TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott.ssa SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott.ssa ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6060/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO e dall'avv. RIASSETTO
ANTONELLA in forza di procura, presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“presa visione degli atti esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 13/03/2004.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 63, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dall'unione è nata una figlia: , il 29/06/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 233 del 19/07/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che il sig. provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, versando Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di € 250,00 per 12 mensilità da versarsi in Parte_1
via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che ad integrazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott.ssa SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott.ssa ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6060/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO e dall'avv. RIASSETTO
ANTONELLA in forza di procura, presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“presa visione degli atti esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 13/03/2004.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 63, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dall'unione è nata una figlia: , il 29/06/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 233 del 19/07/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che il sig. provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, versando Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di € 250,00 per 12 mensilità da versarsi in Parte_1
via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che ad integrazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3