CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38567 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, avverso la sentenza n. 282 emessa in data 26/03/2025 dal Tribunale di Lodi;
nei confronti di EN SE, nata a [...] il [...]; rappresentata ed assistita dall'avv. Angelo Cortesini - di ufficio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per il giudizio al Tribunale di Lodi;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38567 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 282 in data 26 marzo 2024 il Tribunale di Lodi ha assolto EN SE per il reato di insolvenza fraudolenta per particolare tenuità del fatto (otto episodi commessi tra il 28 maggio 2021 e il 30 gennaio 2022). L'azione risulta consumata ai danni di ricevitorie e tabaccherie, presso le quali l'imputata si faceva ricaricare carte postpay o Yap-nexty con il proposito di non adempiere al pagamento (si allontanava dall'esercizio commerciale con la scusa di andare a prelevare i contanti senza poi farvi ritorno). 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il P.M., deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 469 comma 1 bis, 530 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., osservando che: l'assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. presuppone che l'imputato ed il P.M. consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità; la sentenza in questione, benché emessa ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., non va qualificata come sentenza dibattimentale, bensì come sentenza predibattimentale emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata in assenza di apertura formale del dibattimento, a seguito di un'anticipazione del giudizio di tenuità dei fatti rispetto all'acquisizione stessa degli atti del fascicolo del P.M.; soltanto a seguito di tale manifestato orientamento del giudice, la difesa dell'imputato prestava il consenso all'acquisizione del fascicolo del P.M. e, in seguito, avveniva una sorta di chiusura dell'istruttoria dibattimentale che in realtà dal verbale non risulta mai essere stato aperto. Il ricorrente eccepisce, dunque, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 469 cod. proc. pen. poiché manda assolta l'imputata per tenuità del fatto, nonostante l'opposizione del P.M. manifestata mediante la richiesta di condanna dell'imputata, e chiede l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa composizione per la celebrazione del giudizio. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., richiamando il principio secondo il quale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello preso in esame. 2.3. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.: il ricorrente osserva che, anche se si volesse ritenere la sentenza impugnata quale sentenza di proscioglimento ex art. 530 cod. proc. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., andrebbe comunque annullata per travisamento del fatto storico risultante dal testo della sentenza;
in particolare, osserva il Procuratore delle Repubblica di Lodi, la sentenza consiste in una mera dissertazione astratta sull'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. omettendo qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati ed ogni indicazione e valutazione degli elementi acquisiti in giudizio e del comportamento dell'imputata; l'unico dato che pare riferirsi al caso di specie, nelle ultime righe del provvedimento (pag.6), si risolve in un 2 totale travisamento dell'oggetto del processo in quanto si fa riferimento ad un "imputato", che sarebbe accusato "della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p.", mentre si tratta di "imputata" per "insolvenza fraudolenta", come risulta dalla intestazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non colgono nel segno il primo ed il secondo motivo di ricorso. 1.1. La consultazione degli atti del procedimento (verbali udienze del 12/02/2025 e 26/03/2025) - consentita dalla questione formale posta con il ricorso - restituisce un quadro processuale che non si arresta alla fase predibattimentale, precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ossia collocata nella fase di accertamento della regolare costituzione delle parti di cui all'art. 484 cod. proc. pen.: invero, il Tribunale, nel valutare l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. proc. pen., ha fatto riferimento ad una fase distinta rispetto a quella precedente, predibattimentale, quindi ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento (p. 3 trascrizione verb. ud. 26/03/2025: "Il tribunale re me/ius perpensa rispetto al vaglio predibattimentale ritiene che possa essere applicato il 131 bis;
quindi, vogliamo acquisire formalmente gli atti altrimenti procedo 129 in prima udienza?"), ha invitato le parti a concludere e, poi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 530 cod. proc. pen e 131 bis cod. pen., sentenza di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 1.2. Ciò premesso, in linea con il dictum e le coordinate dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473, mette conto in primo luogo sottolineare che il primo giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento in udienza pubblica, dopo l'accertamento della regolarità della costituzione delle parti ed il provvedimento decisorio non è riconducibile al modello della c.d. sentenza "predibattimentale" di cui all'art. 469 cod. proc.. pen.. Quest'ultimo, circoscritto a taluni tassativi epiloghi decisori, è collocato, dal punto di vista sistemico, nel Titolo primo del Libro settimo del codice di rito, riguardante gli "atti preliminari al dibattimento" ed esige l'instaurazione di un apposito contraddittorio tra il pubblico ministero e la difesa dell'imputato, con la fissazione ad hoc di un'udienza in camera di consiglio. 2. Venendo al merito del ricorso, sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo, aventi ad oggetto la questione dell'abitualità e la motivazione della sentenza sul punto. 2.1. Assume il ricorrente che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non poteva essere applicata perché, nel caso di specie, vengono in rilievo diversi reati della stessa indole e quindi abituali (ben otto episodi di insolvenza fraudolenta commessi tra il maggio 2021 e il gennaio 2022). Come noto, infatti, uno dei due indici-criteri in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento". Al fine di chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta 3 la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite del 2016 (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) che si è pronunciata sia con riferimento al "numero" di reati della stessa indole, superato il quale non può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alla tipologia dei reati, essendosi la Corte chiesta se sia necessario che i reati siano stati già giudicati o se tale presupposto non sia richiesto. Quanto al primo aspetto - che qui rileva - la Corte ha affermato che la serialità, idonea ad integrare un comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., «si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita». In altri termini, secondo la Corte, scatta la preclusione nel momento in cui vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede la particolare tenuità del fatto e dunque almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. I reati della medesima indole, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'abitualità, possono anche essere quelli oggetto del medesimo procedimento (cfr., tra le altre, sez. III, 12/07/2022, n.32857, stando alla quale possono essere considerati anche i reati della medesima indole che siano stati dichiarati prescritti nell'ambito del medesimo procedimento penale). 2.2. Tanto premesso, va detto che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, come è noto, non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, chiamata a dirimere un rilevante contrasto in seno alla Corte sull'applicabilità dell'istituto al reato continuato). Sicché se è vero che non sussiste una preclusione discendente dalla ravvisata continuazione, che di per sé non depone per l'abitualità nel reato, dovendosi accertare - come precisato dalle Sezioni Unite in motivazione - nel caso specifico gli aspetti concreti che nonostante la reiterazione nel delitto depongono per la particolare tenuità del fatto, è altrettanto vero che compete al giudice di merito operare tale valutazione, che ove supportata da adeguata motivazione, non si presta ad essere sindacata nella presente sede di legittimità. 4 3. Alla luce di queste coordinate, appare del tutto carente la motivazione riportata nella sentenza impugnata in ordine agli elementi in fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. Invero, il giudice del merito, dopo una "mera dissertazione astratta circa l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. che omette qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati all'imputata" (p. 5 ricorso), si è limitato ad affermare genericamente che "la fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p. rientra nei limiti edittali previsti dall'articolo 131 bis cod. pen. e non vi sono elementi da cui desumere l'abitualità del comportamento criminoso. Le modalità del fatto ne rivelano la chiara tenuità offensiva. La valutazione orientata dai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. consente poi di ritenere l'offesa di particolare tenuità sia in relazione alle modalità della condotta sia in relazione all'esiguità del danno e del pericolo" (p. 6 sentenza). Osserva il Collegio che, non solo è errato il richiamo ai reati contestati - non 56, 624, 625 cod. pen. bensì 641 cod. pen. - ma, come detto, è totalmente omessa la motivazione in ordine ai concreti (e non astratti) elementi di fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, perché proceda al nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
nei confronti di EN SE, nata a [...] il [...]; rappresentata ed assistita dall'avv. Angelo Cortesini - di ufficio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per il giudizio al Tribunale di Lodi;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38567 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 282 in data 26 marzo 2024 il Tribunale di Lodi ha assolto EN SE per il reato di insolvenza fraudolenta per particolare tenuità del fatto (otto episodi commessi tra il 28 maggio 2021 e il 30 gennaio 2022). L'azione risulta consumata ai danni di ricevitorie e tabaccherie, presso le quali l'imputata si faceva ricaricare carte postpay o Yap-nexty con il proposito di non adempiere al pagamento (si allontanava dall'esercizio commerciale con la scusa di andare a prelevare i contanti senza poi farvi ritorno). 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il P.M., deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 469 comma 1 bis, 530 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., osservando che: l'assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. presuppone che l'imputato ed il P.M. consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità; la sentenza in questione, benché emessa ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., non va qualificata come sentenza dibattimentale, bensì come sentenza predibattimentale emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata in assenza di apertura formale del dibattimento, a seguito di un'anticipazione del giudizio di tenuità dei fatti rispetto all'acquisizione stessa degli atti del fascicolo del P.M.; soltanto a seguito di tale manifestato orientamento del giudice, la difesa dell'imputato prestava il consenso all'acquisizione del fascicolo del P.M. e, in seguito, avveniva una sorta di chiusura dell'istruttoria dibattimentale che in realtà dal verbale non risulta mai essere stato aperto. Il ricorrente eccepisce, dunque, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 469 cod. proc. pen. poiché manda assolta l'imputata per tenuità del fatto, nonostante l'opposizione del P.M. manifestata mediante la richiesta di condanna dell'imputata, e chiede l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa composizione per la celebrazione del giudizio. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., richiamando il principio secondo il quale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello preso in esame. 2.3. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.: il ricorrente osserva che, anche se si volesse ritenere la sentenza impugnata quale sentenza di proscioglimento ex art. 530 cod. proc. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., andrebbe comunque annullata per travisamento del fatto storico risultante dal testo della sentenza;
in particolare, osserva il Procuratore delle Repubblica di Lodi, la sentenza consiste in una mera dissertazione astratta sull'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. omettendo qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati ed ogni indicazione e valutazione degli elementi acquisiti in giudizio e del comportamento dell'imputata; l'unico dato che pare riferirsi al caso di specie, nelle ultime righe del provvedimento (pag.6), si risolve in un 2 totale travisamento dell'oggetto del processo in quanto si fa riferimento ad un "imputato", che sarebbe accusato "della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p.", mentre si tratta di "imputata" per "insolvenza fraudolenta", come risulta dalla intestazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non colgono nel segno il primo ed il secondo motivo di ricorso. 1.1. La consultazione degli atti del procedimento (verbali udienze del 12/02/2025 e 26/03/2025) - consentita dalla questione formale posta con il ricorso - restituisce un quadro processuale che non si arresta alla fase predibattimentale, precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ossia collocata nella fase di accertamento della regolare costituzione delle parti di cui all'art. 484 cod. proc. pen.: invero, il Tribunale, nel valutare l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. proc. pen., ha fatto riferimento ad una fase distinta rispetto a quella precedente, predibattimentale, quindi ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento (p. 3 trascrizione verb. ud. 26/03/2025: "Il tribunale re me/ius perpensa rispetto al vaglio predibattimentale ritiene che possa essere applicato il 131 bis;
quindi, vogliamo acquisire formalmente gli atti altrimenti procedo 129 in prima udienza?"), ha invitato le parti a concludere e, poi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 530 cod. proc. pen e 131 bis cod. pen., sentenza di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 1.2. Ciò premesso, in linea con il dictum e le coordinate dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473, mette conto in primo luogo sottolineare che il primo giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento in udienza pubblica, dopo l'accertamento della regolarità della costituzione delle parti ed il provvedimento decisorio non è riconducibile al modello della c.d. sentenza "predibattimentale" di cui all'art. 469 cod. proc.. pen.. Quest'ultimo, circoscritto a taluni tassativi epiloghi decisori, è collocato, dal punto di vista sistemico, nel Titolo primo del Libro settimo del codice di rito, riguardante gli "atti preliminari al dibattimento" ed esige l'instaurazione di un apposito contraddittorio tra il pubblico ministero e la difesa dell'imputato, con la fissazione ad hoc di un'udienza in camera di consiglio. 2. Venendo al merito del ricorso, sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo, aventi ad oggetto la questione dell'abitualità e la motivazione della sentenza sul punto. 2.1. Assume il ricorrente che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non poteva essere applicata perché, nel caso di specie, vengono in rilievo diversi reati della stessa indole e quindi abituali (ben otto episodi di insolvenza fraudolenta commessi tra il maggio 2021 e il gennaio 2022). Come noto, infatti, uno dei due indici-criteri in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento". Al fine di chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta 3 la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite del 2016 (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) che si è pronunciata sia con riferimento al "numero" di reati della stessa indole, superato il quale non può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alla tipologia dei reati, essendosi la Corte chiesta se sia necessario che i reati siano stati già giudicati o se tale presupposto non sia richiesto. Quanto al primo aspetto - che qui rileva - la Corte ha affermato che la serialità, idonea ad integrare un comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., «si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita». In altri termini, secondo la Corte, scatta la preclusione nel momento in cui vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede la particolare tenuità del fatto e dunque almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. I reati della medesima indole, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'abitualità, possono anche essere quelli oggetto del medesimo procedimento (cfr., tra le altre, sez. III, 12/07/2022, n.32857, stando alla quale possono essere considerati anche i reati della medesima indole che siano stati dichiarati prescritti nell'ambito del medesimo procedimento penale). 2.2. Tanto premesso, va detto che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, come è noto, non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, chiamata a dirimere un rilevante contrasto in seno alla Corte sull'applicabilità dell'istituto al reato continuato). Sicché se è vero che non sussiste una preclusione discendente dalla ravvisata continuazione, che di per sé non depone per l'abitualità nel reato, dovendosi accertare - come precisato dalle Sezioni Unite in motivazione - nel caso specifico gli aspetti concreti che nonostante la reiterazione nel delitto depongono per la particolare tenuità del fatto, è altrettanto vero che compete al giudice di merito operare tale valutazione, che ove supportata da adeguata motivazione, non si presta ad essere sindacata nella presente sede di legittimità. 4 3. Alla luce di queste coordinate, appare del tutto carente la motivazione riportata nella sentenza impugnata in ordine agli elementi in fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. Invero, il giudice del merito, dopo una "mera dissertazione astratta circa l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. che omette qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati all'imputata" (p. 5 ricorso), si è limitato ad affermare genericamente che "la fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p. rientra nei limiti edittali previsti dall'articolo 131 bis cod. pen. e non vi sono elementi da cui desumere l'abitualità del comportamento criminoso. Le modalità del fatto ne rivelano la chiara tenuità offensiva. La valutazione orientata dai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. consente poi di ritenere l'offesa di particolare tenuità sia in relazione alle modalità della condotta sia in relazione all'esiguità del danno e del pericolo" (p. 6 sentenza). Osserva il Collegio che, non solo è errato il richiamo ai reati contestati - non 56, 624, 625 cod. pen. bensì 641 cod. pen. - ma, come detto, è totalmente omessa la motivazione in ordine ai concreti (e non astratti) elementi di fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, perché proceda al nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente