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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2683/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2683/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dalla “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra
Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.to Giuseppe
TR
E
in persona del l.r.p.t. Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Civitelli
E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Litisconsorte necessario
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Mansioni e ius variandi.
pagina 1 di 13
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
1. Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello 2 Parte_1 del CCNL Trasporto e Spedizioni a far data dal mese di luglio 2010, in ragione delle mansioni di responsabile di rampa in operazioni sottobordo e assistenza aeromobili svolte in concreto in modo effettivo, pieno e continuativo dal mese di gennaio 2010.
2. Per l'effetto condanna la società in persona del l.r. pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere a la somma complessiva di € Parte_1
13.957,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo, maturata nel periodo 1.01.2010
– 31.01.2020, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore versando all' i contributi dovuti per legge nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna la società resistente, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo, liquidato in €
3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore della “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore e antistatario Avv.to Giuseppe
TR.
5. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Velletri la Parte_1 [...]
-che opera nel settore autotrasporto conto terzi- da cui è stato Controparte_1 assunto in data 11.07.2005 con la qualifica di impiegato e mansioni di stivaggio, facchinaggio, aggancio, posizionamento e movimentazione merce e container ed attività di check-in, con inquadramento iniziale nel livello 4 del CCNL Trasporto e
Spedizioni, dal 3.09.2007 nel livello 3 e infine, per quanto qui interessa, nel Livello 3S.
Con riferimento alle mansioni sostiene che, benché assunto come agente operativo, dal mese di gennaio 2010 ha svolto in autonomia, e con responsabilità propria, le mansioni superiori di responsabile di rampa in operazioni sottobordo e assistenza aeromobili per le quali aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 2 del
CCNL del Settore. Evidenzia, infatti, che sia (Manager della Testimone_1 struttura dell' ) sia (Supervisor) gli impartivano Controparte_3 Controparte_4
pagina 2 di 13 indicazioni e direttive solo generiche in quanto sul campo svolgeva la propria attività in completa autonomia avendo peraltro partecipato a corsi di formazione specifica per ottenere le necessarie certificazioni ad es. il corso di “airside induction”, di “ULD build up advanced” e di “merci pericolose/dangerous good cat. 10”. Ne è prova che la società iniziava a corrispondergli la cd “ind. Rampa salt. Gtw” codice INRSG propria delle mansioni di rampista e non di quelle di agente operativo per le quali era stato assunto (doc 5). Riferisce che nel mese di gennaio del 2020 subiva un infortunio sul lavoro e che, dopo il periodo di assenza per malattia protrattosi fino al 2 agosto, gli venivano assegnate, senza alcuna formale comunicazione e senza il suo consenso, mansioni inferiori di tipo impiegatizio presso il reparto dogana/custom (dunque non più in rampa ma in ufficio) con orario dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 10,30 a cui conseguiva, sotto il profilo economico, una diminuzione della retribuzione di circa €
280 al mese. Chiedeva, quindi, al datore di lavoro di visionare la documentazione medico-aziendale da cui risultasse un'eventuale inidoneità alle mansioni precedentemente svolte, senza ottenere alcun riscontro. Nel mese di ottobre 2021 inoltrava, pertanto, alla società convenuta una formale lettera di diffida a cui seguiva un incontro con il responsabile , alla presenza del supervisor nel Persona_1 CP_4 corso del quale veniva informato che da domenica 14.11.2021 sarebbe tornato a far parte del reparto operativo, purtuttavia gli venivano fatte pressioni per indurlo a tornare sui propri passi, suggerendogli di concordare un incontro con il responsabile dell'ufficio del personale per discutere di una sua uscita volontaria dal lavoro. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta a corrispondergli la somma complessiva di € 23.652,07 oltre accessori -di cui €
22.325,39 a titolo di differenze retributive ed € 1.326,68 a titolo di differenze sul TFR- per il riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Chiede, inoltre, la condanna della resistente a risarcirgli il danno professionale subito per il periodo di dimensionamento dal 3.08.2020 al 13.11.2021, da valutarsi in via equitativa, ovvero, in subordine, il danno patrimoniale che ne è conseguito pari alla somma di € 4.480,00
(€ 280 x 16 mesi). Allega documentazione.
La società (da qui in poi si costituisce tardivamente in Controparte_1 giudizio e non contesta che il ricorrente dal mese di gennaio 2010 al mese di gennaio
2020 è stato adibito alle mansioni di rampista, purtuttavia sostiene che detta mansione è del tutto coerente con l'inquadramento riconosciuto al lavoratore (livello
3S), per cui resiste alla domanda di pagamento delle differenze retributive. Con riferimento al dedotto demansionamento, sostiene che il al rientro Pt_1
pagina 3 di 13 dell'infortunio, veniva sottoposto a visita a cura del Medico aziendale che ne accertava la parziale idoneità alla mansione ponendo la limitazione di non movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg fino a tutto il mese di settembre
2020, ragione per cui decideva di collocarlo nel reparto dogana, assegnandogli un'attività che consisteva nel registrare dati al computer. Il giudizio del medico competente veniva riconfermato all'esito delle visite di giugno 2021 e luglio 2023
(occasione quest'ultima in cui veniva dichiarato anche inidoneo al lavoro notturno), per cui non corrisponde al vero l'allegazione attorea secondo cui dal 14.11.2021 sarebbe stato nuovamente adibito alle mansioni di responsabile di rampa, permanendo l'inidoneità alla mansione.
Considerata la domanda di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo CP_2 della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
Questo giudicante disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata dell' che si costituisce in giudizio e chiede, qualora venga accertata la CP_2 fondatezza in tutto o in parte del ricorso, la condanna della società resistente del pagamento in favore dell'Ente della somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita con la prova documentale e con la prova per testi chiesta dal procuratore del ricorrente. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c., dopo la novella del 2015, dispone che:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento
pagina 4 di 13 delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere
pagina 5 di 13 concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del
Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass.
n. 8025/2003).
Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass.
2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del pagina 6 di 13 lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I
Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 -
Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Pertanto, essendo pacifici tra le parti la sussistenza, la natura e le articolazioni orarie del rapporto di lavoro, il thema decidendum del giudizio si incentra nell'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal in dal mese di gennaio 2010 (invero non Pt_1 specificamente contestate dalla società datrice di lavoro che peraltro contestualmente al mutamento delle mansioni originariamente assegnate al dipendente gli ha corrisposto la cd “ind. Rampa salt. Gtw” propria delle mansioni di rampista e non di quelle di agente operativo per le quali il ra stato assunto) e Pt_1 dalla verifica del suo corretto inquadramento contrattuale.
Al tal riguardo i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono riportate testualmente emendate solo da eventuali errori di digitazione): non parente indifferente: “Lavoro alle dipendenze della dal Testimone_2
1986 come operatore rampista con inquadramento nel 2° livello del CCNL e lavoro con il ricorrente presso lo stesso Reparto CIAGTW da quando è stato assunto. Premetto che il ricorrente era inquadrato nel livello 3S inferiore al mio. Preciso ancora che la ha due magazzini destinati al deposito di merci di diversa tipologia per cui i cd rampisti devono decidere a quale dei due magazzini inviare il materiale scaricato dall'areo da una ditta esterna. Le volte in cui lavoro insieme al ricorrente la predetta decisone la prendevamo insieme ma so che a volte lavorava da solo sotto la pancia dell'aeromobile quando ero assente e in quel caso decideva in autonomia. Preciso che gli aerei cargo scaricano quasi ogni giorno merce radioattiva per cui le volte in cui questa merce viene scaricata ed individuata dall'apposita etichetta io o il ricorrente se da solo indichiamo ai dipendenti della società esterna che si occupa dello scarico
(CONSULTA) la procedura da seguire che comporta il deposito a terra della merce in un'area ad hoc in attesa dell'arrivo dell'autista qualificato a ritirarle in quanto munito
pagina 7 di 13 di dosimetro che misura il livello delle radiazioni. E' vero che io o il ricorrente dobbiamo anche controllare che la merce sia scaricata in modo da non fare impennare
l'aereo. I dipendenti della ditta esterna hanno un loro responsabile della sicurezza mentre invece quando noi dipendenti della andiamo sotto l'aero siamo supervaisor delle operazioni e quindi responsabili della sicurezza dell'aero e della nostra personale sicurezza. Quando lavoro con il ricorrente la responsabilità la assumo io. Abbiamo anche il compito di mantenere i rapporti con i piloti, con la ditta
CONSULTA e con i responsabili della sicurezza dell'Aeroporto. E' vero che nel 2020 per qualche anno il ricorrente è stato spostato in ufficio come impiegato e si occupava dello sdoganamento delle merci. Preciso che l'orario di lavoro è di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Gli aerei vengono scaricati ogni giorno il rampista sta sotto l'aereo per circa 2 ore. Nei giorni feriali l'aereo arriva di giorno la domenica invece arriva di notte. Il ricorrente è in part time a 4 ore al giorno per cui nel periodo in cui è stato in ufficio non ha più lavorato di domenica notte. Preciso che la notte della domenica lui non lavorava in rampa ma in magazzino per 4 ore. Non so dire i motivi per cui gli state cambiate le mansioni”.
non parente indifferente: “Lavoro alle dipendenze della dal Persona_2
2004 come impiegato ma vengo utilizzato anche come rampista con inquadramento nel livello 3S del CCNL. Lavoro con il ricorrente presso lo stesso Reparto CIAGTW da quando lui è stato assunto circa un anno dopo di me … Confermo che le mansioni del rampista sono quelle di cui al capitolo 1 di cui mi viene data lettura. Preciso però che gli operai che si occupa del carico e scarico delle merci dipendenti della ditta
CONSULTA hanno un loro responsabile che è presente alle predette operazioni e da le disposizioni ai propri dipendenti anche se noi dipendenti dobbiamo comunque verificare che rispettino le procedure aziendali della e autoportuali. Attualmente
l'operatore non ha rapporti diretti con l'autorità aeroportuale. Siamo invece i referenti dei piloti nel caso in cui verifico problemi dell'aeromobile e se del caso chiediamo l'intervento dei meccanici. Sia io che il ricorrente abbiamo svolto le predette mansioni da soli o con il collega . Mi è invece capitato poche volte di Tes_2 lavorare in coppia con il ricorrente. Attualmente ci occupiamo del cd scarico di mattina
AM in 3 operatori per cui ce ne occupiamo tutti i giorni della settimana. Confermo che il ricorrente quando lavorava la domenica notte non stava sotto rampa ma in magazzino per 4 ore. E' vero che per un periodo di qualche anno è stato spostato agli uffici della dogana con i compiti connessi al reparto per cui non ha più lavorato di notte. Da circa un anno è tornato operativo ma solo in magazzino e sempre con turni diurni”.
pagina 8 di 13 Tanto premesso appare utile precisare che, sebbene non rilevi -se non quale mero indizio- il livello riconosciuto dal datore di lavoro agli altri dipendenti che svolgono le stesse mansioni rivendicate del lavoratore che agisce per ottenere l'esatto inquadramento professionale (in quanto il datore di lavoro potrebbe avere riconosciuto agli altri dipendenti un livello superiore o inferiore a quello effettivamente spettante), nel caso in esame è stato accertato che la adibisce alle mansioni di rampista sia dipendenti inquadrati nel livello 2 (il ) sia nel Tes_2 livello 3S, ossia lo stesso ricorrente a il purtuttavia va opportunamente Per_2 evidenziato che quest'ultimo ha riferito di non svolgerle in via esclusiva ed infatti dalla disamina della busta paga del lavoratore non risulta che percepisca l'indennità di rampa.
Ciò posto, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, sulla cui attendibilità soggettiva e oggettiva non sussistono motivi di sospetto -in quanto hanno reso dichiarazioni puntuali, circostanziate e che hanno trovato riscontro reciproco-, ed in particolare dalle dichiarazioni da (come detto inquadrato nel livello 2), Testimone_2 risulta in modo inequivoco che questi non era gerarchicamente sovraordinato al in quanto il teste ha riferito che le volte in cui lavoravano insieme sotto- Pt_1 plancia prendevano di concerto le decisioni operative. Deve, quindi, concludersi che, sin dal 2010, , non solo le volte in cui era l'unico operatore sotto- Parte_1 plancia per assenza del o per scelta della società datrice di lavoro, ma, in Tes_2 via ordinaria, svolgeva di fatto le stesse attività che svolgeva Testimone_2 consistenti nella gestione delle operazioni sottobordo di carico e scarico merci sfuse e container (gestendo anche merci pericolose e merci radioattive nonché nella assistenza agli aeromobili e quindi nel coordinamento dei rapporti con i piloti, handling e caposcalo.
Si impone, quindi, una attenta disamina delle declaratorie professionali previste dal
CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti.
Dalla piana lettura del CCNL Trasporto e Spedizioni risulta che appartengono al livello
3S riconosciuto al nel periodo oggetto del giudizio i lavoratori: “con mansioni di Pt_1 concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio
pagina 9 di 13 e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi”.
Appartengono, invece, al Livello 2 i lavoratori: “con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
Tenuto conto delle declaratorie professionali descritte dal CCNL e considerato altresì che vi è prova in atti che il ha partecipato ai corsi di formazione airside Pt_1 induction” nel 2009 e di “ULD build up advanced” e “merci pericolose/dangerous good cat. 10” nel 2017, deve concludersi che la mansione di rampista aeroportuale va sussunta nel livello 2 in quanto implica il possesso di una specifica competenza professionale e/o formazione tecnico pratica, una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive assegnate. Deve, quindi, concludersi che è stato definitivamente accertato che , nel periodo dall'1.01.2010 – 31.01.2020, prima della Parte_1 sua assegnazione al magazzino, ha svolto in maniera piena e continuativa con l'autonomia propria, e assumendone la relativa responsabilità, la mansione di rampista aeroportuale o agente di rampa, che, come detto, è colui che coordina e supervisiona tutte le attività di terra relative a un aeromobile tra l'atterraggio e il decollo.
Procedendo, quindi, ad analizzare le singole poste attive richieste dal ricorrente relativamente al periodo innanzi indicato, premesso che la società resistente non ha contestato specificamente i conteggi di controparte laddove “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito…”, deve riconoscersi al ricorrente la somma complessiva di € 13.957,07 così come correttamente calcolata nei conteggi depositati in data 9.10.2025 su disposizione del giudicante che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Non spetta invece il pagamento della somma di € 13.077,24 rivendicata a titolo di TFR quantificato alla data di elaborazione dei conteggi, in quanto, come è noto, il TFR, disciplinato dall'art. 2120 c.c., costituisce un credito del lavoratore subordinato che matura nel corso del rapporto di lavoro e si realizza mediante l'accantonamento di una quota dello stipendio divenendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 13 Si evidenzia, infine, che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Spettano, altresì, al lavoratore gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento è bene premettere che di recente la S.C. di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione (sent. n. 6275/2024 e ord. n. 11586/2025) ed ha ribadito che l'assegnazione a mansioni inferiori rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, ad es. un danno da perdita della professionalità per impoverimento della capacità professionale e mancata acquisizione di maggiori competenze, un danno da perdita di chance intese come ulteriori possibilità di guadagno o di potenzialità occupazionali, un pregiudizio a beni di natura immateriale come ad es. la salute qualora venga superato il confine dei sacrifici tollerabili da parte della persona del lavoratore. Ciò posto i Supremi giudici hanno precisato che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, non essendo lo stesso ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. E' quindi pagina 11 di 13 necessario che il lavoratore alleghi in modo puntuale e circostanziato gli elementi di fatto in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno al fine di scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.
Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che il ricorrente è stato adibito alla mansione di addetto alla dogana (Customer Specialist) e poi di addetto di magazzino dopo l'infortunio sul lavoro occorsogli il 31.01.2020 a cui sono seguiti i giudizi del
Medico competente di: idoneità alla mansione di Gateway Agent con la limitazione di non movimentazione manuale di carichi (MMC) del peso di oltre 10 KG (giudizio del
30.07.2020); idoneità alla mansione di con la limitazione di non Parte_2 movimentazione manuale di carichi (MMC) del peso di oltre 10 KG (giudizio del
25.06.2021); idoneità alla mansione di Gateway Agent con la limitazione di non adibire ad attività di MMC > di 10 Kg e Non adibire a turno notturno (giudizio del
17.07.2023). Applicando i suddetti principi di diritto al caso in esame la domanda risarcitoria non è accoglibile poiché nel ricorso non sono dedotte circostanze idonee che consentono di ritenere, neanche a livello presuntivo, che il abbia subito Pt_1 un danno per l'assegnazione alle mansioni di impiegato presso il reparto dogana/custom e poi a quelle di addetto al magazzino, non essendo stata raggiunta la prova, neanche in via presuntiva, che si sia verificato un vulnus alla sua professionalità per impoverimento della capacità professionale e/o mancata acquisizione di maggiori competenze.
Né appare possibile pervenire a differenti conclusioni tenuto conto del contenuto della conversazione registrata dal in data 10.11.2021 in occasione Pt_1 dell'incontro con e (allegato 10). Ed infatti Persona_1 Controparte_4 dall'ascolto della conversazione non può dirsi che il amenti in modo chiaro ed Pt_1 univo di essere stato demansionato, né mette in seria discussione la circostanza che dopo l'infortunio del 2020 la sua idoneità lavorativa abbia subito delle ripercussioni in senso negativo. Diversamente emerge con certezza che il lavoratore non svolgeva con altrettanto interesse le nuove mansioni di come detto meno Parte_2 remunerative, lamenta di non avere avuto diretta conoscenza dei giudizi del Medico competente e si duole del fatto che la società, deludendo le sue aspettative, non gli ha riconosciuto alcun incentivo a ristoro del danno economico subito anche perché nel periodo di lavoro sotto-plancia avrebbe avuto diritto al riconoscimento del 2° livello di inquadramento.
Il ricorso è, quindi, in parte fondato e merita di essere accolto per i motivi e nei limiti innanzi precisati.
pagina 12 di 13 La soccombenza reciproca tra il ricorrente e la società convenuta giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_2
Velletri, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2683/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dalla “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra
Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.to Giuseppe
TR
E
in persona del l.r.p.t. Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Civitelli
E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Litisconsorte necessario
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Mansioni e ius variandi.
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P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
1. Accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello 2 Parte_1 del CCNL Trasporto e Spedizioni a far data dal mese di luglio 2010, in ragione delle mansioni di responsabile di rampa in operazioni sottobordo e assistenza aeromobili svolte in concreto in modo effettivo, pieno e continuativo dal mese di gennaio 2010.
2. Per l'effetto condanna la società in persona del l.r. pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere a la somma complessiva di € Parte_1
13.957,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo, maturata nel periodo 1.01.2010
– 31.01.2020, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore versando all' i contributi dovuti per legge nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna la società resistente, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo, liquidato in €
3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore della “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore e antistatario Avv.to Giuseppe
TR.
5. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Velletri la Parte_1 [...]
-che opera nel settore autotrasporto conto terzi- da cui è stato Controparte_1 assunto in data 11.07.2005 con la qualifica di impiegato e mansioni di stivaggio, facchinaggio, aggancio, posizionamento e movimentazione merce e container ed attività di check-in, con inquadramento iniziale nel livello 4 del CCNL Trasporto e
Spedizioni, dal 3.09.2007 nel livello 3 e infine, per quanto qui interessa, nel Livello 3S.
Con riferimento alle mansioni sostiene che, benché assunto come agente operativo, dal mese di gennaio 2010 ha svolto in autonomia, e con responsabilità propria, le mansioni superiori di responsabile di rampa in operazioni sottobordo e assistenza aeromobili per le quali aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 2 del
CCNL del Settore. Evidenzia, infatti, che sia (Manager della Testimone_1 struttura dell' ) sia (Supervisor) gli impartivano Controparte_3 Controparte_4
pagina 2 di 13 indicazioni e direttive solo generiche in quanto sul campo svolgeva la propria attività in completa autonomia avendo peraltro partecipato a corsi di formazione specifica per ottenere le necessarie certificazioni ad es. il corso di “airside induction”, di “ULD build up advanced” e di “merci pericolose/dangerous good cat. 10”. Ne è prova che la società iniziava a corrispondergli la cd “ind. Rampa salt. Gtw” codice INRSG propria delle mansioni di rampista e non di quelle di agente operativo per le quali era stato assunto (doc 5). Riferisce che nel mese di gennaio del 2020 subiva un infortunio sul lavoro e che, dopo il periodo di assenza per malattia protrattosi fino al 2 agosto, gli venivano assegnate, senza alcuna formale comunicazione e senza il suo consenso, mansioni inferiori di tipo impiegatizio presso il reparto dogana/custom (dunque non più in rampa ma in ufficio) con orario dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 10,30 a cui conseguiva, sotto il profilo economico, una diminuzione della retribuzione di circa €
280 al mese. Chiedeva, quindi, al datore di lavoro di visionare la documentazione medico-aziendale da cui risultasse un'eventuale inidoneità alle mansioni precedentemente svolte, senza ottenere alcun riscontro. Nel mese di ottobre 2021 inoltrava, pertanto, alla società convenuta una formale lettera di diffida a cui seguiva un incontro con il responsabile , alla presenza del supervisor nel Persona_1 CP_4 corso del quale veniva informato che da domenica 14.11.2021 sarebbe tornato a far parte del reparto operativo, purtuttavia gli venivano fatte pressioni per indurlo a tornare sui propri passi, suggerendogli di concordare un incontro con il responsabile dell'ufficio del personale per discutere di una sua uscita volontaria dal lavoro. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta a corrispondergli la somma complessiva di € 23.652,07 oltre accessori -di cui €
22.325,39 a titolo di differenze retributive ed € 1.326,68 a titolo di differenze sul TFR- per il riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Chiede, inoltre, la condanna della resistente a risarcirgli il danno professionale subito per il periodo di dimensionamento dal 3.08.2020 al 13.11.2021, da valutarsi in via equitativa, ovvero, in subordine, il danno patrimoniale che ne è conseguito pari alla somma di € 4.480,00
(€ 280 x 16 mesi). Allega documentazione.
La società (da qui in poi si costituisce tardivamente in Controparte_1 giudizio e non contesta che il ricorrente dal mese di gennaio 2010 al mese di gennaio
2020 è stato adibito alle mansioni di rampista, purtuttavia sostiene che detta mansione è del tutto coerente con l'inquadramento riconosciuto al lavoratore (livello
3S), per cui resiste alla domanda di pagamento delle differenze retributive. Con riferimento al dedotto demansionamento, sostiene che il al rientro Pt_1
pagina 3 di 13 dell'infortunio, veniva sottoposto a visita a cura del Medico aziendale che ne accertava la parziale idoneità alla mansione ponendo la limitazione di non movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg fino a tutto il mese di settembre
2020, ragione per cui decideva di collocarlo nel reparto dogana, assegnandogli un'attività che consisteva nel registrare dati al computer. Il giudizio del medico competente veniva riconfermato all'esito delle visite di giugno 2021 e luglio 2023
(occasione quest'ultima in cui veniva dichiarato anche inidoneo al lavoro notturno), per cui non corrisponde al vero l'allegazione attorea secondo cui dal 14.11.2021 sarebbe stato nuovamente adibito alle mansioni di responsabile di rampa, permanendo l'inidoneità alla mansione.
Considerata la domanda di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo CP_2 della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
Questo giudicante disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata dell' che si costituisce in giudizio e chiede, qualora venga accertata la CP_2 fondatezza in tutto o in parte del ricorso, la condanna della società resistente del pagamento in favore dell'Ente della somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita con la prova documentale e con la prova per testi chiesta dal procuratore del ricorrente. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c., dopo la novella del 2015, dispone che:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento
pagina 4 di 13 delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere
pagina 5 di 13 concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del
Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass.
n. 8025/2003).
Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass.
2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del pagina 6 di 13 lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I
Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 -
Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Pertanto, essendo pacifici tra le parti la sussistenza, la natura e le articolazioni orarie del rapporto di lavoro, il thema decidendum del giudizio si incentra nell'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal in dal mese di gennaio 2010 (invero non Pt_1 specificamente contestate dalla società datrice di lavoro che peraltro contestualmente al mutamento delle mansioni originariamente assegnate al dipendente gli ha corrisposto la cd “ind. Rampa salt. Gtw” propria delle mansioni di rampista e non di quelle di agente operativo per le quali il ra stato assunto) e Pt_1 dalla verifica del suo corretto inquadramento contrattuale.
Al tal riguardo i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono riportate testualmente emendate solo da eventuali errori di digitazione): non parente indifferente: “Lavoro alle dipendenze della dal Testimone_2
1986 come operatore rampista con inquadramento nel 2° livello del CCNL e lavoro con il ricorrente presso lo stesso Reparto CIAGTW da quando è stato assunto. Premetto che il ricorrente era inquadrato nel livello 3S inferiore al mio. Preciso ancora che la ha due magazzini destinati al deposito di merci di diversa tipologia per cui i cd rampisti devono decidere a quale dei due magazzini inviare il materiale scaricato dall'areo da una ditta esterna. Le volte in cui lavoro insieme al ricorrente la predetta decisone la prendevamo insieme ma so che a volte lavorava da solo sotto la pancia dell'aeromobile quando ero assente e in quel caso decideva in autonomia. Preciso che gli aerei cargo scaricano quasi ogni giorno merce radioattiva per cui le volte in cui questa merce viene scaricata ed individuata dall'apposita etichetta io o il ricorrente se da solo indichiamo ai dipendenti della società esterna che si occupa dello scarico
(CONSULTA) la procedura da seguire che comporta il deposito a terra della merce in un'area ad hoc in attesa dell'arrivo dell'autista qualificato a ritirarle in quanto munito
pagina 7 di 13 di dosimetro che misura il livello delle radiazioni. E' vero che io o il ricorrente dobbiamo anche controllare che la merce sia scaricata in modo da non fare impennare
l'aereo. I dipendenti della ditta esterna hanno un loro responsabile della sicurezza mentre invece quando noi dipendenti della andiamo sotto l'aero siamo supervaisor delle operazioni e quindi responsabili della sicurezza dell'aero e della nostra personale sicurezza. Quando lavoro con il ricorrente la responsabilità la assumo io. Abbiamo anche il compito di mantenere i rapporti con i piloti, con la ditta
CONSULTA e con i responsabili della sicurezza dell'Aeroporto. E' vero che nel 2020 per qualche anno il ricorrente è stato spostato in ufficio come impiegato e si occupava dello sdoganamento delle merci. Preciso che l'orario di lavoro è di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Gli aerei vengono scaricati ogni giorno il rampista sta sotto l'aereo per circa 2 ore. Nei giorni feriali l'aereo arriva di giorno la domenica invece arriva di notte. Il ricorrente è in part time a 4 ore al giorno per cui nel periodo in cui è stato in ufficio non ha più lavorato di domenica notte. Preciso che la notte della domenica lui non lavorava in rampa ma in magazzino per 4 ore. Non so dire i motivi per cui gli state cambiate le mansioni”.
non parente indifferente: “Lavoro alle dipendenze della dal Persona_2
2004 come impiegato ma vengo utilizzato anche come rampista con inquadramento nel livello 3S del CCNL. Lavoro con il ricorrente presso lo stesso Reparto CIAGTW da quando lui è stato assunto circa un anno dopo di me … Confermo che le mansioni del rampista sono quelle di cui al capitolo 1 di cui mi viene data lettura. Preciso però che gli operai che si occupa del carico e scarico delle merci dipendenti della ditta
CONSULTA hanno un loro responsabile che è presente alle predette operazioni e da le disposizioni ai propri dipendenti anche se noi dipendenti dobbiamo comunque verificare che rispettino le procedure aziendali della e autoportuali. Attualmente
l'operatore non ha rapporti diretti con l'autorità aeroportuale. Siamo invece i referenti dei piloti nel caso in cui verifico problemi dell'aeromobile e se del caso chiediamo l'intervento dei meccanici. Sia io che il ricorrente abbiamo svolto le predette mansioni da soli o con il collega . Mi è invece capitato poche volte di Tes_2 lavorare in coppia con il ricorrente. Attualmente ci occupiamo del cd scarico di mattina
AM in 3 operatori per cui ce ne occupiamo tutti i giorni della settimana. Confermo che il ricorrente quando lavorava la domenica notte non stava sotto rampa ma in magazzino per 4 ore. E' vero che per un periodo di qualche anno è stato spostato agli uffici della dogana con i compiti connessi al reparto per cui non ha più lavorato di notte. Da circa un anno è tornato operativo ma solo in magazzino e sempre con turni diurni”.
pagina 8 di 13 Tanto premesso appare utile precisare che, sebbene non rilevi -se non quale mero indizio- il livello riconosciuto dal datore di lavoro agli altri dipendenti che svolgono le stesse mansioni rivendicate del lavoratore che agisce per ottenere l'esatto inquadramento professionale (in quanto il datore di lavoro potrebbe avere riconosciuto agli altri dipendenti un livello superiore o inferiore a quello effettivamente spettante), nel caso in esame è stato accertato che la adibisce alle mansioni di rampista sia dipendenti inquadrati nel livello 2 (il ) sia nel Tes_2 livello 3S, ossia lo stesso ricorrente a il purtuttavia va opportunamente Per_2 evidenziato che quest'ultimo ha riferito di non svolgerle in via esclusiva ed infatti dalla disamina della busta paga del lavoratore non risulta che percepisca l'indennità di rampa.
Ciò posto, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, sulla cui attendibilità soggettiva e oggettiva non sussistono motivi di sospetto -in quanto hanno reso dichiarazioni puntuali, circostanziate e che hanno trovato riscontro reciproco-, ed in particolare dalle dichiarazioni da (come detto inquadrato nel livello 2), Testimone_2 risulta in modo inequivoco che questi non era gerarchicamente sovraordinato al in quanto il teste ha riferito che le volte in cui lavoravano insieme sotto- Pt_1 plancia prendevano di concerto le decisioni operative. Deve, quindi, concludersi che, sin dal 2010, , non solo le volte in cui era l'unico operatore sotto- Parte_1 plancia per assenza del o per scelta della società datrice di lavoro, ma, in Tes_2 via ordinaria, svolgeva di fatto le stesse attività che svolgeva Testimone_2 consistenti nella gestione delle operazioni sottobordo di carico e scarico merci sfuse e container (gestendo anche merci pericolose e merci radioattive nonché nella assistenza agli aeromobili e quindi nel coordinamento dei rapporti con i piloti, handling e caposcalo.
Si impone, quindi, una attenta disamina delle declaratorie professionali previste dal
CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti.
Dalla piana lettura del CCNL Trasporto e Spedizioni risulta che appartengono al livello
3S riconosciuto al nel periodo oggetto del giudizio i lavoratori: “con mansioni di Pt_1 concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio
pagina 9 di 13 e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi”.
Appartengono, invece, al Livello 2 i lavoratori: “con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
Tenuto conto delle declaratorie professionali descritte dal CCNL e considerato altresì che vi è prova in atti che il ha partecipato ai corsi di formazione airside Pt_1 induction” nel 2009 e di “ULD build up advanced” e “merci pericolose/dangerous good cat. 10” nel 2017, deve concludersi che la mansione di rampista aeroportuale va sussunta nel livello 2 in quanto implica il possesso di una specifica competenza professionale e/o formazione tecnico pratica, una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive assegnate. Deve, quindi, concludersi che è stato definitivamente accertato che , nel periodo dall'1.01.2010 – 31.01.2020, prima della Parte_1 sua assegnazione al magazzino, ha svolto in maniera piena e continuativa con l'autonomia propria, e assumendone la relativa responsabilità, la mansione di rampista aeroportuale o agente di rampa, che, come detto, è colui che coordina e supervisiona tutte le attività di terra relative a un aeromobile tra l'atterraggio e il decollo.
Procedendo, quindi, ad analizzare le singole poste attive richieste dal ricorrente relativamente al periodo innanzi indicato, premesso che la società resistente non ha contestato specificamente i conteggi di controparte laddove “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito…”, deve riconoscersi al ricorrente la somma complessiva di € 13.957,07 così come correttamente calcolata nei conteggi depositati in data 9.10.2025 su disposizione del giudicante che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Non spetta invece il pagamento della somma di € 13.077,24 rivendicata a titolo di TFR quantificato alla data di elaborazione dei conteggi, in quanto, come è noto, il TFR, disciplinato dall'art. 2120 c.c., costituisce un credito del lavoratore subordinato che matura nel corso del rapporto di lavoro e si realizza mediante l'accantonamento di una quota dello stipendio divenendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 13 Si evidenzia, infine, che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Spettano, altresì, al lavoratore gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento è bene premettere che di recente la S.C. di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione (sent. n. 6275/2024 e ord. n. 11586/2025) ed ha ribadito che l'assegnazione a mansioni inferiori rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, ad es. un danno da perdita della professionalità per impoverimento della capacità professionale e mancata acquisizione di maggiori competenze, un danno da perdita di chance intese come ulteriori possibilità di guadagno o di potenzialità occupazionali, un pregiudizio a beni di natura immateriale come ad es. la salute qualora venga superato il confine dei sacrifici tollerabili da parte della persona del lavoratore. Ciò posto i Supremi giudici hanno precisato che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, non essendo lo stesso ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. E' quindi pagina 11 di 13 necessario che il lavoratore alleghi in modo puntuale e circostanziato gli elementi di fatto in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno al fine di scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.
Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che il ricorrente è stato adibito alla mansione di addetto alla dogana (Customer Specialist) e poi di addetto di magazzino dopo l'infortunio sul lavoro occorsogli il 31.01.2020 a cui sono seguiti i giudizi del
Medico competente di: idoneità alla mansione di Gateway Agent con la limitazione di non movimentazione manuale di carichi (MMC) del peso di oltre 10 KG (giudizio del
30.07.2020); idoneità alla mansione di con la limitazione di non Parte_2 movimentazione manuale di carichi (MMC) del peso di oltre 10 KG (giudizio del
25.06.2021); idoneità alla mansione di Gateway Agent con la limitazione di non adibire ad attività di MMC > di 10 Kg e Non adibire a turno notturno (giudizio del
17.07.2023). Applicando i suddetti principi di diritto al caso in esame la domanda risarcitoria non è accoglibile poiché nel ricorso non sono dedotte circostanze idonee che consentono di ritenere, neanche a livello presuntivo, che il abbia subito Pt_1 un danno per l'assegnazione alle mansioni di impiegato presso il reparto dogana/custom e poi a quelle di addetto al magazzino, non essendo stata raggiunta la prova, neanche in via presuntiva, che si sia verificato un vulnus alla sua professionalità per impoverimento della capacità professionale e/o mancata acquisizione di maggiori competenze.
Né appare possibile pervenire a differenti conclusioni tenuto conto del contenuto della conversazione registrata dal in data 10.11.2021 in occasione Pt_1 dell'incontro con e (allegato 10). Ed infatti Persona_1 Controparte_4 dall'ascolto della conversazione non può dirsi che il amenti in modo chiaro ed Pt_1 univo di essere stato demansionato, né mette in seria discussione la circostanza che dopo l'infortunio del 2020 la sua idoneità lavorativa abbia subito delle ripercussioni in senso negativo. Diversamente emerge con certezza che il lavoratore non svolgeva con altrettanto interesse le nuove mansioni di come detto meno Parte_2 remunerative, lamenta di non avere avuto diretta conoscenza dei giudizi del Medico competente e si duole del fatto che la società, deludendo le sue aspettative, non gli ha riconosciuto alcun incentivo a ristoro del danno economico subito anche perché nel periodo di lavoro sotto-plancia avrebbe avuto diritto al riconoscimento del 2° livello di inquadramento.
Il ricorso è, quindi, in parte fondato e merita di essere accolto per i motivi e nei limiti innanzi precisati.
pagina 12 di 13 La soccombenza reciproca tra il ricorrente e la società convenuta giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_2
Velletri, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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