Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 300
Articolo 2
- Legge 5 luglio 1995, n. 300
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 300
Versione
26 luglio 1995
26 luglio 1995
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