Decreto cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 16 giugno 2022
Decreto collegiale 1 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Ordinanza collegiale 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02357/2025REG.PROV.COLL.
N. 05802/2022 REG.RIC.
N. 02839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2022, proposto dalla società ER EN ER Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Catarisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Provincia di Pavia, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della DI, della Regione DI, dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, non costituitesi in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2024, proposto dalla Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società ER EN ER Società Agricola s.r.l., dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della DI, della Regione DI, dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, non costituitesi in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5802 del 2022:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (sezione Terza) n. 00881/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2839 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (sezione Terza) n. 03204/2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Appello n. 5802 del 2022 .
1. Con il ricorso di primo grado, il Comune odierno appellato esponeva quanto segue.
1.1. In data 4 marzo 2020 ER EN ER Società Agricola s.r.l. aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli ricompresi all’interno della tabella 1.A del DM 6 luglio 2012 e nel punto e), parte A dell’allegato 3 del DM 10 ottobre 2014.
Ricevuta l’istanza, la Provincia di Pavia aveva avviato il procedimento istruttorio, che si era articolato in una serie di conferenze di servizi (28 aprile 2020, 16 giugno 2020, 12 novembre 2020 e 17 dicembre 2020).
1.2. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica, il Comune di ER deduceva 5 mezzi gravame (da pag. 15 a pag. 36).
2. Il T.a.r., nella resistenza della Provincia di Pavia e della società odierna appellata, ha accolto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
2.1. Nello specifico, il primo giudice ha accolto il secondo motivo di ricorso con il quale il Comune aveva dedotto che non erano stati correttamente considerati i ricettori che subiscono impatti ambientali (acustici, odorigeni e simili) dall’impianto.
La società proponente aveva infatti commesso errori obiettivi nella individuazione dei ricettori e nella misurazione delle distanze. L’errata classificazione e collocazione dei ricettori sensibili aveva invalidato i risultati delle valutazioni previsionali di impatto dell’impianto, che avrebbero dovuto essere ripetuti tenendo conto dei dati corretti.
Il T.a.r. ha in particolare richiamato il paragrafo 4.2 del documento “ Verifica di conformità delle valutazioni di impatto olfattivo a linee guida Regione DI (DGR 3018/2012) ” prodotto dal Comune, osservando che la valutazione previsionale di impatto olfattivo effettuata dai proponenti non risulta conforme a tale prescrizione.
I proponenti, per la determinazione della distanza dei ricettori dall’impianto, hanno infatti considerato il baricentro geometrico dei ricettori e dell’area dell’impianto quando invece le citate Linee Guida rapportano le distanze al punto più prossimo del confine di pertinenza dell’impianto.
Ne deriva che ove “ la distanza tra baricentro dell’impianto e confine dello stesso impianto ” sia “ analoga o superiore alla distanza tra il ricettore e lo stesso confine, tale diversa (e non conforme) assunzione induce a travisare l’effettivo posizionamento dei ricettori e conseguentemente l’impatto provocato su di essi dalle emissioni dell’impianto ”.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è fondato sui seguenti motivi.
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha esaminato e accolto il secondo motivo di ricorso proposto dal Comune, sulla base di profili di censura articolati con documenti e memorie, vale a dire con atti non notificati, ben oltre il termine decadenziale di impugnazione, senza neanche prendere in esame quanto sostenuto da ER EN ER nella propria memoria di replica .
Con il secondo motivo di ricorso articolato in primo grado, era stato dedotto dal Comune che non sarebbero stati correttamente considerati i ricettori che subiscono impatti ambientali (acustici, odorigeni e simili) dall’impianto. La società proponente avrebbe infatti commesso errori obiettivi nella individuazione dei ricettori e nella misurazione delle distanze.
Per il Comune l’errata classificazione e collocazione dei ricettori sensibili avrebbe invalidato i risultati di tutte le valutazioni previsionali di impatto dell’impianto, che avrebbero quindi dovute essere ripetute tenendo conto dei dati corretti.
Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe accolto profili di censura i quali sarebbero stati articolati solo con documenti e memorie, vale a dire con atti non notificati e comunque depositati ben oltre il termine decadenziale di impugnazione.
La società aveva da subito rilevato l’inammissibilità del secondo motivo così come originariamente articolato, evidenziandone la genericità, in quanto non sarebbero state indicate le ragioni per le quali le distanze sarebbero state erroneamente calcolate e utilizzate per compiere le valutazioni di impatto. Il Comune avrebbe omesso ogni riferimento alla D.G.R. n. 3018/2012, in conformità alla quale, come richiesto dalla Provincia, la società aveva commissionato ad un tecnico esterno e ad un laboratorio accreditato le proprie analisi e valutazioni condivise dalla Provincia e dall’Arpa (cfr. memoria del 27.11.2021, pagg. 22-23).
In sostanza, con i documenti e la memoria depositati in vista della decisione di merito, il Comune avrebbe contestato le valutazioni compiute ai fini del rilascio dell’autorizzazione impugnata sotto profili differenti rispetto a quelli dedotti nel ricorso.
Tali nuove argomentazioni costituirebbero censure inammissibili in quanto volte ad introdurre elementi nuovi in violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
A ciò si aggiunge che soltanto in vista della decisione del ricorso il Comune aveva commissionato “ una verifica di conformità alle Linee Guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno (emesse da Regione DI in allegato alla D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018, Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) delle valutazioni previsionali di ricaduta di odorigeni e inquinanti provenienti dalla futura attività dell’impianto proposto da ER EN ER presentate dai proponenti in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione ” di cui poi “ si riportano le risultanze ” (cfr. doc. 24, pag. 2).
Tuttavia la conoscenza/conoscibilità dell’asserita non conformità alla D.G.R. n. 3018/2012 non potrebbe farsi risalire alla produzione in giudizio della memoria di ER EN ER e dei documenti ivi richiamati (cfr. memoria pagg. 7-8), ma alla documentazione del procedimento ben conosciuta dal Comune (in quanto allegata al ricorso) e in relazione alla quale questi, tanto in conferenza di servizi quanto nel ricorso, nulla aveva osservato.
Le osservazioni contenute nelle memorie del Comune e valorizzate dal T.a.r. ai fini dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso andrebbero quindi ben oltre quanto lamentato nel medesimo motivo.
Tuttavia il T.a.r. – nell’accogliere il secondo motivo sulla base delle argomentazioni contenute nel doc. 24 e nelle memorie del Comune, il cui testo è in parte riprodotto nella sentenza appellata - ha ritenuto che tali difese non abbiano ampliato il petitum ma si siano limitate a specificare “ meglio i ricettori che comunque sono riportati nella tabella di cui al ricorso ”, di talché “ non può considerarsi inammissibile l’articolazione del secondo motivo di ricorso alla luce della DGR 3018/2012 perché questa, anche se non menzionata espressamente nell’ambito del secondo motivo si ricollega comunque alle modalità di misurazione delle distanze dei ricettori sensibili, implicando un errore dei presupposto e il travisamento dei fatti, e trattandosi di questione già sollevata con il ricorso introduttivo (pag.8) ”.
Tale statuizione sarebbe errata perché le argomentazioni svolte dal Comune in sede di memoria avrebbero contestato profili diversi da quelli lamentati nel ricorso, in cui il Comune avrebbe dedotto solo che la Provincia si era appiattita sulle distanze dei ricettori calcolati da ER EN ER e aveva disatteso le osservazioni che il Comune medesimo aveva posto nel corso della conferenza di servizi ma che non avrebbero riguardato l’errata applicazione della DGR 3018/2012.
II Erroneità della sentenza nella parte in cui ha esaminato e accolto il secondo motivo di ricorso proposto dal Comune e ha ritenuto che i ricettori non siano stati correttamente individuati e che le distanze dagli stessi debbano essere calcolate in relazione al confine dell’impianto perché nessuna disposizione della DGR n. 3018/2012 prevede tale modalità di calcolo delle distanze per la valutazione di impatto delle fonti odorigene .
In ogni caso, la sentenza sarebbe errata nel merito, in particolare nella parte in cui ha stabilito che, in base alle suddette Linee guida, è rilevante per l’analisi di impatto la distanza dei ricettori dal confine dell’impianto e non la distanza dei ricettori dalle fonti odorigene, che rappresentano le parti dell’impianto che potenzialmente possono produrre impatto sui ricettori.
Il Comune avrebbe peraltro invocato la stessa disposizione della D.G.R. (paragrafo 6. Dimensioni e passo della griglia di recettori di calcolo) per sostenere due argomentazioni differenti.
Il paragrafo 6 è richiamato una prima volta per sostenere che esso imponga di considerare ( recte misurare) le distanze “tra confini”.
Lo stesso paragrafo 6 è poi richiamato per lamentare l’insufficienza della griglia di valutazione.
Secondo l’appellante, o il confine rileva per misurare la distanza dei ricettori dalle fonti odorigene e valutarne gli impatti - e, allora, occorre non solo lamentarne la violazione ma anche dimostrare che la diversa distanza calcolata con la geolocalizzazione dei ricettori e delle fonti odorigene infici i risultati della valutazione stessa in termini di individuazione dei ricettori e delle fonti odorigene e di verifica degli effetti che sugli stessi ricettori le fonti odorigene dell’impianto possono generare – ovvero il confine rileva per la determinazione del passo della griglia di valutazione e, allora, occorre non solo lamentarne la violazione ma anche dimostrare che il diverso passo della griglia utilizzato infici i risultati della valutazione stessa.
Il Comune ha poi affermato che le Linee guida mirano a evitare che “ l’odore provocato dall’attività vada ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle emissioni odorigene specie con riferimento ai ricettori sensibili (con costante presenza antropica) in cui, come ribadito dalle stesse Linee Guida, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi ” (cfr. doc. 24 del Comune, pag. 4, ove poi a pag. 5 si afferma che la soglia di riferimento sia pari a 1 ouE/m3).
Quest’affermazione sarebbe smentita dallo stesso doc. 24 del Comune da cui è tratta che, a pag. 3, richiama il paragrafo 4 dell’Allegato A, evidenziando il passaggio in cui si afferma che “ in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi ”.
Tale frase continua, nella parte non evidenziata, affermando che “ mentre in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l’area possa essere utilizzata ”.
Ciò conferma che non sarebbe la presenza di attività antropiche per periodi prolungati a conferire rilevanza alla sola percezione dell’odore (in luogo del disturbo olfattivo, altrimenti ammesso) prodotto da un impianto, ma la circostanza che tale impianto sia collocato “in una zona residenziale”.
Nel caso in esame, è pacifico che l’intervento è collocato in una zona industriale per cui la mera percezione, peraltro estremamente limitata, non rileverebbe, essendo pertanto stato correttamente utilizzato il parametro di 3 ouE/m3.
Il Comune non ha peraltro mai contestato che le posizioni dei ricettori e delle fonti odorigene (e non dell’impianto tout court ) debbano essere individuate con la geolocalizzazione.
Tali posizioni sono state inserite in un software che simula gli impatti odorigeni, considerando una serie di variabili quali “ i parametri meteoclimatici, l’altezza specifica dei ricettori di valutazione, il dominio di calcolo, ossia l’area di analisi, le caratteristiche tecniche e dimensionali dei punti di emissione e le concentrazioni di inquinanti ”, vale a dire i dati di input richiesti e considerati nella prima valutazione di impatto (cfr. doc. 4, pag. 14), mantenuti anche nelle successive valutazioni .
Il paragrafo 3 dell’Allegato 1 delle Linee guida, rubricato “Dati di emissione” - richiamato da ER EN ER nel corso del procedimento (cfr. doc. 31, pag. 6) - prevede che “ Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell’impatto olfattivo devono essere considerate tutte le emissioni dell’impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, quale che sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima sia inferiore a 80 ouE/m3 ” (cfr. doc. 25 del Comune, pag. 23).
Tale disposizione confermerebbe che oltre alla geolocalizzazione dei ricettori ciò che rileva è la localizzazione delle singole fonti odorigene.
In questo caso il ricettore R1 (in cui oltre all’azienda posta a 10 metri dal confine dell’impianto vi è l’abitazione del custode posta a 100 metri dal confine dell’impianto) è stato preso in esame come ricettore nella sua unità e la sua posizione è stata rilevata mediante il sistema di geolocalizzazione.
Alle coordinate indicate dalla società corrisponderebbe proprio il ricettore sensibile che il Comune asserisce non sia stato considerato (l’abitazione del custode).
Quanto poi all’asserita erronea qualificazione del ricettore sensibile R4, il Comune non avrebbe spiegato quale sia l’interesse sottostante, atteso che l’unità immobiliare corrispondente al ricettore R4 è stata inserita tra i ricettori sensibili da prendere in esame per la valutazione degli impatti delle fonti odorigene dell’impianto in linea con le richiamate linee guida regionali.
Non rileverebbe infatti la circostanza che, secondo lo studio contestato, nel ricettore R4 ci sia una cascina agricola o, viceversa, un centro di accoglienza, ma rileverebbe soltanto se quell’unità immobiliare sia stata o meno stata inserita tra i ricettori da considerare per le valutazioni di impatto.
In definitiva, i ricettori prossimi all’impianto R1 e R4 sarebbero stati correttamente considerati e individuati (con geolocalizzazione), senza che rilevi in alcun modo la loro distanza dai confini.
4. Si è costituito, per resistere il Comune di ER
5. Le parti hanno depositato memorie, in vista dell’udienza pubblica del 7 novembre 2024, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
Appello n. 2839 del 2024.
6. Questo appello riguarda il provvedimento con cui la Provincia di Pavia, in esecuzione della sentenza del T.a.r. di Brescia n. 881 del 20.04.2022 (oggetto dell’appello n. 5802 del 2022), ha adottato l’ “Addendum n. 01/2022” che ha “confermato in ogni sua parte” l’Autorizzazione Unica n. 16/2021 rilasciata alla società ER EN ER.
Tali provvedimenti sono stati impugnati dal Comune odierno appellato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, sulla scorta di plurimi mezzi di gravame.
7. Nella resistenza della Provincia di Pavia, e della società controinteressata il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse mentre ha accolto i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto che anche il nuovo provvedimento sia affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.
8. L’appello della Provincia di Pavia si fonda sui seguenti motivi.
I. Ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilità del motivo accolto per violazione dell’art. 40 c.p.a. e degli artt. 34, comma 1, c.p.a. e 112 c.p.c., nonché l’irricevibilità dello stesso per tardività ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
Il T.a.r. ha accolto il motivo con il quale era stata dedotta la non attualità (e, quindi, l’inattendibilità) della metodologia utilizzata dalla Provincia per la prognosi degli impatti odorigeni derivanti dall’attività autorizzata: in particolare, le misurazioni sarebbero state eseguite sulla base del manuale (linee guida) APAT del 2003 e, quindi, secondo specifiche tecniche e procedure non adeguate al metodo per la determinazione della concentrazione di odore cristallizzato nella norma EN 13725:2003, recepita in Italia come UNI EN 13725:2004 e ‘specificata’ nella delibera regionale 3018/2012 (doc. 1, pagg. 4 ss.). Con riferimento a tale capo, la sentenza impugnata sarebbe meritevole di riforma sia per ragioni di ordine processuale che per ragioni di ordine sostanziale.
I.1. La Provincia sostiene, in primo luogo, che il Comune nei motivi aggiunti si era limitato ad asserire l’obsolescenza delle tecniche e dei metodi impiegati, nonché della strumentazione utilizzata nelle linee guida APAT, senza tuttavia specificare in alcun modo:
i) quale fosse esattamente la normativa tecnica applicabile (si consideri, ad esempio, che nel gravame non sono neppure citati gli allegati 1 e 2 alla delibera 3018/2012, sul mancato rispetto dei quali la sentenza appellata ha fondato le proprie statuizioni);
ii) quali avrebbero dovuto essere le tecniche e i metodi di indagine corretti;
iii) in qual modo l’applicazione di tecniche e metodi diversi da quelli in concreto utilizzati avrebbe inciso o potuto incidere –in termini di affidabilità dei risultati– sull’istruttoria condotta dall’Ente.
In particolare, nel motivo n. 7 del ricorso per motivi aggiunti (che ha trovato accoglimento) il ricorrente avrebbe sostenuto del tutto genericamente che « i dati mostrati dalla società…sono ottenuti secondo tecniche e metodi obsoleti, non conformi alla normativa europea, nazionale e regionale vigente » e che « la strumentazione tecnica, ovviamente, in venti anni, è radicalmente mutata » (doc. 17, pag. 21).
La genericità di tutte le doglianze formulate dal Comune era stata puntualmente eccepita ma la sentenza non ha esaminato l’eccezione con riferimento ai motivi aggiunti, ritenendola erroneamente assorbita in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale.
Il motivo sarebbe stato sviluppato, in realtà, solo successivamente, con rinvio ad una perizia di parte.
I.2. L’oggetto del secondo procedimento era rigidamente circoscritto dalla statuizione della precedente sentenza 881/2022 la quale aveva annullato l’autorizzazione unica 16/2021 per: i) non avere considerato un ricettore sensibile (abitazione del custode); ii) avere erroneamente declassificato un ricettore sensibile (la comunità di accoglienza); iii) aver calcolato la distanza impianto/ricettori rispetto ai baricentri e non rispetto ai confini.
Il primo giudice non aveva rilevato alcuna altra illegittimità.
Ciononostante, nel presente giudizio il Comune ha lamentato l’omessa considerazione da parte della Provincia della EN 13725:2003, recepita in Italia come UNI EN 13725:2004 nella valutazione degli impatti odorigeni derivanti dall’attività oggetto di autorizzazione o comunque il mancato rispetto della delibera 3018/2012.
Secondo la Provincia, il Comune avrebbe dovuto a pena di decadenza formulare una consimile censura già nel primo giudizio di impugnazione avverso l’autorizzazione unica n. 16/2021, dal momento che essa era stata adottata in applicazione della stessa normativa tecnica.
Ciononostante, la sentenza appellata nel presente giudizio ha accolto la censura, invece di dichiararla irricevibile per tardività.
Si tratterebbe di una strategia defensionale dilatoria, mirante a parcellizzare le impugnazioni attraverso la proposizione in via differita motivi di censura che avrebbero potuto essere prospettati immediatamente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).
I.3. Il T.a.r. ha dato per scontato che nel procedimento autorizzatorio in questione dovesse trovare applicazione la delibera 3018/2012 (in particolare, il suo allegato 2).
In realtà, la delibera 3018/2012 definisce il proprio campo di applicazione circoscrivendolo a « tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 152/06 e s.m.i. - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m.i. - parte quarta). Inoltre la presente linea guida si applica a tutte le attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene » (art. 3 dell’allegato A: doc. 19, pag. 1).
Poiché per la realizzazione dell’impianto progettato da EN ER non è richiesta né l’autorizzazione integrata ambientale, né l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, né infine la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità, nel caso in esame la disciplina della delibera 3018/2012 non troverebbe applicazione.
Sarebbe solo per estrema cautela che la Provincia ha richiesto alla ditta proponente di presentare ugualmente uno studio previsionale di impatto odorigeno che tenesse conto della suddetta delibera.
Ad ogni modo, tanto le relazioni sull’impatto olfattivo della ditta proponente (docc. 10 e 13) quanto l’istruttoria tecnica della Provincia (doc. 15, pagg. 4 ss.) avrebbero fatto completa e corretta applicazione della delibera 3018/2012 (in particolare, del suo Allegato 1, che fissa « i requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione » e tiene a sua volta dichiaratamente conto sotto tutti gli aspetti delle UNI EN 13725:2004 – cfr. l’art. 1 dell’allegato 1: doc. 20, pag. 1).
A tale riguardo, la sentenza appellata si è limitata ad affermare in modo generico che « i risultati delle misurazioni olfattometriche contenuti nel documento APAT, precedenti sia alla DGR IX/3018, sia alla UNI EN 13725/2004 non possono ritenersi attuali », in virtù di una (asserita) discrepanza nella cappa convogliatrice utilizzata per i rilievi nelle linee guida APAT; con la conseguenza che « il provvedimento della Provincia si basa, attraverso il richiamo alle relazioni tecniche e al documento APAT, su concentrazioni di odore e portate di odore elaborate mediante un sistema di campionamento non aderente ai requisiti posti dalla DGR IX/3018 ».
Tuttavia, non risponderebbe al vero che l’Allegato 2 alla delibera 3018/2012 imponga una specifica tipologia di cappa e, di converso, escluda l’affidabilità di quella utilizzata al fine di raccogliere i dati di input nelle linee guida APAT: infatti, l’art. 5 dell’allegato 2 alla delibera 3018/2012 impone l’utilizzo di una cappa («al fine di valutare l’OER è necessario impiegare dei metodi particolari di campionamento denominati metodi a cappa »: doc. 18, pag. 6), non anche di una tipologia specifica; a riprova di tale affermazione si consideri che uno specifico tipo di cappa viene soltanto consigliato (« per il campionamento da questa tipologia di sorgenti è consigliabile l’utilizzo di cappe di tipo Wind Tunnel »: doc. 18, pag. 7) e si dà anzi per scontato l’utilizzabilità di cappe con caratteristiche diverse (« è necessario eseguire il prelievo dopo aver lasciato passare un tempo sufficiente dopo il posizionamento della cappa stessa, variabile in funzione delle caratteristiche della cappa »: doc. 18, pag. 7).
Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla sentenza, l’Allegato 2 alla delibera 3018/2012 non escluderebbe a priori nessuna tipologia di strumentazione, purché a cappa (e le linee guida APAT hanno utilizzato una strumentazione a cappa).
Più in generale, lo studio di impatto olfattivo presentato non solo rispetterebbe tutti i requisiti disciplinati dall’Allegato 1 alla delibera 3018/2012, ma sarebbe conforme a requisiti più rigorosi.
Non risponderebbe altresì al vero l’affermazione della sentenza secondo cui la relazione istruttoria della Provincia sia stata fondata « in particolare sulla nota della società ER EN ER Società Agricola S.r.l. prot. n. 50042 del 10 ottobre 2022 » (doc. 1, pag. 4): invero, il 10 ottobre 2022 EN ER ha trasmesso soltanto una relazione integrativa (doc. 13), mentre la documentazione tecnica principale era rappresentata dalla valutazione previsionale di ricaduta degli odorigeni del maggio 2022 (doc. 10) e dalla relazione esplicativa del 14 giugno 2022 (doc. 10-bis), nonché dai relativi allegati tecnici. E che l’istruttoria tecnica della Provincia abbia considerato analiticamente tale documentazione è attestato per tabulas (cfr. doc. 15, pagg. 6 ss., con riferimento alla valutazione di impatto odorigeno del 2022).
I.4. La sentenza appellata afferma pure che non sarebbe stato rispettato l’Allegato 2 alla delibera 3018/2012, che avrebbe richiesto un quid pluris rispetto alle UNI EN13725, vale a dire « un documento specifico sulle strategie e le procedure di prelievo di campioni gassosi da sottoporre ad analisi olfattometrica per la determinazione della concentrazione di odore »: di conseguenza, secondo il T.a.r. «per gli studi di impatto olfattivo compresi nell’ambito di applicazione della DGR DIIX/3018…dovrebbero essere usati dati di emissione ottenuti mediante misurazioni eseguite conformemente ai requisiti dell’allegato 2 della DGR medesima; questi requisiti sono aggiuntivi e integrativi rispetto alla UNI EN13725 » e non sarebbero stati rispettati nella vicenda in esame (doc. 1, pag. 5).
La Provincia sottolinea, in contrario, che gli approfondimenti richiesti dall’Allegato 2 sono finalizzati al conseguimento di campagne di controllo efficaci delle emissioni odorigene, quindi si riferiscono ad impianti già in esercizio, al fine di verificare effettivamente e realisticamente il valore dell’emissione odorigena che si genera durante l’attività che deve essere sottoposta a monitoraggio: infatti, come si legge nella premessa dell’Allegato 2 « al fine di mettere in atto un efficace programma di controllo delle emissioni odorigene, risulta necessario definire le modalità di ottenimento di campioni rappresentativi delle emissioni stesse » (doc. 18, pag. 1).
Le disposizioni di tale Allegato si riferirebbero al controllo ex post sulle emissioni degli impianti già realizzati (« scopo del presente documento è la definizione delle modalità di effettuazione dei campionamenti olfattometrici in campo »: doc. 18, pag. 1), non agli studi ex ante sulle previsioni del loro impatto.
Agli studi previsionali di impatto nei procedimenti autorizzatori è espressamente dedicato l’Allegato 1 (e non il 2) alla delibera 3018/2012.
D’altro canto, la possibilità di utilizzare legittimamente dati di letteratura nel modello previsionale di impatto è espressamente prevista proprio dalla delibera 3018/2012, che consente al progettista di un nuovo impianto di partire «da dati di bibliografia» (cfr. art. 4 dell’allegato A: doc. 19, pag. 1).
Viceversa, dei rilievi effettivi (e dunque dell’Allegato 2 alla delibera 3018/2012) la Provincia ha tenuto conto ai fini della formulazione delle prescrizioni d’esercizio dell’impianto: in particolare, le prescrizioni previste al capo IV « Prescrizioni in materia di emissioni odorigene » dell’autorizzazione unica n. 16/21 – confermate dall’ addendum – garantiscono che, qualora dal confronto tra i dati previsionali e i dati reali in fase di esercizio dovesse emergere un discostamento e fosse quindi riscontrata una molestia olfattiva, la società sarebbe obbligata a procedere ad interventi migliorativi e riduttivi di tale impatto.
Nella sostanza l’Allegato 2 non fa che rinviare a sua volta alle UNI EN 13725 in pressoché tutti gli articoli sui requisiti del campionamento (artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7: cfr. doc. 19, pag. 2 s.), quindi non è dato neppure capire in cosa consisterebbero i requisiti «aggiuntivi e integrativi rispetto alla UNI EN13725» di cui parla la sentenza e che non sarebbero stati rispettati nella vicenda in esame. L’unica concreta discrepanza dello studio previsionale con l’allegato 2 rilevata dalla sentenza riguarda il tipo di cappa convogliatrice utilizzata: tuttavia, tale asserita discrepanza in realtà non sussisterebbe.
I.5. Infine, secondo la sentenza impugnata, « i risultati delle misurazioni olfattometriche contenuti nel documento APAT, precedenti sia alla DGR IX/3018, sia alla UNI EN 13725/2004 non possono ritenersi attuali, sicché non integrano un ragionevole parametro di riferimento per l’adozione del provvedimento di addendum », con la conseguenza che tale provvedimento si baserebbe, « attraverso il richiamo alle relazioni tecniche e al documento APAT, su concentrazioni di odore e portate di odore elaborate mediante un sistema di campionamento non aderente ai requisiti posti dalla DGR IX/3018 » e sarebbe « viziato sul piano istruttorio e motivazionale, perché si basa su dati elaborati mediante metodologie, strumenti e tecniche obsoleti e che non riflettono la previsione della DGR IX/3018 ».
La Provincia sottolinea che lo studio previsionale prodotto dalla società si è in realtà avvalso delle linee guida APAT soltanto per i dati di input di alcuni dei valori di emissioni ai fini della simulazione, in quanto provenienti da una fonte ufficiale attendibile e affidabile (per l’appunto, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, oggi confluita nell’ISPRA): per giunta, si tratta di dati raccolti su impianti che trattavano fanghi, i quali emettono odori ben più impattanti rispetto ai residui vegetali e al siero di latte trattati nell’impianto in questione. Per tutti gli altri aspetti, lo studio previsionale ha seguito pedissequamente le indicazioni della delibera regionale 3018/2012.
In ogni caso, le linee guida APAT non sono superate, essendo assolutamente in linea con la normativa tecnica europea, la stessa che è alla base della delibera regionale 3018/2012.
La norma prEN13725 dell’ottobre 2002 è stata successivamente approvata (in sede di Comitato europeo di normazione-CEN) il 16 aprile 2003, assumendo la denominazione di EN 13725; infine è stata trasferita e tradotta in Italia dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) con la denominazione di UNI EN13725:2004; il tutto senza modifiche sostanziali per gli aspetti che vengono in rilievo nel presente giudizio.
Non vi era dunque ragione per ritenere che le linee guida APAT, limitatamente ai dati di input per la simulazione, fossero da ritenersi obsolete, superate o comunque non più attendibili.
II. Ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato un difetto istruttorio e motivazionale nella omessa valutazione di impatto sul ricettore riclassificato come «comunità di accoglienza» per violazione e/o errata applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 .
In un ulteriore capo della sentenza impugnata il T.a.r. ha ritenuto « in via di ulteriore precisazione » che il difetto di istruttoria fosse emerso « anche in relazione ad un altro profilo contestato dal ricorrente », vale a dire che la Provincia –pur avendo riqualificato il ricettore n. 4 come «comunità di accoglienza» e quindi come ricettore sensibile– non avesse adeguatamente considerato l’impatto olfattivo su di esso alla luce della nuova classificazione; a ciò sarebbe conseguito, sempre secondo la sentenza appellata, che « la variazione è rimasta a livello formale e astratto, perché non ha comportato una valutazione dell’impatto olfattivo adeguato alle caratteristiche del particolare ricettor e» (doc. 1, pag. 6).
In contrario la Provincia sottolinea che nel nuovo studio previsionale, per un verso, l’entità dell’impatto odorigeno potenzialmente derivante dall’impianto sul ricettore è risultata pressoché invariata e, per altro verso, che tale ricettore era già stato considerato in precedenza fra quelli sensibili, quand’anche classificato formalmente come «cascina agricola» invece che come «comunità d’accoglienza»; detto altrimenti, il ricettore in questione era stato già inserito in precedenza, a tutti gli effetti, fra quelli sensibili e come tale era stato valutato sotto l’aspetto dell’impatto odorigeno (anche ai fini della sentenza 881/2022).
Facendo riferimento per la comparazione ai risultati del modello gaussiano, in quanto utilizzato dalla società proponente sia nel 2020 che nel 2022, si osserva che il ricettore in questione (il n. 4) risultava (nel precedente studio di impatto odorigeno del maggio 2020) associato a un valore di ricaduta di concentrazione oraria di picco di odore al 98-esimo percentile su base annuale pari a 1,568 ouE/m3; nello studio di impatto del maggio 2022 tale valore è risultato pari a 1,7 ouE/m3 (doc. 10, pag. 25): si tratta di un valore sostanzialmente corrispondente al precedente (la limitatissima differenza è dovuta al fatto che è stato introdotto nel calcolo l’effetto scia degli edifici, in conformità alla delibera 3018/2012, che ha fatto incrementare di poco il valore del 98-esimo percentile), in ogni caso molto basso e ritenuto pertanto accettabile, indipendentemente dalla qualifica del ricettore come cascina agricola o comunità di accoglienza.
Si tenga conto, a tale proposito, che gli allegati alla delibera 3018/2012 non forniscono limiti prestabiliti per la definizione della soglia di tollerabilità dell’odore al ricettore e per la quantificazione dell’effettivo disturbo olfattivo, ma impegnano solo il proponente ad assicurare che non vi siano impatti significativi sui ricettori.
In ogni caso, se non vi erano impatti significativi con un valore di 1,568, non possono esservi neppure con un valore di pochissimo superiore (1,7): infatti, entrambi i valori rientrano entro la «soglia di percezione» (da 1 a 3), ma sono ampiamente inferiori alla «soglia di riconoscimento» (da 3 a 5), entrambe fissate dall’ATS Pavia in conformità a quanto stabilito dall’allegato A alla delibera 3018/2012.
La valutazione previsionale delle emissioni odorigene del maggio 2022 non ha modificato lo scenario di impatto già considerato dalla Provincia con l’autorizzazione unica n.16/21, nonché gli impatti odorigeni simulati, i quali erano già stati valutati come accettabili.
9. Si è costituito, per resistere, il Comune di ER, riproponendo, tra i motivi assorbiti dal T.a.r., il quarto e l’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
10. Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 7 novembre 2024, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
11. In via preliminare, si procede, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, alla riunione degli appelli di cui in epigrafe.
12. L’appello n. 5802 del 2022 è infondato.
Si può pertanto prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di ER.
13. Il primo motivo verte sulla pretesa inammissibilità, per genericità, del secondo motivo di ricorso articolato in primo grado, in considerazione, da un lato, del mancato esplicito richiamo, in tale sede, delle Linee guida di cui alla D.G.R. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 (“ Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno ”), dall’altro, del fatto che la censura accolta sarebbe stata effettivamente articolata solo con documenti e memorie depositati successivamente alla notifica del ricorso.
Al riguardo, relativamente all’omesso richiamo nel secondo motivo della D.G.R. n. 3018 del 2012, si osserva che è rimasta priva di specifica critica l’argomentazione del T.a.r. secondo cui la suddetta delibera “ anche se non menzionata espressamente nell’ambito del secondo motivo si ricollega comunque alle modalità di misurazione delle distanze dei ricettori sensibili, implicando un errore dei presupposti e il travisamento dei fatti, e trattandosi di questione già sollevata con il ricorso introduttivo (pag.8). Con le memorie depositate dal Comune ricorrente in prossimità dell’udienza vengono specificati meglio i ricettori che comunque sono riportati nella tabella di cui al ricorso ”.
Ed invero, nel ricorso di primo grado, nelle premesse in fatto – richiamate altresì nello sviluppo del secondo motivo - il Comune aveva riprodotto un’articolata tabella relativa all’individuazione, classificazione e distanza dei ricettori sensibili, ponendo a raffronto la propria “analisi tecnica” (inviata alla Provincia in vista della terza conferenza di servizi) e quella contenuta nella relazione “031 – RT emissioni in atmosfera” presentata da EN ER a corredo dell’istanza.
Il secondo motivo era stato poi incentrato sulla obiettiva “difformità” tra quanto indicato nella relazione del proponente e lo “stato dei luoghi”, con conseguente “erroneità delle misurazioni” e “ illegittimità derivata di tutte le simulazioni svolte (emissioni acustiche e odorigene), che sono calcolate muovendo da dati di partenza erronei (e favorevoli alla società): è evidente, infatti, che l’impatto stimato su un ricettore dichiarato a una distanza di centinaia di metri è ben più tenue rispetto all’impatto che sarebbe risultato se fosse stata considerata la minore distanza reale ”.
Non è poi contestato che, in concreto, il Comune – nell’analisi svolta nel ricorso introduttivo - abbia proceduto ad individuare e classificare i ricettori, nonché a calcolare le distanze sulla base della D.G.R. n. IX/3018 del 2012.
In sostanza, attraverso i documenti e le memorie successivamente depositati dal Comune, non sono state prospettate deduzioni nuove ma sono stati solo sviluppati e approfonditi gli aspetti tecnici relativi alle censure dedotte con il secondo motivo del ricorso di primo grado.
13.1. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il secondo motivo del ricorso di primo grado non fosse generico avendo il Comune sin dal ricorso introduttivo esplicitamente dedotto quali fossero le carenze della relazione tecnica e degli studi presentati dalla società proponente, sia in rapporto allo “stato dei luoghi”, sia in rapporto alle disposizioni applicabili alla fattispecie.
Vi è poi piena corrispondenza tra le censure dedotte con il secondo motivo – relative all’errata classificazione e collocazione dei ricettori sensibili – e l’accoglimento del T.a.r., il quale ha ritenuto gli atti impugnati “ affetti dal vizio di difetto di istruttoria, non risultando considerate in modo corretto né la presenza dei ricettori né la distanza dagli stessi ”.
14. Per quanto riguarda il merito della censura accolta dal T.a.r. si ricorda che le suddette Linee Guida sono state elaborate dalla Regione DI in considerazione del fatto che, all’epoca “ nell’ordinamento comunitario ed italiano ” non era “ contemplata, per le emissioni odorigene una disciplina che ” fornisse “ valori limite di riferimento ” ovvero “ metodi o parametri idonei a misurarne la portata ”.
La D.G.R. era quindi destinata a rappresentare “ un riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati in particolare per quanto attiene sia le procedure autorizzative che i processi di VIA ”.
Tale regolamentazione viene poi definita come di “carattere trasversale” in quanto reca “ tutta una serie di regole finalizzate ad uniformare, oggettivare per quanto possibile e rendere comparabili gli studi volti alla caratterizzazione delle emissioni odorigene ”, trovando in particolare applicazione “ qualora sia necessario caratterizzare l’emissione odorigena ” relativamente “ alle attività soggette alla normativa in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed autorizzazione alla gestione di rifiuti ”.
14.1. Ciò posto, il Collegio reputa che, a fronte di regole tecniche predisposte in sede regionale – mai impugnate o comunque contestate dalla società appellante sul piano della validità tecnico – scientifica ed anzi dalla stessa, per altro verso, applicate – fosse quest’ultima a dover dimostrare l’eguale o maggiore affidabilità della diversa metodologia utilizzata per elaborare le simulazioni e gli studi previsionali predisposti in vista del conseguimento dell’autorizzazione unica; ciò, tenuto conto della valenza del principio di precauzione che governa la materia ambientale.
In tal senso, l’art. 6 dell’Allegato A alle Linee Guida prevede che “ Nel caso in cui si vogliano utilizzare approcci alternativi, dovrà essere dimostrato il conseguimento almeno degli stessi standard di protezione dell’ambiente ”.
14.2. Il documento regionale è poi chiaro nell’attribuire rilievo non già al “baricentro” del ricettore e/o della sorgente, ma al dato della distanza dei ricettori presenti nel raggio di 3 Km dai “confini dello stabilimento” (cfr. l’Allegato A, art. 4, ultima parte).
Nello stesso senso dispongono l’art. 6 dell’Allegato 1 - secondo cui “ Il passo della griglia di recettori di calcolo deve essere scelto in modo tale che per i ricettori sensibili, la distanza fra il ricettore e il punto più prossimo del confine di pertinenza dell’impianto, deve essere maggiore o uguale al passo della griglia ” - e l’art. 7 del medesimo Allegato, nella parte in cui stabilisce, tra l’altro, che “ Fra i ricettori sensibili dovrebbe essere compresa l’abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, ecc.) più prossimo all’impianto, anche se isolato ” e che “ Se sul territorio circostante all’impianto vi sono aree ove il Piano di governo del territorio o analoghe disposizioni di governo applicabili prevedono future edificazioni e quindi nuovi potenziali ricettori sensibili, deve essere ipotizzato un ricettore sensibile virtuale nel punto dell’area oggetto di futura edificazione più vicino al confine dell’impianto ”.
14.3. È altresì incontestato che, nello studio presentato, l’abitazione del custode dell’azienda che figura in R1 non sia stata correttamente riportata come insediamento residenziale.
Ammesso infatti che alla posizione R1 corrisponda – come si afferma nell’appello – l’abitazione del custode, non vi è dimostrazione del fatto che di ciò si sia tenuto adeguato conto ai fini della simulazione.
Del pari, è rimasto incontestato che il ricettore R4 sia stato erroneamente classificato come “cascina agricola” anziché quale “struttura di accoglienza”.
La corretta individuazione e classificazione dei ricettori è determinante ai fini dell’attendibilità della valutazione dei risultati della simulazione.
Si tratta di un criterio logico, espressamente riportato nelle Linee Guida (art. 5 “[..] La valutazione deve tener conto del territorio e la presenza di potenziali recettori che vi insistono e delle caratteristiche del fondo ”).
Risultano dunque del tutto corrette le valutazioni del T.a.r., laddove ha in sintesi rilevato che “ L’omessa considerazione del ricettore sensibile più prossimo all’impianto, l’errata classificazione e l’improprio distanziamento dei ricettori rendono la valutazione previsionale dell’impianto olfattivo non conforme alla Linee Guida Regione DI e ne invalidano i risultati ».
In sostanza, anche ammettendo che tutti gli altri dati di input utilizzati ai fini della simulazione siano corretti, rimane il fatto che non è stata integralmente considerata, come dedotto dal Comune, la “realtà specifica” dei luoghi circostanti all’impianto per cui è causa.
14.4. Anche il secondo mezzo, pertanto, deve essere respinto.
15. In definitiva, per tutto quanto sopra argomentato, l’appello n. 5802 del 2022, deve essere respinto.
È riservata la decisione sulle spese, da valutarsi all’esito del giudizio connesso, qui riunito.
16. Relativamente, invece, all’appello n. 2839 del 2024, debbono essere respinti i motivi articolati ai paragrafi 1.1. e 1.2.
16.1. In primo luogo, quanto alle genericità della quarta censura contenuta nei motivi aggiunti (rubricata sub 7) accolta dal T.a.r., si osserva che essa è stata formulata dal Comune nei seguenti termini:
“7. Illegittimità dell’Addendum e dei provvedimenti impugnati per errore del presupposto, per eccesso di potere sotto il profilo del manifesto errore tecnico e normativo; violazione e falsa applicazione delle Linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR IX/3018 del 2012); illogicità manifesta; difetto ed erroneità dell’istruttoria; illegittimità derivata di tutte le simulazioni previsionali.; illegittimità derivata del provvedimento autorizzativo .
Nel corpo del motivo – dopo il richiamo alle considerazioni svolte nella Relazione “Progress” datata 20 febbraio 2023 depositata contestualmente ai motivi aggiunti per quanto attiene agli aspetti tecnici di dettaglio– vengono in sintesi denunciati “ errori normativi ” ed “ errori metodologici ”.
In particolare, secondo il Comune, sarebbe stata trascurata del tutto “ la nuova e vigente normativa, contenuta nella DGR IX/3018 del 2012). Questa normativa fissa metodologie, criteri e obiettivi molto più stringenti di quelli presi a riferimento da EN ER, che risalgono a venti anni fa ”.
Nella Relazione vengono poi specificate le ragioni di carattere tecnico per le quali lo studio di impatto olfattivo predisposto dal proponente non risulta conforme alla suddetta delibera.
Reputa il Collegio che, in tal modo, sia stato esattamente delimitato il thema decidendum costituito dalla corrispondenza della metodologia utilizzata dalla società - nello studio tecnico integrativo predisposto a seguito della sentenza n. 881 del 2022 - a quella prevista dalla D.G.R. n. 3018 del 2012.
Al riguardo, giova ricordare che le Linee guida predisposte in sede regionale hanno costituito – per espressa ammissione della Provincia (cfr. il motivo I.3 dell’appello di quest’ultima) - il parametro di valutazione del giudizio tecnico svolto dall’Amministrazione in seno al procedimento di “ riesercizio del potere autorizzatorio ” che ha condotto all’ Addendum qui in esame.
In tale ottica, le relazioni depositate in giudizio dal Comune non hanno evidenziato vizi nuovi e/o diversi da quelli contenuti nei motivi aggiunti – conseguentemente va escluso anche ogni profilo di irricevibilità – ma hanno offerto un supporto probatorio di natura tecnica con specifico riferimento al vizio di erroneità e difetto di istruttoria in rapporto alla metodologia utilizzata nel nuovo studio di impatto previsionale.
16.2. In secondo luogo, relativamente all’eccezione di tardività della censura relativa all’omessa considerazione, da parte della Provincia della EN 13725:2003, recepita in Italia come UNI EN 13725:2004 nella valutazione degli impatti odorigeni derivanti dall’attività oggetto di autorizzazione o comunque in ordine al mancato rispetto della delibera 3018/2012 (motivo I.2.), si osserva che se è vero che il vizio di difetto di istruttoria accolto dal T.a.r. con la sentenza n. 881 del 2022, aveva riguardato specificamente l’individuazione dei c.d. ricettori sensibili e il calcolo delle distanze, tuttavia l’erroneità o comunque non attendibilità dei dati utilizzati ha comportato la necessità di rinnovare complessivamente le valutazioni previsionali attraverso l’espletamento di nuove simulazioni, le quali avrebbero dovute essere parimenti condotte sulla scorta della metodologia prevista dalla D.G.R. n. 3018 del 2012 (come richiesto dalla Provincia e come peraltro dichiarato dalla società proponente – cfr. ad esempio, le Premesse al documento del 14 giugno 2022, inviato alla Provincia, depositato in allegato al ricorso principale di primo grado).
Si tratta quindi di un procedimento nuovo rispetto al quale non può ritenersi maturata alcuna preclusione in ordine ai vizi deducibili dagli interessati.
17. Ciò posto, relativamente agli ulteriori mezzi di gravame, il Collegio reputa che, ai fini del decidere, sia necessario disporre una verificazione, finalizzata ad accertare:
a) se le concentrazioni di odore e le portate di odore impiegate dalla società per la ricostruzione dello scenario emissivo siano conformi alla norma europea EN 13725:2003, recepita in Italia come UNI EN 13725:2004, e alle metodologie di campionamento descritte nell’Allegato 2 alla D.G.R. DI IX/3018 del 15 febbraio 2012;
b) se, in ogni caso, la “ cappa convogliatrice dinamica, costituita da una cupola in plexiglass appoggiata su un supporto in alluminio con area di base 0,196 m2 ”, ovvero l’attrezzatura utilizzata per la raccolta dei dati di emissione ai quali fa riferimento la pubblicazione APAT del maggio 2003, sia una metodologia equivalente a quella descritta nell’Allegato 2 della DGR IX/3018;
c) se i dati impiegati nello studio di impatto olfattivo (e relativi allegati) oggetto del presente contenzioso siano equiparabili a quelli ottenibili sulla base delle modalità prescritte dalla suddetta delibera regionale;
d) se, tenuto conto della metodologia in concreto utilizzata dal suddetto studio, la quantificazione dell’effettivo disturbo olfattivo in relazione al ricettore R4 sia corretta.
17.1. L’organismo pubblico competente per la verificazione viene individuato nell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, il cui Direttore tecnico provvederà a designare, nell’organigramma dell’Agenzia, la specifica figura del verificatore dotato delle necessarie competenze.
Per l’effettuazione di attività di rilevazione tecnica di supporto, il verificatore potrà farsi coadiuvare, se necessario, da personale individuato nell’ambito della medesima Agenzia.
17.2. Le parti costituite potranno nominare propri tecnici fino al momento di inizio delle operazioni di verificazione (alle quali potranno intervenire a mezzo dei propri difensori e tecnici), ed il cui avvio sarà comunicato dal verificatore presso il domicilio da loro eletto, almeno cinque giorni prima.
17.3. Per l’espletamento della verificazione è assegnato il termine complessivo di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento al Direttore tecnico dell’A.r.p.a. Piemonte.
17.4. Il verificatore, da individuarsi entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà trasmettere alle parti o ai loro tecnici uno schema della propria relazione, nel termine di giorni sessanta dall’inizio delle operazioni.
17.5. Nei successivi dieci giorni le parti potranno trasmettere al verificatore eventuali conclusioni o osservazioni dei propri tecnici.
17.6. Nei successivi dieci giorni il verificatore dovrà depositare la relazione finale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte, presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato.
17.7. Ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a., si pone provvisoriamente a carico della Provincia di Pavia un anticipo sul compenso spettante al verificatore pari ad € 2.500,00, restando impregiudicata la regolazione delle spese della verificazione all’esito della decisione definitiva.
17.8. È riservata ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), così provvede:
- respinge l’appello n. 5802 del 2022;
- relativamente all’appello n. 2839 del 2024, dispone gli incombenti di cui in motivazione;
- spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO