Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 05/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 46/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AS LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LL AN Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 61986/PM del registro di segreteria, proposto da:
omissis, maresciallo capo dei Carabinieri in congedo, nato a [...] l’omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Salvia - elettivamente domiciliato in Roma, Via Fiume Bianco, n. 130, presso lo studio dell’avv. Graziano Salvia -
pec: salvia.graziano@cert.ordineavvocatipotenza.it, in forza di procura speciale stesa in calce all’atto di appello, dichiarando di volere ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it
- appellante;
nei confronti di
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, in persona del Direttore generale - dott.ssa AR LE TO (c.f. [...]) - elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell’Esercito, n. 178-186. p.e.c.
previmil@postacert.difesa.it - appellato;
avverso la sentenza n. 482/2024 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Regione Campania, depositata il 26.09.2024;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita AR Dina Cerroni, il relatore cons. LL Scandurra, l’avv. Antonio Salvia, per l’appellante omissis e la dott.ssa AR Luisa Margherita Guttuso, su delega del Direttore generale, per il Ministero della difesa.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 482/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Campania dichiarava inammissibile, in applicazione del principio del ne bis in idem, ex artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c, il ricorso proposto da omissis, maresciallo capo dei Carabinieri in congedo assoluto per infermità dal 27/05/2003, avverso il D.M. n. 810 del 17/05/2007, con il quale gli era stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Disturbo depressivo situazionale di tipo grave" e contestualmente concessa la pensione privilegiata
ordinaria di 7^ ctg. tabella A per le infermità "Gastrite cronica" e "Bronchite cronica”. Compensava le spese di lite.
La sentenza qui impugnata ricostruiva i termini della vicenda, evidenziando quanto segue.
Avverso una prima sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania la n. 690/2016, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso dell’odierno appellante ed erroneamente riconosciuto all’istante il diritto a pensione privilegiata ordinaria di 1^ categoria (anziché di 5^ categoria, come indicato dall'UML del Ministero della Salute in sede di parere medico legale), il giudice di appello, con sentenza della Terza Sezione giurisdizionale n. 480/2017, aveva annullato la sentenza del giudice monocratico delle pensioni n. 690/2016 e rimesso gli atti al primo giudice in diversa composizione per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.
Il giudizio veniva riassunto dal Ministero della Difesa e il giudice delle pensioni con sentenza n. 397/2023 dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'assenza, a partire dalla notifica dell'atto di riassunzione, di qualsivoglia atto o attività processuali idonei a comprovare l'attualità dell'interesse alla coltivazione della domanda, unitamente alla mancata partecipazione alle udienze dibattimentali.
L’esponente impugnava nuovamente il D.M. n. 810 del 17/05/2007 per il riconoscimento dell’infermità "Sindrome depressiva grave con ansia reattiva a decorso cronico".
Con la gravata sentenza, la n. 482/2024, il giudice delle pensioni, in accoglimento della pregiudiziale eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione della Difesa, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’esponente in applicazione del principio del ne bis in idem, stante l’identità degli elementi soggettivi, afferenti alle parti processuali, e degli elementi oggettivi, e cioè il petitum (riconoscimento dei diritto a pensione privilegiata anche per dipendenza dal servizio della patologia psichica sofferta dal omissis)
e la causa petendi (presunta sussistenza dei presupposti per ottenere tale riconoscimento) tra il giudizio così instaurato e quello conclusosi con sentenza passata in giudicato della Sezione giurisdizionale campana n. 397/2023 (che ha affermato "improcedibilità dell'atto di riassunzione presentato dal Ministero della Difesa”).
Avverso la sentenza n. 482/2024 omissis proponeva appello. Con un unico ed articolato motivo di gravame lamentava “Violazione degli articoli 310 c.p.c., 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. - Erronea declaratoria della sussistenza di giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 393/2023 (rectius n. 397/2023)
della Corte dei conti Sezione giurisdizionale Campania - Insussistenza della preclusione per inesistenza di un giudicato di merito in conferenza del richiamo al principio del ne bis in idem - Erroneità ed ingiustizia della decisione”.
Si costituiva il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto dell’appello per violazione del principio del ne bis in idem; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l’applicazione della prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2 della legge n. 428/1985, per i ratei pensionistici precedentemente maturati. Nello specifico, il Dicastero precisava che la sentenza n. 397/2023 non aveva definito il giudizio con una declaratoria di
“estinzione” del processo, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., avendo rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero della Difesa – parte riassuntrice – potesse essere causa di “improcedibilità” del ricorso.
In replica alle osservazioni del Ministero, l’appellante depositava note difensive, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rimettere gli atti al primo giudice in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.
All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Con la sentenza, qui gravata, il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso proposto dall’odierno appellante inammissibile in applicazione del principio del ne bis in idem, ostativo alla proposizione di successivi ricorsi aventi il medesimo oggetto e tendenti al riconoscimento di quanto già negato con precedente sentenza.
Il giudice di prima istanza ha nello specifico ritenuto che tra il giudizio sottoposto al suo esame e quello conclusosi con sentenza passata in giudicato della Sezione giurisdizionale campana n. 397/2023 (che ha affermato la
"improcedibilità dell'atto di riassunzione presentato dal Ministero della Difesa”) vi fosse identità di petitum e di causa petendi.
Avverso tale decisione propone appello l’interessato, già titolare di pensione di 7^ categoria, chiedendo che gli fosse riconosciuto, nei termini indicati dall’UML del Ministero della Salute con parere medico legale del 14.04.2016, il diritto a migliore classifica della pensione in godimento per l’infermità "Sindrome depressiva grave con ansia reattiva a decorso cronico",
fino a quel momento non (positivamente) valutata a fini pensionistici.
In sintesi, con l’odierno gravame l’appellante contesta la sentenza n.
482/2024 per avere il giudice di primo grado confuso l’identità dei presupposti
(il petitum e la causa petendi) con il giudicato, che, per principio incontestato, presuppone una statuizione di merito che abbia deciso sull'attribuzione del bene della vita oggetto di domanda giudiziale e non è mai configurabile laddove il giudizio si sia concluso con una decisione in rito preclusiva della cognizione del merito.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, una pronuncia di rito può dar luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale, nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre né sul piano oggettivo, né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale, ex art. 2909 cod. civ. e non preclude affatto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,
16/04/2019, 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110; Cass. Sez. III, ord., 24/07/2024, n. 20636).
La declaratoria di improcedibilità non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla (sottostante) pretesa (migliore classifica del diritto a pensione) fatta valere.
La definizione in rito del primo giudizio non consente di ritenere preclusa da giudicato esterno una nuova domanda o azione per il riconoscimento del diritto sostanziale fatto valere in giudizio; è noto, infatti, che il diritto a pensione è imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione i ratei, previa tempestiva e formale eccezione da parte dell'amministrazione.
È dunque errato ritenere, con il primo giudice, che l'odierna domanda sia preclusa da un giudicato in rito, che non ha in alcun modo provveduto sul merito della spettanza del beneficio richiesto.
Le pronunce su questioni processuali sono in effetti suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo
(cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio; tali decisioni definiscono il giudizio in via solo processuale, senza conoscere del merito del giudizio o attribuire alla decisione autorità di cosa giudicata in senso sostanziale.
Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’atto di appello debba essere accolto, con rimessione, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., del giudizio al primo giudice in diversa composizione, affinché si pronunci sul merito e sulle spese anche di appello.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 61986 del ruolo generale promosso da omissis con rimessione della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunci, ex art. 199 c.g.c., per l’ulteriore prosieguo del giudizio anche con riferimento alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to LL AN
IL PRESIDENTE
f.to AS LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05/03/2026 Il DIRIGENTE
AS BI
f.to AR OR TA