Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2024, proposto da
EP Di PE, nato a [...] il [...]; AN Di PE, nato a [...] il [...]; MA D’Agati, nata a [...] il [...]; EP LO, nato a [...] il [...]; MA LO, nata a [...] il [...]; GN NI, nato a [...] il [...]; LU NI, nato a [...] il [...]; ZO NI, nato a [...] il [...]; OS De Lisi, nata a [...] il [...]; AN NI, nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dal Prof. avv. Salvatore Raimondi e dal Prof. avv. LU Raimondi, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. Abela n. 10;
contro
Comune di Villabate, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. Leopardi n. 23;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del provvedimento del 17.10.2023 avente ad oggetto: “Piano di cessione aree, ai sensi dell’art. 57 nelle N.T.A. del P.R.G. vigente, inerente il Piano Particolareggiato Attuativo di iniziativa privata, denominato Palagonia 2 – provvedimento finale diniego” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabate;
Vista la dichiarazione versata in atti il 26.04.2024, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Raimondi per i ricorrenti ed avvocato Trovato per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che i ricorrenti, agendo collettivamente, hanno domandato a questo Tribunale l’annullamento dell’atto specificato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Villabate e del Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 2 maggio 2007 di “Approvazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento edilizio del Comune di Villabate”; eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità manifesta ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 legge reg. 13 agosto 2020, n. 19; eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità manifesta ;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Villabate; eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità manifesta sotto altro profilo ;
Ritenuto che con separata istanza, versata in atti il 26.04.2024, i medesimi ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale l’adozione di opportune misure cautelari ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo sia in fatto che in diritto;
Ritenuto che, ad esito della camera di consiglio del 22.05.2024, è stata pronunciata l’ordinanza cautelare n. 230/2024, di rigetto della suddetta istanza cautelare, con contestuale condanna dei ricorrenti alle spese della fase cautelare;
Ritenuto che con memoria versata in atti il 26.04.2024 i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più alcun interesse alla decisione dell’odierno ricorso;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto d’interesse delle parti alla sua decisione;
Considerato che sussistono ragioni sufficienti per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio (ad eccezione di quelle già liquidate con la prefata ordinanza cautelare n. 230/2024) vista la non particolare complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO