Articolo 1 della Legge 6 giugno 1952, n. 683
Articolo 2
Versione
17 luglio 1952
Art. 1.
Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, prevista dall' art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta.
L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire 9000 mensili.
Entrata in vigore il 17 luglio 1952