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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 613 /2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27/10/2022 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
15/09/2022 n. 1771/2022 del Tribunale di Taranto (pubblicata il 22.9.2022), così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge con distrazione in favore dell'avv Luca Bosco.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27/10/2022 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
15/09/2022 n. 1771/2022 del Tribunale di Taranto (pubblicata il 22.9.2022), così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge con distrazione in favore dell'avv Luca Bosco.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi