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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3157 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cervinara (AV) alla via Roma n. C.F._2
20 presso lo studio dell'avv. Sergio Clemente, dal quale sono rappresentati e difesi, in forza di procure in atti ed indirizzo pec in atti
- OPPONENTI -
e
(p. iva ) e per essa quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata come da indirizzi pec in atti presso lo studio in La Spezia (SP) degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
1 - OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
* * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 529/2019, notificato in data 9.5.2019, il Tribunale di
Avellino su istanza dell' e per essa quale procuratore Controparte_1 CP_2
cessionaria del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione di ex artt. 1 e
[...]
4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, ingiungeva a e Parte_1
–debitore principale e garante- il pagamento della somma di € Parte_2
16.444,48, oltre interessi moratori e spese di procedura. Il credito preteso dall'opposta era riferito al contratto di prestito personale indicato in atti stipulato con la Parte_3
in data 11.12.2013 per l'importo di € 16.821,00 da restituire in 120 rate con
[...]
decorrenza dal 12.1.2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la società intimante formulando opposizione avverso
[...] il predetto decreto ingiuntivo e chiedendone la revoca e/o l'annullamento. Gli opponenti lamentavano: l'incertezza del credito e la conseguente inesistenza dello stesso, perché la certificazione depositata ex art. 50 d.lgs. 385/1993 non costituiva idonea prova del credito in assenza del deposito degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto;
-
l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la necessità di ricalcolare l'addebito di somme quali interessi ultralegali, spese assicurative ed di altra tipologica, che avevano causato una lievitazione del credito e inciso sul TEG pattuito.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, di cui rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto. Assumeva, in particolare, la mancata contestazione della stipulazione del contratto, dell'erogazione della somma finanziata, dell'inadempimento dell'obbligazione gravate sugli opponenti e delle singole voci del conto analitico certificato ex art. 50 TUB.
2 In via istruttoria veniva disposta CTU contabile.
Indi, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va detto che non ha pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda sottesa alla proposizione del decreto ingiuntivo, per l'omessa attivazione della procedura di mediazione da parte dell'opposta.
Invero, è emerso che tale procedura è stata attivata dagli opponenti e si è conclusa con un verbale negativo di mediazione in data 22.12.2020, come emerge dal contenuto del verbale versato in atti e dalla dichiarazione effettuata dal Mediatore in data 27.1.20.
Dunque, la condizione di procedibilità contestata può dirsi esistente.
Passando all'esame del merito della controversia, giova rilevare, in punto di fatto, che, come posto in luce dalla difesa dell'opposta, risultano pacifiche e non contestate, oltre che ampiamente provate documentalmente, le circostanze afferenti la stipulazione del contratto di finanziamento indicato in atti e l'avvenuta esecuzione dello stesso con erogazione della somma finanziata e parziale pagamento delle rate previste nel contratto stesso.
La prima contestazione sollevata dagli opponenti riguarda l'inidoneità ai sensi dell'art. 633 c.p.c. della documentazione (certificazione del credito ex art. 50 TUB) depositata dall'opposta al momento della presentazione del ricorso monitorio a fornire la prova del credito.
Orbene, nel presente giudizio a cognizione piena, l'eventuale inidoneità di siffatta documentazione non ha rilievo ai fini della decisione.
3 In punto di diritto, infatti, costituisce principio pacifico quello per cui “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass., n. 9927/2004).
La seconda contestazione sollevata dagli opponenti riguarda la necessità di verificare l'applicazione di spese di varia natura ed interessi ultralegali, che illegittimamente avrebbero inciso notevolmente sul costo del finanziamento, determinandone una parziale nullità.
Orbene, tale contestazione ha reso necessaria una ricostruzione completa da punto di vista contabile del rapporto contrattuale in esame tramite CTU contabile, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal Giudicante, in quanto fondate su attenta e scrupolosa indagine contabile e su motivazione parimenti condivisibile, esaustiva immune da vizi logici. Del resto, nessuna delle parti ha inteso sollevare osservazioni alle conclusioni del CTU.
E' emerso, in particolare che il TAEG pattuito nel contratto in lite è difforme da quello in concreto applicato.
Il TAEG ricalcolato dal CTU, infatti, è risultato essere pari al 15,14%; invece, quello pattuito nel contratto era pari al 14,48%.
Tale discrasia è stata determinata dall'incidenza delle spese connesse all'erogazione del finanziamento ed, in particolare, delle spese assicurative, che sono risultate pari ad €
1.521,60 (cfr. CTU in atti).
4 Priva di pregio è la difesa dell'opposta, secondo cui le spese assicurative non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del TAEG, in quanto il contratto di assicurazione stipulato era meramente facoltativo.
Al riguardo si osserva che, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, le spese assicurative non possono considerarsi facoltative. Anzi depongono, in via presuntiva, per il carattere obbligatorio della relativa spesa le seguenti significative circostanze univoche e concordanti: il fatto che il relativo contratto venga stipulato contestualmente alla stipulazione del finanziamento e il fatto che la società di finanziamento, che predispone su propri moduli prestampati il contratto di finanziamento in abbinamento a quello di assicurazione, pur qualificando l'assicurazione facoltativa (cfr. clausola del contratto in atti) non prevede una specifica opzione nei predetti moduli che consenta ai clienti di non sottoscrivere contestualmente anche il contratto di assicurazione (cfr. Trib. Tivoli 17.6.20; Trib. Pescara 557/2019).
Dall'accertata discrasia tra il TAEG pattuito e quello effettivo, discende, in forza del chiaro disposto dell'art. 125 bis TUB commi 6 e 7, la nullità delle clausole relative al TAEG e agli interessi di mora. Il contratto rimane valido ed efficace nel resto.
Il CTU, quindi, ha correttamente rideterminato, il TAEG applicando il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, in conformità all'art. 125 bis co. 7 lett. a) cit., che espressamente prevede come nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di interessi.
A seguito del ricalcolo effettuato dal CTU, è emerso che il credito dell'opposta al momento dell'emanazione del decreto ingiuntivo ammontava, quindi, alla minor somma di € 13.400,71, somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato.
Non di meno, avendo accertato nel presente giudizio a cognizione piena l'esistenza di un credito vantato dall'opposta, gli opponenti devono comunque essere condannati al pagamento del relativo importo.
5 In considerazione dei motivi della decisione (valutando, in particolare, l'esistenza di un credito in favore dell'opposta in misura inferiore a quella indicata nel ricorso per decreto), si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione di metà e per porre le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna per il medesimo principio.
Per la restante metà le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico degli opponenti nella misura che si liquida, unitamente a quelle della fase monitoria (che sono dovute atteso il mero accertamento di un credito inferiore), in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
13.400,71, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della messa in mora all'effettivo soddisfo;
Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio in ragione del 50% e pone le spese delle due CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della restante metà delle spese di lite e delle intere spese della fase monitoria, che liquida in €
4.650,00 (di cui € 500,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi della fase monitoria), oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, in data 20.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
6
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3157 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cervinara (AV) alla via Roma n. C.F._2
20 presso lo studio dell'avv. Sergio Clemente, dal quale sono rappresentati e difesi, in forza di procure in atti ed indirizzo pec in atti
- OPPONENTI -
e
(p. iva ) e per essa quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata come da indirizzi pec in atti presso lo studio in La Spezia (SP) degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
1 - OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
* * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 529/2019, notificato in data 9.5.2019, il Tribunale di
Avellino su istanza dell' e per essa quale procuratore Controparte_1 CP_2
cessionaria del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione di ex artt. 1 e
[...]
4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, ingiungeva a e Parte_1
–debitore principale e garante- il pagamento della somma di € Parte_2
16.444,48, oltre interessi moratori e spese di procedura. Il credito preteso dall'opposta era riferito al contratto di prestito personale indicato in atti stipulato con la Parte_3
in data 11.12.2013 per l'importo di € 16.821,00 da restituire in 120 rate con
[...]
decorrenza dal 12.1.2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la società intimante formulando opposizione avverso
[...] il predetto decreto ingiuntivo e chiedendone la revoca e/o l'annullamento. Gli opponenti lamentavano: l'incertezza del credito e la conseguente inesistenza dello stesso, perché la certificazione depositata ex art. 50 d.lgs. 385/1993 non costituiva idonea prova del credito in assenza del deposito degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto;
-
l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la necessità di ricalcolare l'addebito di somme quali interessi ultralegali, spese assicurative ed di altra tipologica, che avevano causato una lievitazione del credito e inciso sul TEG pattuito.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, di cui rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto. Assumeva, in particolare, la mancata contestazione della stipulazione del contratto, dell'erogazione della somma finanziata, dell'inadempimento dell'obbligazione gravate sugli opponenti e delle singole voci del conto analitico certificato ex art. 50 TUB.
2 In via istruttoria veniva disposta CTU contabile.
Indi, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va detto che non ha pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda sottesa alla proposizione del decreto ingiuntivo, per l'omessa attivazione della procedura di mediazione da parte dell'opposta.
Invero, è emerso che tale procedura è stata attivata dagli opponenti e si è conclusa con un verbale negativo di mediazione in data 22.12.2020, come emerge dal contenuto del verbale versato in atti e dalla dichiarazione effettuata dal Mediatore in data 27.1.20.
Dunque, la condizione di procedibilità contestata può dirsi esistente.
Passando all'esame del merito della controversia, giova rilevare, in punto di fatto, che, come posto in luce dalla difesa dell'opposta, risultano pacifiche e non contestate, oltre che ampiamente provate documentalmente, le circostanze afferenti la stipulazione del contratto di finanziamento indicato in atti e l'avvenuta esecuzione dello stesso con erogazione della somma finanziata e parziale pagamento delle rate previste nel contratto stesso.
La prima contestazione sollevata dagli opponenti riguarda l'inidoneità ai sensi dell'art. 633 c.p.c. della documentazione (certificazione del credito ex art. 50 TUB) depositata dall'opposta al momento della presentazione del ricorso monitorio a fornire la prova del credito.
Orbene, nel presente giudizio a cognizione piena, l'eventuale inidoneità di siffatta documentazione non ha rilievo ai fini della decisione.
3 In punto di diritto, infatti, costituisce principio pacifico quello per cui “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass., n. 9927/2004).
La seconda contestazione sollevata dagli opponenti riguarda la necessità di verificare l'applicazione di spese di varia natura ed interessi ultralegali, che illegittimamente avrebbero inciso notevolmente sul costo del finanziamento, determinandone una parziale nullità.
Orbene, tale contestazione ha reso necessaria una ricostruzione completa da punto di vista contabile del rapporto contrattuale in esame tramite CTU contabile, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal Giudicante, in quanto fondate su attenta e scrupolosa indagine contabile e su motivazione parimenti condivisibile, esaustiva immune da vizi logici. Del resto, nessuna delle parti ha inteso sollevare osservazioni alle conclusioni del CTU.
E' emerso, in particolare che il TAEG pattuito nel contratto in lite è difforme da quello in concreto applicato.
Il TAEG ricalcolato dal CTU, infatti, è risultato essere pari al 15,14%; invece, quello pattuito nel contratto era pari al 14,48%.
Tale discrasia è stata determinata dall'incidenza delle spese connesse all'erogazione del finanziamento ed, in particolare, delle spese assicurative, che sono risultate pari ad €
1.521,60 (cfr. CTU in atti).
4 Priva di pregio è la difesa dell'opposta, secondo cui le spese assicurative non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del TAEG, in quanto il contratto di assicurazione stipulato era meramente facoltativo.
Al riguardo si osserva che, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, le spese assicurative non possono considerarsi facoltative. Anzi depongono, in via presuntiva, per il carattere obbligatorio della relativa spesa le seguenti significative circostanze univoche e concordanti: il fatto che il relativo contratto venga stipulato contestualmente alla stipulazione del finanziamento e il fatto che la società di finanziamento, che predispone su propri moduli prestampati il contratto di finanziamento in abbinamento a quello di assicurazione, pur qualificando l'assicurazione facoltativa (cfr. clausola del contratto in atti) non prevede una specifica opzione nei predetti moduli che consenta ai clienti di non sottoscrivere contestualmente anche il contratto di assicurazione (cfr. Trib. Tivoli 17.6.20; Trib. Pescara 557/2019).
Dall'accertata discrasia tra il TAEG pattuito e quello effettivo, discende, in forza del chiaro disposto dell'art. 125 bis TUB commi 6 e 7, la nullità delle clausole relative al TAEG e agli interessi di mora. Il contratto rimane valido ed efficace nel resto.
Il CTU, quindi, ha correttamente rideterminato, il TAEG applicando il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, in conformità all'art. 125 bis co. 7 lett. a) cit., che espressamente prevede come nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di interessi.
A seguito del ricalcolo effettuato dal CTU, è emerso che il credito dell'opposta al momento dell'emanazione del decreto ingiuntivo ammontava, quindi, alla minor somma di € 13.400,71, somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato.
Non di meno, avendo accertato nel presente giudizio a cognizione piena l'esistenza di un credito vantato dall'opposta, gli opponenti devono comunque essere condannati al pagamento del relativo importo.
5 In considerazione dei motivi della decisione (valutando, in particolare, l'esistenza di un credito in favore dell'opposta in misura inferiore a quella indicata nel ricorso per decreto), si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione di metà e per porre le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna per il medesimo principio.
Per la restante metà le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico degli opponenti nella misura che si liquida, unitamente a quelle della fase monitoria (che sono dovute atteso il mero accertamento di un credito inferiore), in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
13.400,71, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della messa in mora all'effettivo soddisfo;
Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio in ragione del 50% e pone le spese delle due CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della restante metà delle spese di lite e delle intere spese della fase monitoria, che liquida in €
4.650,00 (di cui € 500,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi della fase monitoria), oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, in data 20.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
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