Articolo 1 della Legge 27 novembre 1991, n. 382
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1991
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 17 maggio 1988, n. 198 .
2. La quota dell'Italia per la sottoscrizione di tale aumento e' di 2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni, per un corrispettivo di dollari USA correnti 2.503.172,10, da versare in cinque rate uguali annuali a partire dal 1991. Le restanti 1.660 azioni faranno parte del capitale a richiesta della Banca di sviluppo dei Caraibi.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 198/1988 reca: "Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1991