TRIB
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2024, n. 14303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14303 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, all'udienza del 19.09.2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64688 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Kusturin Alessandro)
Esecutato opponente
E
Controparte_1
(Avv. Antonelli Paola)
Esecutante opposta
OGGETTO: opposizione avverso l'esecuzione per rilascio R.G.E. n. 80096/2022
CONCLUSIONI
Per : “[… ] dichiarare la nullità del primo atto esecutivo, ovvero del preavviso di Parte_1 rilascio impugnato difettando allo stesso un valido titolo esecutivo sotteso. In ogni caso, attesa la totale soccombenza dell'opposto quanto meno nella fase esecutiva rimodulare le spese di lite della fase sommaria e di merito onerando delle stesse l'apparente esecutante, e ciò in ragione del fatto che siamo in presenza di giudizio azionato dopo il 04/07/09 per cui la compensazione può essere disposta solo per gravi ed eccezionali motivi. Spese distratte in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per : “Preliminarmente accertato: a) che ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'articolo 12 del d.lgs. 28/2010 il verbale di mediazione con l'allegato accordo 3 dicembre 2021, notificato unitamente al precetto opposto, sottoscritto dalle parti contraenti Controparte_1
e nonché (analogicamente e digitalmente) dai rispettivi difensori, che ne
[...] Parte_1 hanno certificato l'autenticità e conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, e dal mediatore, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto all'obbligo di omologa;
b) l'avvenuta
1 risoluzione ipso iure ex art.1456 c.c. del contratto di locazione del locale commerciale sito in Roma via della Giuliana n.83 per i motivi in narrativa, con conseguente pieno diritto per la signora
[...]
di chiedere il rilascio del locale in oggetto;
c) l'infondatezza e/o inammissibilità CP_1 dell'azionata opposizione, d'immediata evidenza meramente dilatoria ed infondata per le motivazioni in fatto ed in diritto esposti in parte motiva anche relativamente alla carenza d'interesse e per l'effetto: e) rigettare la proposta opposizione all'esecuzione e la richiesta declaratoria di nullità in quanto infondata in fatto ed in diritto alla stregua dei motivi sopra esposti f) rigettare la richiesta di rimodulazione delle spese di lite perché inammissibile, infondata e generica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.03.2022 proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'esecuzione per rilascio intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
ex art. 608 c.p.c. in forza dell'accordo di conciliazione e del verbale di mediazione n.
[...]
3017 del 3 dicembre 2021 redatti innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma. In particolare, l'opponente eccepiva:
a) il difetto di titolo esecutivo, poiché il predetto verbale di mediazione non esponeva date di rilascio e/o conveniva l'avvenuta risoluzione del contratto ma, al contrario, concedeva alla locatrice la facoltà di agire presso il Tribunale per la dichiarazione di risoluzione contrattuale,
b) l'errato conteggio delle somme ingiunte con il propedeutico atto di precetto.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto.
Con ordinanza del 12.07.2022 il G.E. sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite tra le parti e assegnava termine fino al 14.10.2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 14.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo al Giudice adito di dichiarare la nullità del preavviso di rilascio per difetto Controparte_1 di un valido titolo esecutivo e di rimodulare le spese della fase cautelare, ritenendo erronea la loro compensazione disposta con la citata ordinanza del 12.07.2022. Dunque, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità del primo atto esecutivo, ovvero del preavviso di rilascio impugnato difettando allo stesso un valido titolo esecutivo sotteso. In ogni caso, attesa la totale soccombenza dell'opposto quanto meno nella fase esecutiva rimodulare le spese di lite della fase sommaria e di merito onerando delle stesse l'apparente esecutante, e ciò in ragione del fatto che siamo in presenza di giudizio azionato dopo il 04/07/09 per cui la compensazione può essere disposta solo per gravi ed eccezionali motivi. Spese distratte in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A seguito della notifica dell'atto di citazione (eseguita, come detto, il 14.10.2022), parte attrice ha iscritto a ruolo la causa in data 24.10.2022.
2 EL ET si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente accertato: a) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del d.lgs. 28/2010 il verbale di mediazione con l'allegato accordo 3 dicembre 2021, notificato unitamente al precetto opposto, sottoscritto dalle parti contraenti e nonché Controparte_1 Parte_1
(analogicamente e digitalmente) dai rispettivi difensori, che ne hanno certificato l'autenticità e conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, e dal mediatore, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto all'obbligo di omologa;
b) l'avvenuta risoluzione ipso iure ex art.1456 c.c. del contratto di locazione del locale commerciale sito in Roma via della Giuliana n.83 per i motivi in narrativa, con conseguente pieno diritto per la signora di chiedere il rilascio del locale in oggetto;
Controparte_1
c) l'infondatezza e/o inammissibilità dell'azionata opposizione, d'immediata evidenza meramente dilatoria ed infondata per le motivazioni in fatto ed in diritto esposti in parte motiva anche relativamente alla carenza d'interesse e per l'effetto:
d) revocare la concessa sospensione per mancanza dei presupposti di legge
e) rigettare la proposta opposizione all'esecuzione e la richiesta declaratoria di nullità in quanto infondata in fatto ed in diritto alla stregua dei motivi sopra esposti
f) rigettare la richiesta di rimodulazione delle spese di lite perché inammissibile, infondata e generica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
Non essendo stati chiesti termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.04.2024, nel corso della quale l'esecutante opposta ha rappresentato di essere “rientrata nel possesso dell'immobile in virtù di esecuzione forzata giusta sentenza del Tribunale di Roma del 23 settembre 2023 che ha dichiarato risolto di diritto il contratto di locazione. Precisa le proprie conclusioni come indicate nella memoria di costituzione che vengono interamente richiamate con eccezione della lettera "d" essendo la resistente rientrata nel pieno e libero possesso del locale”.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusione parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché “il 15 gennaio 2024 l'odierna convenuta è rientrata nel legittimo possesso del proprio immobile, dal sgomberato il successivo 23 gennaio, e solo grazie all'esecuzione Pt_1 forzata ex art. 608 cpc con l'ausilio della Forza Pubblica, in virtù della sentenza n.13929/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio incardinato dall'odierna convenuta nei confronti dell'odierno attore per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto
3 di locazione ex art.1456 c.c.”, ha dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale stipulato il
22.6.2021 per grave inadempimento del conduttore, ha condannato a rilasciare in favore Parte_1 della locatrice l'immobile locato, ha condannato il conduttore a pagare i canoni di locazione CP_1 scaduti, un'indennità per il ritardato rilascio dell'immobile e la quota di sua spettanza dell'imposta di registro ed €.14,50 per le commissioni bancarie corrisposte dalla controparte in relazione all'assegno bancario 9329114905-06 tratto su Banca Intesa-San Paolo, rimasto impagato, più gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre ai compensi legali. Tale circostanza non è stata contestata dal Pt_1 nella memoria di replica.
Con ordinanza del 20.07.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, è stata disposta la conversione dal rito ordinario al rito lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
19.09.2024 per la discussione orale.
DIRITTO
Risulta incontestato tra le parti che il 23.01.2024 ha rilasciato l'immobile oggetto di CP_2 causa, a seguito dell'instaurazione di altra procedura di rilascio ex art. 608 c.p.c. azionata in forza della sentenza n. 13929/2023 del Tribunale di Roma, medio tempore emessa. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ciò, tuttavia, non preclude una decisione sulle spese di lite che deve avvenire secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 616/618
c.p.c.: entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza cautelare, la parte attrice deve provvedere a notificare l'atto di citazione ad almeno una delle parti opposte, sì da radicare il rapporto processuale, ovvero a depositare il ricorso introduttivo. Il giudizio di merito si introduce con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione;
va, invece, proposto con ricorso ove il rito applicabile sia quello del lavoro e, dunque, nei casi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo avente controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie ovvero in tema di locazione.
Nell'ipotesi in cui l'atto introduttivo sia stato predisposto in violazione dello schema legale, esso è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo a condizione che la causa venga introdotta nel rispetto del termine perentorio. In particolare, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso che:
− ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore;
− se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al
4 convenuto (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 12796/2019; Cass. n. 9654/2017; Cass. n.
7117/2015).
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il 14.10.2022 ed è stata iscritta a ruolo il 24.10.2022.
Si tratta, allora, di valutare quale sia il rito applicabile al fine di verificare la tempestività, o meno, della introduzione del presente giudizio di merito. Orbene, come chiarito con ordinanza del 20.07.2024 di conversione dal rito ordinario al rito lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis co. 1 c.p.c. per le materia trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo del codice di rito, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. L'art. 447 bis c.p.c. – che rientra nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice di rito – dispone che le controversie in materia di locazione di immobili urbani (come quella in esame) sono disciplinate ex multis dall'art. 414 c.p.c. che prevede che la domanda si proponga con ricorso.
Visto il combinato disposto degli artt. 618 bis, 447 bis e 414 c.p.c., avrebbe dovuto Parte_1 introdurre il giudizio di merito con ricorso, secondo il rito lavoro. Poiché l'atto di citazione introduttivo della presente causa è stato depositato il 24.10.2022, l'opposizione esecutiva deve ritenersi inammissibile poiché proposta oltre il termine del 14.10.2022 fissato con l'ordinanza cautelare del
12.07.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, attenendosi ai parametri minimi stante l'inammissibilità dell'opposizione (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 19.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Liverani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, all'udienza del 19.09.2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64688 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Kusturin Alessandro)
Esecutato opponente
E
Controparte_1
(Avv. Antonelli Paola)
Esecutante opposta
OGGETTO: opposizione avverso l'esecuzione per rilascio R.G.E. n. 80096/2022
CONCLUSIONI
Per : “[… ] dichiarare la nullità del primo atto esecutivo, ovvero del preavviso di Parte_1 rilascio impugnato difettando allo stesso un valido titolo esecutivo sotteso. In ogni caso, attesa la totale soccombenza dell'opposto quanto meno nella fase esecutiva rimodulare le spese di lite della fase sommaria e di merito onerando delle stesse l'apparente esecutante, e ciò in ragione del fatto che siamo in presenza di giudizio azionato dopo il 04/07/09 per cui la compensazione può essere disposta solo per gravi ed eccezionali motivi. Spese distratte in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per : “Preliminarmente accertato: a) che ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'articolo 12 del d.lgs. 28/2010 il verbale di mediazione con l'allegato accordo 3 dicembre 2021, notificato unitamente al precetto opposto, sottoscritto dalle parti contraenti Controparte_1
e nonché (analogicamente e digitalmente) dai rispettivi difensori, che ne
[...] Parte_1 hanno certificato l'autenticità e conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, e dal mediatore, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto all'obbligo di omologa;
b) l'avvenuta
1 risoluzione ipso iure ex art.1456 c.c. del contratto di locazione del locale commerciale sito in Roma via della Giuliana n.83 per i motivi in narrativa, con conseguente pieno diritto per la signora
[...]
di chiedere il rilascio del locale in oggetto;
c) l'infondatezza e/o inammissibilità CP_1 dell'azionata opposizione, d'immediata evidenza meramente dilatoria ed infondata per le motivazioni in fatto ed in diritto esposti in parte motiva anche relativamente alla carenza d'interesse e per l'effetto: e) rigettare la proposta opposizione all'esecuzione e la richiesta declaratoria di nullità in quanto infondata in fatto ed in diritto alla stregua dei motivi sopra esposti f) rigettare la richiesta di rimodulazione delle spese di lite perché inammissibile, infondata e generica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.03.2022 proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'esecuzione per rilascio intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
ex art. 608 c.p.c. in forza dell'accordo di conciliazione e del verbale di mediazione n.
[...]
3017 del 3 dicembre 2021 redatti innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma. In particolare, l'opponente eccepiva:
a) il difetto di titolo esecutivo, poiché il predetto verbale di mediazione non esponeva date di rilascio e/o conveniva l'avvenuta risoluzione del contratto ma, al contrario, concedeva alla locatrice la facoltà di agire presso il Tribunale per la dichiarazione di risoluzione contrattuale,
b) l'errato conteggio delle somme ingiunte con il propedeutico atto di precetto.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto.
Con ordinanza del 12.07.2022 il G.E. sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite tra le parti e assegnava termine fino al 14.10.2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 14.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo al Giudice adito di dichiarare la nullità del preavviso di rilascio per difetto Controparte_1 di un valido titolo esecutivo e di rimodulare le spese della fase cautelare, ritenendo erronea la loro compensazione disposta con la citata ordinanza del 12.07.2022. Dunque, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità del primo atto esecutivo, ovvero del preavviso di rilascio impugnato difettando allo stesso un valido titolo esecutivo sotteso. In ogni caso, attesa la totale soccombenza dell'opposto quanto meno nella fase esecutiva rimodulare le spese di lite della fase sommaria e di merito onerando delle stesse l'apparente esecutante, e ciò in ragione del fatto che siamo in presenza di giudizio azionato dopo il 04/07/09 per cui la compensazione può essere disposta solo per gravi ed eccezionali motivi. Spese distratte in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A seguito della notifica dell'atto di citazione (eseguita, come detto, il 14.10.2022), parte attrice ha iscritto a ruolo la causa in data 24.10.2022.
2 EL ET si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente accertato: a) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del d.lgs. 28/2010 il verbale di mediazione con l'allegato accordo 3 dicembre 2021, notificato unitamente al precetto opposto, sottoscritto dalle parti contraenti e nonché Controparte_1 Parte_1
(analogicamente e digitalmente) dai rispettivi difensori, che ne hanno certificato l'autenticità e conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, e dal mediatore, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto all'obbligo di omologa;
b) l'avvenuta risoluzione ipso iure ex art.1456 c.c. del contratto di locazione del locale commerciale sito in Roma via della Giuliana n.83 per i motivi in narrativa, con conseguente pieno diritto per la signora di chiedere il rilascio del locale in oggetto;
Controparte_1
c) l'infondatezza e/o inammissibilità dell'azionata opposizione, d'immediata evidenza meramente dilatoria ed infondata per le motivazioni in fatto ed in diritto esposti in parte motiva anche relativamente alla carenza d'interesse e per l'effetto:
d) revocare la concessa sospensione per mancanza dei presupposti di legge
e) rigettare la proposta opposizione all'esecuzione e la richiesta declaratoria di nullità in quanto infondata in fatto ed in diritto alla stregua dei motivi sopra esposti
f) rigettare la richiesta di rimodulazione delle spese di lite perché inammissibile, infondata e generica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
Non essendo stati chiesti termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.04.2024, nel corso della quale l'esecutante opposta ha rappresentato di essere “rientrata nel possesso dell'immobile in virtù di esecuzione forzata giusta sentenza del Tribunale di Roma del 23 settembre 2023 che ha dichiarato risolto di diritto il contratto di locazione. Precisa le proprie conclusioni come indicate nella memoria di costituzione che vengono interamente richiamate con eccezione della lettera "d" essendo la resistente rientrata nel pieno e libero possesso del locale”.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusione parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché “il 15 gennaio 2024 l'odierna convenuta è rientrata nel legittimo possesso del proprio immobile, dal sgomberato il successivo 23 gennaio, e solo grazie all'esecuzione Pt_1 forzata ex art. 608 cpc con l'ausilio della Forza Pubblica, in virtù della sentenza n.13929/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio incardinato dall'odierna convenuta nei confronti dell'odierno attore per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto
3 di locazione ex art.1456 c.c.”, ha dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale stipulato il
22.6.2021 per grave inadempimento del conduttore, ha condannato a rilasciare in favore Parte_1 della locatrice l'immobile locato, ha condannato il conduttore a pagare i canoni di locazione CP_1 scaduti, un'indennità per il ritardato rilascio dell'immobile e la quota di sua spettanza dell'imposta di registro ed €.14,50 per le commissioni bancarie corrisposte dalla controparte in relazione all'assegno bancario 9329114905-06 tratto su Banca Intesa-San Paolo, rimasto impagato, più gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre ai compensi legali. Tale circostanza non è stata contestata dal Pt_1 nella memoria di replica.
Con ordinanza del 20.07.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, è stata disposta la conversione dal rito ordinario al rito lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
19.09.2024 per la discussione orale.
DIRITTO
Risulta incontestato tra le parti che il 23.01.2024 ha rilasciato l'immobile oggetto di CP_2 causa, a seguito dell'instaurazione di altra procedura di rilascio ex art. 608 c.p.c. azionata in forza della sentenza n. 13929/2023 del Tribunale di Roma, medio tempore emessa. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ciò, tuttavia, non preclude una decisione sulle spese di lite che deve avvenire secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 616/618
c.p.c.: entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza cautelare, la parte attrice deve provvedere a notificare l'atto di citazione ad almeno una delle parti opposte, sì da radicare il rapporto processuale, ovvero a depositare il ricorso introduttivo. Il giudizio di merito si introduce con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione;
va, invece, proposto con ricorso ove il rito applicabile sia quello del lavoro e, dunque, nei casi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo avente controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie ovvero in tema di locazione.
Nell'ipotesi in cui l'atto introduttivo sia stato predisposto in violazione dello schema legale, esso è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo a condizione che la causa venga introdotta nel rispetto del termine perentorio. In particolare, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso che:
− ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore;
− se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al
4 convenuto (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 12796/2019; Cass. n. 9654/2017; Cass. n.
7117/2015).
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il 14.10.2022 ed è stata iscritta a ruolo il 24.10.2022.
Si tratta, allora, di valutare quale sia il rito applicabile al fine di verificare la tempestività, o meno, della introduzione del presente giudizio di merito. Orbene, come chiarito con ordinanza del 20.07.2024 di conversione dal rito ordinario al rito lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis co. 1 c.p.c. per le materia trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo del codice di rito, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. L'art. 447 bis c.p.c. – che rientra nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice di rito – dispone che le controversie in materia di locazione di immobili urbani (come quella in esame) sono disciplinate ex multis dall'art. 414 c.p.c. che prevede che la domanda si proponga con ricorso.
Visto il combinato disposto degli artt. 618 bis, 447 bis e 414 c.p.c., avrebbe dovuto Parte_1 introdurre il giudizio di merito con ricorso, secondo il rito lavoro. Poiché l'atto di citazione introduttivo della presente causa è stato depositato il 24.10.2022, l'opposizione esecutiva deve ritenersi inammissibile poiché proposta oltre il termine del 14.10.2022 fissato con l'ordinanza cautelare del
12.07.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, attenendosi ai parametri minimi stante l'inammissibilità dell'opposizione (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 19.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Liverani
5