Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio in ordine al parere obbligatorio per il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- dell'obbligo di provvedervi e per l'ordine di rilascio di detto parere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RO AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il ricorrente, cittadino nigeriano titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale dd. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria, con scadenza prevista al 10.05.2024, mediante l’articolazione di plurimi motivi di diritto, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dalla Questura di Reggio Calabria ed ancor prima dalla Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone, in ordine all’istanza di rinnovo del titolo in questione, tempestivamente presentata in data -OMISSIS- ma rimasta inevasa (pratica di rinnovo nr. -OMISSIS-);
2. Con memoria depositata in data 28.12.2025, il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone - dopo aver evidenziato che quest’ultima, in data 5/12/2025, ha espresso parere favorevole al rinnovo della protezione speciale ex art. 8 CEDU, comunicandolo sia al ricorrente che alla Questura di Reggio Calabria, per il seguito di competenza - hanno chiesto il rigetto del ricorso, stante la pretesa tempestività dell’ agere pubblico rispetto ai termini di conclusione del procedimento.
3. Con memoria depositata in data 16.01.2026, il ricorrente, preso atto della sopravvenuta adozione del parere favorevole da parte della summenzionata Commissione, ha dichiarato che la propria pretesa è stata pienamente soddisfatta, così da rendere inutile la prosecuzione della causa e privo di utilità l'esito giudiziale, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e liquidazione delle spese di lite, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
4. In occasione della camera di consiglio del 28.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Vi è prova, agli atti del giudizio, della sopravvenuta adozione, da parte della Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone, del parere favorevole al rinnovo della protezione speciale, ex art. 8 CEDU, in favore del ricorrente.
Tuttavia, attesa la mancata dimostrazione dell’effettiva conclusione del procedimento, mediante il rilascio del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, da parte della competente Questura, non può dirsi che la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta.
5.1 Di talché la richiesta da questi formulata, nel senso della declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere intesa quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito.
6. Il ricorso è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese, tenuto conto della natura della res controversa , possono essere integralmente compensate tra le parti.
8. Sussistono i presupposti per l’ammissione definitiva di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente, in via definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente
RO AZ, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AZ | TE NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.