TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 559/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 559 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CLAUDIO TASIN, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 21-8-2024;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 contumace;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 18-6-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Nel merito, in via principale: ▪ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale Bar Ristorante “Tobia de Cuck”, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2053 c.c. nella causazione del sinistro avvenuto in data 18.06.2021 al signor Parte_1 quale descritto in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, Nel merito in via subordinata ▪ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale Bar Ristorante CP_1
“Tobia de Cuck”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza primaria del principio del “neminem laedere”, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dal medesimo tenuti, e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione del sinistro del 18.06.2021 e quindi ▪ accertare e dichiarare che il danno subito dal signor
ammonta ad €. 42.241,40 ovvero a quella diversa somma, maggiore Parte_1
o minore, che risulterà di giustizia, per le causali sopra indicate, e per l'effetto ▪ condannare , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale Bar Ristorante “Tobia de Cuck”, a pagare in favore di Parte_1 la somma di €. 42.241,40, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che risulterà di giustizia, il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, come per legge;
▪ in ogni caso, con vittoria delle spese di causa e compensi di avvocato, oltre IVA se dovuta, CAP 4% e 15 % spese generali come per legge. In via istruttoria Con riserva di articolare le relative istanze nei termini di legge concessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
- che in data 18-6-2021, verso le ore 21:40, presso il Bar ristorante Tobia de Cuck sito a Mazzin, mentre si trovava sulla balconata all'esterno del locale, a causa del crollo del parapetto in legno a cui era appoggiato, precipitava per circa 4 metri sul piazzale sottostante;
- che in esito al sinistro accusava forte dolore alla caviglia, cui si aggiungevano nel corso della notte dolori alla schiena e all'anca, sì da dover richiedere il giorno successivo intervento dei sanitari;
- che, trasportato presso l'Ospedale di Cavalese, gli veniva diagnosticata “frattura epifisi distale di tibia a destra, frattura di astragalo a destra e policontusioni, con una prognosi di 35 giorni salvo complicazioni”, cui seguiva iter riabilitativo;
- di aver riportato danno alla salute per inabilità temporanea e invalidità permanente;
- che prima del sinistro praticava attività sportive e svolgeva l'attività di maestro di sci, avendo dovuto ridurre le ore di lezioni a causa della maggiore affaticabilità e del dolore;
- di aver dovuto, inoltre, limitare la propria attività lavorativa con mansioni di guida di autovetture da rimessa con conducente, il che determinava una contrazione degli incassi per circa euro 18.750,52 nel periodo giugno-dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- di aver sostenuto esborsi per spese mediche e peritali per euro 1.378,50;
pag. 2/9 - che il sinistro dava altresì luogo a procedimento penale a carico del convenuto, responsabile in sede civile in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar
Ristorante Tobia de Cuck, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c., in subordine ex art. 2043
c.c.; conclusivamente richiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto per il sinistro del 18-6-2021, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti quantificati in complessivi euro 42.241,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21-6-2025.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, la causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. medico-legale (Relazione peritale del 6-5-2024)
e, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 24-
6-2025 con assegnazione dei termini per il solo deposito delle comparse conclusionali.
2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice e sul quantum risarcitorio.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento nei limiti a seguire.
Innanzitutto, è documentato agli atti il verificarsi del sinistro presso il locale ove ha sede l'impresa condotta dal convenuto a causa della rottura di parapetto in legno (doc. 1 att.), secondo dinamica che ha trovato esposizione anche nella stampa locale (art. 14 att.)
e che trova riscontro nell'alveo delle contestazioni in fatto nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del convenuto (doc. 15 att.), nella specie con riferimento al verificarsi del sinistro presso locale sotto la custodia di quest'ultimo quale titolare dell'impresa e gestore del locale aperto al pubblico che ivi aveva sede, con conseguente integrarsi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
In considerazione di quanto sopra e in difetto di qualsivoglia elemento onde ritenere il ricorrere di ipotesi di caso fortuito, va, pertanto, accertata la responsabilità del convenuto per l'incidente che ha coinvolto l'attore in data 18-6-2021, il primo essendo tenuto all'integrale risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro.
Venendo, quindi, alla determinazione del quantum risarcitorio, vanno innanzitutto condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 6-5-2024). In particolare, il Consulente,
pag. 3/9 verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attore ha riportato “esiti anatomici con dolore e limitazione funzionale di grado lieve in frattura di epifisi tibiale distale e di apofisi astragalica postero-laterale, a destra, con coinvolgimento articolare”, configurando un danno per invalidità permanente pari al 6%, con sofferenza di grado lieve in relazione ai postumi permanenti (C.T.U., pagg. 7 e 8).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 2 a 7 att.), in particolare, per 1 giorno quanto all'inabilità temporanea totale, per 40 giorni quanto a incapacità parziale al 75%, per 30 giorni quanto a incapacità parziale al 50% e di ulteriori 33 giorni per incapacità parziale al 25% (C.T.U., pag. 48).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del
Tribunale di Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico- relazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione dell'iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nelle funzionalità di movimento nella fase di stabilizzazione dei postumi, pag. 4/9 verificata anche in sede peritale la sussistenza di un grado di sofferenza moderato nella fase di malattia-convalescenza (C.T.U., pag. 8) il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 1 giorno un risarcimento di euro 115,00;
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 40 giorni un risarcimento pari a euro 3.450,00 (euro 86,25 per 40 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni un risarcimento pari ad euro 1.725,00 (euro 57,50 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 33 giorni un risarcimento pari ad euro 948,75 (euro 28,75 per 33 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 6.238,75 all'attualità
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione e di prova.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass., Sez. 6,
04/03/2021, n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso concreto, nessuna allegazione adeguata è svolta al riguardo, oltremodo vaghi e generici essendo rimasti anche i riferimenti all'incidenza sulle attività quotidiane.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 6 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 29), lo stesso deve liquidarsi, pag. 5/9 all'attualità, nel valore pari ad euro 9.885,00.
In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733;
Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto va esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica, in difetto di idonea effettiva allegazione sul punto ad opera della difesa di parte attrice e tenuto conto che la C.T.U. ha comunque riscontrato un grado lieve quanto al grado di sofferenza in relazione ai postumi permanenti.
In difetto di idonea offerta di prova -a tal fine inammissibili per genericità i capitoli di prova articolati nelle memorie- di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
Nel caso concreto il danno per invalidità permanente può, pertanto, trovare riconoscimento con esclusivo riguardo a quello dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 16.123,75
(euro 9.885,00+euro 6.238,75) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione).
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al risarcimento in favore dell'attore dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 16.123,75 a titolo di danno non patrimoniale.
Su detto importo, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di pag. 6/9 legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e peritali va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (docc. 4 e 20 23 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U. (C.T.U., pag. 8), in euro 1.378,50 oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi.
Per ciò che concerne, invece, il danno di natura patrimoniale correlato all'asserita diminuzione reddituale, va osservato che la consulenza agli atti ha escluso la prefigurabilità di ripercussioni pregiudizievoli in relazione ai postumi permanenti, accertando, invece, l'impossibilità per l'attore di svolgere l'attività lavorativa specifica precedentemente svolta (conducente di autovetture) in corrispondenza al periodo immediatamente successivo al sinistro, in particolare sino alla metà del mese di luglio
2021 (C.T.U., pag. 8: “Alla luce delle documentate menomazioni temporanee prodottesi nel sinistro, è ragionevole che il paziente non abbia potuto attendere all'attività di noleggiatore e conducente di veicoli fino alla metà di luglio del 2021. Non sussistono invece i requisiti per riconoscere un'incidenza della menomazione permanente sulla capacità lavorativa specifica né in forma di riduzione né in forma di maggior fatica ed usura”), riscontrando, inoltre, un'inabilità lavorativa temporanea “quantificabile in 40 giorni a totale e in 65 giorni a parziale” (C.T.U., pag. 8).
Va rammentato che “la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17464 del 09/08/2007) e che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività pag. 7/9 produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 03/07/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha documentato una contrazione degli incassi lordi derivanti dall'attività lavorativa (cfr. spec. docc. 10 e 11 att.) e, in particolare, l'assenza di entrate per il periodo dal sinistro sino al 14-7-2021 (a fronte di incassi lordi pari ad euro 7.014,63 nello stesso periodo dell'anno precedente), nonché, quanto a quello successivo intercorrente fra il 15-7-2021 e il 28-9-2021 (corrispondente a quello per cui il C.T.U. ha riscontrato un'inabilità temporanea lavorativa), una differenza pari a complessivi euro 13.756,72 per una diminuzione per circa un terzo rispetto ai ricavi dello stesso periodo nell'anno precedente. Se, quindi, possono dirsi dimostrati anche in via presuntiva l'an della contrazione e la correlazione causale al sinistro quanto al periodo sino al 14 luglio per l'assenza di introiti e quanto a quello successivo in considerazione dell'entità della contrazione e del suo carattere costante e caratterizzante il frangente temporale per cui il Consulente ha altresì accertato una diminuita capacità lavorativa, nondimeno non può essere ascritto nella sua integralità a perdita economica l'ammontare per incassi lordi, lo stesso dovendo essere depurato dei costi e delle spese, ai fini de quibus rilevando, infatti, la più limitata componente integrata dal guadagno o dal margine utile dell'attività, da determinarsi, in assenza di elementi offerti dall'attore, nei limiti di quota percentuale pari al 30%, sicché l'entità economica riconoscibile a detto titolo è pari ad euro 6.231,40, oltre rivalutazione dal verificarsi della perdita economica sino alla data di pubblicazione della sentenza.
L'ammontare complessivo per danno patrimoniale risarcibile in favore del convenuto
è, pertanto, pari ad euro 7.609,90 complessivi, oltre rivalutazione e interessi compensativi sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 1712/1995).
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, nei valori medi per la fase di studio pag. 8/9 (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00), minimi per quella decisionale alla luce del deposito di unico scritto conclusionale (euro 850,50), tenuto conto dello iato fra il petitum originario e l'ammontare oggetto di accertamento, previa compensazione per un terzo, per il finale complessivo importo pari ad euro 2.818,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (ordinanza del 17-1-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.123,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.609,90 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per un terzo, in € 2.818,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 23/10/2025
Il Giudice
RI LI
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 559/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 559 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CLAUDIO TASIN, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 21-8-2024;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 contumace;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 18-6-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Nel merito, in via principale: ▪ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale Bar Ristorante “Tobia de Cuck”, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2053 c.c. nella causazione del sinistro avvenuto in data 18.06.2021 al signor Parte_1 quale descritto in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, Nel merito in via subordinata ▪ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale Bar Ristorante CP_1
“Tobia de Cuck”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza primaria del principio del “neminem laedere”, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dal medesimo tenuti, e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione del sinistro del 18.06.2021 e quindi ▪ accertare e dichiarare che il danno subito dal signor
ammonta ad €. 42.241,40 ovvero a quella diversa somma, maggiore Parte_1
o minore, che risulterà di giustizia, per le causali sopra indicate, e per l'effetto ▪ condannare , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale Bar Ristorante “Tobia de Cuck”, a pagare in favore di Parte_1 la somma di €. 42.241,40, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che risulterà di giustizia, il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, come per legge;
▪ in ogni caso, con vittoria delle spese di causa e compensi di avvocato, oltre IVA se dovuta, CAP 4% e 15 % spese generali come per legge. In via istruttoria Con riserva di articolare le relative istanze nei termini di legge concessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
- che in data 18-6-2021, verso le ore 21:40, presso il Bar ristorante Tobia de Cuck sito a Mazzin, mentre si trovava sulla balconata all'esterno del locale, a causa del crollo del parapetto in legno a cui era appoggiato, precipitava per circa 4 metri sul piazzale sottostante;
- che in esito al sinistro accusava forte dolore alla caviglia, cui si aggiungevano nel corso della notte dolori alla schiena e all'anca, sì da dover richiedere il giorno successivo intervento dei sanitari;
- che, trasportato presso l'Ospedale di Cavalese, gli veniva diagnosticata “frattura epifisi distale di tibia a destra, frattura di astragalo a destra e policontusioni, con una prognosi di 35 giorni salvo complicazioni”, cui seguiva iter riabilitativo;
- di aver riportato danno alla salute per inabilità temporanea e invalidità permanente;
- che prima del sinistro praticava attività sportive e svolgeva l'attività di maestro di sci, avendo dovuto ridurre le ore di lezioni a causa della maggiore affaticabilità e del dolore;
- di aver dovuto, inoltre, limitare la propria attività lavorativa con mansioni di guida di autovetture da rimessa con conducente, il che determinava una contrazione degli incassi per circa euro 18.750,52 nel periodo giugno-dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- di aver sostenuto esborsi per spese mediche e peritali per euro 1.378,50;
pag. 2/9 - che il sinistro dava altresì luogo a procedimento penale a carico del convenuto, responsabile in sede civile in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar
Ristorante Tobia de Cuck, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c., in subordine ex art. 2043
c.c.; conclusivamente richiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto per il sinistro del 18-6-2021, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti quantificati in complessivi euro 42.241,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21-6-2025.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, la causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. medico-legale (Relazione peritale del 6-5-2024)
e, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 24-
6-2025 con assegnazione dei termini per il solo deposito delle comparse conclusionali.
2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice e sul quantum risarcitorio.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento nei limiti a seguire.
Innanzitutto, è documentato agli atti il verificarsi del sinistro presso il locale ove ha sede l'impresa condotta dal convenuto a causa della rottura di parapetto in legno (doc. 1 att.), secondo dinamica che ha trovato esposizione anche nella stampa locale (art. 14 att.)
e che trova riscontro nell'alveo delle contestazioni in fatto nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del convenuto (doc. 15 att.), nella specie con riferimento al verificarsi del sinistro presso locale sotto la custodia di quest'ultimo quale titolare dell'impresa e gestore del locale aperto al pubblico che ivi aveva sede, con conseguente integrarsi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
In considerazione di quanto sopra e in difetto di qualsivoglia elemento onde ritenere il ricorrere di ipotesi di caso fortuito, va, pertanto, accertata la responsabilità del convenuto per l'incidente che ha coinvolto l'attore in data 18-6-2021, il primo essendo tenuto all'integrale risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro.
Venendo, quindi, alla determinazione del quantum risarcitorio, vanno innanzitutto condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 6-5-2024). In particolare, il Consulente,
pag. 3/9 verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attore ha riportato “esiti anatomici con dolore e limitazione funzionale di grado lieve in frattura di epifisi tibiale distale e di apofisi astragalica postero-laterale, a destra, con coinvolgimento articolare”, configurando un danno per invalidità permanente pari al 6%, con sofferenza di grado lieve in relazione ai postumi permanenti (C.T.U., pagg. 7 e 8).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 2 a 7 att.), in particolare, per 1 giorno quanto all'inabilità temporanea totale, per 40 giorni quanto a incapacità parziale al 75%, per 30 giorni quanto a incapacità parziale al 50% e di ulteriori 33 giorni per incapacità parziale al 25% (C.T.U., pag. 48).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del
Tribunale di Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico- relazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione dell'iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nelle funzionalità di movimento nella fase di stabilizzazione dei postumi, pag. 4/9 verificata anche in sede peritale la sussistenza di un grado di sofferenza moderato nella fase di malattia-convalescenza (C.T.U., pag. 8) il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 1 giorno un risarcimento di euro 115,00;
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 40 giorni un risarcimento pari a euro 3.450,00 (euro 86,25 per 40 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni un risarcimento pari ad euro 1.725,00 (euro 57,50 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 33 giorni un risarcimento pari ad euro 948,75 (euro 28,75 per 33 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 6.238,75 all'attualità
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione e di prova.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass., Sez. 6,
04/03/2021, n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso concreto, nessuna allegazione adeguata è svolta al riguardo, oltremodo vaghi e generici essendo rimasti anche i riferimenti all'incidenza sulle attività quotidiane.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 6 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 29), lo stesso deve liquidarsi, pag. 5/9 all'attualità, nel valore pari ad euro 9.885,00.
In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733;
Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto va esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica, in difetto di idonea effettiva allegazione sul punto ad opera della difesa di parte attrice e tenuto conto che la C.T.U. ha comunque riscontrato un grado lieve quanto al grado di sofferenza in relazione ai postumi permanenti.
In difetto di idonea offerta di prova -a tal fine inammissibili per genericità i capitoli di prova articolati nelle memorie- di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
Nel caso concreto il danno per invalidità permanente può, pertanto, trovare riconoscimento con esclusivo riguardo a quello dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 16.123,75
(euro 9.885,00+euro 6.238,75) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione).
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al risarcimento in favore dell'attore dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 16.123,75 a titolo di danno non patrimoniale.
Su detto importo, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di pag. 6/9 legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e peritali va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (docc. 4 e 20 23 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U. (C.T.U., pag. 8), in euro 1.378,50 oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi.
Per ciò che concerne, invece, il danno di natura patrimoniale correlato all'asserita diminuzione reddituale, va osservato che la consulenza agli atti ha escluso la prefigurabilità di ripercussioni pregiudizievoli in relazione ai postumi permanenti, accertando, invece, l'impossibilità per l'attore di svolgere l'attività lavorativa specifica precedentemente svolta (conducente di autovetture) in corrispondenza al periodo immediatamente successivo al sinistro, in particolare sino alla metà del mese di luglio
2021 (C.T.U., pag. 8: “Alla luce delle documentate menomazioni temporanee prodottesi nel sinistro, è ragionevole che il paziente non abbia potuto attendere all'attività di noleggiatore e conducente di veicoli fino alla metà di luglio del 2021. Non sussistono invece i requisiti per riconoscere un'incidenza della menomazione permanente sulla capacità lavorativa specifica né in forma di riduzione né in forma di maggior fatica ed usura”), riscontrando, inoltre, un'inabilità lavorativa temporanea “quantificabile in 40 giorni a totale e in 65 giorni a parziale” (C.T.U., pag. 8).
Va rammentato che “la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17464 del 09/08/2007) e che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività pag. 7/9 produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 03/07/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha documentato una contrazione degli incassi lordi derivanti dall'attività lavorativa (cfr. spec. docc. 10 e 11 att.) e, in particolare, l'assenza di entrate per il periodo dal sinistro sino al 14-7-2021 (a fronte di incassi lordi pari ad euro 7.014,63 nello stesso periodo dell'anno precedente), nonché, quanto a quello successivo intercorrente fra il 15-7-2021 e il 28-9-2021 (corrispondente a quello per cui il C.T.U. ha riscontrato un'inabilità temporanea lavorativa), una differenza pari a complessivi euro 13.756,72 per una diminuzione per circa un terzo rispetto ai ricavi dello stesso periodo nell'anno precedente. Se, quindi, possono dirsi dimostrati anche in via presuntiva l'an della contrazione e la correlazione causale al sinistro quanto al periodo sino al 14 luglio per l'assenza di introiti e quanto a quello successivo in considerazione dell'entità della contrazione e del suo carattere costante e caratterizzante il frangente temporale per cui il Consulente ha altresì accertato una diminuita capacità lavorativa, nondimeno non può essere ascritto nella sua integralità a perdita economica l'ammontare per incassi lordi, lo stesso dovendo essere depurato dei costi e delle spese, ai fini de quibus rilevando, infatti, la più limitata componente integrata dal guadagno o dal margine utile dell'attività, da determinarsi, in assenza di elementi offerti dall'attore, nei limiti di quota percentuale pari al 30%, sicché l'entità economica riconoscibile a detto titolo è pari ad euro 6.231,40, oltre rivalutazione dal verificarsi della perdita economica sino alla data di pubblicazione della sentenza.
L'ammontare complessivo per danno patrimoniale risarcibile in favore del convenuto
è, pertanto, pari ad euro 7.609,90 complessivi, oltre rivalutazione e interessi compensativi sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 1712/1995).
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, nei valori medi per la fase di studio pag. 8/9 (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00), minimi per quella decisionale alla luce del deposito di unico scritto conclusionale (euro 850,50), tenuto conto dello iato fra il petitum originario e l'ammontare oggetto di accertamento, previa compensazione per un terzo, per il finale complessivo importo pari ad euro 2.818,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (ordinanza del 17-1-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.123,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.609,90 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per un terzo, in € 2.818,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 23/10/2025
Il Giudice
RI LI
pag. 9/9