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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9701 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 4824/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4824/2024 R.G. promossa da:
C.F./P.I.: ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti Antonio Donato e Stefano Passeri, con elezione di domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati, in Milano, via Verdi n. 2, come da procura agli atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 degli avv.ti Fabrizio Ravagli e Luca Gridelli del Foro di Forlì-Cesena, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Savignano sul Rubicone (FC), Vicolo Gregorini n. 2 (PEC: ), come da procura Email_1 agli atti
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni:
(i) accertare e dichiarare che è creditrice del Sig. dell'importo Parte_1 CP_1
di Euro 41.573,88 oltre interessi o della maggior o minor somma che venisse ritenuta dovuta, per i titoli già dedotti in atti;
(ii) conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 41.573,88, oltre interessi o la maggior o minor somma che venisse ritenuta dovuta;
(iii) in via istruttoria, previa revoca di ogni provvedimento contrario, accogliere le istanze istruttorie (i.e. capitoli di prova testimoniale e giuramento decisorio) formulate da nella seconda memoria ex art. 183 Parte_1
c.p.c.;
(iv) con vittoria delle spese di lite anche relative alla precedente fase processuale davanti al Tribunale di Modena.
Per : Email_2
come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2954 cod. civ. del credito vantato da controparte giusto quanto evidenziato nel sopracitato motivo;
- In via principale nel merito, disporre la reiezione di tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
- Vinte in ogni caso le spese e compensi anche nella precedente fase anche nella precedete fase processuale presso il Tribunale di Modena.
2 FATTO E DIRITTO
La società creditrice convenuta nella causa di opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena (che ha dichiarato con ordinanza n. 11281/2023, pubblicata in data 6/11/2023, il difetto di propria competenza territoriale), ha qui riassunto in data 5 febbraio 2024 la causa nei confronti dell'ingiunto-opponente,
, facendo valere le proprie ragioni creditorie per attività di Controparte_1
servizi alberghieri, assumendo di aver regolarmente adempiuto alla prestazione e chiedendo il pagamento del dovuto per € 41.573,88 ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Il convenuto, costituitosi con comparsa del 21/8/2024 ha reiterato i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, ribadendo in particolare la prescrizione presuntiva semestrale del credito di controparte riconducibile alle previsioni dell'art. 2954 c.c., termine semestrale che risulta decorso tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 27 dicembre 2022 e le prestazioni per le quali viene richiesto il pagamento erano anteriori al 21 aprile 2022.
Ha concluso chiedendo quindi il rigetto della domanda avversaria.
*
All'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice accordava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie da parte della società attrice, la causa è passata in decisione senza ammissione di prove - risultando di natura documentale - e con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche. La parte convenuta non è comparsa a precisare le conclusioni e non ha depositato gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
*
Con riferimento alla presente controversia risulta stipulato tra le parti in causa un
“Accordo per tariffe preferenziali 2019” per la fruizione di servizi alberghieri da parte di quale amministratore del Consorzio Facility One, Controparte_1
usufruendo di tariffe agevolate (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
3 Tale accordo è rimasto in vigore fino a marzo 2022 a seguito della comunicazione da parte dell sulla necessità di modificare ed adeguare le tariffe, richiesta Parte_1
che era stata rifiutata da che aveva continuato ad usufruire dei servizi CP_1
alberghieri, senza liberare l'alloggio.
In particolare espone che controparte ha usufruito nel predetto periodo Parte_1
dei seguenti servizi: pernottamento, ristorazione, parking, pressing, package e laundry.
Non risultano prodotte da parte del convenuto contestazioni di sorta in merito ai servizi alberghieri ricevuti ovvero in merito alla debenza di quanto dovuto.
Parte creditrice ha prodotto al riguardo due scritture di in data 12 maggio 2022 CP_1
e 1° giugno 2022 con le quali si era impegnato al pagamento parziale dell'importo complessivo di € 20.000 e a saldare il residuo importo.
Il pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 20.000,00 (precisamente di €
15.000,00 e di € 5.000,00) risulta eseguito come documentato agli atti e non risulta contestato (doc.
6-7 fasc. monitorio).
Il credito azionato da ha ad oggetto servizi alberghieri Parte_1
erogati nel periodo da dicembre 2021 a giugno 2022 per l'importo complessivo a saldo di € 41.573,88.
*
Con riferimento alla prescrizione presuntiva si evidenzia che con una recente pronuncia è stato chiarito che “si tratta di istituto di antica applicazione, pre- napoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche, sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità ed informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di
4 tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico. D'altronde, in termini generali, il ricorso alla prescrizione presuntiva è stato già escluso per quei rapporti di credito regolati per iscritto, che presuppone una disciplina più complessa del contratto (cfr. Cass., 7 aprile 2006, n. 8200; 4 luglio 2102, n. 11145; 22 maggio 2019, n. 13707; 30 aprile
2018, n. 10379; 16 novembre 2021, n. 34639; 12 gennaio 2022, n. 789). Per i rapporti che si sviluppano invece senza formalità, ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, nè rilascio di quietanza, l'applicazione dell'istituto è fuori discussione” (cfr.
Cass. S.U. n. 25442/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.”
(cfr. ex multis Cass. n. 17071/2021; Cass. n. 11195/2007, Cass. n. 785/1998).
Ciò premesso, venendo al caso in esame, parte creditrice ha prodotto l'accordo stipulato con controparte per l'applicazione di tariffe preferenziali (doc. n. 2 fasc. monitorio).
Ne consegue pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali di cui sopra, che il riferimento da parte del convenuto alla prescrizione presuntiva ex art. 2954 CP_1
c.c. non è applicabile alla presente controversia.
Ne consegue che, tenuto conto della documentazione in atti prodotta da parte attrice
(v. fatture e contabili) e delle n. 2 dichiarazioni di , il credito totale richiesto da CP_1
è da ritenersi fondato e provato. Parte_1
Ai fini della prova del predetto credito si osserva che, non applicandosi la normativa relativa alla prescrizione presuntiva, non è richiesta la prova con giuramento decisorio.
5 La domanda di pagamento dell'importo a saldo di euro 41.573,88 in favore di va perciò accolta. Controparte_2
Il convenuto deve essere condannato a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di € 41.573,88. Controparte_2
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda (dal 28 novembre 2022 data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, Controparte_1
tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento; vengono invece dichiarate interamente compensate le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
[...]
2) condanna pagare a l'importo di Controparte_1 Controparte_2
€ 41.573,88, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Modena;
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
liquidate per compensi in complessivi euro 5.260,00 oltre Controparte_2
iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 16.12.2025
Il Giudice dott. Luca M. Carati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4824/2024 R.G. promossa da:
C.F./P.I.: ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti Antonio Donato e Stefano Passeri, con elezione di domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati, in Milano, via Verdi n. 2, come da procura agli atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 degli avv.ti Fabrizio Ravagli e Luca Gridelli del Foro di Forlì-Cesena, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Savignano sul Rubicone (FC), Vicolo Gregorini n. 2 (PEC: ), come da procura Email_1 agli atti
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni:
(i) accertare e dichiarare che è creditrice del Sig. dell'importo Parte_1 CP_1
di Euro 41.573,88 oltre interessi o della maggior o minor somma che venisse ritenuta dovuta, per i titoli già dedotti in atti;
(ii) conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 41.573,88, oltre interessi o la maggior o minor somma che venisse ritenuta dovuta;
(iii) in via istruttoria, previa revoca di ogni provvedimento contrario, accogliere le istanze istruttorie (i.e. capitoli di prova testimoniale e giuramento decisorio) formulate da nella seconda memoria ex art. 183 Parte_1
c.p.c.;
(iv) con vittoria delle spese di lite anche relative alla precedente fase processuale davanti al Tribunale di Modena.
Per : Email_2
come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2954 cod. civ. del credito vantato da controparte giusto quanto evidenziato nel sopracitato motivo;
- In via principale nel merito, disporre la reiezione di tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
- Vinte in ogni caso le spese e compensi anche nella precedente fase anche nella precedete fase processuale presso il Tribunale di Modena.
2 FATTO E DIRITTO
La società creditrice convenuta nella causa di opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena (che ha dichiarato con ordinanza n. 11281/2023, pubblicata in data 6/11/2023, il difetto di propria competenza territoriale), ha qui riassunto in data 5 febbraio 2024 la causa nei confronti dell'ingiunto-opponente,
, facendo valere le proprie ragioni creditorie per attività di Controparte_1
servizi alberghieri, assumendo di aver regolarmente adempiuto alla prestazione e chiedendo il pagamento del dovuto per € 41.573,88 ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Il convenuto, costituitosi con comparsa del 21/8/2024 ha reiterato i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, ribadendo in particolare la prescrizione presuntiva semestrale del credito di controparte riconducibile alle previsioni dell'art. 2954 c.c., termine semestrale che risulta decorso tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 27 dicembre 2022 e le prestazioni per le quali viene richiesto il pagamento erano anteriori al 21 aprile 2022.
Ha concluso chiedendo quindi il rigetto della domanda avversaria.
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All'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice accordava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie da parte della società attrice, la causa è passata in decisione senza ammissione di prove - risultando di natura documentale - e con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche. La parte convenuta non è comparsa a precisare le conclusioni e non ha depositato gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
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Con riferimento alla presente controversia risulta stipulato tra le parti in causa un
“Accordo per tariffe preferenziali 2019” per la fruizione di servizi alberghieri da parte di quale amministratore del Consorzio Facility One, Controparte_1
usufruendo di tariffe agevolate (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
3 Tale accordo è rimasto in vigore fino a marzo 2022 a seguito della comunicazione da parte dell sulla necessità di modificare ed adeguare le tariffe, richiesta Parte_1
che era stata rifiutata da che aveva continuato ad usufruire dei servizi CP_1
alberghieri, senza liberare l'alloggio.
In particolare espone che controparte ha usufruito nel predetto periodo Parte_1
dei seguenti servizi: pernottamento, ristorazione, parking, pressing, package e laundry.
Non risultano prodotte da parte del convenuto contestazioni di sorta in merito ai servizi alberghieri ricevuti ovvero in merito alla debenza di quanto dovuto.
Parte creditrice ha prodotto al riguardo due scritture di in data 12 maggio 2022 CP_1
e 1° giugno 2022 con le quali si era impegnato al pagamento parziale dell'importo complessivo di € 20.000 e a saldare il residuo importo.
Il pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 20.000,00 (precisamente di €
15.000,00 e di € 5.000,00) risulta eseguito come documentato agli atti e non risulta contestato (doc.
6-7 fasc. monitorio).
Il credito azionato da ha ad oggetto servizi alberghieri Parte_1
erogati nel periodo da dicembre 2021 a giugno 2022 per l'importo complessivo a saldo di € 41.573,88.
*
Con riferimento alla prescrizione presuntiva si evidenzia che con una recente pronuncia è stato chiarito che “si tratta di istituto di antica applicazione, pre- napoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche, sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità ed informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di
4 tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico. D'altronde, in termini generali, il ricorso alla prescrizione presuntiva è stato già escluso per quei rapporti di credito regolati per iscritto, che presuppone una disciplina più complessa del contratto (cfr. Cass., 7 aprile 2006, n. 8200; 4 luglio 2102, n. 11145; 22 maggio 2019, n. 13707; 30 aprile
2018, n. 10379; 16 novembre 2021, n. 34639; 12 gennaio 2022, n. 789). Per i rapporti che si sviluppano invece senza formalità, ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, nè rilascio di quietanza, l'applicazione dell'istituto è fuori discussione” (cfr.
Cass. S.U. n. 25442/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.”
(cfr. ex multis Cass. n. 17071/2021; Cass. n. 11195/2007, Cass. n. 785/1998).
Ciò premesso, venendo al caso in esame, parte creditrice ha prodotto l'accordo stipulato con controparte per l'applicazione di tariffe preferenziali (doc. n. 2 fasc. monitorio).
Ne consegue pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali di cui sopra, che il riferimento da parte del convenuto alla prescrizione presuntiva ex art. 2954 CP_1
c.c. non è applicabile alla presente controversia.
Ne consegue che, tenuto conto della documentazione in atti prodotta da parte attrice
(v. fatture e contabili) e delle n. 2 dichiarazioni di , il credito totale richiesto da CP_1
è da ritenersi fondato e provato. Parte_1
Ai fini della prova del predetto credito si osserva che, non applicandosi la normativa relativa alla prescrizione presuntiva, non è richiesta la prova con giuramento decisorio.
5 La domanda di pagamento dell'importo a saldo di euro 41.573,88 in favore di va perciò accolta. Controparte_2
Il convenuto deve essere condannato a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di € 41.573,88. Controparte_2
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda (dal 28 novembre 2022 data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, Controparte_1
tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento; vengono invece dichiarate interamente compensate le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
[...]
2) condanna pagare a l'importo di Controparte_1 Controparte_2
€ 41.573,88, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Modena;
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
liquidate per compensi in complessivi euro 5.260,00 oltre Controparte_2
iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 16.12.2025
Il Giudice dott. Luca M. Carati
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