Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14340/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Cavarzere, Via N. Calipari, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Maria C. Mazzucco del Foro di
VI (pec: , presso il cui studio – sito in Adria, Via Email_1
Pegolini, n. 2 – è elettivamente domiciliata,
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._2
Cavarzere, in via Nicola Calipari, n.1, rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniele Grasso del
Foro di Venezia (pec: e Naomi Ceolin Gandolfo del Foro Email_2
di Venezia (pec: presso il cui studio - sito in Chioggia, via Email_3
Giovanni da Verrazzano, n. 79/B – è elettivamente domiciliato,
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: rassegnate all'udienza del 10.04.2025 come da note di trattazione scritta depositate in pari data, che di seguito si riproducono:
“1. Affido condiviso della figli con collocazione prevalente presso la madre nella Persona_1
casa di origine della sig.ra , sino a che quest'ultima non reperirà una diversa soluzione Pt_1
abitativa. La sig.ra rinuncia pertanto a permanere nell'abitazione adibita a residenza Pt_1
familiare, condizionatamente all'adempimento da parte del delle obbligazioni di cui ai CP_1
punti 2 e 3 del presente accordo.
2. L'immobile adibito a residenza familiare, in comproprietà dei coniugi, unitamente ai mobili che l'arredano, verrà immediatamente posto in vendita tramite una o più agenzie, a cui le parti si impegnano a conferire mandato, al prezzo che le stesse agenzie indicheranno od a quello individuato da parte di un tecnico incaricato dalle parti. Se l'immobile non verrà venduto al prezzo stabilito entro un anno le parti convengono che verrà ridotto. Il ricavato della vendita , detratte le eventuali spese di agenzia ed estinto il mutuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Il sig potrà acquistare la quota di proprietà della sig.r alla metà del prezzo stabilito CP_1 Pt_1
per la vendita dell'intero. In questa ipotesi se il sig vorrà pagare parte del prezzo mediante CP_1
accollo del mutuo residuo, al momento della vendita la banca mutuante dovrà intervenire in atto per liberare la signor da ogni obbligazione. La parte di prezzo che si considererà pagata Pt_1
con assunzione del mutuo sarà pari al 50% della somma necessaria per estinguere il mutuo alla data della vendita.
Biancheria, suppellettili, stoviglie, elettrodomestici e attrezzatura informatica di proprietà comune, come da elenco separato che le parti sottoscriveranno verranno divise tra le parti al momento della vendita della casa.
3. Il sig. potrà continuare a risiedere e dimorare nell'abitazione adibita a residenza CP_1
familiare fino alla sua vendita, accollandosi totalmente la rata mensile del mutuo che, per la parte di spettanza della signor sarà da lui versata direttamente alla banca mutuante e nei Parte_1
rapporti fra le parti si configurerà come indennità di occupazione che il sig. dovrà CP_1
corrispondere fino alla vendita della casa. R.G. 14340/2024
4. Il conto corrente cointestato acceso press da cui viene pagata la rata del mutuo CP_2
rimarrà in essere fino alla vendita della casa , anche per dar modo alla signor di verificare Pt_1
che l'intera rata del mutuo venga integralmente e regolarmente pagata.
5. La signor asporterà gli effetti personali propri e quelli della figli nonchè le Pt_1 Per_1
cose di sua proprietà con un congruo preavviso. Fino a quando la signor sarà ospite della Pt_1
madre il sig. acconsente di far mantenere all'interno della casa coniugale parte del CP_1
vestiario di moglie e figlia.
6. La sig.r rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore. Pt_1
7. Il sig verserà quale contributo al mantenimento della figli la somma mensile CP_1 Per_1
di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia che dovrà considerarsi parte integrante del presente atto, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza del 15/1/25, data in cui le parti si sono separate di fatto. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, mentre gli arretrati dovuti (gennaio – febbraio – marzo) dovranno essere corrisposti entro il 15/4/25, unitamente all'assegno del mese di aprile.
L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre.
8. Il cane di razza dobermann di proprietà esclusiva del sig. rimarrà definitivamente CP_1
assegnato a lui.
9. Le parti si impegnano ad iniziare un percorso di mediazione familiare finalizzato alla gestione della bambina e ai rapporti fra i genitori con professionista da scegliersi di comune accordo i e che sino ad adesso sia sconosciuto ad entrambi. Le spese per l'onorario del professionista prescelto verranno sostenute da entrambe i genitori al 50%.
10. La figli continuerà ad essere seguita dalla dott fino a che la Persona_1 Persona_2
professionista lo riterrà opportuno.
11. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità, nello stabilire le quali si è tenuto conto degli impegni lavorativi della madre, in modo da evitare di dover ricorrere ad una baby sitter:
Prima, terza e quarta settimana del mese: il mercoledì dall'uscita di scuola (ore 13) e fino alle ore
21.00 con entrambi i pasti con il padre: in tal giorno sarà il padre a prelevare la bambina dalla madre per accompagnarla a scuola, e dal venerdì pomeriggio, quando: il padre (o il nonno paterno) R.G. 14340/2024
andrà a prelevare la bambina dalla madre in tempo utile per accompagnarla a nuoto (alle ore 17.00 circa) fino al sabato sera, dopo cena, alle 21.00, quando la riporterà dalla madre.
Seconda settimana del mese: il mercoledì dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.00 con entrambi i pasti con il padre. Dal venerdì all'uscita dalla lezione di nuoto, cui l'accompagnerà la madre e fino alla domenica sera alle 21.00 con pasto serale somministrato dal padre. In periodo non scolastico il padre potrà tenere con sé la figlia negli stessi giorni con gli stessi orari.
Nel giorno della festa della mamma la bambina rimarrà con la mamma ed in quello della festa del papà rimarrà con il papà a prescindere dal calendario di visita. Lo stesso valga per il compleanno dei genitori.
La bambina festeggerà il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore: un anno con il papà e l'anno successivo con la mamma a prescindere dal diritto di visita del padre.
Durante le festività natalizie il calendario di visita rimarrà invariato tranne che per i giorni 25 e
26 dicembre e 1 e 6 gennaio. Se la bambina trascorrerà il Natale con il papà, trascorrerà il giorno di Santo Stefano con la mamma e l'anno successivo, il Natale con la mamma e Santo Stefano con il papà. Lo stesso valga per la Notte di san Silvestro e per L'epifania.
Un anno la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio la bambina starà con la madre e l'epifania con il padre, e l'anno successivo, la notte di San Silvestro starà con il padre e l'epifania starà con la madre. Uguale per Pasqua e Pasquetta, entrambe regolate ad anni alterni (Pasqua con un genitore,
Pasquetta con l'altro. Le parti stabiliscono che per il 2025 la figlia starà con il padre il giorno di e con la madre il giorno di Natale. Per_3
Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, il padre terrà con sé la bambina due settimane non continuative: le settimane prescelte dovranno essere comunicate alla madre entro il 15 maggio di ciascun anno. Nelle settimane prescelte il padre potrà organizzare un viaggio con la bambina. Possibilità per la madre, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, di organizzare un viaggio con la bambina della durata massima di una settimana: la settimana eventualmente prescelta dovrà essere comunicata al padre entro il 15 maggio.
12. Il sig si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti della signor CP_1 Pt_1
ed a nulla pretendere dalla stessa, a qualsiasi titolo, per i fatti per i quali l'ha sporta.
13. Le spese di causa si intendono compensate tra le parti.” R.G. 14340/2024
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione presentato da contro Parte_1 Controparte_1
in data 18.07.2024;
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 11.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Cavarzere in data 18.06.2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Cavarzere dell'anno 2016, alla Parte I, atto n. 7;
considerato che
le parti – dopo un rinvio dell'udienza del 14.01.2025 – all'udienza di prima comparizione del 10.04.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso in data 14.04.2025, parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che
le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi,
rispondenti all'interesse della figlia minore ( nata a [...] il [...]); Persona_1
ritenuto che, con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
ritenuto che
, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
R.G. 14340/2024
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Cavarzere, in data 18.06.2016, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio Comune di Cavarzere dell'anno 2016, alla Parte I, atto n. 7;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero