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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Raffaella BROCCA - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.763 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16/05/2023,
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Neglia, - APPELLANTE -
Contro
c.f. , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , , C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano, - APPELLATI–
1 All'udienza del 16/05/2023 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.6.2015 l'odierno appellante chiedeva al Tribunale di Brindisi la reintegra in possesso della servitù di passaggio su una stradina interpoderale, lamentandone lo spoglio violento ed occulto da parte degli odierni appellati o comunque la molestia possessoria;
il sig. Pt_1
deduceva in particolare che:
- esercitava il pieno possesso del passaggio attraverso la stradina, unitamente e soltanto con la confinante allorquando, in base a intesa verbale con la sig.ra Controparte_4
e a spese di quest'ultima, il precedente viottolo pedonale venne trasformato in CP_4
stradella carrozzabile tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta, lungo il confine del suo fondo rustico, cedendo parte del suolo, e del limitrofo fondo della sig.ra
, in agro di Villa Castelli;
CP_4
- i coniugi e , in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, CP_1 Controparte_2
avevano prolungato di una ventina di metri il sedime della suddetta stradella, creandosi così
un accesso abusivo al proprio fondo, confinante con proprietà ; CP_4
- il sig. , proprietario di fondo rustico e immobile abitativo finitimi –sul lato Controparte_3
est- al fondo del ricorrente, proprio in aderenza alla stradella, aveva realizzato una recinzione in muratura lungo il confine con la stradina, munito di un apertura di accesso al fondo con colonne in calcestruzzo, in palese violazione del divieto di transito sulla stradella, al cui scopo era stato realizzato.
2 Il tribunale adito, nella fase sommaria, ascoltati gli informatori e disposta c.t.u., rigettava il ricorso, ritenendo che la stradina fosse sempre esistita e che non si ravvisasse alcuna attività di spoglio o di disturbo al possesso del Pt_1
L'ordinanza, attinta da reclamo del veniva confermata dal giudice collegiale che Pt_1
evidenziava, in relazione alla posizione dei resistenti sia la carenza di interesse Controparte_5
del in ordine al prolungamento stradale in quanto ricadente nella proprietà , ed Pt_1 CP_4
escludendo comunque l'ipotesi di turbativa per superamento del termine annuale, sia l'assenza di spoglio da parte di per essere già titolare del diritto di passaggio sulla stradina, restando CP_3
irrilevante la realizzazione del muro di cinta
La sentenza del merito possessorio emessa dal tribunale di Brindisi, n.330/2021 del 25/02/2021, ha confermato il rigetto della domanda di reintegra, reiterando sostanzialmente le motivazioni rese nella fase sommaria .
Ha proposto appello il sig. contrastato dai sigg.ri , , che hanno Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
insistito per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16/05/2023.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello è affidato a tre motivi
1) Il primo motivo, rubricato “ erronea disamina e ricostruzione del fatto – errata percezione e valutazione del materiale istruttorio”, censura la sentenza laddove afferma che “come emerso
dall'elaborato peritale del CTU Geom. non si configura alcuna servitù di passaggio Per_1
in capo al atteso che la stradina in esame rientra nella proprietà comune dei titolari Pt_1
dei terreni da cui è attraversata che la utilizzavano per l'accesso ai loro fondi parzialmente
interclusi; tale circostanza emerge chiaramente dalla mappa catastale (foglio di mappa n.
15) nella quale la suddetta stradina viene rappresentata mediante doppia linea tratteggiata
3 che, secondo la cartografia catastale, starebbe ad indicare “strada privata appartenente ai
possessori dei terreni attraversati”: l'appellante sostiene che il riferimento alla mappa catastale, la cui attendibilità era stata sempre contestata dal ricorrente, si appalesava inconferente rispetto al thema decidendum della tutela del possesso, con esclusione di ogni connotazione petitoria.
2) Il secondo motivo lamenta il travisamento del fatto e della prova, in particolare per avere il tribunale affermato, richiamando genericamente le prove testimoniali, che la stradella interpoderale veniva frequentemente utilizzata anche dai precedenti proprietari come punto d'accesso ai fondi attigui. L'appellante evidenzia che proprio dalle testimonianze dei 'vecchi proprietari' si evince che la strada non esisteva, se non nella forma di un viottolo pedonale,
tanto che gli stessi si servivano di altri e diversi accessi ai propri fondi, come pure rilevato dal CTU.
3) Il terzo motivo deduce l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale
richiamato a sostegno del decisum la mappa catastale, risalente a oltre cinquant'anni, e trascurato le ortofoto ben più recenti che documentavano l'inesistenza del prolungamento e allargamento della stradella a servizio del fondo , effettuati solo alcuni mesi prima del CP_1
ricorso proposto dal benché lo stesso non fosse intercluso. Pt_1
4) Le censure, da esaminarsi unitariamente in quanto connesse e sovrapponibili per alcuni profili argomentativi, sono fondate, per quanto di ragione, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la controversia possessoria rende scarsamente rilevante la mappa catastale riportante la doppia linea tratteggiata indicativa della strada interpoderale, dovendosi accertare lo stato di fatto così come allegato dal ricorrente;
b) le dichiarazioni degli informatori e testimoni (in particolare sig. , sig.ra Testimone_1 [...]
sig.ra , unitamente agli accertamenti effettuati dal Tes_2 Persona_2
consulente di ufficio, comprovano che i fondi agricoli interessati dalla controversia erano
4 sprovvisti di una strada comune che li attraversasse per consentirne l'accesso, esistendo invece un viottolo pedonale in larga parte impraticabile per la presenza di massi, e comunque inutilizzato dai danti causa del sigg.ri – , i quali adoperavano un CP_3 Persona_3
distinto accesso attraverso la strada comunale (in tal senso, anche le dichiarazioni della sig.ra e l'accertamento del CTU, sia nella parte descrittiva, sia tramite Persona_4
l'indicazione planimetrica del 'relitto stradale');
c) il primo tratto di tale viottolo era stato reso carrozzabile dai sigg.ri e lungo Pt_1 CP_2
il confine del fondo del primo, con suolo di sua proprietà, e solo successivamente la stradella era stata prolungata per ulteriori 22 metri utilizzando pietrisco ancora non compatto, in prossimità della proprietà , con accesso su tale prolungamento stradale, realizzato CP_1
successivamente a luglio 2014, quando i coniugi acquisiscono la proprietà Controparte_5
del fondo;
il che restituisce la certezza della tempestività dell'azione possessoria (mai contestata dai resistenti), esercitata a giugno 2015, in relazione al lamentato prolungamento e allargamento della stradella privata, e l'apertura sulla stessa di un varco di accesso ai fondi degli odierni appellati;
d) se ne ricava che, pur non ravvisandosi condotte dei resistenti odierni appellati idonee a precludere l'utilizzo della stradella in danno del si configura una turbativa del Pt_1
possesso vantato dal in quanto il prolungamento della stradella e l'apertura di varchi Pt_1
per l'accesso ai rispettivi fondi dei resistenti –appellati, rendono più gravoso l'utilizzo del primo tratto della strada privata, destinata di fatto all'utilizzo esclusivo da parte del ricorrente e della sua confinante;
Pt_1 CP_4
e) di talchè, il diritto vantato dall'odierno ricorrente è meritevole di tutela mediante l'inibitoria agli odierni appellati di utilizzare e di transitare sulla stradella privata per cui è causa.
5) Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidati in dispositivo in base al valore della controversia
(scaglione fino a euro 1.100), seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, ordina agli odierni appellati di astenersi dal transitare, con qualunque mezzo, sulla strada privata in contestazione, stante il possesso di passaggio e di transito esclusivo in favore dell'appellante;
2) condanna gli odierni appellati in solido a corrispondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.000,00 (mille) per compensi del primo grado, inclusa la fase sommaria, oltre a euro 80,00 (ottanta) per esborsi, e, quanto al presente grado, in euro 800,00
(ottocento) per compensi ed euro 85,00 per esborsi, il tutto oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Neglia, dichiaratosi anticipatario, annullando contestualmente il capo della condanna alle spese contenuto nella sentenza impugnata e nelle ordinanze emesse dal tribunale –
monocratico e collegiale- nella fase sommaria, con ordine di restituzione in favore dell'appellante delle somme eventualmente riscosse dagli appellati sulla base delle stesse;
3) pone a carico degli appellati, in solido, le spese di c.t.u. , come quantificate in primo grado.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello
di Lecce, in data 24/06/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Raffaella Brocca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Raffaella BROCCA - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.763 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16/05/2023,
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Neglia, - APPELLANTE -
Contro
c.f. , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , , C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano, - APPELLATI–
1 All'udienza del 16/05/2023 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.6.2015 l'odierno appellante chiedeva al Tribunale di Brindisi la reintegra in possesso della servitù di passaggio su una stradina interpoderale, lamentandone lo spoglio violento ed occulto da parte degli odierni appellati o comunque la molestia possessoria;
il sig. Pt_1
deduceva in particolare che:
- esercitava il pieno possesso del passaggio attraverso la stradina, unitamente e soltanto con la confinante allorquando, in base a intesa verbale con la sig.ra Controparte_4
e a spese di quest'ultima, il precedente viottolo pedonale venne trasformato in CP_4
stradella carrozzabile tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta, lungo il confine del suo fondo rustico, cedendo parte del suolo, e del limitrofo fondo della sig.ra
, in agro di Villa Castelli;
CP_4
- i coniugi e , in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, CP_1 Controparte_2
avevano prolungato di una ventina di metri il sedime della suddetta stradella, creandosi così
un accesso abusivo al proprio fondo, confinante con proprietà ; CP_4
- il sig. , proprietario di fondo rustico e immobile abitativo finitimi –sul lato Controparte_3
est- al fondo del ricorrente, proprio in aderenza alla stradella, aveva realizzato una recinzione in muratura lungo il confine con la stradina, munito di un apertura di accesso al fondo con colonne in calcestruzzo, in palese violazione del divieto di transito sulla stradella, al cui scopo era stato realizzato.
2 Il tribunale adito, nella fase sommaria, ascoltati gli informatori e disposta c.t.u., rigettava il ricorso, ritenendo che la stradina fosse sempre esistita e che non si ravvisasse alcuna attività di spoglio o di disturbo al possesso del Pt_1
L'ordinanza, attinta da reclamo del veniva confermata dal giudice collegiale che Pt_1
evidenziava, in relazione alla posizione dei resistenti sia la carenza di interesse Controparte_5
del in ordine al prolungamento stradale in quanto ricadente nella proprietà , ed Pt_1 CP_4
escludendo comunque l'ipotesi di turbativa per superamento del termine annuale, sia l'assenza di spoglio da parte di per essere già titolare del diritto di passaggio sulla stradina, restando CP_3
irrilevante la realizzazione del muro di cinta
La sentenza del merito possessorio emessa dal tribunale di Brindisi, n.330/2021 del 25/02/2021, ha confermato il rigetto della domanda di reintegra, reiterando sostanzialmente le motivazioni rese nella fase sommaria .
Ha proposto appello il sig. contrastato dai sigg.ri , , che hanno Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
insistito per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16/05/2023.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello è affidato a tre motivi
1) Il primo motivo, rubricato “ erronea disamina e ricostruzione del fatto – errata percezione e valutazione del materiale istruttorio”, censura la sentenza laddove afferma che “come emerso
dall'elaborato peritale del CTU Geom. non si configura alcuna servitù di passaggio Per_1
in capo al atteso che la stradina in esame rientra nella proprietà comune dei titolari Pt_1
dei terreni da cui è attraversata che la utilizzavano per l'accesso ai loro fondi parzialmente
interclusi; tale circostanza emerge chiaramente dalla mappa catastale (foglio di mappa n.
15) nella quale la suddetta stradina viene rappresentata mediante doppia linea tratteggiata
3 che, secondo la cartografia catastale, starebbe ad indicare “strada privata appartenente ai
possessori dei terreni attraversati”: l'appellante sostiene che il riferimento alla mappa catastale, la cui attendibilità era stata sempre contestata dal ricorrente, si appalesava inconferente rispetto al thema decidendum della tutela del possesso, con esclusione di ogni connotazione petitoria.
2) Il secondo motivo lamenta il travisamento del fatto e della prova, in particolare per avere il tribunale affermato, richiamando genericamente le prove testimoniali, che la stradella interpoderale veniva frequentemente utilizzata anche dai precedenti proprietari come punto d'accesso ai fondi attigui. L'appellante evidenzia che proprio dalle testimonianze dei 'vecchi proprietari' si evince che la strada non esisteva, se non nella forma di un viottolo pedonale,
tanto che gli stessi si servivano di altri e diversi accessi ai propri fondi, come pure rilevato dal CTU.
3) Il terzo motivo deduce l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale
richiamato a sostegno del decisum la mappa catastale, risalente a oltre cinquant'anni, e trascurato le ortofoto ben più recenti che documentavano l'inesistenza del prolungamento e allargamento della stradella a servizio del fondo , effettuati solo alcuni mesi prima del CP_1
ricorso proposto dal benché lo stesso non fosse intercluso. Pt_1
4) Le censure, da esaminarsi unitariamente in quanto connesse e sovrapponibili per alcuni profili argomentativi, sono fondate, per quanto di ragione, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la controversia possessoria rende scarsamente rilevante la mappa catastale riportante la doppia linea tratteggiata indicativa della strada interpoderale, dovendosi accertare lo stato di fatto così come allegato dal ricorrente;
b) le dichiarazioni degli informatori e testimoni (in particolare sig. , sig.ra Testimone_1 [...]
sig.ra , unitamente agli accertamenti effettuati dal Tes_2 Persona_2
consulente di ufficio, comprovano che i fondi agricoli interessati dalla controversia erano
4 sprovvisti di una strada comune che li attraversasse per consentirne l'accesso, esistendo invece un viottolo pedonale in larga parte impraticabile per la presenza di massi, e comunque inutilizzato dai danti causa del sigg.ri – , i quali adoperavano un CP_3 Persona_3
distinto accesso attraverso la strada comunale (in tal senso, anche le dichiarazioni della sig.ra e l'accertamento del CTU, sia nella parte descrittiva, sia tramite Persona_4
l'indicazione planimetrica del 'relitto stradale');
c) il primo tratto di tale viottolo era stato reso carrozzabile dai sigg.ri e lungo Pt_1 CP_2
il confine del fondo del primo, con suolo di sua proprietà, e solo successivamente la stradella era stata prolungata per ulteriori 22 metri utilizzando pietrisco ancora non compatto, in prossimità della proprietà , con accesso su tale prolungamento stradale, realizzato CP_1
successivamente a luglio 2014, quando i coniugi acquisiscono la proprietà Controparte_5
del fondo;
il che restituisce la certezza della tempestività dell'azione possessoria (mai contestata dai resistenti), esercitata a giugno 2015, in relazione al lamentato prolungamento e allargamento della stradella privata, e l'apertura sulla stessa di un varco di accesso ai fondi degli odierni appellati;
d) se ne ricava che, pur non ravvisandosi condotte dei resistenti odierni appellati idonee a precludere l'utilizzo della stradella in danno del si configura una turbativa del Pt_1
possesso vantato dal in quanto il prolungamento della stradella e l'apertura di varchi Pt_1
per l'accesso ai rispettivi fondi dei resistenti –appellati, rendono più gravoso l'utilizzo del primo tratto della strada privata, destinata di fatto all'utilizzo esclusivo da parte del ricorrente e della sua confinante;
Pt_1 CP_4
e) di talchè, il diritto vantato dall'odierno ricorrente è meritevole di tutela mediante l'inibitoria agli odierni appellati di utilizzare e di transitare sulla stradella privata per cui è causa.
5) Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidati in dispositivo in base al valore della controversia
(scaglione fino a euro 1.100), seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, ordina agli odierni appellati di astenersi dal transitare, con qualunque mezzo, sulla strada privata in contestazione, stante il possesso di passaggio e di transito esclusivo in favore dell'appellante;
2) condanna gli odierni appellati in solido a corrispondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.000,00 (mille) per compensi del primo grado, inclusa la fase sommaria, oltre a euro 80,00 (ottanta) per esborsi, e, quanto al presente grado, in euro 800,00
(ottocento) per compensi ed euro 85,00 per esborsi, il tutto oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Neglia, dichiaratosi anticipatario, annullando contestualmente il capo della condanna alle spese contenuto nella sentenza impugnata e nelle ordinanze emesse dal tribunale –
monocratico e collegiale- nella fase sommaria, con ordine di restituzione in favore dell'appellante delle somme eventualmente riscosse dagli appellati sulla base delle stesse;
3) pone a carico degli appellati, in solido, le spese di c.t.u. , come quantificate in primo grado.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello
di Lecce, in data 24/06/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Raffaella Brocca
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