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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
VE (RE), Via Monte La Nuda n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò Moriconi (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici- parte ammessa al CodiceFiscale_2 patrocinio a spese dello Stato –
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela
ALRA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da memoria depositata dalla resistente in data 12/09/2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 2/10/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07/02/2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in La Spezia (SP) con e che dall'unione sono nate le figlie (il Controparte_1 Per_1
6/10/2010) e (l'1/02/2016), entrambe attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di Per_2 separazione dei beni. Ha inoltre aggiunto che il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 272/2024 ha pronunciato la separazione tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 347/2025, il Tribunale della Spezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 2/10/2025, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate dalla resistente in data 12/09/2025, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“1. disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...], il [...] e Persona_3 [...] nata a [...] il [...] siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_4 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
2.Il padre terrà con sé le figlie tutti i venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; ad anno scolastico terminato, ovvero nel periodo estivo ma anche durante la pausa natalizia e pasquale, gli orari in cui il padre potrà vedere le figlie potranno essere più flessibili;
tutti gli impegni scolastici o altri impegni ludico-sportivi che non consentiranno la visita del padre durante i giorni di venerdì dovranno essere comunicati al padre almeno due giorni prima;
in tal caso, il padre potrà concordare con la madre una diversa giornata nella stessa settimana o nella settimana successiva per recuperare l'incontro saltato. Altre frequentazioni delle figlie con il padre potranno essere concordate fra i genitori, in base alle disponibilità del padre e tenuto conto delle esigenze e della volontà delle minori. pag. 2 di 6 3.Il padre dà atto di aver reperito idonea abitazione a VE;
compatibilmente con la volontà delle figlie, il padre potrà tenere con sé le minori anche per due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, la quale agevolerà le frequentazioni padre-figlie. Le figlie non dovranno essere in alcun modo obbligate e dovranno manifestare espressamente la volontà di pernottare assieme al padre. Se, nel corso del tempo, le minori manifestino opposizione e si rifiutino di pernottare assieme al padre, i genitori potranno decidere di comune accordo di rivolgersi ad un mediatore familiare o ad altro specialista per comprendere i motivi di tale rifiuto.
4.Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con l'altro genitore, astenendosi da comportamenti che possano ostacolare, influenzare negativamente o condizionare la volontà delle minori, anche raccomandando ad amici e familiari di adottare analogo comportamento.
5.Durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno indicativamente come segue: un anno il padre terrà con sé le figlie nella giornata del 25 dicembre e la madre il 26 dicembre;
un anno la madre terrà con sé le figlie il 31 dicembre e il padre il 1° gennaio;
un anno la madre terrà con sé le figlie per Pasqua e il padre a Pasquetta. Indicativamente l'anno dopo i turni saranno tutti invertiti.
Comunque i genitori saranno liberi di concordare una diversa suddivisione delle festività.
6.Il sig. si impegna a versare alla sig.ra per il mantenimento ordinario Parte_1 Controparte_1 delle due figlie minori l'assegno mensile di Euro 450,00 (Euro 225,00 per ciascuna figlia), somma sottoposta a rivalutazione annuale Istat;
7.Il sig. corrisponderà alla signora la somma totale di Euro 500,00 annui (Euro Parte_1 CP_1
250 a minore) quale contributo forfetario alle spese straordinarie sostenute e sostenende per le minori. La predetta somma, per l'anno in corso (2025) sarà versata al momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
per l'anno 2026 e per i prossimi anni sarà dilazionata mensilmente e versata assieme al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie;
pertanto per i primi 10 (dieci) mesi dell'anno (gennaio-ottobre compresi) il sig. verserà la somma di € Pt_1
500,00 omnicomprensiva di mantenimento ordinario e straordinario;
i restanti 2 (due) mesi
(novembre e dicembre) verserà la somma di € 450,00 corrispondente al solo mantenimento ordinario.
Le ulteriori spese straordinarie necessarie per le minori saranno sostenute dalla madre. Le Parti, in base alle possibilità economiche del signor potranno ridiscutere ogni anno l'eventuale Pt_1 aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, fino al raggiungimento al massimo della misura del 50%, secondo i criteri delle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli apprestate dal Tribunale della Spezia il 13/12/2018;
8.Gli ex coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere e/o di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; pag. 3 di 6 9.Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le Parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio e va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione delle minori;
regime di frequentazione tra genitori e figlie;
previsione di assegno di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie delle stesse.
Si prende quindi atto degli accordi nelle more intervenuti tra le parti sulle suddette questioni. Tali accordi (depositati dalla resistente in data 12/09/2025 e confermati anche da controparte;
cfr. verbale di udienza del 2.10.2025) possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dato atto della sentenza non definitiva n. 347/2025 in punto di status, così provvede come da condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate, di cui si prende atto:
“1. disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...], il [...] e Persona_3 [...] nata a [...] il [...] siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_4 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. pag. 4 di 6 2.Il padre terrà con sé le figlie tutti i venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; ad anno scolastico terminato, ovvero nel periodo estivo ma anche durante la pausa natalizia e pasquale, gli orari in cui il padre potrà vedere le figlie potranno essere più flessibili;
tutti gli impegni scolastici o altri impegni ludico-sportivi che non consentiranno la visita del padre durante i giorni di venerdì dovranno essere comunicati al padre almeno due giorni prima;
in tal caso, il padre potrà concordare con la madre una diversa giornata nella stessa settimana o nella settimana successiva per recuperare l'incontro saltato. Altre frequentazioni delle figlie con il padre potranno essere concordate fra i genitori, in base alle disponibilità del padre e tenuto conto delle esigenze e della volontà delle minori.
3.Il padre dà atto di aver reperito idonea abitazione a VE;
compatibilmente con la volontà delle figlie, il padre potrà tenere con sé le minori anche per due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, la quale agevolerà le frequentazioni padre-figlie. Le figlie non dovranno essere in alcun modo obbligate e dovranno manifestare espressamente la volontà di pernottare assieme al padre. Se, nel corso del tempo, le minori manifestino opposizione e si rifiutino di pernottare assieme al padre, i genitori potranno decidere di comune accordo di rivolgersi ad un mediatore familiare o ad altro specialista per comprendere i motivi di tale rifiuto.
4.Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con l'altro genitore, astenendosi da comportamenti che possano ostacolare, influenzare negativamente o condizionare la volontà delle minori, anche raccomandando ad amici e familiari di adottare analogo comportamento.
5.Durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno indicativamente come segue: un anno il padre terrà con sé le figlie nella giornata del 25 dicembre e la madre il 26 dicembre;
un anno la madre terrà con sé le figlie il 31 dicembre e il padre il 1° gennaio;
un anno la madre terrà con sé le figlie per Pasqua e il padre a Pasquetta. Indicativamente l'anno dopo i turni saranno tutti invertiti.
Comunque i genitori saranno liberi di concordare una diversa suddivisione delle festività.
6.Il sig. si impegna a versare alla sig.ra per il mantenimento ordinario Parte_1 Controparte_1 delle due figlie minori l'assegno mensile di Euro 450,00 (Euro 225,00 per ciascuna figlia), somma sottoposta a rivalutazione annuale Istat;
7.Il sig. corrisponderà alla signora la somma totale di Euro 500,00 annui (Euro Parte_1 CP_1
250 a minore) quale contributo forfetario alle spese straordinarie sostenute e sostenende per le minori. La predetta somma, per l'anno in corso (2025) sarà versata al momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
per l'anno 2026 e per i prossimi anni sarà dilazionata mensilmente e versata assieme al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie;
pertanto per i primi 10 (dieci) mesi dell'anno (gennaio-ottobre compresi) il sig. verserà la somma di € Pt_1
500,00 omnicomprensiva di mantenimento ordinario e straordinario;
i restanti 2 (due) mesi
(novembre e dicembre) verserà la somma di € 450,00 corrispondente al solo mantenimento ordinario. pag. 5 di 6 Le ulteriori spese straordinarie necessarie per le minori saranno sostenute dalla madre. Le Parti, in base alle possibilità economiche del signor potranno ridiscutere ogni anno l'eventuale Pt_1 aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, fino al raggiungimento al massimo della misura del 50%, secondo i criteri delle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli apprestate dal Tribunale della Spezia il 13/12/2018;
8.Gli ex coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere e/o di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9.Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le Parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 9/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
VE (RE), Via Monte La Nuda n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò Moriconi (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici- parte ammessa al CodiceFiscale_2 patrocinio a spese dello Stato –
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela
ALRA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da memoria depositata dalla resistente in data 12/09/2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 2/10/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07/02/2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in La Spezia (SP) con e che dall'unione sono nate le figlie (il Controparte_1 Per_1
6/10/2010) e (l'1/02/2016), entrambe attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di Per_2 separazione dei beni. Ha inoltre aggiunto che il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 272/2024 ha pronunciato la separazione tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 347/2025, il Tribunale della Spezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 2/10/2025, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate dalla resistente in data 12/09/2025, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“1. disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...], il [...] e Persona_3 [...] nata a [...] il [...] siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_4 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
2.Il padre terrà con sé le figlie tutti i venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; ad anno scolastico terminato, ovvero nel periodo estivo ma anche durante la pausa natalizia e pasquale, gli orari in cui il padre potrà vedere le figlie potranno essere più flessibili;
tutti gli impegni scolastici o altri impegni ludico-sportivi che non consentiranno la visita del padre durante i giorni di venerdì dovranno essere comunicati al padre almeno due giorni prima;
in tal caso, il padre potrà concordare con la madre una diversa giornata nella stessa settimana o nella settimana successiva per recuperare l'incontro saltato. Altre frequentazioni delle figlie con il padre potranno essere concordate fra i genitori, in base alle disponibilità del padre e tenuto conto delle esigenze e della volontà delle minori. pag. 2 di 6 3.Il padre dà atto di aver reperito idonea abitazione a VE;
compatibilmente con la volontà delle figlie, il padre potrà tenere con sé le minori anche per due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, la quale agevolerà le frequentazioni padre-figlie. Le figlie non dovranno essere in alcun modo obbligate e dovranno manifestare espressamente la volontà di pernottare assieme al padre. Se, nel corso del tempo, le minori manifestino opposizione e si rifiutino di pernottare assieme al padre, i genitori potranno decidere di comune accordo di rivolgersi ad un mediatore familiare o ad altro specialista per comprendere i motivi di tale rifiuto.
4.Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con l'altro genitore, astenendosi da comportamenti che possano ostacolare, influenzare negativamente o condizionare la volontà delle minori, anche raccomandando ad amici e familiari di adottare analogo comportamento.
5.Durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno indicativamente come segue: un anno il padre terrà con sé le figlie nella giornata del 25 dicembre e la madre il 26 dicembre;
un anno la madre terrà con sé le figlie il 31 dicembre e il padre il 1° gennaio;
un anno la madre terrà con sé le figlie per Pasqua e il padre a Pasquetta. Indicativamente l'anno dopo i turni saranno tutti invertiti.
Comunque i genitori saranno liberi di concordare una diversa suddivisione delle festività.
6.Il sig. si impegna a versare alla sig.ra per il mantenimento ordinario Parte_1 Controparte_1 delle due figlie minori l'assegno mensile di Euro 450,00 (Euro 225,00 per ciascuna figlia), somma sottoposta a rivalutazione annuale Istat;
7.Il sig. corrisponderà alla signora la somma totale di Euro 500,00 annui (Euro Parte_1 CP_1
250 a minore) quale contributo forfetario alle spese straordinarie sostenute e sostenende per le minori. La predetta somma, per l'anno in corso (2025) sarà versata al momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
per l'anno 2026 e per i prossimi anni sarà dilazionata mensilmente e versata assieme al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie;
pertanto per i primi 10 (dieci) mesi dell'anno (gennaio-ottobre compresi) il sig. verserà la somma di € Pt_1
500,00 omnicomprensiva di mantenimento ordinario e straordinario;
i restanti 2 (due) mesi
(novembre e dicembre) verserà la somma di € 450,00 corrispondente al solo mantenimento ordinario.
Le ulteriori spese straordinarie necessarie per le minori saranno sostenute dalla madre. Le Parti, in base alle possibilità economiche del signor potranno ridiscutere ogni anno l'eventuale Pt_1 aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, fino al raggiungimento al massimo della misura del 50%, secondo i criteri delle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli apprestate dal Tribunale della Spezia il 13/12/2018;
8.Gli ex coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere e/o di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; pag. 3 di 6 9.Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le Parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio e va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione delle minori;
regime di frequentazione tra genitori e figlie;
previsione di assegno di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie delle stesse.
Si prende quindi atto degli accordi nelle more intervenuti tra le parti sulle suddette questioni. Tali accordi (depositati dalla resistente in data 12/09/2025 e confermati anche da controparte;
cfr. verbale di udienza del 2.10.2025) possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dato atto della sentenza non definitiva n. 347/2025 in punto di status, così provvede come da condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate, di cui si prende atto:
“1. disporre che le figlie minori della coppia, nata a [...], il [...] e Persona_3 [...] nata a [...] il [...] siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_4 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. pag. 4 di 6 2.Il padre terrà con sé le figlie tutti i venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; ad anno scolastico terminato, ovvero nel periodo estivo ma anche durante la pausa natalizia e pasquale, gli orari in cui il padre potrà vedere le figlie potranno essere più flessibili;
tutti gli impegni scolastici o altri impegni ludico-sportivi che non consentiranno la visita del padre durante i giorni di venerdì dovranno essere comunicati al padre almeno due giorni prima;
in tal caso, il padre potrà concordare con la madre una diversa giornata nella stessa settimana o nella settimana successiva per recuperare l'incontro saltato. Altre frequentazioni delle figlie con il padre potranno essere concordate fra i genitori, in base alle disponibilità del padre e tenuto conto delle esigenze e della volontà delle minori.
3.Il padre dà atto di aver reperito idonea abitazione a VE;
compatibilmente con la volontà delle figlie, il padre potrà tenere con sé le minori anche per due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, la quale agevolerà le frequentazioni padre-figlie. Le figlie non dovranno essere in alcun modo obbligate e dovranno manifestare espressamente la volontà di pernottare assieme al padre. Se, nel corso del tempo, le minori manifestino opposizione e si rifiutino di pernottare assieme al padre, i genitori potranno decidere di comune accordo di rivolgersi ad un mediatore familiare o ad altro specialista per comprendere i motivi di tale rifiuto.
4.Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con l'altro genitore, astenendosi da comportamenti che possano ostacolare, influenzare negativamente o condizionare la volontà delle minori, anche raccomandando ad amici e familiari di adottare analogo comportamento.
5.Durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno indicativamente come segue: un anno il padre terrà con sé le figlie nella giornata del 25 dicembre e la madre il 26 dicembre;
un anno la madre terrà con sé le figlie il 31 dicembre e il padre il 1° gennaio;
un anno la madre terrà con sé le figlie per Pasqua e il padre a Pasquetta. Indicativamente l'anno dopo i turni saranno tutti invertiti.
Comunque i genitori saranno liberi di concordare una diversa suddivisione delle festività.
6.Il sig. si impegna a versare alla sig.ra per il mantenimento ordinario Parte_1 Controparte_1 delle due figlie minori l'assegno mensile di Euro 450,00 (Euro 225,00 per ciascuna figlia), somma sottoposta a rivalutazione annuale Istat;
7.Il sig. corrisponderà alla signora la somma totale di Euro 500,00 annui (Euro Parte_1 CP_1
250 a minore) quale contributo forfetario alle spese straordinarie sostenute e sostenende per le minori. La predetta somma, per l'anno in corso (2025) sarà versata al momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
per l'anno 2026 e per i prossimi anni sarà dilazionata mensilmente e versata assieme al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie;
pertanto per i primi 10 (dieci) mesi dell'anno (gennaio-ottobre compresi) il sig. verserà la somma di € Pt_1
500,00 omnicomprensiva di mantenimento ordinario e straordinario;
i restanti 2 (due) mesi
(novembre e dicembre) verserà la somma di € 450,00 corrispondente al solo mantenimento ordinario. pag. 5 di 6 Le ulteriori spese straordinarie necessarie per le minori saranno sostenute dalla madre. Le Parti, in base alle possibilità economiche del signor potranno ridiscutere ogni anno l'eventuale Pt_1 aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, fino al raggiungimento al massimo della misura del 50%, secondo i criteri delle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli apprestate dal Tribunale della Spezia il 13/12/2018;
8.Gli ex coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere e/o di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9.Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le Parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 9/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6