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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.11.2025
E' presente per l'appellante l'avv. Giovanni Sicignano, il quale si riporta agli scritti difensivi ed alla nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente.
Chiede che la causa sia decisa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
E' presente per l'appellata l'avv. Amalia Granata per delega dell'avv. Maria Pezzullo, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, in assenza dei difensori, nel frattempo allontanatisi dall'aula d'udienza, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - nella persona della dr.ssa
CH OL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 3457 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Appello, opposizione ad ordinanza d'ingiunzione, e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Sicignano del Foro di Torre Annunziata presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia al viale Europa 59, elegge domicilio APPELLANTE
E
(di seguito anche solo , ente Controparte_1 CP_2 pubblico economico, con sede in Roma (C.F./P.I. N. ), in persona del P.IVA_1
Responsabile Atti introduttivi del giudizio per la , CP_3 Controparte_4 giusta procura autenticata per atto Notaio in Roma rep. nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, ed elettivamente domiciliata in Grumo
VA (NA) alla via V. Cimmino n° 12 presso lo studio dell'Avv. Maria Pezzullo (c.f.
) del Foro di Napoli Nord, dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._2 in virtù di procura in atti
APPELLATA
(CF ) Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale del 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2013/2024 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizione, atteso che il ricorrente non aveva dimostrato la data della notifica della cartella di pagamento impugnata. A fondamento dell'appello, l'appellante eccepiva di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento con raccomandata ME4 695787165136 in data
13.6.2023 e di aver provveduto all'impugnazione con ricorso del 13.7.2023; eccepiva la nullità della cartella per la mancata notifica degli atti presupposti, per la prescrizione quinquennale del credito dell'ente impositore (atteso che il verbale presupposto fa riferimento al 14.10.2017) e per la mancata indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e/o quello di emissione e notifica dell'atto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle ragioni dell'impugnazione, nonché per la violazione del divieto di produrre nuovi documenti in appello, avendo nel caso di specie il Giudice di pace dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva opposizione, atteso che il ricorrente non aveva dimostrato la data della notifica ed avendo il ricorrente, odierno appellante, prodotto solo in grado di appello l'estratto da cui si evince la data di notifica dell'atto. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso in appello, avendo l' depositato nel giudizio di primo grado le notifiche della cartella di CP_2 pagamento e degli atti presupposti ed eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alla contestazione degli atti fondata su ragioni sostanziali. Quanto alla prescrizione, eccepiva l'infondatezza della stessa, essendo stata la cartella di pagamento n. 07120230004968951000 regolarmente notificata, in uno agli atti presupposti, in data 14.10.2017, come si evince dalla documentazione depositata in primo grado. Quanto all'eccezione di nullità per l'indicazione del solo responsabile del procedimento, eccepiva che l'art. 36, comma
4-ter, del D. L. 248/2007, prevede, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in appello poiché inammissibile ed infondato, e, in caso di accoglimento del ricorso per motivi inerenti all'iscrizione a ruolo, la condanna dell'ente impositore a manlevare l' CP_2 medesima dal pagamento delle spese processuali, alla luce della regolarità del procedimento di riscossione esattoriale, il tutto con vittoria di spese.
Va preliminarmente rilevato che la causa può essere decisa anche in assenza del fascicolo del giudizio di prime cure, che non risulta acquisito, come risulta evidente dal contenuto della presente motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_5 non costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare, giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle questioni – di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo
– di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. In tale prospettiva, infondato, per le seguenti ragioni di matrice assorbente, deve ritenersi l'appello così come proposto.
Ritiene il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione dell'appellata, che il ricorso in appello sia infondato e che vada rigettato.
L'appellante ha prodotto soltanto nel giudizio d'appello l'attestazione relativa alla notifica della cartella impugnata, nella quale viene indicato che la notifica è datata
13.6.2023, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 345, ultimo comma,
c.p.c. in merito all'inammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Invero, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012
- può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass. n.16289/2024). La ratio sottesa alla disposizione normativa è da ravvisare nella circostanza per cui la produzione in appello di nuovi documenti potrebbe dar luogo all'esigenza di svolgimento di ulteriori attività processuali tali da intralciare il sollecito svolgimento del giudizio, così ledendo il principio di ragionevole durata.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dare prova della tempestività della notifica, rilevante ai fini della tempestività del ricorso spiegato in primo grado, soltanto nel giudizio d'appello, senza dedurre e dimostrare alcunché in merito all'impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado.
Dunque, la sentenza di primo grado va confermata, essendo la tempestività del ricorso una circostanza rilevabile d'ufficio.
Quanto alle spese di lite, il rigetto dell'appello non consente al giudicante di rivedere d'ufficio il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, non essendo stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione;
in ragione del principio di causalità, l'appellante soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di che si liquidano CP_2 come da dispositivo, ispirandosi ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente integrato e modificato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellante , in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano, complessivamente, in € 2.552,00, per compensi professionali oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 3.11.2025 Il Giudice dr.ssa CH OL