Articolo 5 della Legge 2 marzo 1998, n. 33
Articolo 4Articolo 6
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21 marzo 1998
Art. 5. 1. La commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, puo' avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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