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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1672 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1672 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LEPORE SARA ( CodiceFiscale_2
e ta in BULGARIA il 29/03/1985 (C.F. Parte_2 io dell'Avv. LEPORE SARA (C.F. C.F._3
C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Parte_2
relativa al matrimonio celebrato in data 19.09.2015, a Saludecio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 13.10.2016 e
5.01.2019 e, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-viste, inoltre, le note depositate in data 24.02.2025 con le quali le parti meglio precisavano alcuni aspetti relativi al mantenimento delle minori da parte del padre;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e della massima collaborazione e lealtà nell'interesse preminente delle figlie.
2) Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso la Per_1 Per_2
madre, con residenza anagrafica nella casa familiare sita a Rimini in via Reno n. 15 int. 11. Stante
l'allontanamento del padre dal luogo di residenza delle minori e la decisione del medesimo di stabilirsi in Bulgaria, i genitori concordano che la madre potrà assumere tutte le decisioni inerenti alle attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie (ad es. iscrizioni scolastiche, uscite e gite scolastiche, viaggi di istruzione, campi scuola, ecc.), o relative a questioni urgenti, non procrastinabili ed anche di salute (ad es. sottoscrizione del consenso informato, scelta del pediatra, ecc.). Le maggiori decisioni relative alle figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano, a tenere in presenza delle figlie, un contegno di rispetto reciproco, in modo da non compromettere la rispettiva figura genitoriale. Si impegnano, altresì, affinché le minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre, nei periodi di permanenza in Italia, potrà, liberamente, vedere e tenere con sé le figlie, concordando con la madre, di volta in volta, i tempi delle visite, tenendo conto delle esigenze delle minori, nonché degli impegni scolastici e delle attività ricreative.
4) Le figlie, compatibilmente alle loro esigenze di vita, potranno trascorrere in Bulgaria presso il padre o presso i nonni materni, alcune settimane nei periodi di vacanza da scuola, tendenzialmente due settimane in estate e dieci giorni durante il periodo natalizio, salvo diverso accordo tra i genitori nell'interesse delle bambine.
5)I genitori potranno trascorrere periodi di vacanza in modo esclusivo con le figlie, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche delle stesse, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza.
6) Il signor contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante il versamento, alla Parte_1
OR entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 (€ Parte_2 100,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 20% delle spese straordinarie come disciplinate dal Tribunale di Bologna in uso anche presso il Tribunale di Rimini.
I genitori si impegnano a rivedere le condizioni economiche relative al mantenimento delle figlie, nell'interesse delle medesime, ed a determinare il contributo di mantenimento a carico del padre, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7) L'assegno unico universale, erogato dall'INPS, per le figlie o qualsivoglia analogo sostegno erogato dall'INPS o altra P.A. o ente pubblico in favore delle stesse, verrà percepito esclusivamente dalla OR . Parte_2
8) La casa familiare, sita a Rimini in via Reno n. 15 int. 11, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla stessa con tutti i relativi arredi ed oggetti ivi contenuti che rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà. Il signor dà atto di aver già asportato dalla casa familiare i Pt_1
propri beni ed effetti personali.
9) L'auto tg. FT523SS già di proprietà della OR Controparte_1 Parte_2
resta in uso e nella disponibilità e proprietà della medesima;
mentre l'auto Opel Meriva, tg.
[...]
PK3567BT, immatricolata in Bulgaria ed anch'essa di proprietà della OR resta in Parte_2
uso al signor il quale provvederà al pagamento di tutte le relative spese (doc. 05). Pt_1
10)I genitori prestano reciproco assenso all'espatrio per motivi di vacanza con le figlie ed al rilascio di passaporti, di documenti equipollenti e della carta d'identità.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale. Danno atto, altresì, di avere definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale.
12) Le spese legali del presente giudizio sono a carico della OR . Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saludecio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte II Serie A Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1672 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LEPORE SARA ( CodiceFiscale_2
e ta in BULGARIA il 29/03/1985 (C.F. Parte_2 io dell'Avv. LEPORE SARA (C.F. C.F._3
C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Parte_2
relativa al matrimonio celebrato in data 19.09.2015, a Saludecio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 13.10.2016 e
5.01.2019 e, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-viste, inoltre, le note depositate in data 24.02.2025 con le quali le parti meglio precisavano alcuni aspetti relativi al mantenimento delle minori da parte del padre;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e della massima collaborazione e lealtà nell'interesse preminente delle figlie.
2) Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso la Per_1 Per_2
madre, con residenza anagrafica nella casa familiare sita a Rimini in via Reno n. 15 int. 11. Stante
l'allontanamento del padre dal luogo di residenza delle minori e la decisione del medesimo di stabilirsi in Bulgaria, i genitori concordano che la madre potrà assumere tutte le decisioni inerenti alle attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie (ad es. iscrizioni scolastiche, uscite e gite scolastiche, viaggi di istruzione, campi scuola, ecc.), o relative a questioni urgenti, non procrastinabili ed anche di salute (ad es. sottoscrizione del consenso informato, scelta del pediatra, ecc.). Le maggiori decisioni relative alle figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano, a tenere in presenza delle figlie, un contegno di rispetto reciproco, in modo da non compromettere la rispettiva figura genitoriale. Si impegnano, altresì, affinché le minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre, nei periodi di permanenza in Italia, potrà, liberamente, vedere e tenere con sé le figlie, concordando con la madre, di volta in volta, i tempi delle visite, tenendo conto delle esigenze delle minori, nonché degli impegni scolastici e delle attività ricreative.
4) Le figlie, compatibilmente alle loro esigenze di vita, potranno trascorrere in Bulgaria presso il padre o presso i nonni materni, alcune settimane nei periodi di vacanza da scuola, tendenzialmente due settimane in estate e dieci giorni durante il periodo natalizio, salvo diverso accordo tra i genitori nell'interesse delle bambine.
5)I genitori potranno trascorrere periodi di vacanza in modo esclusivo con le figlie, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche delle stesse, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza.
6) Il signor contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante il versamento, alla Parte_1
OR entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 (€ Parte_2 100,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 20% delle spese straordinarie come disciplinate dal Tribunale di Bologna in uso anche presso il Tribunale di Rimini.
I genitori si impegnano a rivedere le condizioni economiche relative al mantenimento delle figlie, nell'interesse delle medesime, ed a determinare il contributo di mantenimento a carico del padre, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7) L'assegno unico universale, erogato dall'INPS, per le figlie o qualsivoglia analogo sostegno erogato dall'INPS o altra P.A. o ente pubblico in favore delle stesse, verrà percepito esclusivamente dalla OR . Parte_2
8) La casa familiare, sita a Rimini in via Reno n. 15 int. 11, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla stessa con tutti i relativi arredi ed oggetti ivi contenuti che rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà. Il signor dà atto di aver già asportato dalla casa familiare i Pt_1
propri beni ed effetti personali.
9) L'auto tg. FT523SS già di proprietà della OR Controparte_1 Parte_2
resta in uso e nella disponibilità e proprietà della medesima;
mentre l'auto Opel Meriva, tg.
[...]
PK3567BT, immatricolata in Bulgaria ed anch'essa di proprietà della OR resta in Parte_2
uso al signor il quale provvederà al pagamento di tutte le relative spese (doc. 05). Pt_1
10)I genitori prestano reciproco assenso all'espatrio per motivi di vacanza con le figlie ed al rilascio di passaporti, di documenti equipollenti e della carta d'identità.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale. Danno atto, altresì, di avere definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale.
12) Le spese legali del presente giudizio sono a carico della OR . Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saludecio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte II Serie A Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi