TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7895/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7895/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Goiele Melella, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Dario D'Alessio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.7.2025
1 Proc. R.G. n. 7895/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 18.10.2024 la sig.ra Pt_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza
[...] di omologa n. 3676/2023 emessa in data 11/09/2023 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, la ricorrente chiedeva di “revocare l'attribuzione in godimento al sig. dell'unità posta al primo piano dell'immobile ubicato in Via Controparte_1
Coriano di Giffoni Valle Piana (SA) e per l'effetto assegnare alla sig.ra Pt_1 il predetto immobile nella sua originaria consistenza composta al suo
[...] interno da due distinte unità, una al piano terra, l'altra al piano primo, collegate internamente da una scala, nonché da un piano interrato adibito a deposito attrezzi agricoli ed autorimessa con annesso giardino, il tutto identificato nel
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 50, p.lle 2397 e nel N.C.T. del predetto
Comune al foglio 50, p.lle 1778, 1781 e 1758;”. si costituiva con comparsa del 27.1.2025 chiedendo: 1) il rigetto Controparte_1 del ricorso (rendendosi in subordine disponibile al frazionamento del cespite); 2) di “far terminare le violazioni effettuate dalla Sig. nelle proprietà Parte_1 del , vale a dire rilascio della pertinenze esclusive di proprietà del Controparte_1 identificate al Catasto fabbricati del comune di Giffoni Valle Piana al CP_1 foglio 50 particella 2397 sub 2 e sub 3”.
All'udienza del 27.2.2025 il G.D. effettuava la comparizione personale delle parti.
Alla medesima udienza il difensore del resistente rinunciava alla domanda relativa al rilascio delle pertinenze.
Sentiti anche i difensori il procedimento veniva rinviato ad altra udienza al fine di tentare una composizione bonaria.
Fallite le trattative, alla udienza del 1.7.2025 – svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
A) Dall'esame della premessa del ricorso per separazione consensuale e degli accordi raggiunti dalle parti ed omologati dal Tribunale emerge chiaramente che:
2 Proc. R.G. n. 7895/2024
1) l'unità immobiliare sita in Giffoni Valle Piana alla Loc. Coriano – di proprietà esclusiva del resistente – è composta “da due appartamenti, uno posto al piano terra destinato ad abitazione coniugale e l'altro posto al piano I di detta unità immobiliare, il tutto con annesso giardino e terreno … che la sopra menzionata unità immobiliare si compone altresì di un piano interrato adibito a deposito mezzi agricoli e autorimessa, nonché al piano terra di n. 02 locale deposito adibito
a legnaia… il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Controparte_1 spostandosi nell'appartamento posto al piano I .. dell'unità immobiliare” (cfr. pag.
2);
2) alla odierna ricorrente è stata assegnata “l'abitazione coniugale (posta al piano terra dell'unità abitativa sita in Giffoni Valle Piana alla via Coriano snc) con tutto l'arredo ivi esistente … nonché con porzione di giardino di pertinenza”
(condizione n. 2);
3) è stato inoltre concordato che “la sig.ra avrà la disponibilità e Parte_1
l'uso del vano deposito adibito ad autorimessa posto al piano interrato di mq 30 dell'immobile sito in Giffoni Valle Piana alla via Coriano snc” (condizione n. 3).
Entrambe le parti alla udienza di comparizione del 27.2.2025 hanno confermato che l'appartamento posto al primo piano non costituiva casa familiare (“In effetti già prima della separazione la famiglia utilizzava solo il piano terra come casa. Il piano superiore era un appartamento non rifinito e non utilizzato dalla famiglia” dichiarazioni della sig.ra “L'appartamento a me assegnato non era Pt_1 utilizzato come casa perché era grezzo. L'ho finito di ultimare durante la separazione e l'ho fatto proprio per restare vicino ai miei figli. Il problema c'è stato perché dietro casa c'è un viale che porta a dei depositi che uso solo io e questo ha creato problemi” dichiarazioni del sig. ). CP_1
Pertanto, il ricorso proposto dalla risulta evidentemente privo di pregio Pt_1 atteso che l'appartamento sito al primo piano non ha mai costituito casa familiare e non è mai nemmeno “stato attribuito in godimento” al resistente con gli accordi di separazione, atteso che il lo occupava già prima del deposito del CP_1 ricorso quale proprietario esclusivo del medesimo.
3 Proc. R.G. n. 7895/2024
Com'è noto, il giudice della crisi familiare deve assegnare la casa coniugale ad uno dei due genitori nell'interesse dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti). Ma, come chiarito dalla S.C., la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che prima del conflitto familiare vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, 19/02/2016, n. 3331).
Nel caso di specie è incontroverso che l'appartamento al primo piano non ha mai costituito casa familiare (in quanto allo stato grezzo prima della fine della convivenza matrimoniale) e, quindi, nessuna assegnazione dello stesso a una delle parti è possibile da parte del Tribunale.
Per quanto poi attiene alla richiesta della di vedersi attribuita il “piano Pt_1 interrato adibito a deposito attrezzi agricoli ed autorimessa con annesso giardino”, va ricordato che è pacifico che l'assegnazione della casa familiare si estenda di regola ad accessori e pertinenze dell'appartamento.
Nel caso di specie deve, tuttavia, evidenziarsi che le condizioni concordate dalle parti prevedono che l'assegnazione in favore della si estenda unicamente Pt_1 alla “porzione di giardino di pertinenza” (cfr. cond. n. 2) e all' “uso del vano deposito adibito ad autorimessa posto al piano interrato di mq 30” (cond. n. 3) non anche il piano interrato adibito a deposito attrezzi agricoli.
Trattasi ad avviso del Collegio di un accordo di tipo contrattuale raggiunto dalle parti per disciplinare tra loro, in occasione della separazione, l'utilizzo separato delle pertinenze comuni all'unico fabbricato in cui sono ubicati sia la casa familiare, sia l'appartamento in cui è andato a vivere il resistente dopo la fine della convivenza (come emerge anche dalle due planimetrie allegate al ricorso di separazione).
Trattasi, dunque, di pattuizione dal contenuto cd. eventuale (e, dunque, semplicemente “occasionata” dalla procedura di separazione) che non può essere revocata o modificata dal giudice della crisi familiare in quanto soggetta alla
4 Proc. R.G. n. 7895/2024
disciplina propria dei negozi giuridici (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2021, n.
5061; Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909).
In definitiva da quanto sin qui esposto discende l'integrale rigetto del ricorso.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente Dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7895/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Goiele Melella, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Dario D'Alessio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.7.2025
1 Proc. R.G. n. 7895/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 18.10.2024 la sig.ra Pt_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza
[...] di omologa n. 3676/2023 emessa in data 11/09/2023 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, la ricorrente chiedeva di “revocare l'attribuzione in godimento al sig. dell'unità posta al primo piano dell'immobile ubicato in Via Controparte_1
Coriano di Giffoni Valle Piana (SA) e per l'effetto assegnare alla sig.ra Pt_1 il predetto immobile nella sua originaria consistenza composta al suo
[...] interno da due distinte unità, una al piano terra, l'altra al piano primo, collegate internamente da una scala, nonché da un piano interrato adibito a deposito attrezzi agricoli ed autorimessa con annesso giardino, il tutto identificato nel
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 50, p.lle 2397 e nel N.C.T. del predetto
Comune al foglio 50, p.lle 1778, 1781 e 1758;”. si costituiva con comparsa del 27.1.2025 chiedendo: 1) il rigetto Controparte_1 del ricorso (rendendosi in subordine disponibile al frazionamento del cespite); 2) di “far terminare le violazioni effettuate dalla Sig. nelle proprietà Parte_1 del , vale a dire rilascio della pertinenze esclusive di proprietà del Controparte_1 identificate al Catasto fabbricati del comune di Giffoni Valle Piana al CP_1 foglio 50 particella 2397 sub 2 e sub 3”.
All'udienza del 27.2.2025 il G.D. effettuava la comparizione personale delle parti.
Alla medesima udienza il difensore del resistente rinunciava alla domanda relativa al rilascio delle pertinenze.
Sentiti anche i difensori il procedimento veniva rinviato ad altra udienza al fine di tentare una composizione bonaria.
Fallite le trattative, alla udienza del 1.7.2025 – svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
A) Dall'esame della premessa del ricorso per separazione consensuale e degli accordi raggiunti dalle parti ed omologati dal Tribunale emerge chiaramente che:
2 Proc. R.G. n. 7895/2024
1) l'unità immobiliare sita in Giffoni Valle Piana alla Loc. Coriano – di proprietà esclusiva del resistente – è composta “da due appartamenti, uno posto al piano terra destinato ad abitazione coniugale e l'altro posto al piano I di detta unità immobiliare, il tutto con annesso giardino e terreno … che la sopra menzionata unità immobiliare si compone altresì di un piano interrato adibito a deposito mezzi agricoli e autorimessa, nonché al piano terra di n. 02 locale deposito adibito
a legnaia… il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Controparte_1 spostandosi nell'appartamento posto al piano I .. dell'unità immobiliare” (cfr. pag.
2);
2) alla odierna ricorrente è stata assegnata “l'abitazione coniugale (posta al piano terra dell'unità abitativa sita in Giffoni Valle Piana alla via Coriano snc) con tutto l'arredo ivi esistente … nonché con porzione di giardino di pertinenza”
(condizione n. 2);
3) è stato inoltre concordato che “la sig.ra avrà la disponibilità e Parte_1
l'uso del vano deposito adibito ad autorimessa posto al piano interrato di mq 30 dell'immobile sito in Giffoni Valle Piana alla via Coriano snc” (condizione n. 3).
Entrambe le parti alla udienza di comparizione del 27.2.2025 hanno confermato che l'appartamento posto al primo piano non costituiva casa familiare (“In effetti già prima della separazione la famiglia utilizzava solo il piano terra come casa. Il piano superiore era un appartamento non rifinito e non utilizzato dalla famiglia” dichiarazioni della sig.ra “L'appartamento a me assegnato non era Pt_1 utilizzato come casa perché era grezzo. L'ho finito di ultimare durante la separazione e l'ho fatto proprio per restare vicino ai miei figli. Il problema c'è stato perché dietro casa c'è un viale che porta a dei depositi che uso solo io e questo ha creato problemi” dichiarazioni del sig. ). CP_1
Pertanto, il ricorso proposto dalla risulta evidentemente privo di pregio Pt_1 atteso che l'appartamento sito al primo piano non ha mai costituito casa familiare e non è mai nemmeno “stato attribuito in godimento” al resistente con gli accordi di separazione, atteso che il lo occupava già prima del deposito del CP_1 ricorso quale proprietario esclusivo del medesimo.
3 Proc. R.G. n. 7895/2024
Com'è noto, il giudice della crisi familiare deve assegnare la casa coniugale ad uno dei due genitori nell'interesse dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti). Ma, come chiarito dalla S.C., la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che prima del conflitto familiare vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, 19/02/2016, n. 3331).
Nel caso di specie è incontroverso che l'appartamento al primo piano non ha mai costituito casa familiare (in quanto allo stato grezzo prima della fine della convivenza matrimoniale) e, quindi, nessuna assegnazione dello stesso a una delle parti è possibile da parte del Tribunale.
Per quanto poi attiene alla richiesta della di vedersi attribuita il “piano Pt_1 interrato adibito a deposito attrezzi agricoli ed autorimessa con annesso giardino”, va ricordato che è pacifico che l'assegnazione della casa familiare si estenda di regola ad accessori e pertinenze dell'appartamento.
Nel caso di specie deve, tuttavia, evidenziarsi che le condizioni concordate dalle parti prevedono che l'assegnazione in favore della si estenda unicamente Pt_1 alla “porzione di giardino di pertinenza” (cfr. cond. n. 2) e all' “uso del vano deposito adibito ad autorimessa posto al piano interrato di mq 30” (cond. n. 3) non anche il piano interrato adibito a deposito attrezzi agricoli.
Trattasi ad avviso del Collegio di un accordo di tipo contrattuale raggiunto dalle parti per disciplinare tra loro, in occasione della separazione, l'utilizzo separato delle pertinenze comuni all'unico fabbricato in cui sono ubicati sia la casa familiare, sia l'appartamento in cui è andato a vivere il resistente dopo la fine della convivenza (come emerge anche dalle due planimetrie allegate al ricorso di separazione).
Trattasi, dunque, di pattuizione dal contenuto cd. eventuale (e, dunque, semplicemente “occasionata” dalla procedura di separazione) che non può essere revocata o modificata dal giudice della crisi familiare in quanto soggetta alla
4 Proc. R.G. n. 7895/2024
disciplina propria dei negozi giuridici (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2021, n.
5061; Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909).
In definitiva da quanto sin qui esposto discende l'integrale rigetto del ricorso.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente Dott.ssa Ilaria Bianchi
5