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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, CP_ assente l' atteso il mancato deposito di note di udienza, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6687/2022 R.g. Previdenza
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
14/03/1959, rappresentata e difesa dall'avv. Crispo Gennaro ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Amato Gaetano ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2022, la ricorrente, premesso di essere inoccupata e di aver svolto attività subordinata di bracciante agricola con mansione di raccoglitrice, ha esposto di aver presentato in data 07.04.2021 domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex L.503/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando sia la sussistenza del requisito sanitario che del requisito contributivo.
Pag. 1 di 3 Letti gli atti, espletata la ctu medico legale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile essendo incontestato l'inoltro della domanda amministrativa in data
07.04.2021 (cfr. all. prod. ric.) ed avendo la parte ricorrente provato l'esperimento del ricorso amministrativo in data 15.06.2021 (cfr. doc. nr. 3 prod. parte ric.).
La legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
L'art. 1 punto 8 di detta legge afferma che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: pertanto, a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
A questi ultimi, invece, continuano ad applicarsi i limiti anagrafici previgenti originariamente previsi in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, poi elevati (per il periodo 2013-2015) a 60 anni e 3 mesi per gli uomini e 55 anni e 3 mesi per le donne, quindi (per il periodo 2016-2018) a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne, ed infine (per il triennio 2019-2021) a 62 anni soggetti all'adeguamento all'incremento della speranza di vita.
L'art. 2, prevede, altresì, che, nel regime di assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
20 anni dall'inizio dell'assicurazione, e risultino versati, o accreditati in favore dell'assicurato, almeno 20 anni di contribuzione, pari a 1040 settimane.
Per il pensionamento anticipato previsto dal comma 8 dell'art. 1 cit. è, pertanto, necessario il requisito sanitario dell'invalidità, ma anche il possesso degli altri requisiti previsti per la pensione di vecchiaia e, soprattutto, quello ulteriore di cui al comma 7 a norma del quale: “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato sotto tale ultimo profilo, che la norma va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione, fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni - previste dall'art. 10, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537 - che consentono l'applicazione della normativa previgente, se più favorevole.
Quest'ultima norma dispone che: "Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previdente normativa se più favorevole". La Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto che sono manifestamente infondati, in riferimento all'art. 38 Cost., i dubbi di costituzionalità della disciplina posta dal predetto art. 1, comma 7, considerato che la garanzia prevista dalla norma costituzionale assume a presupposto lo stato di bisogno, e che rientra nella discrezionalità del legislatore,
Pag. 2 di 3 non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il perseguimento dell'obiettivo di disincentivare il conseguimento di una prestazione comunque anticipata rispetto all'uscita dal mercato del lavoro, anche nella considerazione delle esigenze di bilancio nell'ambito della globale riforma del sistema previdenziale
(cfr. Cass. Sez. L. 2539/2009).
In estrema sintesi, quindi, i presupposti per accedere al beneficio richiesto dal ricorrente sono: a) avere raggiunto una determinata età anagrafica;
b) essere invalidi civili in misura pari a superiore all'80%;
c) che siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e avere versato, o accreditato, a proprio favore, almeno 1040 settimane di contribuzione;
d) avere cessato ogni attività lavorativa.
Nel caso in esame, è incontestato tra le parti il possesso del requisito anagrafico e la cessazione di ogni attività lavorativa. CP_ Sussiste il requisito contributivo, contrariamente a quanto esposto dall' (cfr. estratto conto previdenziale, all. prod. ric.).
E, tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento per l'insussistenza del requisito sanitario.
Il nominato ctu (dott. ha accertato che parte ricorrente è affetta da patologie, Persona_1 analiticamente descritte nella consulenza, che determinano una invalidità in misura inferiore all'80% in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
anzi il nominato ctu ha espressamente affermato che la parte ricorrente presenta un grado di invalidità pari al 61% (cfr. pag. 7 della perizia in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite sono irripetibili, stante il deposito della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese della Ctu, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese della Ctu liquidate con separato decreto.
SI COMUNICHI.
Nola, 06/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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