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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40619.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Luca Zerella del Foro di Roma (C.F. ) C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma al Viale di Valle
Aurelia n. 73, pec all'indirizzo Email_1
Attore
Contro
(C.F.: ), con sede in Roma, Piazza del CP_1 P.IVA_1
Campidoglio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Freni (C.F.: ), pec: C.F._3
oma.it, elettivamente domiciliata presso gli uffici Email_2 Email_3 CP_2
dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Convenuta
FATTO
Parte attrice premetteva di essere nel possesso uti dominus, da oltre un ventennio, delle porzioni immobiliari site nel Comune di Roma, in zona Pietralata, alla Via degli Aromi n. 7, identificate nel NCEU al foglio 601, particelle 89, 94, 95 e 965.
La situazione possessoria attualmente in capo all'attore ha avuto esordio nel 2012 per effetto della successione ereditaria (per rappresentazione a seguito della rinuncia del proprio ascendente IG.ra nel possesso Persona_1
precedentemente esercitato (sin dal 1955) dal de cuius, IG.ra Persona_2
1 2
deceduta in data 12.3.2012. La consistenza delle singole porzioni immobiliari possedute dall'attore è puntualmente descritta nella relazione e nell'elaborato tecnico che si produceva in allegato. Le porzioni immobiliari di cui sopra sono costituite da:
- un terreno contraddistinto dalla particella n. 94, sul quale, tra il 1930 ed il 1934,
padre della IG.ra vi edificò l'abitazione Persona_3 Persona_2
tutt'ora esistente ed in parte nella disponibilità del IG. A partire dal Pt_1
1947, infatti, l'abitazione originaria fu oggetto di ampliamenti e suddivisione in quattro porzioni abitative autonome, una delle quali avente una superficie di circa
55,25 mq nella disponibilità ed abitata dall'odierno attore;
una piccola costruzione adibita a magazzino contraddistinto con la particella n. 965 della superficie di circa 18,27 mq;
terreni adibiti a verde, con alberi da frutto, un piccolo vigneto, bosco ed orto, contraddistinti con le particelle n. 95 e n. 89, rispettivamente aventi una estensione di 4688,91 mq e di 2215,97 mq.
Sempre secondo parte attrice l'insediamento della famiglia d'origine dell'attore aveva avuto esordio agli inizi nel primo ventennio del 1900, allorquando l'area in questione, unitamente ad altre porzioni attualmente nel possesso di altri familiari, venne assegnata a combattente nella Prima guerra mondiale, Persona_3
ove lo stesso, unitamente alla moglie TA Di Romano, vi si trasferì insieme ai figli, tra i quali nonna dell'odierno attore. Da allora gli Persona_2
immobili sono sempre rimasti nella disponibilità di fatto della famiglia Per_2
e ciò anche dopo che, nella seconda metà degli anni '40, stante Persona_3
la necessità di reperire risorse economiche per il sostentamento della propria famiglia nel secondo dopoguerra, ne dispose la vendita in favore di terzi. Dopo la morte di sopraggiunta nel 1955, rimase Persona_3 Persona_2
nell'abitazione facente parte della particella n. 94 ove vi si trasferì nel 2009 anche l'odierno attore il quale – come detto - è erede per rappresentazione della IG.ra deceduta in data 16.3.2012. Sotto il profilo giuridico l'area ha Persona_2
subìto un ulteriore mutamento nel 2001 per effetto ed in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio Comunale di Roma delle deliberazioni n.
226/1994 e n. 76/1995 di approvazione del programma pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale nell'area di Pietralata previsto dall'art. 8, L. 396/1990. Le aree in questione vennero sottoposte ad esproprio cd.
2 3
“generalizzato” con le ordinanze del Sindaco di Roma n. 203 del 10.7.2001 e n.
132 del 25.6.2003 nei confronti del proprietario catastale, la Parte_2
Tuttavia, gli atti di esproprio non furono mai trascritti nei pubblici registri immobiliari (adempimento eseguito soltanto nel 2023, in conseguenza dell'istanza di mediazione proposta dall'attore per l'accertamento della intervenuta usucapione) e pertanto, mai resi noti ai possessori effettivi delle aree.
All'epoca dell'adozione dei provvedimenti espropriativi, infatti, il modello urbanistico connesso alla realizzazione del sistema direzionale orientale previsto nel 1990, era stato, di fatto, già superato ed abbandonato, atteso che almeno dal
18.6.2002, data di approvazione della proposta di adozione del nuovo piano regolatore generale comunale, era stato previsto un nuovo modello di sviluppo urbanistico incompatibile con la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale.
Di conseguenza le disposizioni di cui agli artt.
1-9 della L. 396/1990, per effetto delle quali era stato dichiarato l'interesse nazionale alla realizzazione del progetto
SDO nell'area di Pietralata, furono definitivamente abrogate con l'introduzione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 61/2012. Le opere funzionali alla realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale nelle aree oggetto della presente domanda non sono mai state realizzate (o meglio, neanche avviate) e, pertanto, le aree in questione sono sempre rimaste nella disponibilità dell'attore (e dapprima della IG.ra
[...]
, il quale, in ragione di ciò, ha continuato, pacificamente ed Per_2
ininterrottamente a possederle uti dominus.
Nel corso degli anni l'attore ha provveduto, congiuntamente ad alcuni familiari possessori delle ulteriori porzioni immobiliari, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, alla manutenzione del manto stradale e del piazzale comune, alla installazione dell'illuminazione nelle aree ad uso comune, alla realizzazione della recinzione delle aree, nonché alla installazione di un cancello automatico posto all'ingresso dell'area.
L'attore ha altresì provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di domanda. Il possesso esercitato dall'attore sugli immobili oggetto di domanda presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso “inequivoco” (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ossia
3 4
non acquistato in modo violento o clandestino), continuo ed ininterrotto nel tempo, da oltre venti anni.
Nel mese di ottobre 2022 l'intera area ove ricadono gli immobili in discorso è stata individuata dalla quale sito potenzialmente idoneo alla Controparte_3
realizzazione di un impianto sportivo (stadio). L'iter di approvazione del nuovo progetto ha avuto inizio mediante la presentazione di una proposta di fattibilità del progetto ai sensi della L. 147/2013 (cd. Legge Stadi - ora d.lgs. 38/2001), nel quale le aree possedute dall'attore sono state indicate come di proprietà di
[...]
. L'attore ha quindi depositato istanza di mediazione obbligatoria presso CP_1
l'Organismo di Mediazione nei confronti di Controparte_4 [...]
, definitasi con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo. CP_1
In esito al predetto procedimento di mediazione, in data 10.1.2023, l'attore è stato destinatario della nota prot. QC/1282 assunta da
[...]
avente ad oggetto Controparte_5
“Comunicazione di costituzione in mora, avvio del procedimento e intimazione al rilascio volontario dei beni identificati al Fg. 601 p.lle 89p, 93, 94p, 95p, 90p, 965 del Comune di Roma”.
Nella nota di cui sopra si riferisce che con Ordinanze del Sindaco n. 203 del
10.07.2011 n. 132 del 25/06/2003 sono stati espropriati a favore del CP_6
per la realizzazione del sistema direzionale SDO gli immobili in oggetto;
[...]
con verbale del 16.11.2006 (prot. 7908 del 29.03.2007) il si è CP_6
immesso formalmente nel possesso delle p.lle 94; 95 e 965, insieme ad altre;
con il medesimo Verbale, le p.lle 94; 965; 966, vengono lasciate in detenzione precaria a: (congiuntamente ad altri soggetti), con l'obbligo del Persona_2
rilascio immediato a semplice richiesta del comune di Roma (ora CP_1
con verbale del 16.11.2006 (prot. 30523 del 29.11.2006) il Comune di Roma si è immesso formalmente nel possesso della p.lla 89, insieme ad altre.
Preso atto che la IG.ra (c.f. ) è deceduta Persona_2 C.F._4
in data 16.03.2012 a Monte Compatri e che oggi l'unità immobiliare è occupata dal IG. si richiede il rilascio degli immobili identificati al Fg. Parte_1
601 p.lle 89 parte, 94 parte, 95 parte, 90 parte, 965 del Comune di Roma”.
In seguito all'istanza di accesso agli atti evasa dall'amministrazione convenuta in data 26.4.2023, si apprendeva che sia il verbale di immissione nel possesso del
4 5
16.11.2006 (prot. n. 30523 del 29.11.2006) relativo (per quanto d'interesse) alla particella n. 89, sia quello del 16.11.2006 (prot. 7908 del 29.03.2007) relativo (per quanto d'interesse) alle particelle 94, 95 e 965, non erano mai stati portati a conoscenza della IG.ra all'epoca nella piena disponibilità delle Persona_2
porzioni immobiliari in questione. Da una ulteriore verifica si riscontrava che soltanto a far data dal 26.4.2023-10.5.2023 i decreti di esproprio risultavano trascritti nei pubblici registri immobiliari.
Dalla data dell'esecuzione dell'esproprio, pur essendo l'attore (e prima d'egli, il de cuius IG.ra sempre stato nel possesso degli immobili, Persona_2
nessun soggetto incaricato dal ha mai contestato la situazione CP_6
possessoria innanzi descritta e ciò neanche in esito all'esecuzione degli interventi di delimitazione dell'area ed apposizione del cancello d'ingresso. Ciò
(evidentemente) in ragione del definitivo abbandono del progetto urbanistico connesso alla dichiarazione di pubblica utilità introdotta con la L. 396/1990.
L'attuale iniziativa comunale tesa al rilascio delle aree legittimamente possedute dall'attore, come seguita dalla trascrizione a distanza di oltre vent'anni dall'adozione del provvedimento espropriativo previsto per la realizzazione dello
SDO ex L. 396/1990, è volta ad ottenere la disponibilità delle aree in discorso in vista della approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto sportivo proposto dalla Controparte_3
In diritto eccepiva:
a) la sussistenza dei requisiti ex art. 1158 c.c.;
b) la presenza di un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco che aveva avuto esordio dall'immediato primo dopoguerra in capo alla famiglia d'origine dell'odierno attore e che nel tempo non aveva subìto mai alcuna interruzione;
c) il fatto che l'Ente espropriante non aveva mai provveduto alla esecuzione degli adempimenti previsti per legge in materia di trascrizione dei provvedimenti di esproprio.
Concludeva chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione in favore del IG. dei bene e delle aree di seguito descritte: Parte_1
1. in proprietà esclusiva
5 6
A) terreno adibito ad area di sedime e dell'immobile utilizzato dall'istante come abitazione principale (indicata come U.I. 1 nella relazione tecnica di parte), identificati al NCEU al foglio 61, particella 94;
B) piccola costruzione adibita a magazzino identificata al NCEU come ente urbano contraddistinta al foglio 601, particella 965;
C) terreno adibito a verde, alberi da frutto, piccolo vigneto, bosco e orto contraddistinti al NCEU al foglio 601, particelle 95 e 89;
2. in comproprietà al 50% con : Persona_4
A) la strada carrabile che da via degli Aromi concede l'accesso al piazzale adibito a parcheggio (area campita in giallo nella planimetria;
B) la strada pedonale che dal piazzale concede l'accesso alle aree dove sono situate le unità abitative (area campita in giallo nella planimetria);
C) il piazzale adibito a parcheggio (area campita in giallo nella planimetria);
D) la strada di servizio che collega il piazzale ai terreni adibiti a frutteto, vigneto e bosco, (area campita in magenta nella planimetria);
3. servitù d'uso e di passaggio, rispettivamente sul pozzo comune e sulla strada di accesso allo stesso (area campita in arancione nella planimetria). Con vittoria di spese.
Si costituiva in data 25.4.2024 e ripercorreva la storia dei terreni e CP_1
i vari passaggi in ordine alla proprietà. Concludeva chiedendo di rigettare tutte le avverse domande perché infondate, in fatto e in diritto, in quanto aventi ad oggetto beni inusucapibili e, comunque, per difetto di prova dell'interversio possessionis a seguito dell'emissione dei Decreti di esproprio e, in ogni caso, per mancanza di tutti i requisiti necessari per il perfezionamento dell'usucapione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 7.5.2024 la difesa di parte attrice rappresentava la tardività del deposito da parte di si opponeva alla rimessione in termini, alla produzione CP_1
documentale, non accettava il contraddittorio sui temi diversi dall'usucapione.
Rimandava ad un verbale del 1999 alla cui lettura rimanda;
Il giudice con ordinanza assumeva che i temi controversi che erano emersi nel corso dell'udienza del 7.5.2024 avrebbero potuto trovare soluzione direttamente nella sentenza;
il processo non richiedeva prove di natura testimoniale e, pertanto,
6 7
si rigetta ogni istanza in tal senso formulata. Fissava al 4.2.2025 il prosieguo della causa in trattazione scritta per la rimessione della causa in decisione.
A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Per il principio della ragione più liquida, la domanda volta all'usucapione dei beni sopra indicati può essere rigettata anche sulla base dei soli atti contenuti nell'atto di citazione e per due questioni assorbenti (mancanza dell'interversione del possesso su beni di un patrimonio indisponibile) di agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014).
Appare incontestato che i beni oggetto della domanda furono interessati dall'«esproprio generalizzato» avvenuto in attuazione della L. 15 dicembre 1990,
n. 396 la quale, all'art. 1, in specie, alla lett. a), aveva espressamente affermato che: “sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della
Repubblica e diretti a (…) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città” e dalle successive Ordinanze del Sindaco n. 203 del
10/07/2001, con le quali venne realizzata l'espropriazione delle aree censite al
Foglio 601, particelle n. 89, 94, 95 e n. 132 del 25/06/2003 (area censita al Foglio
601, particella 965, che fanno espresso riferimento alla L. n. 396/1990 ed alla realizzazione del S.D.O. nel Comprensorio di Pietralata).
L'Amministrazione prese possesso delle aree (patrimonio indisponibile), in data
16 novembre 2006, con i verbali prot. 7908 del 29/03/2007 e prot. 30523 del
29/11/2006, i quali risultano prodotti in atti dalla parte attrice (All. 15 e 16 all'atto di citazione). Appare provato per tabulas la piena conoscenza della procedura di esproprio da parte dei componenti della famiglia e in capo alla dante Per_2
causa del IG. la IG.ra , la cui firma si legge nel Pt_1 Persona_2
verbale prot. 7908/2006 del 29.3.2007. Da quel momento è Persona_2
qualificata mera “detentrice” degli immobili con previsione (forse pleonastica) di
7 8
un obbligo di rilascio immediato dello stesso, a semplice richiesta del CP_6
aveva riconosciuto di essere una detentrice
[...] Persona_2
dell'immobile di proprietà di CP_1
Dalla data del 29.3.2007 non sussiste un possesso ventennale a prescindere dalla natura del bene qualificabile patrimonio indisponibile.
Peraltro, in questo periodo inferiore ai venti anni, manca anche una valida interversione del possesso ossia la volontà del cambiamento della detenzione in possesso;
dal momento del cambiamento, ovvero dell'interversione del possesso, decorre il tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà così come stabilito dagli articoli 1141 e 1164 c.c.
Affinché si abbia l'interversione occorre un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario. Non è sufficiente, per il verificarsi dell'interversione, un cambiamento dall'interno o, come viene detto in gergo, dall'animus possidendi.
L'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata.
Ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene (nonostante l'inerzia di nel CP_1
richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione fatta a persone diverse dal possessore, il considerarsi proprietario del bene, effettuazione di opere ed altro), sono tutte circostanze inidonee all'usucapione (ex art. 1141, 2 comma c.c.)
8 9
fino a che non ci sia un'opposizione palese fatta contro il possessore (Cass.
n.2599/1997; n.8900 11 aprile 20139).
Per l'usucapione è indispensabile, quindi, che l'opposizione nei confronti del proprietario fosse inequivocabilmente diretta contro di lui in modo CP_1
che possa essere portata a sua conoscenza. Al fine di poter invocare un possesso uti dominus parte attrice avrebbe dovuto compiere un atto inequivocabile di interversio possessionis, mai intervenuto. Non risulta dimostrato che la IG.ra e/o il IG. abbiano avanzato all'Amministrazione un Persona_2 Pt_1
valido atto costituente sostanziale interversio possessionis. Nella citazione si evince che il IG. ha proposto tale interversione solo nel 2022, Pt_1
certamente consustanziale alla proposizione dell'istanza di mediazione.
Peraltro, trattasi di bene sussumibile nel patrimonio indisponibile su cui
[...]
ha dedotto (senza contestazioni ex art. 115 c.p.c.) la presenza di CP_1
progettazioni di ampio rilievo pubblico compiute a mezzo del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica (nota prot. QI/27404 del 08/02/2024 e
D.A.C. n. 73/2023, documenti dai quali si evince l'importanza strategica dei luoghi oggetto della domanda, già oggetto di esproprio per pubblica utilità). ha altresì dedotto la presenza di un vasto piano di rigenerazione CP_1
per la zona interessata.
Mancano quindi le condizioni normative per accogliere la domanda: se anche vi fosse stata l'interversione del possesso, per usucapire il bene del patrimonio indisponibile esso non deve essere caratterizzato dalla manifestazione di volontà del Comune titolare del diritto reale pubblico in uno con l'oggettivo impiego
(sussiste l'atto amministrativo da cui risulta la specifica volontà dell'Ente comunale e la sua destinazione ad una pubblica utilità, Cassazione sezione 2^, sentenza del 13.3.07 n. 5867; Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 20.2.06 n.
698).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – in relazione alla complessità della vicenda - come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014
(D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
9 10
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) €10.860,00 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda avanza da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese d lite che si Parte_1
liquidano in euro 10.860,00 oltre agli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40619.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Luca Zerella del Foro di Roma (C.F. ) C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma al Viale di Valle
Aurelia n. 73, pec all'indirizzo Email_1
Attore
Contro
(C.F.: ), con sede in Roma, Piazza del CP_1 P.IVA_1
Campidoglio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Freni (C.F.: ), pec: C.F._3
oma.it, elettivamente domiciliata presso gli uffici Email_2 Email_3 CP_2
dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Convenuta
FATTO
Parte attrice premetteva di essere nel possesso uti dominus, da oltre un ventennio, delle porzioni immobiliari site nel Comune di Roma, in zona Pietralata, alla Via degli Aromi n. 7, identificate nel NCEU al foglio 601, particelle 89, 94, 95 e 965.
La situazione possessoria attualmente in capo all'attore ha avuto esordio nel 2012 per effetto della successione ereditaria (per rappresentazione a seguito della rinuncia del proprio ascendente IG.ra nel possesso Persona_1
precedentemente esercitato (sin dal 1955) dal de cuius, IG.ra Persona_2
1 2
deceduta in data 12.3.2012. La consistenza delle singole porzioni immobiliari possedute dall'attore è puntualmente descritta nella relazione e nell'elaborato tecnico che si produceva in allegato. Le porzioni immobiliari di cui sopra sono costituite da:
- un terreno contraddistinto dalla particella n. 94, sul quale, tra il 1930 ed il 1934,
padre della IG.ra vi edificò l'abitazione Persona_3 Persona_2
tutt'ora esistente ed in parte nella disponibilità del IG. A partire dal Pt_1
1947, infatti, l'abitazione originaria fu oggetto di ampliamenti e suddivisione in quattro porzioni abitative autonome, una delle quali avente una superficie di circa
55,25 mq nella disponibilità ed abitata dall'odierno attore;
una piccola costruzione adibita a magazzino contraddistinto con la particella n. 965 della superficie di circa 18,27 mq;
terreni adibiti a verde, con alberi da frutto, un piccolo vigneto, bosco ed orto, contraddistinti con le particelle n. 95 e n. 89, rispettivamente aventi una estensione di 4688,91 mq e di 2215,97 mq.
Sempre secondo parte attrice l'insediamento della famiglia d'origine dell'attore aveva avuto esordio agli inizi nel primo ventennio del 1900, allorquando l'area in questione, unitamente ad altre porzioni attualmente nel possesso di altri familiari, venne assegnata a combattente nella Prima guerra mondiale, Persona_3
ove lo stesso, unitamente alla moglie TA Di Romano, vi si trasferì insieme ai figli, tra i quali nonna dell'odierno attore. Da allora gli Persona_2
immobili sono sempre rimasti nella disponibilità di fatto della famiglia Per_2
e ciò anche dopo che, nella seconda metà degli anni '40, stante Persona_3
la necessità di reperire risorse economiche per il sostentamento della propria famiglia nel secondo dopoguerra, ne dispose la vendita in favore di terzi. Dopo la morte di sopraggiunta nel 1955, rimase Persona_3 Persona_2
nell'abitazione facente parte della particella n. 94 ove vi si trasferì nel 2009 anche l'odierno attore il quale – come detto - è erede per rappresentazione della IG.ra deceduta in data 16.3.2012. Sotto il profilo giuridico l'area ha Persona_2
subìto un ulteriore mutamento nel 2001 per effetto ed in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio Comunale di Roma delle deliberazioni n.
226/1994 e n. 76/1995 di approvazione del programma pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale nell'area di Pietralata previsto dall'art. 8, L. 396/1990. Le aree in questione vennero sottoposte ad esproprio cd.
2 3
“generalizzato” con le ordinanze del Sindaco di Roma n. 203 del 10.7.2001 e n.
132 del 25.6.2003 nei confronti del proprietario catastale, la Parte_2
Tuttavia, gli atti di esproprio non furono mai trascritti nei pubblici registri immobiliari (adempimento eseguito soltanto nel 2023, in conseguenza dell'istanza di mediazione proposta dall'attore per l'accertamento della intervenuta usucapione) e pertanto, mai resi noti ai possessori effettivi delle aree.
All'epoca dell'adozione dei provvedimenti espropriativi, infatti, il modello urbanistico connesso alla realizzazione del sistema direzionale orientale previsto nel 1990, era stato, di fatto, già superato ed abbandonato, atteso che almeno dal
18.6.2002, data di approvazione della proposta di adozione del nuovo piano regolatore generale comunale, era stato previsto un nuovo modello di sviluppo urbanistico incompatibile con la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale.
Di conseguenza le disposizioni di cui agli artt.
1-9 della L. 396/1990, per effetto delle quali era stato dichiarato l'interesse nazionale alla realizzazione del progetto
SDO nell'area di Pietralata, furono definitivamente abrogate con l'introduzione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 61/2012. Le opere funzionali alla realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale nelle aree oggetto della presente domanda non sono mai state realizzate (o meglio, neanche avviate) e, pertanto, le aree in questione sono sempre rimaste nella disponibilità dell'attore (e dapprima della IG.ra
[...]
, il quale, in ragione di ciò, ha continuato, pacificamente ed Per_2
ininterrottamente a possederle uti dominus.
Nel corso degli anni l'attore ha provveduto, congiuntamente ad alcuni familiari possessori delle ulteriori porzioni immobiliari, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, alla manutenzione del manto stradale e del piazzale comune, alla installazione dell'illuminazione nelle aree ad uso comune, alla realizzazione della recinzione delle aree, nonché alla installazione di un cancello automatico posto all'ingresso dell'area.
L'attore ha altresì provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di domanda. Il possesso esercitato dall'attore sugli immobili oggetto di domanda presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso “inequivoco” (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ossia
3 4
non acquistato in modo violento o clandestino), continuo ed ininterrotto nel tempo, da oltre venti anni.
Nel mese di ottobre 2022 l'intera area ove ricadono gli immobili in discorso è stata individuata dalla quale sito potenzialmente idoneo alla Controparte_3
realizzazione di un impianto sportivo (stadio). L'iter di approvazione del nuovo progetto ha avuto inizio mediante la presentazione di una proposta di fattibilità del progetto ai sensi della L. 147/2013 (cd. Legge Stadi - ora d.lgs. 38/2001), nel quale le aree possedute dall'attore sono state indicate come di proprietà di
[...]
. L'attore ha quindi depositato istanza di mediazione obbligatoria presso CP_1
l'Organismo di Mediazione nei confronti di Controparte_4 [...]
, definitasi con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo. CP_1
In esito al predetto procedimento di mediazione, in data 10.1.2023, l'attore è stato destinatario della nota prot. QC/1282 assunta da
[...]
avente ad oggetto Controparte_5
“Comunicazione di costituzione in mora, avvio del procedimento e intimazione al rilascio volontario dei beni identificati al Fg. 601 p.lle 89p, 93, 94p, 95p, 90p, 965 del Comune di Roma”.
Nella nota di cui sopra si riferisce che con Ordinanze del Sindaco n. 203 del
10.07.2011 n. 132 del 25/06/2003 sono stati espropriati a favore del CP_6
per la realizzazione del sistema direzionale SDO gli immobili in oggetto;
[...]
con verbale del 16.11.2006 (prot. 7908 del 29.03.2007) il si è CP_6
immesso formalmente nel possesso delle p.lle 94; 95 e 965, insieme ad altre;
con il medesimo Verbale, le p.lle 94; 965; 966, vengono lasciate in detenzione precaria a: (congiuntamente ad altri soggetti), con l'obbligo del Persona_2
rilascio immediato a semplice richiesta del comune di Roma (ora CP_1
con verbale del 16.11.2006 (prot. 30523 del 29.11.2006) il Comune di Roma si è immesso formalmente nel possesso della p.lla 89, insieme ad altre.
Preso atto che la IG.ra (c.f. ) è deceduta Persona_2 C.F._4
in data 16.03.2012 a Monte Compatri e che oggi l'unità immobiliare è occupata dal IG. si richiede il rilascio degli immobili identificati al Fg. Parte_1
601 p.lle 89 parte, 94 parte, 95 parte, 90 parte, 965 del Comune di Roma”.
In seguito all'istanza di accesso agli atti evasa dall'amministrazione convenuta in data 26.4.2023, si apprendeva che sia il verbale di immissione nel possesso del
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16.11.2006 (prot. n. 30523 del 29.11.2006) relativo (per quanto d'interesse) alla particella n. 89, sia quello del 16.11.2006 (prot. 7908 del 29.03.2007) relativo (per quanto d'interesse) alle particelle 94, 95 e 965, non erano mai stati portati a conoscenza della IG.ra all'epoca nella piena disponibilità delle Persona_2
porzioni immobiliari in questione. Da una ulteriore verifica si riscontrava che soltanto a far data dal 26.4.2023-10.5.2023 i decreti di esproprio risultavano trascritti nei pubblici registri immobiliari.
Dalla data dell'esecuzione dell'esproprio, pur essendo l'attore (e prima d'egli, il de cuius IG.ra sempre stato nel possesso degli immobili, Persona_2
nessun soggetto incaricato dal ha mai contestato la situazione CP_6
possessoria innanzi descritta e ciò neanche in esito all'esecuzione degli interventi di delimitazione dell'area ed apposizione del cancello d'ingresso. Ciò
(evidentemente) in ragione del definitivo abbandono del progetto urbanistico connesso alla dichiarazione di pubblica utilità introdotta con la L. 396/1990.
L'attuale iniziativa comunale tesa al rilascio delle aree legittimamente possedute dall'attore, come seguita dalla trascrizione a distanza di oltre vent'anni dall'adozione del provvedimento espropriativo previsto per la realizzazione dello
SDO ex L. 396/1990, è volta ad ottenere la disponibilità delle aree in discorso in vista della approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto sportivo proposto dalla Controparte_3
In diritto eccepiva:
a) la sussistenza dei requisiti ex art. 1158 c.c.;
b) la presenza di un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco che aveva avuto esordio dall'immediato primo dopoguerra in capo alla famiglia d'origine dell'odierno attore e che nel tempo non aveva subìto mai alcuna interruzione;
c) il fatto che l'Ente espropriante non aveva mai provveduto alla esecuzione degli adempimenti previsti per legge in materia di trascrizione dei provvedimenti di esproprio.
Concludeva chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione in favore del IG. dei bene e delle aree di seguito descritte: Parte_1
1. in proprietà esclusiva
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A) terreno adibito ad area di sedime e dell'immobile utilizzato dall'istante come abitazione principale (indicata come U.I. 1 nella relazione tecnica di parte), identificati al NCEU al foglio 61, particella 94;
B) piccola costruzione adibita a magazzino identificata al NCEU come ente urbano contraddistinta al foglio 601, particella 965;
C) terreno adibito a verde, alberi da frutto, piccolo vigneto, bosco e orto contraddistinti al NCEU al foglio 601, particelle 95 e 89;
2. in comproprietà al 50% con : Persona_4
A) la strada carrabile che da via degli Aromi concede l'accesso al piazzale adibito a parcheggio (area campita in giallo nella planimetria;
B) la strada pedonale che dal piazzale concede l'accesso alle aree dove sono situate le unità abitative (area campita in giallo nella planimetria);
C) il piazzale adibito a parcheggio (area campita in giallo nella planimetria);
D) la strada di servizio che collega il piazzale ai terreni adibiti a frutteto, vigneto e bosco, (area campita in magenta nella planimetria);
3. servitù d'uso e di passaggio, rispettivamente sul pozzo comune e sulla strada di accesso allo stesso (area campita in arancione nella planimetria). Con vittoria di spese.
Si costituiva in data 25.4.2024 e ripercorreva la storia dei terreni e CP_1
i vari passaggi in ordine alla proprietà. Concludeva chiedendo di rigettare tutte le avverse domande perché infondate, in fatto e in diritto, in quanto aventi ad oggetto beni inusucapibili e, comunque, per difetto di prova dell'interversio possessionis a seguito dell'emissione dei Decreti di esproprio e, in ogni caso, per mancanza di tutti i requisiti necessari per il perfezionamento dell'usucapione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 7.5.2024 la difesa di parte attrice rappresentava la tardività del deposito da parte di si opponeva alla rimessione in termini, alla produzione CP_1
documentale, non accettava il contraddittorio sui temi diversi dall'usucapione.
Rimandava ad un verbale del 1999 alla cui lettura rimanda;
Il giudice con ordinanza assumeva che i temi controversi che erano emersi nel corso dell'udienza del 7.5.2024 avrebbero potuto trovare soluzione direttamente nella sentenza;
il processo non richiedeva prove di natura testimoniale e, pertanto,
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si rigetta ogni istanza in tal senso formulata. Fissava al 4.2.2025 il prosieguo della causa in trattazione scritta per la rimessione della causa in decisione.
A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Per il principio della ragione più liquida, la domanda volta all'usucapione dei beni sopra indicati può essere rigettata anche sulla base dei soli atti contenuti nell'atto di citazione e per due questioni assorbenti (mancanza dell'interversione del possesso su beni di un patrimonio indisponibile) di agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014).
Appare incontestato che i beni oggetto della domanda furono interessati dall'«esproprio generalizzato» avvenuto in attuazione della L. 15 dicembre 1990,
n. 396 la quale, all'art. 1, in specie, alla lett. a), aveva espressamente affermato che: “sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della
Repubblica e diretti a (…) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città” e dalle successive Ordinanze del Sindaco n. 203 del
10/07/2001, con le quali venne realizzata l'espropriazione delle aree censite al
Foglio 601, particelle n. 89, 94, 95 e n. 132 del 25/06/2003 (area censita al Foglio
601, particella 965, che fanno espresso riferimento alla L. n. 396/1990 ed alla realizzazione del S.D.O. nel Comprensorio di Pietralata).
L'Amministrazione prese possesso delle aree (patrimonio indisponibile), in data
16 novembre 2006, con i verbali prot. 7908 del 29/03/2007 e prot. 30523 del
29/11/2006, i quali risultano prodotti in atti dalla parte attrice (All. 15 e 16 all'atto di citazione). Appare provato per tabulas la piena conoscenza della procedura di esproprio da parte dei componenti della famiglia e in capo alla dante Per_2
causa del IG. la IG.ra , la cui firma si legge nel Pt_1 Persona_2
verbale prot. 7908/2006 del 29.3.2007. Da quel momento è Persona_2
qualificata mera “detentrice” degli immobili con previsione (forse pleonastica) di
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un obbligo di rilascio immediato dello stesso, a semplice richiesta del CP_6
aveva riconosciuto di essere una detentrice
[...] Persona_2
dell'immobile di proprietà di CP_1
Dalla data del 29.3.2007 non sussiste un possesso ventennale a prescindere dalla natura del bene qualificabile patrimonio indisponibile.
Peraltro, in questo periodo inferiore ai venti anni, manca anche una valida interversione del possesso ossia la volontà del cambiamento della detenzione in possesso;
dal momento del cambiamento, ovvero dell'interversione del possesso, decorre il tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà così come stabilito dagli articoli 1141 e 1164 c.c.
Affinché si abbia l'interversione occorre un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario. Non è sufficiente, per il verificarsi dell'interversione, un cambiamento dall'interno o, come viene detto in gergo, dall'animus possidendi.
L'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata.
Ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene (nonostante l'inerzia di nel CP_1
richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione fatta a persone diverse dal possessore, il considerarsi proprietario del bene, effettuazione di opere ed altro), sono tutte circostanze inidonee all'usucapione (ex art. 1141, 2 comma c.c.)
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fino a che non ci sia un'opposizione palese fatta contro il possessore (Cass.
n.2599/1997; n.8900 11 aprile 20139).
Per l'usucapione è indispensabile, quindi, che l'opposizione nei confronti del proprietario fosse inequivocabilmente diretta contro di lui in modo CP_1
che possa essere portata a sua conoscenza. Al fine di poter invocare un possesso uti dominus parte attrice avrebbe dovuto compiere un atto inequivocabile di interversio possessionis, mai intervenuto. Non risulta dimostrato che la IG.ra e/o il IG. abbiano avanzato all'Amministrazione un Persona_2 Pt_1
valido atto costituente sostanziale interversio possessionis. Nella citazione si evince che il IG. ha proposto tale interversione solo nel 2022, Pt_1
certamente consustanziale alla proposizione dell'istanza di mediazione.
Peraltro, trattasi di bene sussumibile nel patrimonio indisponibile su cui
[...]
ha dedotto (senza contestazioni ex art. 115 c.p.c.) la presenza di CP_1
progettazioni di ampio rilievo pubblico compiute a mezzo del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica (nota prot. QI/27404 del 08/02/2024 e
D.A.C. n. 73/2023, documenti dai quali si evince l'importanza strategica dei luoghi oggetto della domanda, già oggetto di esproprio per pubblica utilità). ha altresì dedotto la presenza di un vasto piano di rigenerazione CP_1
per la zona interessata.
Mancano quindi le condizioni normative per accogliere la domanda: se anche vi fosse stata l'interversione del possesso, per usucapire il bene del patrimonio indisponibile esso non deve essere caratterizzato dalla manifestazione di volontà del Comune titolare del diritto reale pubblico in uno con l'oggettivo impiego
(sussiste l'atto amministrativo da cui risulta la specifica volontà dell'Ente comunale e la sua destinazione ad una pubblica utilità, Cassazione sezione 2^, sentenza del 13.3.07 n. 5867; Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 20.2.06 n.
698).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – in relazione alla complessità della vicenda - come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014
(D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
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Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) €10.860,00 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda avanza da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese d lite che si Parte_1
liquidano in euro 10.860,00 oltre agli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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