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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11688 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC NC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 08/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, per guanto di rilevanza nella presente sede processuale, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da NC IC avverso la sentenza del Giudice 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11688 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 10/01/2023 dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa in data 24/10/2018 - di cui disponeva contestualmente la correzione dell'errore materiale - che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla Edil C s.r.I., dichiarata fallita in data 28/09/2010, di cui l'imputato era stato Presidente del CdA dal 07/11/2004 al 25/05/2009. 2. In data 03/03/2022 NC IC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Patrizia Brandi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'errore in cui è incorso il difensore nel calcolare il termine per impugnare la sentenza, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto la diligenza che è legittimo pretendere dal difensore non può essere estesa all'obbligo di ricordare a memoria il termine contenuto nel dispositivo letto in udienza, diverso da quello indicato nella sentenza-documento, posto che nessuna copia del dispositivo è stato mai consegnato al difensore;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 130, 604, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non potendo procedere alla correzione materiale del dispositivo in calce alla sentenza - documento, sostituendolo con quello letto in udienza, posto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza di primo grado non è affatto compatibile con il dispositivo letto in udienza e, pertanto, risulta un insanabile contrasto a cui non è possibile porre rimedio con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di NC IC è fondato, per le ragioni di seguito espresse. Va, infatti, considerato come il ricorso sia stato erroneamente dichiarato intempestivo. La sentenza di primo grado era stata emessa in data 24/10/2018 e depositata in data 20/12/2012; se si considera, come operato dalla Corte di merito, pari a giorni settanta il termine riservato dal primo giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., esso sarebbe scaduto in data 02/01/2013, per cui il termine di giorni quarantacinque per esercitare il diritto di impugnazione sarebbe 2 decorso in data 16/02/2016, che cadeva di sabato;
l'appello, quindi, sarebbe stato intempestivo per un solo giorno, essendo stato depositato il successivo lunedì 18/02/2019. Se, al contrario, si ritenesse che il termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., fosse da individuare in novanta giorni, come emerge dalla sentenza - documento, il termine per impugnare, sempre pari a giorni quarantacinque, sarebbe decorso dal 22/01/2019, per cui il deposito del gravame in data 18/02/2019 risulterebbe avvenuto ben prima della scadenza del detto termine. Va rilevato che pacificamente, come affermato da ultimo da Sez. 2, n. 46856 del 03/11/2021, Ogundein Adegb Oiuseg, Rv. 282440, "In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen." Tuttavia, osserva il Collegio, nel caso esaminato dalla predetta pronuncia il giudice non si era riservato alcun termine per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., per cui l'indicazione del termine di giorni sessanta indicato nella sentenza - documento doveva essere considerato un mero refuso, essendo palese la volontà, desumibile dal dispositivo letto in udienza, di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nel caso che occupa, al contrario, dal dispositivo letto in udienza si evince che il giudice si era riservato il termine di giorni settanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., mentre dalla sentenza-documento tale termine è indicato in giorni novanta. In tal caso, quindi, era evidente la volontà del giudice di ricorrere all'applicazione della facoltà di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo, al contrario - secondo la prospettazione difensiva - incerta solo la durata di detto termine. Evidentemente, nel caso di specie, non risulta possibile fare applicazione dell'orientamento ermeneutico secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, occorre dare logica prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22736del 23/03/2011, RR ed altri, Rv. 250400), salvo il caso in cui, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. F., n. 35516 del 19/08/2013, Rv. 257203). 3 Nel caso che occupa non vi è alcuno snodo motivazionale da cui poter indurre un errore materiale del dispositivo, e, tuttavia, sussiste, come previsto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., la possibilità di prorogare il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il che, quindi, nel caso di specie, rende possibile - a fronte della divergenza tra la durata del termine indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in giorni settanta nel dispositivo ed in giorni novanta nella sentenza-documento, unitamente al meccanismo previsto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. - il verificarsi di una situazione di obiettiva incertezza da parte del difensore. Tale situazione di incertezza, inoltre, va valutata alla luce del principio, sicuramente incontestato, del favor impugnationis, secondo cui, ove sussista un dubbio sulla tempestività del deposito dei motivi di impugnazione, esso va sempre risolto in favore della impugnazione medesima (Sez. 6, n. 10718 del 18/10/1984, Ciofani, Rv. 166922). Il primo motivo di ricorso appare, quindi, fondato, dal che discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Presidente Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, per guanto di rilevanza nella presente sede processuale, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da NC IC avverso la sentenza del Giudice 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11688 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 10/01/2023 dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa in data 24/10/2018 - di cui disponeva contestualmente la correzione dell'errore materiale - che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla Edil C s.r.I., dichiarata fallita in data 28/09/2010, di cui l'imputato era stato Presidente del CdA dal 07/11/2004 al 25/05/2009. 2. In data 03/03/2022 NC IC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Patrizia Brandi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'errore in cui è incorso il difensore nel calcolare il termine per impugnare la sentenza, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto la diligenza che è legittimo pretendere dal difensore non può essere estesa all'obbligo di ricordare a memoria il termine contenuto nel dispositivo letto in udienza, diverso da quello indicato nella sentenza-documento, posto che nessuna copia del dispositivo è stato mai consegnato al difensore;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 130, 604, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non potendo procedere alla correzione materiale del dispositivo in calce alla sentenza - documento, sostituendolo con quello letto in udienza, posto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza di primo grado non è affatto compatibile con il dispositivo letto in udienza e, pertanto, risulta un insanabile contrasto a cui non è possibile porre rimedio con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di NC IC è fondato, per le ragioni di seguito espresse. Va, infatti, considerato come il ricorso sia stato erroneamente dichiarato intempestivo. La sentenza di primo grado era stata emessa in data 24/10/2018 e depositata in data 20/12/2012; se si considera, come operato dalla Corte di merito, pari a giorni settanta il termine riservato dal primo giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., esso sarebbe scaduto in data 02/01/2013, per cui il termine di giorni quarantacinque per esercitare il diritto di impugnazione sarebbe 2 decorso in data 16/02/2016, che cadeva di sabato;
l'appello, quindi, sarebbe stato intempestivo per un solo giorno, essendo stato depositato il successivo lunedì 18/02/2019. Se, al contrario, si ritenesse che il termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., fosse da individuare in novanta giorni, come emerge dalla sentenza - documento, il termine per impugnare, sempre pari a giorni quarantacinque, sarebbe decorso dal 22/01/2019, per cui il deposito del gravame in data 18/02/2019 risulterebbe avvenuto ben prima della scadenza del detto termine. Va rilevato che pacificamente, come affermato da ultimo da Sez. 2, n. 46856 del 03/11/2021, Ogundein Adegb Oiuseg, Rv. 282440, "In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen." Tuttavia, osserva il Collegio, nel caso esaminato dalla predetta pronuncia il giudice non si era riservato alcun termine per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., per cui l'indicazione del termine di giorni sessanta indicato nella sentenza - documento doveva essere considerato un mero refuso, essendo palese la volontà, desumibile dal dispositivo letto in udienza, di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nel caso che occupa, al contrario, dal dispositivo letto in udienza si evince che il giudice si era riservato il termine di giorni settanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., mentre dalla sentenza-documento tale termine è indicato in giorni novanta. In tal caso, quindi, era evidente la volontà del giudice di ricorrere all'applicazione della facoltà di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo, al contrario - secondo la prospettazione difensiva - incerta solo la durata di detto termine. Evidentemente, nel caso di specie, non risulta possibile fare applicazione dell'orientamento ermeneutico secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, occorre dare logica prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22736del 23/03/2011, RR ed altri, Rv. 250400), salvo il caso in cui, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. F., n. 35516 del 19/08/2013, Rv. 257203). 3 Nel caso che occupa non vi è alcuno snodo motivazionale da cui poter indurre un errore materiale del dispositivo, e, tuttavia, sussiste, come previsto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., la possibilità di prorogare il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il che, quindi, nel caso di specie, rende possibile - a fronte della divergenza tra la durata del termine indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in giorni settanta nel dispositivo ed in giorni novanta nella sentenza-documento, unitamente al meccanismo previsto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. - il verificarsi di una situazione di obiettiva incertezza da parte del difensore. Tale situazione di incertezza, inoltre, va valutata alla luce del principio, sicuramente incontestato, del favor impugnationis, secondo cui, ove sussista un dubbio sulla tempestività del deposito dei motivi di impugnazione, esso va sempre risolto in favore della impugnazione medesima (Sez. 6, n. 10718 del 18/10/1984, Ciofani, Rv. 166922). Il primo motivo di ricorso appare, quindi, fondato, dal che discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Presidente Il Consigliere estensore