiamava la disciplina Pt_1 generale inerente alla posta elettronica certificata, la cui trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna: la prima, infatti, dimostrerebbe la prova dell'avvenuta spedizione di una pec, mentre la seconda dimostrerebbe la prova dell'arrivo del messaggio al destinatario. In aggiunta a ciò, l'Ente ribadiva la distinzione tra le tre fattispecie di ricevuta di avvenuta consegna, ossia quella completa, quella breve e quella sintetica.
Ciò posto, l' precisava che, nella procedura di DURC interno ex D.M. Pt_1 del 30.01.2015, soltanto la direzione centrale dell'istituto si occupava dell'invio e del recapito delle comunicazioni via pec, consentendo solo in una fase successiva la verifica, da parte delle sedi territoriali, dell'eventuale sanatoria della posizione della società oggetto di accertamento. Pertanto, le sedi
3 territoriali dell'Ente non avrebbero la possibilità di estrarre gli originali delle ricevute di accettazione e di consegna delle pec, ragion per cui, inizialmente, l' aveva allegato una stampa della ricevuta di consegna e, Pt_1 successivamente, una stampa estratta da un messaggio di posta elettronica ordinaria.
In ogni caso, l' valorizzava la stampa recante la riproduzione della Pt_1 ricevuta di consegna dell'invito a regolarizzare n. 10593548 con i relativi allegati. Sebbene riconoscesse non si trattasse dell'originale, evidenziava Pt_1 come tale stampa costituisse un elemento di prova dell'avvenuto ricevimento ai sensi dell'articolo 1335 c.c.
Infine, l'Ente concludeva chiedendo l'acquisizione d'ufficio dell'originale della ricevuta di avvenuta consegna dell'invito alla regolarizzazione, notificato alla società in data 11.05.2018, sottolineando l'importanza del documento ai fini della decisione e tenendo in considerazione il carattere pubblicistico e indisponibile dei diritti in contestazione.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, censurava la sentenza nella parte Pt_1 in cui il primo giudice limitava l'oggetto del giudizio ad un aspetto formale, ossia la mancata prova del recapito alla società dell'invito a regolarizzare, non entrando nel merito della vicenda, inerente alle agevolazioni contributive di cui avrebbe goduto illegittimamente. Controparte_1
L'istituto, infatti, sosteneva che il mancato rispetto della procedura ex d.l. 27/2007 non comportava l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti dalla società; richiamava, a sostegno, la sentenza 27107/2018 della Corte di Cassazione.
In aggiunta a ciò, l'Ente evidenziava come la società non avesse obiettato nulla in ordine alle omissioni contributive contestategli, rendendo, di fatto, incontroverso il credito dell'istituto. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare il merito della questione.
Infine, concludeva evidenziando come l'assenza di DURC irregolari Pt_1 dell' non fosse dirimente ai fini della Controparte_1 risoluzione della controversia.
3. Si costituiva ritualmente la società , che Controparte_1 contestava le difese avverse e instava per la conferma della sentenza.
4 3.1. Quanto al primo motivo d'impugnazione, la società analizzava le singole produzioni documentali e ne ribadiva l'irrilevanza e l'inadeguatezza ai fini probatori.
In particolare, all'atto della costituzione in giudizio l' aveva prodotto Pt_1 un documento, denominato “copia invito a regolarizzare del 11.5.18 con ric pec”, composto da un invito alla regolarizzazione e una stampa dell'intranet dell'istituto, la cui efficacia probatoria era stata contestata dalla società in occasione della prima udienza e di cui Controparte_1 ribadiva la totale inadeguatezza dal punto di vista probatorio.
A fronte del termine concesso dal primo giudice, l' depositava la stampa Pt_1 di un file in formato .xml, contestato anch'esso dalla società, che rilevava l'impossibile corrispondenza tra esso e il file digitale.
Nonostante il secondo termine a disposizione, l'istituto produceva la scansione della stampa di un messaggio di inoltro dall'indirizzo ufficiale all'indirizzo di servizio;
anch'esso veniva contestato da , che, a CP_1 sostegno, richiamava l'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
A questo punto la società evidenziava come l'istituto avesse allegato per la prima volta in appello difficoltà nel reperire il file originale, non essendo una circostanza valorizzata avanti il giudice di prime cure; inoltre, sottolineava come l'Ente avesse avuto a disposizione otto mesi (dopo la notifica del ricorso in opposizione fino allo scadere del termine di costituzione) per la produzione del file attestante l'avvenuta notifica. Pertanto, ne derivava l'inammissibilità della richiesta di acquisizione d'ufficio del file, avanzata dall'istituto ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Infine, la società concludeva ribadendo di avere contestato i vizi dell'avviso di addebito notificatole già nel ricorso introduttivo di primo grado e di cui riproponeva le eccezioni e le contestazioni ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
3.2. evidenziava poi l'illegittimità dell'avviso Controparte_1 di addebito in quanto privo di motivazione;
da ciò derivava il mancato rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 30, comma 2, d.l. 78/2010.
L' infatti, secondo la società non avrebbe chiarito le ragioni e le singole Pt_1 posizioni rispetto alle quali aveva avviato il recupero contributivo, essendosi limitato al richiamo delle note di rettifica, dalle quali, peraltro, non sarebbe stato possibile comprendere le motivazioni del recupero. Si sarebbe trattato,
5 quindi, secondo , di un'aporia tautologica, alla quale conseguiva la CP_1 nullità del verbale opposto, vista l'effettiva carenza di motivazione. A sostegno richiamava la sentenza n. 22724/2013 della Corte di Cassazione.
3.3. In aggiunta a ciò, la società sottolineava l'illegittimità del recupero contributivo prospettato dall' l'istituto, infatti, includeva un periodo Pt_1
(dicembre 2015 – gennaio 2018), in cui l'appellata era in possesso di DURC regolare. Pertanto, l'eventuale recupero doveva eventualmente essere prospettato dall'ente solo ex tunc, dall'emersione delle – presunte – inadempienze, che non possono, quindi, giustificare l'efficacia retroattiva della revoca e del recupero contributivo. A sostegno, la società richiamava giurisprudenza di merito.
3.4. A questo punto, richiamava le eccezioni Controparte_1 già sollevate in primo grado, in ragione delle quali l'avviso di addebito sarebbe illegittimo, ossia le mancate notifiche del “preavviso di DU irregolare interno” e dell'avviso avente ad oggetto la comunicazione di mancato pagamento dei contributi per la gestione separata.
In via subordinata, l'appellata riproponeva l'eccezione in merito alla mancata notifica dell'avviso bonario, con il quale l'ente richiedeva il pagamento della somma di € 978,24 inerente all'omissione contributiva per la gestione separata. Concludeva, infine, evidenziando come la comunicazione delle note di rettifica fosse antecedente rispetto all'avviso bonario, dimostrando un'ulteriore violazione procedurale da parte dell' Pt_1
3.5 In conclusione, valorizzava la sussistenza Controparte_1 di un credito, pari a € 3.422,00, nei confronti dell' sorto in virtù di un Pt_1 doppio pagamento effettuato dalla società e riconosciuto dall'Ente con apposita comunicazione e con il quale chiedeva, in subordine, la compensazione con le somme richieste dall'istituto [<VII. Illegittimità della pretesa per carico non dovuto: ad aprile 2018 la società vantava un credito nei confronti dell' Nel corso del giudizio di primo grado è stato dimostrato che, nel periodo da luglio Pt_1
2017 ad aprile 2018, la Società si è ritrovata a credito nei confronti dell' , poiché ha Pt_1 provveduto a pagare delle somme in eccesso, per effetto di un doppio pagamento. Si è già visto che la stessa con la comunicazione del 6 aprile 2018, allegata sub doc. 12, ha Pt_1 riconosciuto il credito della Società nella misura di € 3.422,00=, credito che tuttora la Società vanta nei confronto dell'Istituto appellante. Si tratta di un credito che l' non Pt_1 ha mai contestato nel giudizio di primo grado e di importo quasi doppio rispetto al presunto
6 debito che avrebbe provocato il recupero contributivo monstre di € 16.704,24=. Per effetto di tale situazione creditoria vantata da , consegue l'impossibilità di Controparte_1 poter configurare una situazione di irregolarità contributiva ai danni della medesima e dunque di escludere qualsiasi recupero contributivo. Consegue, dunque, anche in accoglimento di questo ulteriore motivo, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto>>].
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 8/5/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'impugnazione, condivisibili le difese di parte appellata con riferimento alla eccepita compensazione, è parzialmente fondata e, come tale, deve essere accolto con la limitazione, derivante dal controcredito affermato dalla parte appellata, a cui si è appena sopra fatto cenno.
6. Ed infatti, deve essere detto, in via preliminare, come sia del tutto assodato, in quanto non fatto oggetto di contestazione, il mancato integrale pagamento dei contributi che hanno dato luogo alla formazione del c.d. DURC interno negativo.
È quindi assodato che febbraio 2018 Controparte_1 aveva omesso il pagamento dei contributi al fondo lavoratori per complessivi
€ 174,00 e dei contributi alla gestione separata per € 991,86 e, nel mese di febbraio 2017, aveva omesso il pagamento dei contributi per la gestione separata per l'importo complessivo di € 1.052,51.
È parimenti assodato, in quanto non contestato, che i benefici revocati sono stati riconosciuti in favore di in data Controparte_1 posteriore ai contributi non versati.
6.1. Ora, stando le cose come sopra sinteticamente descritte, in applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (cfr. cass. civ. 27107/2018) da questo Collegio più volte richiamata, ne viene che certamente può dirsi condivisibile la revoca dei benefici contributivi a suo tempo accordati all'appellata dovendosi a tal riguardo anche rilevare, in accoglimento del secondo motivo di gravame, come del tutto irrilevante sia il fatto dell'invio o meno da parte di di una comunicazione che dà atto della sussistenza Pt_1 di una irregolarità contributiva con conseguente invito alla regolarizzazione entro il termine di 15 giorni.
7 Questa Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte di cassazione con la pronuncia sopra menzionata, ha infatti già in precedenti occasioni (si veda, tra le tante, la sentenza n. 734/2024, resa in RG n. 271/21 qui in appresso riportata) avuto modo di chiarire quanto segue:
<7. La vicenda come sopra ricostruita – […] – induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo?
A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DU).
Le modalità di rilascio del DU (che in questi casi resta un c.d. DU interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DU interno) resta sospeso.
8 Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. Pt_1
6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Pt_ DU, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove
9 postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto>>.
Da quanto sopra ne viene che del tutto irrilevante è l'invio da parte dell' Pt_1 della segnalazione dell'irregolarità contributiva con correlato invito alla regolarizzazione, così come, assodata la detta irregolarità quantomeno dal febbraio 2017, certamente corretto è stato il comportamento di che ha Pt_1 revocato il beneficio e proceduto alla riscossione del proprio credito a mezzo avviso di addebito.
7. Posto quanto sopra, e con ciò procedendo nell'analisi dai contestati (da parte dell'appellata) vizi formali, rileva il Collegio come l'eccezione, anche ove fondata, non esimerebbe la Corte d'Appello dal dovere di affrontare nel merito la pretesa creditoria dell' dovendosi sin da ora rilevare come un Pt_1 eventuale annullamento dell'avviso di addebito opposto – cosa che in effetti viene qui fatta dovendosi tenere conto del controcredito allegato in compensazione da – determinerebbe Controparte_1
(come in effetti determina) una riparametrazione del debito della parte appellata previo scorporo degli oneri di riscossione (poco meno di € 500,00) oltre che del controcredito opposto in compensazione. Dovendosi in ogni caso rilevare (pur essendo la circostanza sostanzialmente ininfluente) come l'eccezione attinente ai vizi formali sia tardiva (oltre i 20 giorni di cui all'art. 617 cpc.) e come l'avviso di addebito si palesi, invero, del tutto conforme al modello di Legge.
8. Più rilevante, e di questa, come anticipato, si deve tenere conto, è invece l'eccezione di compensazione proposta da Controparte_1 la quale, infatti, ha allegato di essere titolare, almeno dal mese di luglio
[...]
2017 (data evidentemente successiva all'iniziale irregolarità contributiva che colloca a febbraio 2017 e che ha generato la revoca dei benefici Pt_1 contributivi), di un controcredito dalla stessa quantificato in € 3.422,00.
Parte appellata, infatti, già in primo grado aveva allegato, invero a sostegno di tesi che in questa sede non può essere accolta se non altro in ragione della risalenza dell'irregolarità contributiva a data anteriore del controcredito eccepito in compensazione, di essere titolare, appunto, di un credito nei confronti di Pt_1
10 Ora, pur assodato quanto allegato da Controparte_1 circa l'esistenza di un simile controcredito e dell'intenzione di utilizzarlo per regolarizzare l'inadempienza di cui qui si discute, è assodato come non Pt_1 lo abbia contestato nel suo ammontare limitandosi ad affermare, invero seguendo le principali difese di parte appellata, che Controparte_1 non aveva mai effettivamente e tempestivamente
[...] manifestato una simile intenzione non essendosi avvalsa della necessaria procedura che prevede l'utilizzo del modello F24.
In ogni caso, e ciò è circostanza assorbente, è la stessa Controparte_1
a collocare il proprio credito – il sorgere dello stesso – a
[...] luglio 2017, trovando invece l'inadempienza di cui si discute collocazione a febbraio 2017.
Da qui, quindi, la persistenza della irregolarità contributiva e, conseguentemente, della perdita dei benefici contributivi riversarti nell'opposto avviso di addebito.
Tuttavia, è certo che era, all'atto Controparte_1 dell'invio dell'avviso di addebito, così come lo è ancora oggi (in assenza di contestazioni sul punto), creditrice verso della suddetta somma (€ Pt_1
3.422,00) di cui è, adesso, doveroso tenere conto.
9. L'appello deve pertanto, nei limiti di cui sopra, essere accolto e rideterminato il credito di in complessivi € 12.795,83 dovendosi Pt_1 scomputare dalla somma di € 16.704,24 (di cui all'avviso opposto) il
contro
- credito di (come appena sopra detto Controparte_1 pari ad € 3.422,00) ed inoltre, dovendosi annullare il detto avviso, i correlati oneri di riscossione (pari ad € 486,41); quindi: € 16.704,24 - € 3422 - € 486,41
- € 12.795,83.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate nel doppio grado di giudizio, ciò data da reciproca, seppur parziale soccombenza, e tenuto conto dell'incertezza del quadro giurisprudenziale risolto dalla Suprema Corte di Cassazione solo recentemente con la pronuncia sopra citata e le successive a consolidamento dell'orientamento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
11 - in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di addebito n. 42220180002644760000, notificato in data 4 dicembre 2018, e ridetermina il credito vantato dalla parte appellante nei confronti della parte appellata in complessivi € 12.795,83 con maggiorazione di interessi con decorrenza dal dovuto al saldo effettivo;
- integralmente compensa, con riferimento al doppio grado di giudizio, le spese di lite tra le parti.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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