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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2011 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità professionale” e vertente tra
, (sia in proprio che nella qualità di esercente la potestà sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore ), , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 tutti nella qualità di eredi di rappresentanti e difesi dagli avv. M. Scicchitano e G. Accardi, Pt_7 presso il cui studio a Roma, in v.le Parili, n. 180, sono elettivamente domiciliati;
querelanti
e
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. F. Tassoni, presso il cui studio a Roma, in via Cristoforo Colombo, n. 40, è elettivamente domiciliata;
querelata
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.02.2011, (sia in Parte_1 Parte_2 proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
(sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_3 minore ), , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , quali prossimi congiunti (figli, nipoti, fratelli e Parte_8 Parte_9 Parte_10 sorelle) di deceduta il 22 luglio 2008, hanno convenuto in giudizio l Persona_2 [...] per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o per la morte della Controparte_2 de cuius. Hanno infatti affermato la sig.ra si sarebbe recata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale “A. Perrino” di il 15 luglio 2008 alle ore 23 c.a., con diagnosi, in CP_1 ingresso, di “epigastralgia, esofagite da reflusso, ernia iatale, iperpiressia e lieve leucocitosi”; che ne sarebbe stato disposto il ricovero presso il Reparto di Geriatria e che, dopo otto giorni, sarebbe intervenuto il decesso, dovuto alla impropria e non necessaria somministrazione alla paziente di un potente antibiotico (OS) che avrebbe causato una grave ed improvvisa reazione allergica con Cont shock. Hanno quindi chiesto la condanna di al risarcimento del danno subito da ciascuno degli attori sia iure proprio che iure hereditatis, con rivalutazione ed interessi.
1 Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse allegazioni sia in fatto che Parte_11 in diritto e, pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria spiegata;
ha in particolare dedotto cha la documentazione sanitaria in atti dimostrerebbe che la paziente fu sottoposta a terapia antibiotica sin dal primo giorno di ricovero poiché presentava sintomatologia febbrile e sepsi e, al persistere dello stato febbrile, in considerazione della scarsa efficacia della terapia antibiotica già da giorni instaurata, sarebbe stato somministrato il farmaco OS;
che, pertanto, nessun addebito avrebbe potuto essere ascritto ai sanitari della struttura neppure con riguardo alla somministrazione endovenosa del OS essendo tale farmaco largamente impiegato per la sua indiscussa efficacia in casi, come quello della di refrattarietà ad altri Pt_7 antibiotici.
Nel corso del giudizio, è stata disposta c.t.u. medico-legale che ha concluso per l'assenza di responsabilità in capo al personale sanitario e medico.
La causa è stata rinviata una prima volta per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza il difensore degli attori, munito di procura speciale, ha depositato un atto di querela di falso (ex art.li 221 e segg. c.p.c) avverso i documenti contraddistinti con le lettere A) e B) alla stessa allegati e, segnatamente il “foglio di raccolta dei dati amnestici della cartella clinica” e la “scheda infermieristica” relativi al ricovero della Sig.ra preso l'Ospedale Perrino di Persona_2 oggetto del giudizio ed acquisiti agli atti del processo. Nella querela con riguardo alla CP_1 cartella clinica recante n. 008022453 relativa al ricovero del 15/07/2008 della sig.ra Per_2 presso l'ospedale A. Perrino di si precisava l'impugnazione per falso del foglio
[...] CP_1 titolato “Lista completa dei problemi- Informazioni di base”, in quanto documento inserito in un foglio privo di numerazione, sciolto dal resto della cartella, privo di data, non sottoscritto né siglato né timbrato privo del nominativo del compilatore. Inoltre parte querelante ha evidenziato come le espressioni “non riferite” riportate nel campo relativo alle “Allergie farmacologiche” sia nel campo relativo ad “altre allergie” sarebbe state apposte mediante alterazione successiva alla loro formazione e ad alla chiusura della cartella clinica, con conseguente configurazione di un falso materiale.
Inoltre, con la predetta querela si è impugnata per falso la “scheda infermieristica di consegna del 21.07.2008” segnatamente si è impugnata per falso l'annotazione “ visionata Pt_7 prova al OS(neg.)”. Con ordinanza del 19 settembre 2016 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso da parte degli attori con l'ammissione delle prove testimoniali ivi articolate nonché è stata fissata l'udienza per la redazione del processo verbale di deposito dei documenti alla presenza del PM incaricato. Sono state dunque assunte le prove testimoniali ammesse, all'esito delle quali la causa è stata rimessa dinanzi al collegio per la decisione. Dopo il deposito degli scritti difensivi conclusivi, con provvedimento depositato il 7/02/2020, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria e ha dispsoto c.t.u. grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle annotazioni di cui alla cartella clinica nonché in merito alla scheda infermieristica ovvero al quaderno registro rilegato con fogli fissi relativo alle consegne infermieristiche. All'esito, le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il collegio ha definito il giudizio incidentale con la sentenza n. 423/2022 che ha ritenuto non provata la falsità dei documenti impugnati, con rigetto della querela di falso e condanna di tutti gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierna convenuta, nonché al pagamento di pena pecuniaria.
All'esito della comparizione delle parti e della formulazione delle loro richieste istruttorie, è stato disposto lo stralcio di una perizia di parte depositata dagli attori, perché tardiva, e sono state
2 ammesse le prove orali. Dopo l'escussione dei testimoni, le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il giudizio è stato interrotto per raggiungimento della maggiore età di . Con Parte_4 ricorso depositato il 23 maggio 2023 ha quindi riassunto la causa;
il 28 giugno Parte_1
2023 si è costituita mentre il 29 giugno 2023 si sono costituiti e CP_1 Parte_2 Pt_3
quali figli della sig.ra , ,
[...] Persona_2 Persona_1 Parte_4 CP_3
e nipoti dell defunta nonché i fratelli e sorelle
[...] Parte_6 Parte_7
e allegando alla memoria di costituzione una Parte_8 Parte_9 Parte_10 certificazione anagrafica datata maggio 2023. Dopo una nuova precisazione delle conclusioni, nelle more del deposito degli scritti difensivi, è pervenuta dalla Corte di Appello di Lecce richiesta di acquisizione del fascicolo di parte, nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza che ha deciso il giudizio per querela di falso. La causa dunque è stata rimessa sul ruolo e, dato atto della restituzione del fascicolo con provvedimento del 15 aprile 2024, all'udienza del 19 ottobre 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Preliminarmente, si rileva che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 degli attori , , e nella Persona_1 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 qualità di nipoti nonchè e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 nella qualità di fratelli e sorelle della de de cuius. Nell'introdurre il presente giudizio e fino al maturare delle preclusioni istruttorie (deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), infatti, la difesa di parte attrice non ha allegato alcun documento che provi la sussistenza di un rapporto di parentela fra la sig.ra ed i fratelli/sorelle ed i nipoti. La documentazione Pt_7 tempestivamente depositata è utile infatti a provare la legittimazione attiva dei soli figli della defunta ma non degli altri attori, non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio, in sede Pt_7 giudiziale, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'attrice Parte_1
: come è noto, infatti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno valore limitato, in
[...] quanto, attenendo a profili amministrativi, esauriscono la loro valenza nei rapporti tra il cittadino e la P.A. (Cass., Sez. Un., n. 12065/2014). Nella sentenza citata, il giudice di legittimità ha chiarito che “colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”. Ebbene, nel caso di specie, la Cont dichiarazione sostitutiva è stata oggetto di specifica contestazione da parte della difesa di sin dal primo scritto difensivo successivo alla produzione e da ultimo negli scritti difensivi conclusivi.
Né coglie nel segno la difesa degli attori laddove valorizza, in chiave probatoria, il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto da alcuni dei testi escussi: il fatto che essi abbiano
3 indicato i nomi dei nipoti della sig.ra non può ritenersi elemento probatorio sufficiente a Pt_7 individuare univocamente l'identità degli attori qualificatisi come nipoti o fratelli/sorelle della de cuius, dovendosi ritenere infungibile, in tal senso, la produzione documentale della certificazione anagrafica, tardivamente poi prodotta.
Neppure appare condivisibile l'assunto che la proposizione della domanda risarcitoria determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità della de cuius, con automatica assunzione della qualità di suoi eredi;
è infatti evidente che tale profilo rileva ai soli fini della prova della sussistenza della qualità di erede e non può essere pertanto confuso con quello della legittimazione attiva degli attori, connesso invece alla loro identità ed alla sussistenza di un vincolo di parentela con la de cuius, aspetto preliminare rispetto al primo.
Per tali ragioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori , Persona_1
, e nella qualità di nipoti nonché di Parte_4 Controparte_3 Parte_6
, e nella qualità di fratelli e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 sorelle della sig.ra Persona_2
SUL ME
Venendo al merito della causa, l'oggetto del giudizio che ci occupa è la dedotta responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra nel periodo Persona_2 di sua degenza presso il reparto di Geriatria dell'Ospedale Perrino di La valutazione cui CP_1 questo giudicante è chiamato riguarda la verifica della correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico seguito dal personale medico alla luce del decesso della paziente immediatamente dopo l'assunzione di un antibiotico, OS. Su tali presupposti, al fine di verificare l'eventuale verificarsi di condotte commissive o omissive colpose in capo ad esso, appare necessario chiarire preliminarmente se la causa del decesso possa ravvisarsi in una sepsi, come indicato dalla difesa di Cont
ovvero nello shock anafilattico conseguente all'assunzione di OS;
in caso positivo, valutare se la prescrizione di tale farmaco fosse coerente con il quadro clinico in evoluzione;
se la somministrazione nel caso di specie avvenne previa prescrizione medica;
se la stessa fu preceduta da eventuali test di tolleranza al farmaco e in caso negativo se tali test fossero obbligatori;
se nel corso del ricovero la condotta dei sanitari in relazione alle scelte di indagine diagnostica e di trattamento terapeutico furono conformi alle linee guida, alle prassi ed alle leges artis in materia.
Come è noto, nell'ultimo decennio, la materia della responsabilità medica è stata oggetto di significativi interventi legislativi (c.d. Legge ZZ n. 189/2012 e Legge Gelli-Bianco n. 24/2017), oltre che di particolare attenzione da parte della Corte di Cassazione. Va anzitutto chiarito che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore, atteso che non vi è stato un vero e proprio fenomeno di successione di leggi nel tempo: il legislatore, infatti, non ha introdotto una nuova fattispecie astratta entro la quale sussumere la responsabilità medica, ma ha inciso sulla qualificazione della natura giuridica della stessa (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. n. 28990/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa ebbero a verificarsi, la normativa applicabile alla vicenda de quo non può essere rintracciata né nella cosiddetta riforma ZZ (l. n. 189/2012) né ovviamente nella legge successiva del 2017. Dando continuità all'insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite
4 della Cassazione nelle sentenze n. 9556/2002 e n. 5777/2008, lo statuto normativo applicabile al rapporto fra paziente e struttura ospedaliera è, dunque, quello della responsabilità da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c.. In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 28987/2019, che ha ritenuto di sottolineare “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ('cuius commoda eius et incommoda') ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa 'in eligendo' degli ausiliari o 'in vigilando' circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27.03.2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvallamento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 6.06. 2014, n. 12833)".
Per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, vengono in rilievo i più recenti approdi della Corte di Cassazione, che hanno apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., S.U. n. 13533/2001, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, gravando viceversa sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Ebbene, le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), nel riprendere il principio di diritto già enunciato con la sentenza n. 18392/2017, affermano che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del 5 danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Chiariscono le pronunce di San Martino che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Venendo alla verifica della sussistenza di un nesso di causalità fra la morte della paziente e la condotta tenuta dai sanitari che la ebbero in cura, appare opportuno procedere all'esame del primo dei profili supra indicati, ovvero all'individuazione della causa del decesso: ebbene, si deve ritenere, in linea con le considerazioni espresse sul punto dalla consulenza medico-legale in atti, che il decesso della paziente fu determinato da uno shock anafilattico dovuto all'assunzione dell'antibiotico OS. Tanto può affermarsi secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, operante in sede civile: sebbene non siano disponibili gli esiti di un esame autoptico, in grado in tal senso di dotare l'accertamento di un grado di certezza, si può ritenere, in considerazione della situazione clinica della paziente e del verificarsi repentino del decesso, a pochissimo tempo di distanza dall'assunzione, che sia stata proprio quest'ultima all'origine della morte della sig.ra
Dalla documentazione in atti, si può infatti rilevare che la somministrazione del OS Pt_7 in dose da 200 mg avvenne il 22 agosto 2008 alle ore 6:00, come riportato in cartella clinica il giorno prima;
il sanitario incaricato ha quindi annotato che alle 6.05 era stato dunque “chiamato perché la paziente dopo la somministrazione dell'antibiotico ha accusato improvviso malessere generale”; ovvero “… Grave depression cardio-respiratoria. PA non apprezzabile”. Praticate le manovre respiratorie e somministrata la terapia (Flebocrtis 500 mg e adrenalina), la paziente, senza mai riprendere conoscenza, morì alle ore 7:10. La consulente ha chiarito che può qualificarsi un sintomo – ivi compreso lo shock anafilattico - come “reazione avversa ai farmaci immediata” laddove essa compaia entro un'ora dalla loro somministrazione, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Tanto premesso, è necessario verificare se, rispetto al quadro clinico della paziente, per come evolutosi nei primi otto giorni di degenza in ospedale, la somministrazione del farmaco OS fosse coerente e corretto, secondo la migliore prassi medica. Ebbene, l'accesso al Pronto Soccorso il giorno 15 luglio 2008 fu motivato dal dolore epigastrico riferito dalla paziente, assieme a una pregressa patologia di ernia iatale e di esofagite;
il sintomo continuò ad essere presente anche nei giorni seguenti e perciò fu da subito prescritta una esofagogastroduodenoscopia;
il giorno 16 luglio iniziò a manifestarsi anche un fenomeno di iperpiressia con picchi di febbre che raggiunsero i 38.7° il 16 luglio ed i 39° il giorno seguente. Dal giorno 19 luglio fino al giorno del decesso le temperature registrate sul diario clinico dimostrano una diminuzione netta dell'iperpiressia (il 21 luglio è annotata “febbricola”), ad eccezione di un picco di febbre (38,3°) poco prima della
6 somministrazione del farmaco OS. Nel frattempo, le algie addominali scomparvero per brevi periodi per poi ricomparire. L'equipe medica sin dal primo giorno di ricovero prescrisse terapia antibiotica con Levoxacin e , aggiungendo sin dal giorno seguente, il 17 luglio 2008, Pt_12
, “dopo prove” eseguite sulla paziente. Pt_13
Degli esami prescritti, furono eseguiti nel corso del ricovero quelli ematochimici, che evidenziarono una leucocitosi neutrofila ed uno stato infiammatorio per la presenza di Proteina C reattiva, nonché un'ecografia all'addome che evidenziò steatosi epatica e lesione cistica ed una radiografia al torace, dall'esito negativo. La esofagogastroduodenoscopia prescritta il primo giorno di ricovero, come confermato in sede di esame testimoniale dal medico che se ne occupò, dott.
[...]
non fu mai eseguita – nel diario clinico del 19 luglio, a tre giorni dalla prescrizione, è Per_3 indicata l'espressione “in attesa EGDS” - come pure non furono eseguiti la tac addome e torace con mezzo di contrasto richiesta per la lesione cistica e l'ecocardiogramma, prescritto per scongiurare l'esistenza di una endocardite: nella prescrizione dell'esame sono infatti aggiunte le parole
“vegetazioni valvolare”, a conferma del sospetto di endocardite dei sanitari che giustificò la prescrizione di un ecocardiogramma: e tuttavia, insieme alle altre indagini diagnostiche omesse, questo esame, prescritto il 19 luglio 2008, alla data di somministrazione del OS non era stato ancora eseguito: ebbene, come chiarito dalla consulenza medico-legale espletata, questo antibiotico è specifico per il trattamento della endocardite, pertanto la sua prescrizione deve ritenersi coerente con tale strategia di indagine;
e tuttavia, al momento della somministrazione del farmaco, i sanitari non avevano la certezza della diagnosi, che l'ecocardiogramma avrebbe confermato o smentito. L'alta tossicità dell'antibiotico OS, confermata dalla consulente, avrebbe imposto ai sanitari di modificare nuovamente la terapia antibiotica somministrata alla paziente con l'adozione di un nuovo farmaco solo dopo avere avuto la certezza della diagnosi. Sul punto, appaiono convincenti le argomentazioni svolte dal consulente di parte attrice.
Dall'esame della cartella clinica si può evincere che il giorno 19 luglio erano stati programmati per il successivo 21 luglio, lunedì, la Tac addome e l'ecocardiogramma, che tuttavia non furono mai eseguiti. Il 21 luglio, infatti, fu annotato nel diario clinico “Si prescrive peretta evacuativa in attesa di es. strumentali come già richiesti. Si richiede visita ematologica” nonché
“…domani eseguiranno EGDS. Digiuno dalla ½ notte”, a conferma del fatto che l'equipe era in attesa dell'esecuzione degli esami prescritti nei giorni precedenti e che nessuna urgenza terapeutica di altra natura, ovvero uno stato settico che rendesse urgente la somministrazione di un diverso antibiotico, rendesse coerente e necessaria il ricorso al OS. D'altra parte, sarebbe stato onere Cont di fornire chiarimenti sulle ragioni che indussero i sanitari alla somministrazione di un nuovo antibiotico: se determinata da un quadro settico - che non emerge dagli esiti degli esami annotati – oppure da un sospetto di endocardite, nel qual caso appare non congrua la decisione di procedere alla somministrazione dell'antibiotico prima di avere eseguito l'indagine strumentale a mezzo ecocardiogramma.
Né si può ritenere che la somministrazione dell'antibiotico che determinò lo shock anafilattico letale nella paziente fu eseguita con urgenza: non si comprende altrimenti come mai essa avvenne il 22 luglio alle 6:00 del mattino, ovvero sedici ore dopo la prova effettuata il 21 luglio alle 14:00.
Quanto alla presenza o meno di una prescrizione medica, vale richiamare la deposizione testimoniale resa dal dott. all'udienza del 9 novembre 2018; egli ha dichiarato che “la Per_3 prescrizione è un atto medico e viene normalmente annotata durante la visita sul foglio di terapia,
7 parte della cartella clinica del medico, o sotto dettatura dal medico dall'infermiere; può non essere presente nel diario clinico”; anche la consulente, convocata per rendere chiarimenti anche su tale profilo, all'udienza del 14 giugno 2019, ha affermato che “in passato, in assenza di pratiche standardizzate, tale prassi non sarebbe del tutto desueta;
probabilmente nel 2008 non lo era”. Si può quindi presumere, in assenza di un dato documentale certo, che il farmaco sia stato prescritto da un medico – e la prescrizione non sia stata riportata nel diario clinico. La scarsa intellegibilità dalla cartella clinica, conseguenza di tale modalità consuetudinaria di procedere, non può ritenersi tuttavia in sè fonte di alcuna responsabilità, in assenza di una specifica prova dell'assunzione da parte del personale infermieristico di una propria iniziativa terapeutica.
Quanto alla verifica dell'esistenza di allergie o intolleranze al farmaco, si deve preliminarmente dissentire con la valutazione svolta sul punto dalla consulente, ovvero sulla non necessità di provvedere ad alcuna prova di tolleranza al farmaco sulla paziente, secondo le linee guida vigenti, fatta eccezione per i casi in cui sia nota in anamnesi una pregressa reazione anafilattica.
Ebbene, in sede di anamnesi, ovvero di compilazione della “Lista completa dei problemi- Informazioni di base”, alle voci “allergie farmacologiche” e “altre allergie” è indicato “non riferite”. Si deve ritenere che la risposta data dalla paziente sia interpretabile come ignoranza da parte sua dell'esistenza o meno di tali intolleranze e non come esclusione della loro esistenza: tale Cont interpretazione è confortata da quanto dichiarato dalla stessa difesa di che nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c, del 26 luglio 2011 ha riferito che “l'esecuzione di tale test di prova era, infatti, una prassi consolidata nel reparto di Geriatria in cui spesso i pazienti anziani e i loro parenti non erano in grado di riferire correttamente eventuali allergie agli antibiotici”. La prassi descritta appare ragionevole e congrua, atteso l'elevato rischio che altrimenti i pazienti non più giovani correrebbero in considerazione della possibilità che essi non ricordino o non abbiano mai avuto l'occasione di verificare l'esistenza di allergie. Ebbene, nella documentazione esterna alla cartella clinica prodotta da controparte in corso di giudizio è presente la seguente consegna infermieristica (relativa alla mattina del 21/07/2008): “ore 14 eseguita prova al OS verificare la positività o negatività” e quella del pomeriggio che riporta “visionata prova al OS (neg)”: non è indicato il tipo di prova eseguita né chi vi abbia provveduto. La circostanza che l'annotazione sia contenuta in una scheda di consegna infermieristica fa ritenere un certo grado di verosimiglianza che il test e la relativa annotazione siano state eseguite da personale infermieristico e non da un medico, presumibilmente in linea con le prassi in uso presso il reparto. Sul punto la consulente ha chiarito l'insufficienza quali prove dell'esistenza di allergie del "prick test" e del test intradermico (c.d. "ponfo di prova"), alla luce delle Linee Guida SIAAIC 1998, evidenziando in particolare la necessità che tali test siano eseguiti da personale medico specializzato. Ebbene, sulla base delle linee guida in vigore, si deve escludere che l'esecuzione dei test sia preclusa al personale infermieristico, essendo invece prerogativa del personale medico la prescrizione e l'interpretazione dei relativi risultati: le Linee guida e pratica clinica italiana (SIAAIC, SIAIP, Linee guida regionali) prevedono infatti che i test cutanei allergologici (prick test e intradermoreazioni) possano essere eseguiti dall'infermiere qualificato, sebbene la prescrizione e l'interpretazione restino competenze del medico specialista. E' inoltre previsto che i test di provocazione farmacologica devono essere effettuati in presenza del medico per il rischio di reazioni gravi. A fronte dell'assenza in cartella Cont clinica di precise indicazioni sul punto, si ritiene che fosse onere di dimostrare che la prescrizione del test e la scelta della prova più opportuna da eseguire sia stata effettuata da
8 personale medico, con indicazione delle sue generalità e indicazione altresì del tipo di prova eseguita nel caso di specie. Prova che la convenuta ha omesso di fornire.
Si deve infatti rilevare che per la prova delle due circostanze di fatto allegate dagli attori – la mancata prescrizione del farmaco letale e l'esecuzione del test allergologico da parte di personale non medico – valga una diversa distribuzione del relativo onere. Nell'un caso, infatti, si può ritenere ragionevole la tesi di parte convenuta che la prescrizione sia avvenuta verbalmente e che sia stata dettata al personale infermieristico, senza pertanto comparire nel diario clinico, salva la prova contraria che sarebbe stato onere della parte attrice fornire;
nell'altro, invece, a fronte dell'assenza Cont di indicazioni chiare nella documentazione sanitaria prodotta, sarebbe stato onere di dimostrare che della prescrizione del test allergologico e dell'interpretazione dei relativi esiti si sia occupato personale medico.
Tanto premesso, si deve ritenere che la condotta tenuta dai sanitari che ebbero in cura la paziente, sig. non fu improntata ai doveri di diligenza e perizia cui gli stessi Persona_2 sono tenuti, anche in considerazione del fatto che il quadro clinico evidenziatosi nel corso della degenza ospedaliera non sembra abbia delineato la necessità per il personale di risolvere situazioni di particolare complessità, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2236 c.c..
Alla luce delle motivazioni che precedono, devono essere disattese le conclusioni rassegnate nella consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio, ritenendosi invece maggiormente coerenti e dotate di rigore logico le argomentazioni svolte dal consulente di parte attrice. Appare infatti colpevole e causalmente connessa alla morte della paziente la condotta dei sanitari che: non eseguirono esami diagnostici prescritti sin dal primo giorno di ricovero (EGDS) o in ogni caso nel corso della degenza (tac addome ed ecocardiogramma); in particolare optarono per un cambio della terapia antibiotica, presumibilmente per curare una sospetta endocardite, senza avere dapprima eseguito l'esame diagnostico prescritto e programmato per il giorno precedente la somministrazione del farmaco poi rivelatosi letale;
non mostrarono la cura necessaria nella redazione della documentazione sanitaria (diario e cartella clinica), omettendo di indicare chi ebbe a prescrivere la somministrazione del test allergologico al OS, quale prova fu eseguita e chi ebbe poi ad interpretare i relativi risultati;
tennero una condotta evidentemente non chiara o poco coerente, tale da non rendere intellegibile, attraverso la documentazione sanitaria, per quale indicazione terapeutica sia stato prescritto il farmaco OS.
Per le ragioni che precedono, la domanda di risarcimento dei danni deve essere accolta, limitatamente alle posizioni dei figli della de cuius, gli unici ad avere dimostrato la loro legittimazione attiva.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
A mezzo di prova testimoniale, parte attrice ha dimostrato che fino al momento del ricovero avvenuto il 15 luglio 2008 la sig.ra organizzava quando possibile e Persona_2 compatibilmente agli impegni dei propri congiunti riunioni familiari anche nella propria abitazione, cui i figli partecipavano, andava a Roma a trovare i figli e , per Pt_3 Parte_1 trascorrere del tempo con loro;
come pure faceva con il figlio , che andava a trovare a Bari: Pt_2 tanto ha riferito la teste sig.ra , ascoltata all'udienza del 17.11.2022, la quale ha Testimone_1 potuto verificare personalmente che la famiglia si riuniva in occasione di ricorrenze come pure che la sig.ra viaggiasse per andare a trovare i figli;
in particolare, quando si recava a Roma, Pt_7
9 restava per uno o due mesi e in quelle occasioni la teste era incaricata di controllare la posta e di altre piccole mansioni. Ha aggiunto che i viaggi a Roma ed a Bari avvenivano in inverno, poiché in estate erano i figli a venire a trovarla.
Dichiarazioni di segno analogo hanno reso i testimoni , amica dell'attrice Testimone_2
ed , delegato invece al ritiro della pensione durante le visite Parte_1 Testimone_3 dalla sig.ra ai suoi figli (anche per tre-quattro mesi l'anno). Le testi e Pt_7 Tes_2 Tes_1 hanno inoltre dichiarato che, “come tutte le nonne” (cit. teste , la de cuius usasse fare Pt_7 delle regalie a figli, donando loro denaro che usava mettere da parte.
Con riguardo al risarcimento del danno rivendicato iure proprio dai figli della vittima, esso si sostanzia sia nella sofferenza patita sul piano morale soggettivo che nel pregiudizio subito in termini dinamico-relazionali per il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Ebbene, sono il primo dei due profili risarcitori, il rapporto di parentela madre-figli è tale da non porre a carico della parte danneggiata alcuno specifico onere probatorio;
in primo luogo, infatti, “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti”(cfr. Cass. n. 20269 del 2024 e ord. n. 10901 del 2024) e tanto in ragione del fatto che quel dolore intenso sia esperienza connaturata all'esperienza umana, sulla base dell'id quod plerumque accidit. Pertanto, è onere del danneggiante dimostrare che vittima e superstite, nonostante lo stresso legame di parentela, fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente superamento della presunzione relativa all'esistenza dell'intensa sofferenza morale normalmente conseguente alla perdita (Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n. 31950/2018; Cass. n. 11212/2019 e più di recente n. 21339 del 25/07/2025).
Quanto al danno c.d. dinamico-relazionale, invece, non si può ritenere che operi tale presunzione, essendo invece il danneggiato onerato della “prova dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova” (Cass., n. 5769 del 4/03/2024, e, in senso conforme, n. 21988 del 30/07/2025);
I due profili di danno devono infatti essere tenuti distinti, come ha chiarito in più pronunce la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 21339 del 25/07/2025, secondo cui “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita”.
Perché il danno sia risarcibile, poi, come è noto, è necessario che raggiunga il limite minimo di apprezzabilità, nel senso di richiedere una rigorosa dimostrazione anche presuntiva della gravità della lesione subita alla propria sfera intima ed alla propria vita relazionale, “senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo
10 circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. n. 16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023)”.
Nella vicenda in esame, quando al danno morale soggettivo, si deve ritenere operante la presunzione iuris tantum di un'intensa sofferenza subita dai figli, in ragione del decesso della madre, avvenuto dopo otto giorni di ricovero, senza una pregressa e perdurante patologia che abbia potuto in qualche misura prepararli al distacco e inoltre, in considerazione delle specifiche circostanze in cui avvenne il decesso, ovvero in un momento in cui la situazione clinica della paziente, fino al giorno prima del decesso, non lasciava presagire tale epilogo.
Quanto al danno dinamico-relazionale, invece, lo stesso può essere graduato in ragione dei rapporti in concreto in essere fra la madre ed i figli. E' emerso dall'istruttoria espletata, da un lato che i figli non frequentassero abitualmente la madre, vivendo due a Roma e uno a Bari;
dall'altro, però, che la signora andasse a visitarli durante l'inverno anche per periodi lunghi di tempo e che fossero loro ad andarla a trovare in estate. La descrizione delle loro frequentazioni in occasione delle visite dei figli alla madre appare comune, e non per questo irrilevante, ovvero riconducibile alle consuete modalità di frequentazione dei prossimi congiunti in occasione di feste e ricorrenze (organizzazione di pranzi o cene allargate e regalie da parte della nonna nei confronti di figli e nipoti).
Quanto al danno iure proprio patrimoniale, gli attori hanno omesso di dimostrare specificamente l'ammontare delle somme donate loro dalla madre;
l'allegazione è infatti rimasta del tutto sfornita di elementi indicativi dell'ordine di grandezze delle regalie che avrebbero ricevuto, ragione per cui, in assenza di una prova sul punto, non può il giudicante procedere ad una liquidazione neppure equitativa di tale pregiudizio.
Neppure può essere riconosciuto agli attori il danno iure hereditatis, in considerazione del fatto che la sig.ra morì poco tempo dopo la somministrazione del farmaco OS Pt_7
(ovvero dopo meno di un'ora); il punto appare incontestato, anzi più volte sottolineato dalla stessa difesa di parte attrice, al fine di sostenere che la causa del decesso fu proprio uno shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell'antibiotico. Si deve pertanto escludere che la paziente potè godere di un tempo congruo per realizzare l'imminenza del suo decesso, atteso che, fino al 22 luglio 2018, la stessa era in attesa di conoscere la diagnosi del dolore addominale che la affliggeva, non potendo sospettare, in ragione dei sintomi accusati, per come emergono dalla documentazione sanitaria, che quella situazione clinica l'avrebbe portata alla morte. Non si può pertanto ritenere che quella sofferenza morale sia stata subita dalla sig.ra che, subito dopo aver assunto il Pt_7 farmaco, subì gli effetti dello shock anafilattico, morendo poco meno di un'ora dopo: in cartella clinica è infatti riportato il dato che, manifestando immediatamente un malessere fisico, con depression cardio-respiratorio, la paziente non riprese più conoscenza.
Si rammenta, sul punto, che il danno iure hereditatis, per consolidata giurisprudenza, spetta agli eredi a condizione che sia stato effettivamente sofferto dal congiunto deceduto. Presupposto indefettibile quindi è che il danneggiato sia sopravvissuto per un apprezzabile lasso di tempo e che in questo periodo abbia in concreto sofferto un danno alla salute fisica o psichica diverso e distinto dal definitivo determinato dalla cessazione della vita. Ne consegue che in caso di morte immediata, ovvero intervenuta prima che sia decorso dall'evento funesto quello che la giurisprudenza definisce
“apprezzabile lasso di tempo”, non vi può essere riconoscimento iure ereditario del danno biologico subito dal defunto (ex multis, Cass. n. 870 del 17 gennaio 2008; n. 6946 del 22 marzo 2007, n.
11 15408 del 10 agosto 2004, n. 13066 del 14 luglio 2004, n. 4754 del 9 marzo 2004, sentenza n. 9620 del 16 giugno 2003, sentenza n. 7362 del 16 maggio 2003)
Ebbene, sulla base di tali elementi in fatto, appare congruo liquidare, quale danno non patrimoniale iure proprio, in considerazione dell'età della vittima, dell'età dei soggetti danneggiati e dell'intensità della loro relazione con la madre, in favore di e Parte_1 Parte_2 la somma di 190.000,00 euro ed in favore di la somma di 200.000,00 euro;
su tali Parte_3 importi, devalutati alla data del decesso e rivalutati anno per anno, devono essere calcolati gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. Non sussistono i presupposti per l'aumento della liquidazione dei compensi ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, attesa l'identità delle posizioni delle parti difese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 325/2011 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di , nella qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale su , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ;
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
accoglie parzialmente la domanda formulata da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio, e, per l'effetto, accertata la responsabilità di per il
[...] Controparte_1 decesso della sig.ra la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale iure Persona_2 proprio in favore di per la somma di 190.000,00 euro, di per la Parte_1 Parte_2 somma di 190.000,00 euro, di per la somma di 200.000,00 euro, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda formulata da e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio, per il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio e del danno non patrimoniale iure hereditatis;
condanna alla rifusione in favore degli attori, in solido, delle spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo di 11.229,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Brindisi in data 3 dicembre 2025.
Il Giudice
OB RR
12
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2011 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità professionale” e vertente tra
, (sia in proprio che nella qualità di esercente la potestà sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore ), , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 tutti nella qualità di eredi di rappresentanti e difesi dagli avv. M. Scicchitano e G. Accardi, Pt_7 presso il cui studio a Roma, in v.le Parili, n. 180, sono elettivamente domiciliati;
querelanti
e
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. F. Tassoni, presso il cui studio a Roma, in via Cristoforo Colombo, n. 40, è elettivamente domiciliata;
querelata
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.02.2011, (sia in Parte_1 Parte_2 proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
(sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_3 minore ), , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , quali prossimi congiunti (figli, nipoti, fratelli e Parte_8 Parte_9 Parte_10 sorelle) di deceduta il 22 luglio 2008, hanno convenuto in giudizio l Persona_2 [...] per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o per la morte della Controparte_2 de cuius. Hanno infatti affermato la sig.ra si sarebbe recata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale “A. Perrino” di il 15 luglio 2008 alle ore 23 c.a., con diagnosi, in CP_1 ingresso, di “epigastralgia, esofagite da reflusso, ernia iatale, iperpiressia e lieve leucocitosi”; che ne sarebbe stato disposto il ricovero presso il Reparto di Geriatria e che, dopo otto giorni, sarebbe intervenuto il decesso, dovuto alla impropria e non necessaria somministrazione alla paziente di un potente antibiotico (OS) che avrebbe causato una grave ed improvvisa reazione allergica con Cont shock. Hanno quindi chiesto la condanna di al risarcimento del danno subito da ciascuno degli attori sia iure proprio che iure hereditatis, con rivalutazione ed interessi.
1 Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse allegazioni sia in fatto che Parte_11 in diritto e, pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria spiegata;
ha in particolare dedotto cha la documentazione sanitaria in atti dimostrerebbe che la paziente fu sottoposta a terapia antibiotica sin dal primo giorno di ricovero poiché presentava sintomatologia febbrile e sepsi e, al persistere dello stato febbrile, in considerazione della scarsa efficacia della terapia antibiotica già da giorni instaurata, sarebbe stato somministrato il farmaco OS;
che, pertanto, nessun addebito avrebbe potuto essere ascritto ai sanitari della struttura neppure con riguardo alla somministrazione endovenosa del OS essendo tale farmaco largamente impiegato per la sua indiscussa efficacia in casi, come quello della di refrattarietà ad altri Pt_7 antibiotici.
Nel corso del giudizio, è stata disposta c.t.u. medico-legale che ha concluso per l'assenza di responsabilità in capo al personale sanitario e medico.
La causa è stata rinviata una prima volta per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza il difensore degli attori, munito di procura speciale, ha depositato un atto di querela di falso (ex art.li 221 e segg. c.p.c) avverso i documenti contraddistinti con le lettere A) e B) alla stessa allegati e, segnatamente il “foglio di raccolta dei dati amnestici della cartella clinica” e la “scheda infermieristica” relativi al ricovero della Sig.ra preso l'Ospedale Perrino di Persona_2 oggetto del giudizio ed acquisiti agli atti del processo. Nella querela con riguardo alla CP_1 cartella clinica recante n. 008022453 relativa al ricovero del 15/07/2008 della sig.ra Per_2 presso l'ospedale A. Perrino di si precisava l'impugnazione per falso del foglio
[...] CP_1 titolato “Lista completa dei problemi- Informazioni di base”, in quanto documento inserito in un foglio privo di numerazione, sciolto dal resto della cartella, privo di data, non sottoscritto né siglato né timbrato privo del nominativo del compilatore. Inoltre parte querelante ha evidenziato come le espressioni “non riferite” riportate nel campo relativo alle “Allergie farmacologiche” sia nel campo relativo ad “altre allergie” sarebbe state apposte mediante alterazione successiva alla loro formazione e ad alla chiusura della cartella clinica, con conseguente configurazione di un falso materiale.
Inoltre, con la predetta querela si è impugnata per falso la “scheda infermieristica di consegna del 21.07.2008” segnatamente si è impugnata per falso l'annotazione “ visionata Pt_7 prova al OS(neg.)”. Con ordinanza del 19 settembre 2016 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso da parte degli attori con l'ammissione delle prove testimoniali ivi articolate nonché è stata fissata l'udienza per la redazione del processo verbale di deposito dei documenti alla presenza del PM incaricato. Sono state dunque assunte le prove testimoniali ammesse, all'esito delle quali la causa è stata rimessa dinanzi al collegio per la decisione. Dopo il deposito degli scritti difensivi conclusivi, con provvedimento depositato il 7/02/2020, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria e ha dispsoto c.t.u. grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle annotazioni di cui alla cartella clinica nonché in merito alla scheda infermieristica ovvero al quaderno registro rilegato con fogli fissi relativo alle consegne infermieristiche. All'esito, le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il collegio ha definito il giudizio incidentale con la sentenza n. 423/2022 che ha ritenuto non provata la falsità dei documenti impugnati, con rigetto della querela di falso e condanna di tutti gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierna convenuta, nonché al pagamento di pena pecuniaria.
All'esito della comparizione delle parti e della formulazione delle loro richieste istruttorie, è stato disposto lo stralcio di una perizia di parte depositata dagli attori, perché tardiva, e sono state
2 ammesse le prove orali. Dopo l'escussione dei testimoni, le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il giudizio è stato interrotto per raggiungimento della maggiore età di . Con Parte_4 ricorso depositato il 23 maggio 2023 ha quindi riassunto la causa;
il 28 giugno Parte_1
2023 si è costituita mentre il 29 giugno 2023 si sono costituiti e CP_1 Parte_2 Pt_3
quali figli della sig.ra , ,
[...] Persona_2 Persona_1 Parte_4 CP_3
e nipoti dell defunta nonché i fratelli e sorelle
[...] Parte_6 Parte_7
e allegando alla memoria di costituzione una Parte_8 Parte_9 Parte_10 certificazione anagrafica datata maggio 2023. Dopo una nuova precisazione delle conclusioni, nelle more del deposito degli scritti difensivi, è pervenuta dalla Corte di Appello di Lecce richiesta di acquisizione del fascicolo di parte, nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza che ha deciso il giudizio per querela di falso. La causa dunque è stata rimessa sul ruolo e, dato atto della restituzione del fascicolo con provvedimento del 15 aprile 2024, all'udienza del 19 ottobre 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Preliminarmente, si rileva che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 degli attori , , e nella Persona_1 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 qualità di nipoti nonchè e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 nella qualità di fratelli e sorelle della de de cuius. Nell'introdurre il presente giudizio e fino al maturare delle preclusioni istruttorie (deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), infatti, la difesa di parte attrice non ha allegato alcun documento che provi la sussistenza di un rapporto di parentela fra la sig.ra ed i fratelli/sorelle ed i nipoti. La documentazione Pt_7 tempestivamente depositata è utile infatti a provare la legittimazione attiva dei soli figli della defunta ma non degli altri attori, non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio, in sede Pt_7 giudiziale, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'attrice Parte_1
: come è noto, infatti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno valore limitato, in
[...] quanto, attenendo a profili amministrativi, esauriscono la loro valenza nei rapporti tra il cittadino e la P.A. (Cass., Sez. Un., n. 12065/2014). Nella sentenza citata, il giudice di legittimità ha chiarito che “colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”. Ebbene, nel caso di specie, la Cont dichiarazione sostitutiva è stata oggetto di specifica contestazione da parte della difesa di sin dal primo scritto difensivo successivo alla produzione e da ultimo negli scritti difensivi conclusivi.
Né coglie nel segno la difesa degli attori laddove valorizza, in chiave probatoria, il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto da alcuni dei testi escussi: il fatto che essi abbiano
3 indicato i nomi dei nipoti della sig.ra non può ritenersi elemento probatorio sufficiente a Pt_7 individuare univocamente l'identità degli attori qualificatisi come nipoti o fratelli/sorelle della de cuius, dovendosi ritenere infungibile, in tal senso, la produzione documentale della certificazione anagrafica, tardivamente poi prodotta.
Neppure appare condivisibile l'assunto che la proposizione della domanda risarcitoria determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità della de cuius, con automatica assunzione della qualità di suoi eredi;
è infatti evidente che tale profilo rileva ai soli fini della prova della sussistenza della qualità di erede e non può essere pertanto confuso con quello della legittimazione attiva degli attori, connesso invece alla loro identità ed alla sussistenza di un vincolo di parentela con la de cuius, aspetto preliminare rispetto al primo.
Per tali ragioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori , Persona_1
, e nella qualità di nipoti nonché di Parte_4 Controparte_3 Parte_6
, e nella qualità di fratelli e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 sorelle della sig.ra Persona_2
SUL ME
Venendo al merito della causa, l'oggetto del giudizio che ci occupa è la dedotta responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra nel periodo Persona_2 di sua degenza presso il reparto di Geriatria dell'Ospedale Perrino di La valutazione cui CP_1 questo giudicante è chiamato riguarda la verifica della correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico seguito dal personale medico alla luce del decesso della paziente immediatamente dopo l'assunzione di un antibiotico, OS. Su tali presupposti, al fine di verificare l'eventuale verificarsi di condotte commissive o omissive colpose in capo ad esso, appare necessario chiarire preliminarmente se la causa del decesso possa ravvisarsi in una sepsi, come indicato dalla difesa di Cont
ovvero nello shock anafilattico conseguente all'assunzione di OS;
in caso positivo, valutare se la prescrizione di tale farmaco fosse coerente con il quadro clinico in evoluzione;
se la somministrazione nel caso di specie avvenne previa prescrizione medica;
se la stessa fu preceduta da eventuali test di tolleranza al farmaco e in caso negativo se tali test fossero obbligatori;
se nel corso del ricovero la condotta dei sanitari in relazione alle scelte di indagine diagnostica e di trattamento terapeutico furono conformi alle linee guida, alle prassi ed alle leges artis in materia.
Come è noto, nell'ultimo decennio, la materia della responsabilità medica è stata oggetto di significativi interventi legislativi (c.d. Legge ZZ n. 189/2012 e Legge Gelli-Bianco n. 24/2017), oltre che di particolare attenzione da parte della Corte di Cassazione. Va anzitutto chiarito che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore, atteso che non vi è stato un vero e proprio fenomeno di successione di leggi nel tempo: il legislatore, infatti, non ha introdotto una nuova fattispecie astratta entro la quale sussumere la responsabilità medica, ma ha inciso sulla qualificazione della natura giuridica della stessa (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. n. 28990/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa ebbero a verificarsi, la normativa applicabile alla vicenda de quo non può essere rintracciata né nella cosiddetta riforma ZZ (l. n. 189/2012) né ovviamente nella legge successiva del 2017. Dando continuità all'insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite
4 della Cassazione nelle sentenze n. 9556/2002 e n. 5777/2008, lo statuto normativo applicabile al rapporto fra paziente e struttura ospedaliera è, dunque, quello della responsabilità da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c.. In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 28987/2019, che ha ritenuto di sottolineare “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ('cuius commoda eius et incommoda') ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa 'in eligendo' degli ausiliari o 'in vigilando' circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27.03.2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvallamento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 6.06. 2014, n. 12833)".
Per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, vengono in rilievo i più recenti approdi della Corte di Cassazione, che hanno apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., S.U. n. 13533/2001, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, gravando viceversa sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Ebbene, le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), nel riprendere il principio di diritto già enunciato con la sentenza n. 18392/2017, affermano che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del 5 danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Chiariscono le pronunce di San Martino che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Venendo alla verifica della sussistenza di un nesso di causalità fra la morte della paziente e la condotta tenuta dai sanitari che la ebbero in cura, appare opportuno procedere all'esame del primo dei profili supra indicati, ovvero all'individuazione della causa del decesso: ebbene, si deve ritenere, in linea con le considerazioni espresse sul punto dalla consulenza medico-legale in atti, che il decesso della paziente fu determinato da uno shock anafilattico dovuto all'assunzione dell'antibiotico OS. Tanto può affermarsi secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, operante in sede civile: sebbene non siano disponibili gli esiti di un esame autoptico, in grado in tal senso di dotare l'accertamento di un grado di certezza, si può ritenere, in considerazione della situazione clinica della paziente e del verificarsi repentino del decesso, a pochissimo tempo di distanza dall'assunzione, che sia stata proprio quest'ultima all'origine della morte della sig.ra
Dalla documentazione in atti, si può infatti rilevare che la somministrazione del OS Pt_7 in dose da 200 mg avvenne il 22 agosto 2008 alle ore 6:00, come riportato in cartella clinica il giorno prima;
il sanitario incaricato ha quindi annotato che alle 6.05 era stato dunque “chiamato perché la paziente dopo la somministrazione dell'antibiotico ha accusato improvviso malessere generale”; ovvero “… Grave depression cardio-respiratoria. PA non apprezzabile”. Praticate le manovre respiratorie e somministrata la terapia (Flebocrtis 500 mg e adrenalina), la paziente, senza mai riprendere conoscenza, morì alle ore 7:10. La consulente ha chiarito che può qualificarsi un sintomo – ivi compreso lo shock anafilattico - come “reazione avversa ai farmaci immediata” laddove essa compaia entro un'ora dalla loro somministrazione, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Tanto premesso, è necessario verificare se, rispetto al quadro clinico della paziente, per come evolutosi nei primi otto giorni di degenza in ospedale, la somministrazione del farmaco OS fosse coerente e corretto, secondo la migliore prassi medica. Ebbene, l'accesso al Pronto Soccorso il giorno 15 luglio 2008 fu motivato dal dolore epigastrico riferito dalla paziente, assieme a una pregressa patologia di ernia iatale e di esofagite;
il sintomo continuò ad essere presente anche nei giorni seguenti e perciò fu da subito prescritta una esofagogastroduodenoscopia;
il giorno 16 luglio iniziò a manifestarsi anche un fenomeno di iperpiressia con picchi di febbre che raggiunsero i 38.7° il 16 luglio ed i 39° il giorno seguente. Dal giorno 19 luglio fino al giorno del decesso le temperature registrate sul diario clinico dimostrano una diminuzione netta dell'iperpiressia (il 21 luglio è annotata “febbricola”), ad eccezione di un picco di febbre (38,3°) poco prima della
6 somministrazione del farmaco OS. Nel frattempo, le algie addominali scomparvero per brevi periodi per poi ricomparire. L'equipe medica sin dal primo giorno di ricovero prescrisse terapia antibiotica con Levoxacin e , aggiungendo sin dal giorno seguente, il 17 luglio 2008, Pt_12
, “dopo prove” eseguite sulla paziente. Pt_13
Degli esami prescritti, furono eseguiti nel corso del ricovero quelli ematochimici, che evidenziarono una leucocitosi neutrofila ed uno stato infiammatorio per la presenza di Proteina C reattiva, nonché un'ecografia all'addome che evidenziò steatosi epatica e lesione cistica ed una radiografia al torace, dall'esito negativo. La esofagogastroduodenoscopia prescritta il primo giorno di ricovero, come confermato in sede di esame testimoniale dal medico che se ne occupò, dott.
[...]
non fu mai eseguita – nel diario clinico del 19 luglio, a tre giorni dalla prescrizione, è Per_3 indicata l'espressione “in attesa EGDS” - come pure non furono eseguiti la tac addome e torace con mezzo di contrasto richiesta per la lesione cistica e l'ecocardiogramma, prescritto per scongiurare l'esistenza di una endocardite: nella prescrizione dell'esame sono infatti aggiunte le parole
“vegetazioni valvolare”, a conferma del sospetto di endocardite dei sanitari che giustificò la prescrizione di un ecocardiogramma: e tuttavia, insieme alle altre indagini diagnostiche omesse, questo esame, prescritto il 19 luglio 2008, alla data di somministrazione del OS non era stato ancora eseguito: ebbene, come chiarito dalla consulenza medico-legale espletata, questo antibiotico è specifico per il trattamento della endocardite, pertanto la sua prescrizione deve ritenersi coerente con tale strategia di indagine;
e tuttavia, al momento della somministrazione del farmaco, i sanitari non avevano la certezza della diagnosi, che l'ecocardiogramma avrebbe confermato o smentito. L'alta tossicità dell'antibiotico OS, confermata dalla consulente, avrebbe imposto ai sanitari di modificare nuovamente la terapia antibiotica somministrata alla paziente con l'adozione di un nuovo farmaco solo dopo avere avuto la certezza della diagnosi. Sul punto, appaiono convincenti le argomentazioni svolte dal consulente di parte attrice.
Dall'esame della cartella clinica si può evincere che il giorno 19 luglio erano stati programmati per il successivo 21 luglio, lunedì, la Tac addome e l'ecocardiogramma, che tuttavia non furono mai eseguiti. Il 21 luglio, infatti, fu annotato nel diario clinico “Si prescrive peretta evacuativa in attesa di es. strumentali come già richiesti. Si richiede visita ematologica” nonché
“…domani eseguiranno EGDS. Digiuno dalla ½ notte”, a conferma del fatto che l'equipe era in attesa dell'esecuzione degli esami prescritti nei giorni precedenti e che nessuna urgenza terapeutica di altra natura, ovvero uno stato settico che rendesse urgente la somministrazione di un diverso antibiotico, rendesse coerente e necessaria il ricorso al OS. D'altra parte, sarebbe stato onere Cont di fornire chiarimenti sulle ragioni che indussero i sanitari alla somministrazione di un nuovo antibiotico: se determinata da un quadro settico - che non emerge dagli esiti degli esami annotati – oppure da un sospetto di endocardite, nel qual caso appare non congrua la decisione di procedere alla somministrazione dell'antibiotico prima di avere eseguito l'indagine strumentale a mezzo ecocardiogramma.
Né si può ritenere che la somministrazione dell'antibiotico che determinò lo shock anafilattico letale nella paziente fu eseguita con urgenza: non si comprende altrimenti come mai essa avvenne il 22 luglio alle 6:00 del mattino, ovvero sedici ore dopo la prova effettuata il 21 luglio alle 14:00.
Quanto alla presenza o meno di una prescrizione medica, vale richiamare la deposizione testimoniale resa dal dott. all'udienza del 9 novembre 2018; egli ha dichiarato che “la Per_3 prescrizione è un atto medico e viene normalmente annotata durante la visita sul foglio di terapia,
7 parte della cartella clinica del medico, o sotto dettatura dal medico dall'infermiere; può non essere presente nel diario clinico”; anche la consulente, convocata per rendere chiarimenti anche su tale profilo, all'udienza del 14 giugno 2019, ha affermato che “in passato, in assenza di pratiche standardizzate, tale prassi non sarebbe del tutto desueta;
probabilmente nel 2008 non lo era”. Si può quindi presumere, in assenza di un dato documentale certo, che il farmaco sia stato prescritto da un medico – e la prescrizione non sia stata riportata nel diario clinico. La scarsa intellegibilità dalla cartella clinica, conseguenza di tale modalità consuetudinaria di procedere, non può ritenersi tuttavia in sè fonte di alcuna responsabilità, in assenza di una specifica prova dell'assunzione da parte del personale infermieristico di una propria iniziativa terapeutica.
Quanto alla verifica dell'esistenza di allergie o intolleranze al farmaco, si deve preliminarmente dissentire con la valutazione svolta sul punto dalla consulente, ovvero sulla non necessità di provvedere ad alcuna prova di tolleranza al farmaco sulla paziente, secondo le linee guida vigenti, fatta eccezione per i casi in cui sia nota in anamnesi una pregressa reazione anafilattica.
Ebbene, in sede di anamnesi, ovvero di compilazione della “Lista completa dei problemi- Informazioni di base”, alle voci “allergie farmacologiche” e “altre allergie” è indicato “non riferite”. Si deve ritenere che la risposta data dalla paziente sia interpretabile come ignoranza da parte sua dell'esistenza o meno di tali intolleranze e non come esclusione della loro esistenza: tale Cont interpretazione è confortata da quanto dichiarato dalla stessa difesa di che nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c, del 26 luglio 2011 ha riferito che “l'esecuzione di tale test di prova era, infatti, una prassi consolidata nel reparto di Geriatria in cui spesso i pazienti anziani e i loro parenti non erano in grado di riferire correttamente eventuali allergie agli antibiotici”. La prassi descritta appare ragionevole e congrua, atteso l'elevato rischio che altrimenti i pazienti non più giovani correrebbero in considerazione della possibilità che essi non ricordino o non abbiano mai avuto l'occasione di verificare l'esistenza di allergie. Ebbene, nella documentazione esterna alla cartella clinica prodotta da controparte in corso di giudizio è presente la seguente consegna infermieristica (relativa alla mattina del 21/07/2008): “ore 14 eseguita prova al OS verificare la positività o negatività” e quella del pomeriggio che riporta “visionata prova al OS (neg)”: non è indicato il tipo di prova eseguita né chi vi abbia provveduto. La circostanza che l'annotazione sia contenuta in una scheda di consegna infermieristica fa ritenere un certo grado di verosimiglianza che il test e la relativa annotazione siano state eseguite da personale infermieristico e non da un medico, presumibilmente in linea con le prassi in uso presso il reparto. Sul punto la consulente ha chiarito l'insufficienza quali prove dell'esistenza di allergie del "prick test" e del test intradermico (c.d. "ponfo di prova"), alla luce delle Linee Guida SIAAIC 1998, evidenziando in particolare la necessità che tali test siano eseguiti da personale medico specializzato. Ebbene, sulla base delle linee guida in vigore, si deve escludere che l'esecuzione dei test sia preclusa al personale infermieristico, essendo invece prerogativa del personale medico la prescrizione e l'interpretazione dei relativi risultati: le Linee guida e pratica clinica italiana (SIAAIC, SIAIP, Linee guida regionali) prevedono infatti che i test cutanei allergologici (prick test e intradermoreazioni) possano essere eseguiti dall'infermiere qualificato, sebbene la prescrizione e l'interpretazione restino competenze del medico specialista. E' inoltre previsto che i test di provocazione farmacologica devono essere effettuati in presenza del medico per il rischio di reazioni gravi. A fronte dell'assenza in cartella Cont clinica di precise indicazioni sul punto, si ritiene che fosse onere di dimostrare che la prescrizione del test e la scelta della prova più opportuna da eseguire sia stata effettuata da
8 personale medico, con indicazione delle sue generalità e indicazione altresì del tipo di prova eseguita nel caso di specie. Prova che la convenuta ha omesso di fornire.
Si deve infatti rilevare che per la prova delle due circostanze di fatto allegate dagli attori – la mancata prescrizione del farmaco letale e l'esecuzione del test allergologico da parte di personale non medico – valga una diversa distribuzione del relativo onere. Nell'un caso, infatti, si può ritenere ragionevole la tesi di parte convenuta che la prescrizione sia avvenuta verbalmente e che sia stata dettata al personale infermieristico, senza pertanto comparire nel diario clinico, salva la prova contraria che sarebbe stato onere della parte attrice fornire;
nell'altro, invece, a fronte dell'assenza Cont di indicazioni chiare nella documentazione sanitaria prodotta, sarebbe stato onere di dimostrare che della prescrizione del test allergologico e dell'interpretazione dei relativi esiti si sia occupato personale medico.
Tanto premesso, si deve ritenere che la condotta tenuta dai sanitari che ebbero in cura la paziente, sig. non fu improntata ai doveri di diligenza e perizia cui gli stessi Persona_2 sono tenuti, anche in considerazione del fatto che il quadro clinico evidenziatosi nel corso della degenza ospedaliera non sembra abbia delineato la necessità per il personale di risolvere situazioni di particolare complessità, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2236 c.c..
Alla luce delle motivazioni che precedono, devono essere disattese le conclusioni rassegnate nella consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio, ritenendosi invece maggiormente coerenti e dotate di rigore logico le argomentazioni svolte dal consulente di parte attrice. Appare infatti colpevole e causalmente connessa alla morte della paziente la condotta dei sanitari che: non eseguirono esami diagnostici prescritti sin dal primo giorno di ricovero (EGDS) o in ogni caso nel corso della degenza (tac addome ed ecocardiogramma); in particolare optarono per un cambio della terapia antibiotica, presumibilmente per curare una sospetta endocardite, senza avere dapprima eseguito l'esame diagnostico prescritto e programmato per il giorno precedente la somministrazione del farmaco poi rivelatosi letale;
non mostrarono la cura necessaria nella redazione della documentazione sanitaria (diario e cartella clinica), omettendo di indicare chi ebbe a prescrivere la somministrazione del test allergologico al OS, quale prova fu eseguita e chi ebbe poi ad interpretare i relativi risultati;
tennero una condotta evidentemente non chiara o poco coerente, tale da non rendere intellegibile, attraverso la documentazione sanitaria, per quale indicazione terapeutica sia stato prescritto il farmaco OS.
Per le ragioni che precedono, la domanda di risarcimento dei danni deve essere accolta, limitatamente alle posizioni dei figli della de cuius, gli unici ad avere dimostrato la loro legittimazione attiva.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
A mezzo di prova testimoniale, parte attrice ha dimostrato che fino al momento del ricovero avvenuto il 15 luglio 2008 la sig.ra organizzava quando possibile e Persona_2 compatibilmente agli impegni dei propri congiunti riunioni familiari anche nella propria abitazione, cui i figli partecipavano, andava a Roma a trovare i figli e , per Pt_3 Parte_1 trascorrere del tempo con loro;
come pure faceva con il figlio , che andava a trovare a Bari: Pt_2 tanto ha riferito la teste sig.ra , ascoltata all'udienza del 17.11.2022, la quale ha Testimone_1 potuto verificare personalmente che la famiglia si riuniva in occasione di ricorrenze come pure che la sig.ra viaggiasse per andare a trovare i figli;
in particolare, quando si recava a Roma, Pt_7
9 restava per uno o due mesi e in quelle occasioni la teste era incaricata di controllare la posta e di altre piccole mansioni. Ha aggiunto che i viaggi a Roma ed a Bari avvenivano in inverno, poiché in estate erano i figli a venire a trovarla.
Dichiarazioni di segno analogo hanno reso i testimoni , amica dell'attrice Testimone_2
ed , delegato invece al ritiro della pensione durante le visite Parte_1 Testimone_3 dalla sig.ra ai suoi figli (anche per tre-quattro mesi l'anno). Le testi e Pt_7 Tes_2 Tes_1 hanno inoltre dichiarato che, “come tutte le nonne” (cit. teste , la de cuius usasse fare Pt_7 delle regalie a figli, donando loro denaro che usava mettere da parte.
Con riguardo al risarcimento del danno rivendicato iure proprio dai figli della vittima, esso si sostanzia sia nella sofferenza patita sul piano morale soggettivo che nel pregiudizio subito in termini dinamico-relazionali per il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Ebbene, sono il primo dei due profili risarcitori, il rapporto di parentela madre-figli è tale da non porre a carico della parte danneggiata alcuno specifico onere probatorio;
in primo luogo, infatti, “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti”(cfr. Cass. n. 20269 del 2024 e ord. n. 10901 del 2024) e tanto in ragione del fatto che quel dolore intenso sia esperienza connaturata all'esperienza umana, sulla base dell'id quod plerumque accidit. Pertanto, è onere del danneggiante dimostrare che vittima e superstite, nonostante lo stresso legame di parentela, fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente superamento della presunzione relativa all'esistenza dell'intensa sofferenza morale normalmente conseguente alla perdita (Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n. 31950/2018; Cass. n. 11212/2019 e più di recente n. 21339 del 25/07/2025).
Quanto al danno c.d. dinamico-relazionale, invece, non si può ritenere che operi tale presunzione, essendo invece il danneggiato onerato della “prova dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova” (Cass., n. 5769 del 4/03/2024, e, in senso conforme, n. 21988 del 30/07/2025);
I due profili di danno devono infatti essere tenuti distinti, come ha chiarito in più pronunce la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 21339 del 25/07/2025, secondo cui “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita”.
Perché il danno sia risarcibile, poi, come è noto, è necessario che raggiunga il limite minimo di apprezzabilità, nel senso di richiedere una rigorosa dimostrazione anche presuntiva della gravità della lesione subita alla propria sfera intima ed alla propria vita relazionale, “senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo
10 circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. n. 16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023)”.
Nella vicenda in esame, quando al danno morale soggettivo, si deve ritenere operante la presunzione iuris tantum di un'intensa sofferenza subita dai figli, in ragione del decesso della madre, avvenuto dopo otto giorni di ricovero, senza una pregressa e perdurante patologia che abbia potuto in qualche misura prepararli al distacco e inoltre, in considerazione delle specifiche circostanze in cui avvenne il decesso, ovvero in un momento in cui la situazione clinica della paziente, fino al giorno prima del decesso, non lasciava presagire tale epilogo.
Quanto al danno dinamico-relazionale, invece, lo stesso può essere graduato in ragione dei rapporti in concreto in essere fra la madre ed i figli. E' emerso dall'istruttoria espletata, da un lato che i figli non frequentassero abitualmente la madre, vivendo due a Roma e uno a Bari;
dall'altro, però, che la signora andasse a visitarli durante l'inverno anche per periodi lunghi di tempo e che fossero loro ad andarla a trovare in estate. La descrizione delle loro frequentazioni in occasione delle visite dei figli alla madre appare comune, e non per questo irrilevante, ovvero riconducibile alle consuete modalità di frequentazione dei prossimi congiunti in occasione di feste e ricorrenze (organizzazione di pranzi o cene allargate e regalie da parte della nonna nei confronti di figli e nipoti).
Quanto al danno iure proprio patrimoniale, gli attori hanno omesso di dimostrare specificamente l'ammontare delle somme donate loro dalla madre;
l'allegazione è infatti rimasta del tutto sfornita di elementi indicativi dell'ordine di grandezze delle regalie che avrebbero ricevuto, ragione per cui, in assenza di una prova sul punto, non può il giudicante procedere ad una liquidazione neppure equitativa di tale pregiudizio.
Neppure può essere riconosciuto agli attori il danno iure hereditatis, in considerazione del fatto che la sig.ra morì poco tempo dopo la somministrazione del farmaco OS Pt_7
(ovvero dopo meno di un'ora); il punto appare incontestato, anzi più volte sottolineato dalla stessa difesa di parte attrice, al fine di sostenere che la causa del decesso fu proprio uno shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell'antibiotico. Si deve pertanto escludere che la paziente potè godere di un tempo congruo per realizzare l'imminenza del suo decesso, atteso che, fino al 22 luglio 2018, la stessa era in attesa di conoscere la diagnosi del dolore addominale che la affliggeva, non potendo sospettare, in ragione dei sintomi accusati, per come emergono dalla documentazione sanitaria, che quella situazione clinica l'avrebbe portata alla morte. Non si può pertanto ritenere che quella sofferenza morale sia stata subita dalla sig.ra che, subito dopo aver assunto il Pt_7 farmaco, subì gli effetti dello shock anafilattico, morendo poco meno di un'ora dopo: in cartella clinica è infatti riportato il dato che, manifestando immediatamente un malessere fisico, con depression cardio-respiratorio, la paziente non riprese più conoscenza.
Si rammenta, sul punto, che il danno iure hereditatis, per consolidata giurisprudenza, spetta agli eredi a condizione che sia stato effettivamente sofferto dal congiunto deceduto. Presupposto indefettibile quindi è che il danneggiato sia sopravvissuto per un apprezzabile lasso di tempo e che in questo periodo abbia in concreto sofferto un danno alla salute fisica o psichica diverso e distinto dal definitivo determinato dalla cessazione della vita. Ne consegue che in caso di morte immediata, ovvero intervenuta prima che sia decorso dall'evento funesto quello che la giurisprudenza definisce
“apprezzabile lasso di tempo”, non vi può essere riconoscimento iure ereditario del danno biologico subito dal defunto (ex multis, Cass. n. 870 del 17 gennaio 2008; n. 6946 del 22 marzo 2007, n.
11 15408 del 10 agosto 2004, n. 13066 del 14 luglio 2004, n. 4754 del 9 marzo 2004, sentenza n. 9620 del 16 giugno 2003, sentenza n. 7362 del 16 maggio 2003)
Ebbene, sulla base di tali elementi in fatto, appare congruo liquidare, quale danno non patrimoniale iure proprio, in considerazione dell'età della vittima, dell'età dei soggetti danneggiati e dell'intensità della loro relazione con la madre, in favore di e Parte_1 Parte_2 la somma di 190.000,00 euro ed in favore di la somma di 200.000,00 euro;
su tali Parte_3 importi, devalutati alla data del decesso e rivalutati anno per anno, devono essere calcolati gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. Non sussistono i presupposti per l'aumento della liquidazione dei compensi ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, attesa l'identità delle posizioni delle parti difese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 325/2011 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di , nella qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale su , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ;
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
accoglie parzialmente la domanda formulata da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio, e, per l'effetto, accertata la responsabilità di per il
[...] Controparte_1 decesso della sig.ra la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale iure Persona_2 proprio in favore di per la somma di 190.000,00 euro, di per la Parte_1 Parte_2 somma di 190.000,00 euro, di per la somma di 200.000,00 euro, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda formulata da e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio, per il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio e del danno non patrimoniale iure hereditatis;
condanna alla rifusione in favore degli attori, in solido, delle spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo di 11.229,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Brindisi in data 3 dicembre 2025.
Il Giudice
OB RR
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