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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, RA PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv. Cristiana CORNACCHIONE e Parte_1
LE IO ON presso cui è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
ON ST
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la ricorrente , in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001707078, con la quale le è stato intimato il pagina 1 di 5 pagamento della somma di € 21.273,39, oltre per spese, per l'omesso versamento, quale legale rappresentante della delle Controparte_2 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017, accertato con atto prot.
.1900.08/05/2019.0056873 dell' 8/05/2019. CP_1
Sosteneva la ricorrente il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n.689/81; eccepiva, inoltre, la decadenza dall'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.46/99.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, declaratoria di intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata per violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81.
Si costituiva l' , rimarcando la restando la rituale notifica dell'atto di accertamento prot. CP_1
.1900.08/05/2019.0056873, prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando CP_1 che, in seguito ad ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l'ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti CP_1 interpretazioni in materia, nonché in considerazione dell'infondatezza della censura di decadenza pure sollevata dalla ricorrente.
Parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali, in ragione del principio di causalità, individuando nell la parte che aveva dato causa al giudizio. CP_1
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice pagina 2 di 5 accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
_____
Nel caso in esame, visto quanto sopra indicato -e come richiesto concordemente dalle parti- risulta pacificamente cessata la materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela della ordinanza ingiunzione effettuato dall' in data 16.04.2025. CP_1
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali.
Reputa il Tribunale che le spese processuali debbano essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, sussistendo giustificate ragioni per la compensazione nella indicata misura e, per il resto, debbano essere poste a carico dell' , secondo il principio di soccombenza CP_1 virtuale.
Si osserva in proposito che:
1.l'annullamento della ordinanza ingiunzione è avvenuto dopo il deposito del ricorso, come sopra indicato;
2.nel provvedimento di annullamento si legge espressamente che “Dalle verifiche condotte è emerso che la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; nel caso in esame, quindi, risultava l'applicabilità della L. n. 689/1981 e, quindi, l'eccezione - sollevata da parte opponente- di decadenza dell' resistente dal potere di sanzionatorio CP_1 ex art. 14, II comma della L. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle impugnate ordinanze-ingiunzione, risultava fondata;
3.sul punto, inoltre, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981; pagina 3 di 5 4.quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza;
5.deve pure rimarcarsi che il legislatore, più di recente, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo, però, ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023"
- ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario,
l'applicabilità per il passato.
Può quindi affermarsi che la questione di diritto relativa alla applicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, quando è avvenuta la contestazione, oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza).
Proprio alla luce di tale circostanza, ed in ragione della diligente condotta processuale dell'ente, che ha annullato in autotutela l'ordinanza, così evitando lungaggini processuali, sussistono valide ragioni per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite, che, per il resto, per tutte le altre ragioni indicate, vanno poste a carico dell' . CP_1
Alla luce di quanto appena esposto, le spese processuali (da liquidarsi in dispositivo, da parametrarsi ai valori minimi, fase introduttiva e decisionale, con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, vista la tipologia di decisione resa) devono essere compensate nella misura di 1/3 e, per il residuo, secondo il principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro RA PREVIATI, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna l al pagamento CP_1 delle spese processuali residue in favore di , spese che liquida in Parte_1 detta proporzione in euro 680,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, e in euro 118,00 per esborsi, con distrazione.
Campobasso, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA TI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, RA PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv. Cristiana CORNACCHIONE e Parte_1
LE IO ON presso cui è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
ON ST
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la ricorrente , in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001707078, con la quale le è stato intimato il pagina 1 di 5 pagamento della somma di € 21.273,39, oltre per spese, per l'omesso versamento, quale legale rappresentante della delle Controparte_2 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017, accertato con atto prot.
.1900.08/05/2019.0056873 dell' 8/05/2019. CP_1
Sosteneva la ricorrente il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n.689/81; eccepiva, inoltre, la decadenza dall'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.46/99.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, declaratoria di intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata per violazione dell'art. 14 della l. n. 689/81.
Si costituiva l' , rimarcando la restando la rituale notifica dell'atto di accertamento prot. CP_1
.1900.08/05/2019.0056873, prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando CP_1 che, in seguito ad ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l'ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti CP_1 interpretazioni in materia, nonché in considerazione dell'infondatezza della censura di decadenza pure sollevata dalla ricorrente.
Parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali, in ragione del principio di causalità, individuando nell la parte che aveva dato causa al giudizio. CP_1
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice pagina 2 di 5 accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
_____
Nel caso in esame, visto quanto sopra indicato -e come richiesto concordemente dalle parti- risulta pacificamente cessata la materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela della ordinanza ingiunzione effettuato dall' in data 16.04.2025. CP_1
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali.
Reputa il Tribunale che le spese processuali debbano essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, sussistendo giustificate ragioni per la compensazione nella indicata misura e, per il resto, debbano essere poste a carico dell' , secondo il principio di soccombenza CP_1 virtuale.
Si osserva in proposito che:
1.l'annullamento della ordinanza ingiunzione è avvenuto dopo il deposito del ricorso, come sopra indicato;
2.nel provvedimento di annullamento si legge espressamente che “Dalle verifiche condotte è emerso che la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; nel caso in esame, quindi, risultava l'applicabilità della L. n. 689/1981 e, quindi, l'eccezione - sollevata da parte opponente- di decadenza dell' resistente dal potere di sanzionatorio CP_1 ex art. 14, II comma della L. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle impugnate ordinanze-ingiunzione, risultava fondata;
3.sul punto, inoltre, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981; pagina 3 di 5 4.quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza;
5.deve pure rimarcarsi che il legislatore, più di recente, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo, però, ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023"
- ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario,
l'applicabilità per il passato.
Può quindi affermarsi che la questione di diritto relativa alla applicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, quando è avvenuta la contestazione, oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza).
Proprio alla luce di tale circostanza, ed in ragione della diligente condotta processuale dell'ente, che ha annullato in autotutela l'ordinanza, così evitando lungaggini processuali, sussistono valide ragioni per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite, che, per il resto, per tutte le altre ragioni indicate, vanno poste a carico dell' . CP_1
Alla luce di quanto appena esposto, le spese processuali (da liquidarsi in dispositivo, da parametrarsi ai valori minimi, fase introduttiva e decisionale, con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, vista la tipologia di decisione resa) devono essere compensate nella misura di 1/3 e, per il residuo, secondo il principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro RA PREVIATI, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna l al pagamento CP_1 delle spese processuali residue in favore di , spese che liquida in Parte_1 detta proporzione in euro 680,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, e in euro 118,00 per esborsi, con distrazione.
Campobasso, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA TI
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