Sentenza 14 marzo 2022
Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10276 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10276/2025REG.PROV.COLL.
N. 07742/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7742 del 2022, proposto da TA AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 711/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Vista la memoria del 31 luglio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. AN Di AR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza con la quale l’adito TAR della Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Nocera Inferiore, recante protocollo generale n. 0014569 del 9/3/2020, in relazione alle opere edilizie realizzate in assenza del titolo abilitativo, consistenti “ nella realizzazione di un manufatto edilizio a piano terra, su 2 base di calcestruzzo già accertata precedentemente, esso è realizzato con muratura perimetrale e copertura con pannelli coibentati su struttura inteialata in acciaio scatolare e pilastrini ancorati su piastra in ferro e bullonata alla piastra in calcestruzzo. Lo spazio interno è stato suddiviso con tramezzature ricavando due wc; due camere da letto e soggiorno cucina. La struttura edilizia era adibita, con le seguenti dimensioni di ml. 11.09 + 0x8.10= mq. 96.39 con altezza alla gronda di ml. 3.10 e al colmo di ml. 3.38 con una volumetria di mc. 312.30. Le opere insistono sulle particelle di terreno nn. 920, 021, 1733 del foglio n. 12 ”.
2.- L’appello lamenta ERROR IN JUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – ERRATA PRONUNCIA SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 1, LETTERA E.5, DPR 380/2001) – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 14 E 15 COST.
La gravata sentenza errerebbe allorquando non rileva che è sottratta al preventivo permesso di costruire la realizzazione di un manufatto di natura precaria. In particolare, la precarietà va desunta dalla temporaneità della destinazione d’uso, ricollegandosi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.
Inoltre, non avrebbe considerato che si è trattato di un caso di cd. abuso di necessità, attesa la tutela costituzionale e anche del diritto europeo alla abitazione.
Infine, sarebbe stata obliterata anche l’applicazione della regola di proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo, per l’appunto abitativo.
3.- Il Comune intimato ha insistito a difendere la legittimità del proprio operato.
4.- Con memoria del 31 luglio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, rappresentando in particolare che “ In forza di quanto disposto con Sentenza dell’A.P. n. 16/2023, non essendo stata sospesa l’efficacia della menzionata ingiunzione demolitoria, il trascorrere del tempo assegnato ha determinato ipso iure l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opus in uno alla relativa area di sedime, atteso che l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza medesima. Assume rilievo, dunque, la mancanza sopravvenuta di interesse alla decisione del gravame ”.
5.- Il Comune ha comunque sia insistito per il rigetto dell’appello.
6.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
7.- Dato atto di quanto dichiarato dal ricorrente, non resta al collegio che dichiarare la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
8.- Le spese del giudizio possono nondimeno compensarsi stante la peculiarità della fattispecie esaminata, essendo anche già avvenuta l’acquisizione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN Di AR |
IL SEGRETARIO