CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8938 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23111-2018 proposto da: PR ME, PR ER, in proprio e nella qualità di eredi di RI CA, rappresentate e difese dagli avvocati LUIGI AMBROSIO, EMILIO IOVINO;
- ricorrenti -
OP VE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI TOSCANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3366/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. IU SC. viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8938 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: SC IU Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 4 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino il quale ha chiesto, in tesi, la rimessione della causa al giudice di primo grado;
in ipotesi, l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Toscano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA RI CA, RI ME e RI TE hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Nola CO ER, esponendo di avere conferito a AS EP una procura irrevocabile a vendere terreni di loro proprietà; che il AS, in forza della procura, aveva poi venduto i terreni alla convenuta CO ER. Chiedevano dichiararsi la nullità della procura per illiceità della causa e in subordine facevano valere l’annullabilità della stessa procura, assumendo che la volontà negoziale fu estorta con violenza e minaccia. Chiedevano ancora, in conseguenza della nullità o dell’annullamento della procura, accertarsi la nullità della compravendita conclusa in loro nome dal AS con la CO. CO ER, costituitasi, resisteva alla domanda, chiedendo in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento della stessa domanda, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e per i lavori effettuati negli immobili alienati. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda volta a far accertare e dichiarare l’invalidità della procura, in quanto proposta nei confronti di soggetto non legittimato: il terzo contraente e non il procuratore e, nel nostro caso, gli eredi di 3 di 4 lui, essendo il AS nel frattempo deceduto. Secondo la Corte d’appello l’inammissibilità della domanda relativa alla procura importava, a sua volta, l’inammissibilità della domanda di nullità della compravendita, intercorsa fra il AS e la CO, trattandosi di domanda formulata sul presupposto della invalidità della procura Per la cassazione della sentenza RI TE e RI ME, anche in qualità di eredi di RI CA, hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo. CO ER ha resistito con controricorso. La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa alla pubblica udienza. I ricorrenti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102 e 163 c.p.c. Si sostiene che il procuratore era deceduto e che i suoi eredi non avevano interesse a resistere in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, da identificarsi nel diritto di proprietà degli attori sui fondi alienati dal procuratore. Il ricorso è fondato. Il principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte esclude che la domanda, con la quale si impugni un contratto concluso dal rappresentante in forza di procura di cui l’attore denunci la nullità, abbia come legittimato passivo o litisconsorte necessario anche il supposto falso rappresentante. Questo diviene litisconsorte processuale se in quanto sia stato originariamente chiamato nel giudizio: diversamente, se la domanda sia stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti del terzo contraente, non ci sono ragioni che giustifichino l’esigenza del necessario coinvolgimento nel 4 di 4 processo del falso rappresentante, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo Cass. n. 41438//2021). La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio, in quanto ha ritenuto che oggetto immediato del giudizio fosse l’accertamento della nullità della procura, non considerando che la questione riguardante la rappresentanza costituiva l'oggetto di un accertamento incidentale, richiesto in funzione strumentale rispetto alla domanda volta a fare accertare l’inefficacia del contratto concluso in forza della procura. In definitiva, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini l’atto di impugnazione. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
OP VE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI TOSCANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3366/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. IU SC. viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8938 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: SC IU Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 4 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino il quale ha chiesto, in tesi, la rimessione della causa al giudice di primo grado;
in ipotesi, l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Toscano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA RI CA, RI ME e RI TE hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Nola CO ER, esponendo di avere conferito a AS EP una procura irrevocabile a vendere terreni di loro proprietà; che il AS, in forza della procura, aveva poi venduto i terreni alla convenuta CO ER. Chiedevano dichiararsi la nullità della procura per illiceità della causa e in subordine facevano valere l’annullabilità della stessa procura, assumendo che la volontà negoziale fu estorta con violenza e minaccia. Chiedevano ancora, in conseguenza della nullità o dell’annullamento della procura, accertarsi la nullità della compravendita conclusa in loro nome dal AS con la CO. CO ER, costituitasi, resisteva alla domanda, chiedendo in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento della stessa domanda, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e per i lavori effettuati negli immobili alienati. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda volta a far accertare e dichiarare l’invalidità della procura, in quanto proposta nei confronti di soggetto non legittimato: il terzo contraente e non il procuratore e, nel nostro caso, gli eredi di 3 di 4 lui, essendo il AS nel frattempo deceduto. Secondo la Corte d’appello l’inammissibilità della domanda relativa alla procura importava, a sua volta, l’inammissibilità della domanda di nullità della compravendita, intercorsa fra il AS e la CO, trattandosi di domanda formulata sul presupposto della invalidità della procura Per la cassazione della sentenza RI TE e RI ME, anche in qualità di eredi di RI CA, hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo. CO ER ha resistito con controricorso. La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa alla pubblica udienza. I ricorrenti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102 e 163 c.p.c. Si sostiene che il procuratore era deceduto e che i suoi eredi non avevano interesse a resistere in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, da identificarsi nel diritto di proprietà degli attori sui fondi alienati dal procuratore. Il ricorso è fondato. Il principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte esclude che la domanda, con la quale si impugni un contratto concluso dal rappresentante in forza di procura di cui l’attore denunci la nullità, abbia come legittimato passivo o litisconsorte necessario anche il supposto falso rappresentante. Questo diviene litisconsorte processuale se in quanto sia stato originariamente chiamato nel giudizio: diversamente, se la domanda sia stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti del terzo contraente, non ci sono ragioni che giustifichino l’esigenza del necessario coinvolgimento nel 4 di 4 processo del falso rappresentante, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo Cass. n. 41438//2021). La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio, in quanto ha ritenuto che oggetto immediato del giudizio fosse l’accertamento della nullità della procura, non considerando che la questione riguardante la rappresentanza costituiva l'oggetto di un accertamento incidentale, richiesto in funzione strumentale rispetto alla domanda volta a fare accertare l’inefficacia del contratto concluso in forza della procura. In definitiva, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini l’atto di impugnazione. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda