Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22439/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. GAMBA Parte_1 C.F._1
PAOLO LORENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Brescia, via Gramsci n.
30
e
(c.f. ), con l'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via Solferino n. 55
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia , di quasi sedici anni è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e, insieme al Per_1 fratello , neomaggiorenne, manterranno la residenza presso la madre. Per_2
Il padre terrà con sé i figli nei tempi e modi che, compatibilmente agli orari di lavoro dell'uno e studio degli altri, tra loro concorderanno informandone la mamma;
in ogni caso il padre pranzerà pressochè pagina 1 di 5
previo accordo con i figli il padre provvederà ad accompagnarli a scuola alla mattina;
a partire dal mese di dicembre 2024 i figli a settimane alternate potranno pernottare presso l'abitazione del papà durante gli week end e nei giorni infrasettimanali quando sarà loro desiderio.
Le vacanze di Natale e Pasqua saranno gestite come per il resto dell'anno con l'unica previsione di alternare, di anno in anno, i giorni di Natale e Capodanno, Natale e Pasqua da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive;
3. I figli, e , continueranno a vivere nella casa familiare, di proprietà esclusiva della Per_2 Per_1 IG , che viene alla medesima assegnata - unitamente ai mobili ed arredi, ad eccezione Parte_2 dei beni personali del SI (attrezzature sportive ed indumenti) che verranno prelevati dal Pt_1 medesimo entro la fine del mese di gennaio 2025 - e vi abiterà con i figli.
4. Il SI verserà mensilmente a favore della IG , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli, sul conto intestato alla medesima e di cui ha già le coordinate bancarie, la somma di € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le spese straordinarie necessarie mediche, scolastiche ed extra – scolastiche, che si renderanno necessarie per i figli secondo le previsioni del protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti richiamano espressamente, sul punto, il contenuto del citato Protocollo, che qui si trascrive integralmente.
“Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da:
1) Documentare,
2) Suddividere fra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) Corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
A. Spese per la salute. A1. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)
Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari. A2. Spese mediche che prevedono il preventivo accordo fra i genitori: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e pagina 2 di 5 fisioterapiche;
Trattamenti sanitari, erogati anche Dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari. B. Spese per l'istruzione. B1. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) Libri di testo e materiali a corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. B2. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. C. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. D. Spese per il divertimento. 4a. Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) Corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.”
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7. Quanto ai rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, gli stessi concordemente dispongono che:
a) il saldo del libretto “Smart” di n. 000028390061 tra loro cointestato, sul quale è CP_1 confluito il controvalore del buono postale scaduto in data 04/08/2024, verrà diviso in quota parte al
50% ciascuno tra i ricorrenti con conseguente estinzione del libretto;
c) il conto corrente cointestato n. 0000101205455 acceso presso Banca Unicredit, sul quale confluiscono gli incentivi del GSE venga intestato in via esclusiva alla IG ed il saldo del citato conto sia Pt_2 di esclusiva pertinenza dalla IG Pt_2
d) le polizze da ciascuno sottoscritte in favore dei figli vengano così gestite:
- il Life Fund Pac bis, polizza n. 03001356181 con un capitale versato pari ad Euro 24.056,99 ed un montante pari ad Euro 36.890,00 alla data del 13/09/2024, contratta dal SI a favore Parte_3 del figlio , e il “Premium Plan Polizza n. 00040237833 con un capitale versato pari ad Euro Per_2
26.263,56 ed un montante pari ad Euro 41.627,78 alla data del 29/07/2024, contratta dalla IG
a favore della figlia , verranno svincolati al raggiungimento della maggiore età della Pt_2 Per_1 figlia , la somma degli importi liquidati sarà ripartita a metà e reinvestita in due prodotti a Per_1 basso rischio intestati uno per ciascun figlio da riscattare al compimento del 23 simo anno di età.
- la polizza “Posta Futuro da Grande” stipulata dai genitori a favore dei figli verrà incassata al conseguimento del diploma da parte dei figli.
Nello specifico il sig. ha stipulato una polizza denominata Postafuturo da Grande con Parte_1 beneficiario il Figlio recante il n. 50009482949che verrà incassata al conseguimento del Per_2
pagina 3 di 5 diploma di maturità del figlio. La IG ha stipulato una polizza denominata Postafuturo Parte_2 da Grande con beneficiario la figlia recante il n. 50009483265 che verrà incassata al Per_1 conseguimento del diploma di maturità della figlia.
- dei due buoni postali intestati uno per ciascun figlio il primo è stato riscosso e la somma liquidata sarà versata sul conto corrente intestato al figlio , neomaggiorenne mentre quello intestato alla figlia Per_2
sarà riscosso al compimento del 18° anno d'età e versato sul conto corrente a lei intestato. Per_1
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
Per_1
9) Viene dato atto che ad oggi presso la casa familiare ci sono un gatto ER ed un cane pastore australiano di proprietà del sig. . Le parti concordano che i due sopra indicati animali Pt_1 continueranno ad esser tenuti e curati presso la residenza familiare in via Giuseppe Verdi n. 18 a
Capriolo da parte della IG anche in futuro e che i costi relativi al mantenimento dei Parte_2 due animali sia per le spese ordinarie che eventualmente straordinarie verranno ripartiti al 50% fra i coniugi.
9. spese di lite compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 20.11.2024, , premesso di Parte_4 avere contratto matrimonio concordatario a Capriolo (BS) in data 29.05.2005, dalla cui unione era nati i figli il 7.10.2006 e il 13.02.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_2 Per_1 divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capriolo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte II^, serie A, n.6;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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