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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Pierlucio Napoli e Parte_1
Francesca Napoli, ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato il 21.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione cat. VPT, sulla premessa di aver vanamente presentato istanza amministrativa per conseguire l'ANF per sé e per il coniuge convivente CP_2
essendo quest'ultima affetta da cecità parziale, come già precedentemente
[...] accertato in sede giudiziale, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto a “conseguire sulla pensione cat VPT n.02423104 da marzo 2017 l'assegno per il nucleo familiare nella misura prevista dalla tab. 21C secondo le risultanze reddituali allegate” con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, oltre accessori e con vittoria di spese. L'istituto previdenziale convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con una consulenza tecnico medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Avendo la parte ricorrente validamente documentato la sussistenza del requisito reddituale per accedere al beneficio rivendicato in relazione all'intero arco temporale dedotto in lite sulla base della certificazione reddituale allegata al ricorso, è stata disposta apposita consulenza tecnica medico legale al fine di verificare se la precitata si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o CP_2 mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tanto premesso, all'esito di visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “E' documentato da visite oculistiche che nel Febbraio 2022 la era affetta da ipovisus in OO (1/100); in pratica era CP_2
1 soggetto “cieca parziale”. Tale condizione è riconosciuta come disabilità grave. Se consideriamo anche le tabelle di invalidità civile del 1992, ad un ipovisus inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi è riconosciuta la totale inabilità lavorativa (100%). Se poi si fa riferimento al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” ancor più la si trova in CP_2 tale condizione in quanto il lavoro è proficuo se consente al soggetto i mezzi di sostentamento necessari”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “ si trovasse, e si trovi attualmente, in condizione di CP_2 totale inabilità lavorativa a decorrere da Febbraio 2022 al momento della domanda amministrativa presentata all' . CP_1
Salvo quanto si avrà modo di puntualizzare in relazione alla decorrenza dell'accertamento sanitario che viene in rilievo, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, possono essere condivise in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). In relazione a quanto precede, deve essere, dunque, affermato il diritto di alla ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento e al Parte_1 pagamento dei relativi ratei differenziali con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con componente inabile (con applicazione della tabella 21 C), a far data da marzo 2017 (come specificatamente domandato in ricorso), dovendosi considerare, quanto alla data della decorrenza della prestazione, per un verso, che “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella legge n. 153 del 1988, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 dicembre 2014 n. 27382); per altro verso, che l non costituitosi in giudizio, non ha validamente CP_1 eccepito la prescrizione dei crediti;
per altro verso ancora, che detta condizione non può che essere retrodatata, quanto meno al precitato mese di marzo 2017 (in ragione di quanto già giudizialmente accertato da questo Tribunale con sentenza n. 7017/2000 del 20.12.2000), essendo l'impossibilità per la di dedicarsi ad un CP_2 proficuo lavoro, appunto, ancorata alla sua cecità parziale. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data Parte_1
21.3.2023, nei confronti dell' , così provvede: accoglie la domanda attorea e, CP_1 per l'effetto, dichiara che ha diritto alla ricostituzione della Parte_1 pensione in godimento con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con componente ed inabile ed applicazione della tabella 21C, con decorrenza da marzo 2017, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa prestazione nella misura di legge, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna altresì l a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, CP_1 dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e cpa, nella misura di legge. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Pierlucio Napoli e Parte_1
Francesca Napoli, ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato il 21.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione cat. VPT, sulla premessa di aver vanamente presentato istanza amministrativa per conseguire l'ANF per sé e per il coniuge convivente CP_2
essendo quest'ultima affetta da cecità parziale, come già precedentemente
[...] accertato in sede giudiziale, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto a “conseguire sulla pensione cat VPT n.02423104 da marzo 2017 l'assegno per il nucleo familiare nella misura prevista dalla tab. 21C secondo le risultanze reddituali allegate” con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, oltre accessori e con vittoria di spese. L'istituto previdenziale convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con una consulenza tecnico medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Avendo la parte ricorrente validamente documentato la sussistenza del requisito reddituale per accedere al beneficio rivendicato in relazione all'intero arco temporale dedotto in lite sulla base della certificazione reddituale allegata al ricorso, è stata disposta apposita consulenza tecnica medico legale al fine di verificare se la precitata si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o CP_2 mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tanto premesso, all'esito di visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “E' documentato da visite oculistiche che nel Febbraio 2022 la era affetta da ipovisus in OO (1/100); in pratica era CP_2
1 soggetto “cieca parziale”. Tale condizione è riconosciuta come disabilità grave. Se consideriamo anche le tabelle di invalidità civile del 1992, ad un ipovisus inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi è riconosciuta la totale inabilità lavorativa (100%). Se poi si fa riferimento al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” ancor più la si trova in CP_2 tale condizione in quanto il lavoro è proficuo se consente al soggetto i mezzi di sostentamento necessari”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “ si trovasse, e si trovi attualmente, in condizione di CP_2 totale inabilità lavorativa a decorrere da Febbraio 2022 al momento della domanda amministrativa presentata all' . CP_1
Salvo quanto si avrà modo di puntualizzare in relazione alla decorrenza dell'accertamento sanitario che viene in rilievo, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, possono essere condivise in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). In relazione a quanto precede, deve essere, dunque, affermato il diritto di alla ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento e al Parte_1 pagamento dei relativi ratei differenziali con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con componente inabile (con applicazione della tabella 21 C), a far data da marzo 2017 (come specificatamente domandato in ricorso), dovendosi considerare, quanto alla data della decorrenza della prestazione, per un verso, che “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella legge n. 153 del 1988, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 dicembre 2014 n. 27382); per altro verso, che l non costituitosi in giudizio, non ha validamente CP_1 eccepito la prescrizione dei crediti;
per altro verso ancora, che detta condizione non può che essere retrodatata, quanto meno al precitato mese di marzo 2017 (in ragione di quanto già giudizialmente accertato da questo Tribunale con sentenza n. 7017/2000 del 20.12.2000), essendo l'impossibilità per la di dedicarsi ad un CP_2 proficuo lavoro, appunto, ancorata alla sua cecità parziale. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data Parte_1
21.3.2023, nei confronti dell' , così provvede: accoglie la domanda attorea e, CP_1 per l'effetto, dichiara che ha diritto alla ricostituzione della Parte_1 pensione in godimento con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con componente ed inabile ed applicazione della tabella 21C, con decorrenza da marzo 2017, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa prestazione nella misura di legge, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna altresì l a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, CP_1 dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e cpa, nella misura di legge. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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