CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2025, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29816/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono difese ope legis;
– ricorrenti – contro SALIERI S.R.L., in persona del l.r.p.t.; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 537/2016 depositata in data 7/11/2016, non notificata;
Cartella di pagamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 7131 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 17/03/2025 2 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4/03/2025 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Gianna Galluzzo per l’Avvocatura generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Salieri s.r.l. proponeva ricorso contro la cartella di pagamento notificata da QU SE con la quale le era chiesto il pagamento di euro 92.122,96, eccependo la nullità della stessa per inesistenza del soggetto incaricato dall'Agenzia delle entrate quale agente di riscossione poiché alla data della notifica della cartella, intestata a QU SE s.p.a., quest'ultima era stata incorporata in QU LI s.p.a. e quindi non esisteva più. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, CTP, accoglieva il ricorso ritenendo nulla la cartella perché emessa da soggetto non più esistente giuridicamente in quanto cessato di esistere a seguito della incorporazione. 2. La Commissione tributaria regionale del Molise, CTR, rigettava il gravame delle agenzie fiscali;
in particolare il collegio evidenziava il disposto dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 il cui primo comma prevede che sia nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
nonché dell'art. 21-octies della medesima legge, il quale prevede che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
riteneva pertanto che nel diritto amministrativo, e quindi di riflesso in quello tributario, dall'8 marzo 2005, esistessero due categorie di atti invalidi, gli atti nulli e gli atti annullabili e che nel caso di specie l'atto era nullo 3 mancando il soggetto incaricato all'emissione della cartella esattoriale poiché la stessa portava l'intestazione di QU SE che non esisteva più in quanto fusa per incorporazione con QU LI. 2. Contro tale decisione propongono ricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione sulla base di un motivo. La società non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 4 marzo 2025, per la quale il PM ha depositato memoria con cui ha chiesto pronunciarsene l’accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., le ricorrenti agenzie fiscali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2505-bis c.c. e 21-septies della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 110 c.p.c.; la difesa erariale evidenzia in primo luogo che la sentenza sia errata laddove ha ritenuto applicabile al procedimento tributario il regime di diritto amministrativo di cui all'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, nonché laddove ha ritenuto configurabile nel caso di specie il difetto assoluto di attribuzione di cui alla predetta disposizione in quanto QU SE s.p.a., intestataria della cartella, era stata incorporata mediante fusione in QU LI s.p.a., subentrata in tutti i rapporti giuridici che vedevano coinvolto il soggetto incorporato (ad QU LI era poi subentrata QU Sud s.p.a. mediante altra fusione per incorporazione;
QU Sud s.p.a. si era fusa per incorporazione in QU servizi di riscossione s.p.a. e infine anche quest'ultima società si era sciolta in forza dell'entrata in vigore del d.l. n. 193/2016, art. 1); evidenzia inoltre che l'assunto della CTR sia in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo il quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata nè crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di 4 fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
pertanto nel caso di specie l'intestazione della cartella alla QU SE s.p.a. anziché al nuovo ente QU LI s.p.a. non configurava la mancanza di un requisito essenziale della cartella. 2. Consolidato orientamento di questa Corte ritiene che, nel regime antecedente alla riforma dello statuto del contribuente di cui al decreto legislativo n. 219 del 2024, che ha introdotto l’art.
7-ter alla legge n. 212 del 2000, in vigore dal 18/01/2024, in materia tributaria non si applica il regime di diritto amministrativo di cui all’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità (in tale senso Cass. 18/09/2015, n. 18448 nonché le decisioni successivamente riportate); questa costante affermazione è resa a diversi ma omogenei fini, per esempio per evidenziare che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale;
oppure per evidenziare che il vizio non possa essere introdotto nei successivi gradi di giudizio o non possa essere rilevato di ufficio dal giudice (Cass. 13/01/2016, n. 381; Cass. 27/05/2021, n. 14733; Cass. 6/03/2019, n. 6430; Cass. 19/07/2014, n. 20014). Tali consolidate considerazioni però non sono immediatamente decisive nel caso di specie in quanto l'errata utilizzazione della categoria della nullità di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte del giudice d'appello non ha avuto alcuna rilevanza nell’economia concreta 5 della decisione laddove non è contestato che la cartella risulti tempestivamente impugnata e vi fosse fin dal ricorso l’esplicita deduzione del vizio ritenuto poi rilevante dalla CTR;
né l’Agenzia deduce alcunchè sul punto. Del resto, è lo stesso motivo erariale ad evidenziare, in aggiunta alla precedente considerazione, appena precisata e di cui non viene in alcun modo spiegata la rilevanza, che l’errore della sentenza è laddove ha ritenuto viziato l’atto perché emesso da soggetto estinto, deducendo che la fusione per incorporazione di QU SE s.p.a. in QU LI s.p.a. non avrebbe determinato l’estinzione della prima ma una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto giuridico. L’assunto erariale però risulta all’attualità superato dal più recente (rispetto alle decisioni segnalate nel ricorso) arresto nomofilattico di Cass. S.U. 5/10/2021, n. 26970, per cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla cancellazione dal registro delle imprese («cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua»). Il ricorso, fondato esclusivamente sulle predette censure, va quindi respinto. 3. Non occorre provvedere in merito alle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva della società. Nei confronti delle agenzie ricorrenti (per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30/03/2023, n. 34, conv. nella l. 26/05/2023, n. 56, in vigore dal 31/03/2023), non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo 6 introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 4 marzo 2025.
– ricorrenti – contro SALIERI S.R.L., in persona del l.r.p.t.; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 537/2016 depositata in data 7/11/2016, non notificata;
Cartella di pagamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 7131 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 17/03/2025 2 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4/03/2025 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Gianna Galluzzo per l’Avvocatura generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Salieri s.r.l. proponeva ricorso contro la cartella di pagamento notificata da QU SE con la quale le era chiesto il pagamento di euro 92.122,96, eccependo la nullità della stessa per inesistenza del soggetto incaricato dall'Agenzia delle entrate quale agente di riscossione poiché alla data della notifica della cartella, intestata a QU SE s.p.a., quest'ultima era stata incorporata in QU LI s.p.a. e quindi non esisteva più. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, CTP, accoglieva il ricorso ritenendo nulla la cartella perché emessa da soggetto non più esistente giuridicamente in quanto cessato di esistere a seguito della incorporazione. 2. La Commissione tributaria regionale del Molise, CTR, rigettava il gravame delle agenzie fiscali;
in particolare il collegio evidenziava il disposto dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 il cui primo comma prevede che sia nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
nonché dell'art. 21-octies della medesima legge, il quale prevede che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
riteneva pertanto che nel diritto amministrativo, e quindi di riflesso in quello tributario, dall'8 marzo 2005, esistessero due categorie di atti invalidi, gli atti nulli e gli atti annullabili e che nel caso di specie l'atto era nullo 3 mancando il soggetto incaricato all'emissione della cartella esattoriale poiché la stessa portava l'intestazione di QU SE che non esisteva più in quanto fusa per incorporazione con QU LI. 2. Contro tale decisione propongono ricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione sulla base di un motivo. La società non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 4 marzo 2025, per la quale il PM ha depositato memoria con cui ha chiesto pronunciarsene l’accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., le ricorrenti agenzie fiscali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2505-bis c.c. e 21-septies della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 110 c.p.c.; la difesa erariale evidenzia in primo luogo che la sentenza sia errata laddove ha ritenuto applicabile al procedimento tributario il regime di diritto amministrativo di cui all'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, nonché laddove ha ritenuto configurabile nel caso di specie il difetto assoluto di attribuzione di cui alla predetta disposizione in quanto QU SE s.p.a., intestataria della cartella, era stata incorporata mediante fusione in QU LI s.p.a., subentrata in tutti i rapporti giuridici che vedevano coinvolto il soggetto incorporato (ad QU LI era poi subentrata QU Sud s.p.a. mediante altra fusione per incorporazione;
QU Sud s.p.a. si era fusa per incorporazione in QU servizi di riscossione s.p.a. e infine anche quest'ultima società si era sciolta in forza dell'entrata in vigore del d.l. n. 193/2016, art. 1); evidenzia inoltre che l'assunto della CTR sia in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo il quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata nè crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di 4 fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
pertanto nel caso di specie l'intestazione della cartella alla QU SE s.p.a. anziché al nuovo ente QU LI s.p.a. non configurava la mancanza di un requisito essenziale della cartella. 2. Consolidato orientamento di questa Corte ritiene che, nel regime antecedente alla riforma dello statuto del contribuente di cui al decreto legislativo n. 219 del 2024, che ha introdotto l’art.
7-ter alla legge n. 212 del 2000, in vigore dal 18/01/2024, in materia tributaria non si applica il regime di diritto amministrativo di cui all’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità (in tale senso Cass. 18/09/2015, n. 18448 nonché le decisioni successivamente riportate); questa costante affermazione è resa a diversi ma omogenei fini, per esempio per evidenziare che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale;
oppure per evidenziare che il vizio non possa essere introdotto nei successivi gradi di giudizio o non possa essere rilevato di ufficio dal giudice (Cass. 13/01/2016, n. 381; Cass. 27/05/2021, n. 14733; Cass. 6/03/2019, n. 6430; Cass. 19/07/2014, n. 20014). Tali consolidate considerazioni però non sono immediatamente decisive nel caso di specie in quanto l'errata utilizzazione della categoria della nullità di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte del giudice d'appello non ha avuto alcuna rilevanza nell’economia concreta 5 della decisione laddove non è contestato che la cartella risulti tempestivamente impugnata e vi fosse fin dal ricorso l’esplicita deduzione del vizio ritenuto poi rilevante dalla CTR;
né l’Agenzia deduce alcunchè sul punto. Del resto, è lo stesso motivo erariale ad evidenziare, in aggiunta alla precedente considerazione, appena precisata e di cui non viene in alcun modo spiegata la rilevanza, che l’errore della sentenza è laddove ha ritenuto viziato l’atto perché emesso da soggetto estinto, deducendo che la fusione per incorporazione di QU SE s.p.a. in QU LI s.p.a. non avrebbe determinato l’estinzione della prima ma una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto giuridico. L’assunto erariale però risulta all’attualità superato dal più recente (rispetto alle decisioni segnalate nel ricorso) arresto nomofilattico di Cass. S.U. 5/10/2021, n. 26970, per cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla cancellazione dal registro delle imprese («cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua»). Il ricorso, fondato esclusivamente sulle predette censure, va quindi respinto. 3. Non occorre provvedere in merito alle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva della società. Nei confronti delle agenzie ricorrenti (per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30/03/2023, n. 34, conv. nella l. 26/05/2023, n. 56, in vigore dal 31/03/2023), non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo 6 introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 4 marzo 2025.