Articolo 20 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 luglio 1902
Art. 20.

Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui del fondo di L. 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 22 luglio 1902