Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2022
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.1401 del 22.09.2022
Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Guacci
Appellante
e CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Diana Anna Rotunno
Appellato
FATTO
Parte 1 aveva adito il Tribunale di Brindisi, quale Con ricorso del 05.12.2019
Giudice del lavoro, deducendo: che egli aveva lavorato dal 18.11.1985 al 30.11.2018 alle
-
dipendenze dell' Controparte_2 e successivamente della [...] presso le centrali termoelettriche BR/Nord e BR/Sud, con le mansioni di Capo Parte 2
Unità, Capoturno Unità, Coordinatore di esercizio e, dal 01.05.2014 al 30.11.2018, con mansione di
Capo sezione aggiunto di esercizio, occupandosi della gestione e del controllo degli impianti su tutta la centrale termica, ad eccezione degli impianti di movimentazione e stoccaggio del combustibile;
che per oltre trent'anni era stato esposto, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, al rumore intenso prodotto da impianti, apparecchiature e caldaie;
- che tale esposizione al traumatismo sonoro gli aveva causato la malattia professionale “ipoacusia da rumore"; che
L' CP_1 aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva chiesto il rigetto, sostenendo che la patologia in questione non rientrava tra le malattie tipiche professionali, ma tra quelle ad eziologia multifattoriale.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, acquisita prova testimoniale in ordine all'attività espletata dal ricorrente e alle relative modalità, aderendo alle risultanze della consulenza Parte 1 alla tecnica-medica d'ufficio, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente ad un danno biologico pari al 12% in dipendenza della malattia professionale denunciata e, per l'effetto, ha condannato l'CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese processuali.
'Ha proposto appello Parte 1 censurando l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice aveva posto a fondamento della stessa il parere espresso dal CTU sulla percentuale del danno biologico del 12%, da lui ritenuta insufficiente rispetto all'entità effettiva della lesione, nonché la violazione dell'art. 13 d.lgs. n.38/2000 e dell'art. 74 D.P.R. 1124/1965.
In particolare, Pt 1 ha lamentato la mancata valutazione, da parte del CTU, delle certificazioni mediche prodotte in giudizio (da cui sarebbe emerso un danno biologico del 17%) ed infine l'erroneità del capo della sentenza sulle spese, liquidate in misura non conforme ai minimi tabellari. Ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura superiore al 12% per l'ipoacusia da rumore di origine professionale, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento della relativa rendita e alle spese di giudizio da liquidarsi in conformità ai minimi tabellari.
Costituitosi in giudizio, l' CP 1 ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
E' stata disposta c.t.u. in appello, poi rinnovata.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Sulla sussistenza dell'origine professionale dell'ipoacusia da rumore dedotta dal ricorrente si è formato il giudicato interno, poiché sulla quella parte della sentenza di primo grado che ha accertato tale natura non è stato proposto appello da parte dell' CP_1 .
Parte 1La doglianza di merito sollevata da attiene alla valutazione della misura degli esiti invalidanti dell'ipoacusia espressa dal consulente tecnico d'ufficio del primo grado, alla quale il Tribunale ha aderito.
Pertanto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio anche da questa Corte, poi ulteriormente rinnovata in considerazione del fatto che il primo consulente designato in appello aveva erroneamente ritenuto di dover espletare l'indagine escludendo la valutazione dell'esame audiometrico eseguito dal ricorrente il 18.01.2019, in quanto di data successiva al collocamento in pensione avvenuta il 01.12.2018.
Posto che si tratta di esame effettuato soltanto un mese e mezzo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, ritiene questa Corte che, non essendo emerso in giudizio alcun evento traumatico di natura estranea successivo all'1.12.2018, l'esito dell'audiometria del 19.1.2019 non possa essere ragionevolmente considerarsi svincolato dalle condizioni di lavoro e quindi non possa essere estromesso dalla documentazione utilizzabile ai fini di una esatta valutazione del danno biologico riportato dall'appellante.
Tanto premesso, si reputa adeguatamente approfondita e tecnicamente corretta la relazione del secondo consulente d'ufficio designato in appello, dott. Persona 1 al quale è stato affidato l'incarico di valutare l'entità del danno biologico conseguente all'ipoacusia professionale da rumore tenendo conto anche dell'audiometria del 19.1.2019.
Da tale relazione, condivisibile nel metodo e nelle conclusioni, emerge che, in considerazione della tabella delle menomazioni in ambito CP 1 ex D.M. 12.7.2000, l'ipoacusia con le caratteristiche di Parte 1 dà luogo ad un danno biologico quantificabile nella misura del 17%.
La sentenza di primo grado, che invece aveva riconosciuto una percentuale inferiore (12%), va pertanto riformata sul punto, con ogni conseguenza in ordine alla prestazione spettante (rendita, anziché indennizzo in capitale) ex art. 13 d.lgs. n.38/2000.
Risulta fondato anche il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che devono essere aumentate in osservanza dei minimi dei compensi stabiliti dal D.M.
n.55/2014 e successive modifiche in relazione al terzo scaglione di valore della causa per le cause di previdenza.
Le spese del secondo grado sono anch'esse regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/11/2022 da Parte_1 nei confronti di
CP_1, avverso la sentenza n.1401 del 22/09/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede: dichiara che la patologia denunciata da Parte 1 all' CP 1 il 19/1/2019, di origine professionale, ha determinato un danno biologico pari al 17%; condanna 1' CP_1 a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori per rivalutazione monetaria o interessi legali come per legge;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in €
2.706,00 per il primo grado e in € 2.905,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Luigi Guacci. Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP 1.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Lecce, 27/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio