Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO -Sezione III civile
Il Tribunale - in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Rita Paola Terrama-
gra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10055/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( c.f. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( c.f. ); Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Carmela Castello che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
CONTRO
in persona dell'Assessore pro tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- P.IVA_1
lermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, è domiciliato;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenivano in giudizio l' e, dopo aver premesso che il Controparte_1
padre, , era deceduto in data 30.10.2020 a causa a delle patologie epati- Persona_1
che conseguenti al contagio da virus HCV a seguito delle emotrasfusioni infette praticategli in occasione dell' intervento chirurgico cui era stato sottoposto presso l'ospedale ortopedico di Palermo, chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_2
complessiva di euro 539.360,60 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, iu-
re proprio, per la perdita del rapporto parentale.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ri-
sultando, in materia, la responsabilità esclusiva del , quale ente preposto Controparte_3
dalla legge ai controlli sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati;
l'avvenuta prescrizione del diritto risarcitorio, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita documentalmente, la causa,
all'udienza del 4.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Sebbene sia corretto l'assunto dell'Assessorato secondo cui è il - in Controparte_3
adempimento dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, derivanti dalla disciplina legislativa vigente - ad essere gravato degli obblighi di controllo e vigilanza sul sangue utilizzato per le trasfusioni, nondimeno deve ritenersi che la responsabilità aquiliana del per inosservanza colposa dei detti obblighi, non escluda né assorba quella CP_3
(eventualmente) a carico degli enti ospedalieri, a carattere, invece, contrattuale ex artt.
1218 e 1228 c.c..
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte trattasi di due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza e non già di reciproca esclusione (Cass.civ. Sez.Un., 11.1.2008, n.576 e, tra le più recenti Cass., 23.9.2024,
n.25472; Cass.13.6.2023, n. 16808).
Ebbene, alla luce dell'astratta configurabilità della responsabilità risarcitoria della struttura ospedaliera, la legittimazione sostanziale e processuale dell'ente regionale per crediti e debiti delle ex sorti in epoca antecedente alla creazione delle aziende ospedaliere, deve Parte_3
ritenersi sussistente in forza del disposto della legge 724/1994.
E' fondata, invece, l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione.
Con indirizzo costante, afferma la Suprema Corte che, in tema di responsabilità
extracontrattuale del per i danni da trasfusione di sangue infetto, in Controparte_3
caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita del quale il congiunto chieda il risarcimento iure
hereditatis, trattandosi di un danno da lesione colposa, soggetto a prescrizione quinquennale dalla data del fatto;
per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso del proprio congiunto (emotrasfuso con sangue infetto), poiché il decesso integra il reato di omicidio colposo, la prescrizione del relativo diritto risarcitorio va determinata a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3 ( ex multis, Cass.civ.
5.2.2024 n.3267): “ se il fatto illecito per il
quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per
questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2047, comma 1, ai sensi del cit. comma 3, prima parte, quest'ultima si applica anche
all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il
maggior termine correlato solo all'astratta previsione dell'illecito come reato”
(Cass.civ.10.6.2020, n.21049).
Il termine di prescrizione va individuato in quello previsto legge al momento della consumazione dell'illecito che, nel reato di omicidio colposo, coincide con la morte.
È il decesso del congiunto, infatti, che lede il diritto alla integrità del rapporto parentale dei parenti prossimi, che costituisce il danno ingiusto integrante l'illecito civile nei confronti di questi ultimi e che rappresenta l'evento consumativo del reato di omicidio colposo, momento che, in generale, fissa il dies a quo della prescrizione, in ragione della ratio dell'istituto estintivo, che si rinviene nel c.d. tempo dell'oblio, calcolato a partire dal momento in cui il disvalore dell'illecito si è compiutamente manifestato (art. 158 c.p.).
Nel caso in esame, dalla lettura combinata dell'art. 589 c.p. che disciplina, appunto, la fattispecie di reato cui è riconducibile il fatto da cui ha avuto origine la richiesta risarcitoria oggetto di causa e dell'art. 157 c.p., come novellato dalla legge n. 251/2005 applicabile
ratione temporis, il termine di prescrizione cui correttamente occorre fare riferimento è di sei anni.
Venuta meno, infatti, a seguito della riforma legislativa del 2005 la commisurazione dei ter-
mini prescrizionali a scaglioni - "La prescrizione estingue il reato: (...) 3) in dieci anni, se si
tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque an-
ni; (...)" per cui il reato di omicidio colposo, punito con la pena da sei mesi a cinque anni, si prescriveva in dieci anni e prevista una modalità di computo dei detti termini rapportati al massimo della pena edittale - "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispon- dente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore
a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puni-
ti con la sola pena pecuniaria" (art. 157, comma 1, c.p.) , il termine prescrizionale per il reato di omicidio colposo è, giustappunto, quello di sei anni.
Orbene, nella fattispecie concreta - tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti ( v. allegati all'atto di citazione ) - può dirsi provato che:
• veniva sottoposto ad emotrasfusioni in data 27 novembre 1980 Persona_1
in occasione di un intervento chirurgico presso l'Ospedale E. Albanese di Palermo;
nel 1999 il predetto era stato sottoposto a indagine sierologica dalla Persona_1
quale era risultata la sua positività al virus dell'epatite C, poi degenerata in cirrosi epatica
HCV correlata;
• il 3 marzo 2008 la Commissione Medico Ospedaliera di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni praticate durante l'intervento chirurgico e la suddetta patologia, confermato dal con nota del 26 maggio 2010; Controparte_3
• il 30 ottobre 2010 il sig. era deceduto a seguito delle complicanze Parte_4
dovute alla patologia epatica.
Il diritto al risarcimento del danno iure proprio vantato dai germani deve ritenersi Per_1
pertanto prescritto alla data del 30.10.2016.
Ne segue che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può rivestire l' atto di citazione notificato soltanto il 13 luglio 2022 con il quale gli attori hanno convenuto in giudizio l' , in quanto intervenuto quasi 12 anni dopo il momento in Controparte_1
cui avrebbero dovuto far valere il proprio diritto, senza che sia stato notificato medio tempore alcun atto interruttivo- non potendosi riconoscere siffatta efficacia alla missiva del 20.7.2020, perché anch'essa inviata al convenuto allorquando il termine prescrizionale di sei anni era già
spirato.
Nè, come sostengono gli attori, la domanda proposta iure proprio può essere ricondotta ad una ipotesi di responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale.
E' principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito "iure proprio" per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., posto che il rapporto contrattuale è intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente, non certo tra la prima e i congiunti di quest'ultimo.
Né a diverse conclusioni può giungersi invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, avendo la giurisprudenza di legittimità ormai definitivamente chiarito che la figura dei “terzi protetti dal contratto” ha un “campo di applicazione che deve essere circoscritto – nell'ambito della responsabilità medica - al solo "sottosistema" in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come
"wrongful birth damages” (così, in motivazione, Cass.14258/2020), sicché, al di fuori di queste ipotesi, l'azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana
( Cass., n.14980/2024; Cass.,n.11320/2022; Cass., n.214040/2021).
Per quanto fin qui esposto si impone il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del valore dichiarato della controversia (
euro 539.360), dell'assenza di attività istruttoria e della bassa complessità delle questioni giuridiche dibattute vanno liquidate, a carico degli attori e in favore del convenuto, nei valori minimi in complessivi euro 7.831,00, oltre rimborso forfetario spese generali, cpa e iva come per legge dovuti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni di-
versa domanda, eccezione e difesa;
rigetta le domande proposte da e , nei confronti Parte_1 Parte_2
dell' , in persona dell'Assessore pro tempore, con l'atto di Controparte_1
citazione notificato il 13.7.2022;
Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore dell , liquidate in complessivi euro 7.831,00 oltre accessori di legge, in favore del CP_1
convenuto.
Così deciso in Palermo l'11 aprile 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.