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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16227 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46656/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 46656 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1970, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Morosini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale ed in seguito il divorzio dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 21.10.2007, precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 07.07.2008), e che nel tempo la relazione era andata Per_1 deteriorandosi, a causa del comportamento fedifrago del marito, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo del figlio minore
, porsi a carico del resistente l'obbligo di versare l'assegno di euro 1.200,00, Per_1
a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di corrispondere alla l'importo di euro 800,00 per il di lei Parte_1 mantenimento.
, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 13.10.2025 tenutasi dinanzi al Giudice designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale modificava la domanda riducendo la richiesta economica per il mantenimento del figlio nella misura del di euro
950,00, rinunciando, contestualmente, all'assegno di mantenimento per sé.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la decisione al Collegio sulla separazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, stante la contumacia del resistente per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Letta la documentazione prodotta agli atti e avendo la ricorrente rinunciato, in sede di udienza di prima comparizione, alla domanda di assegno per il proprio mantenimento, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore non sono emerse circostanze tali da derogare al regime ordinario dell'affido condiviso ad entrambi i genitori . Il figlio minore rimane collocato presso la madre. Per quanto relativo alla frequentazione paterna, appare opportuno disporre che il padre potrà vedere il figlio, anche in considerazione dell'età di quest'ultimo, tutte le volte che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici di , previo accordo con Per_1 la madre;
in caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore
20,00, a week end alterni con pernotto presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo 24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. La domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto l'obbligo del padre di corrispondere un mantenimento per il figlio merita accoglimento alla luce del disposto di cui all'art. 337 c.c. verserà a CP_1 Parte_1
l'importo di euro 950,00 presso il di lei domicilio entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
46656/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 21.10.2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 01029, parte 2, serie A03);
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio (n. il 7.7.2008) con collocamento Per_1 presso la madre;
- dispone che il regime di frequentazione padre-figlio sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- determina in euro 950,00 mensili il contributo mensile dovuto da a CP_1
per il mantenimento del figlio , da corrispondersi presso il di Parte_1 Per_1 lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 07.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 46656 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1970, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Morosini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale ed in seguito il divorzio dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 21.10.2007, precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 07.07.2008), e che nel tempo la relazione era andata Per_1 deteriorandosi, a causa del comportamento fedifrago del marito, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo del figlio minore
, porsi a carico del resistente l'obbligo di versare l'assegno di euro 1.200,00, Per_1
a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di corrispondere alla l'importo di euro 800,00 per il di lei Parte_1 mantenimento.
, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 13.10.2025 tenutasi dinanzi al Giudice designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale modificava la domanda riducendo la richiesta economica per il mantenimento del figlio nella misura del di euro
950,00, rinunciando, contestualmente, all'assegno di mantenimento per sé.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la decisione al Collegio sulla separazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, stante la contumacia del resistente per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Letta la documentazione prodotta agli atti e avendo la ricorrente rinunciato, in sede di udienza di prima comparizione, alla domanda di assegno per il proprio mantenimento, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore non sono emerse circostanze tali da derogare al regime ordinario dell'affido condiviso ad entrambi i genitori . Il figlio minore rimane collocato presso la madre. Per quanto relativo alla frequentazione paterna, appare opportuno disporre che il padre potrà vedere il figlio, anche in considerazione dell'età di quest'ultimo, tutte le volte che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici di , previo accordo con Per_1 la madre;
in caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore
20,00, a week end alterni con pernotto presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo 24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. La domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto l'obbligo del padre di corrispondere un mantenimento per il figlio merita accoglimento alla luce del disposto di cui all'art. 337 c.c. verserà a CP_1 Parte_1
l'importo di euro 950,00 presso il di lei domicilio entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
46656/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 21.10.2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 01029, parte 2, serie A03);
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio (n. il 7.7.2008) con collocamento Per_1 presso la madre;
- dispone che il regime di frequentazione padre-figlio sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- determina in euro 950,00 mensili il contributo mensile dovuto da a CP_1
per il mantenimento del figlio , da corrispondersi presso il di Parte_1 Per_1 lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 07.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi