Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 02077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza per conseguire l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore dell’amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Acireale con destinazione a verde agricolo, esponeva di aver realizzato su detto fondo un intervento edilizio senza permesso di costruire, ampliando/delocalizzando un immobile rurale su cui era stata presentata dal proprio dante causa una domanda di condono edilizio in data 27 febbraio 1995 e su
cui il Comune non si era, però, pronunciato.
In data 10 giugno 2020 aveva, pertanto, ricevuto un’ingiunzione di demolizione.
Aveva, perciò, presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Formatosi il silenzio rigetto su tale istanza di sanatoria, lo aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo.
Nelle more della definizione del giudizio - anche attraverso una interlocuzione con i competenti uffici dell’amministrazione - aveva presentato, in data 2 aprile 2024, una nuova e diversa domanda di sanatoria ex art. 36, per cui il giudizio avente ad oggetto la prima istanza si era concluso con una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Essendo, tuttavia, decorsi 60 giorni dalla presentazione anche della seconda istanza, senza alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione, con il ricorso in esame impugnava il silenzio rigetto formatosi sulla domanda.
Nei motivi di ricorso evidenziava che l’immobile sarebbe stato conforme alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della realizzazione (2011) sia al momento della presentazione della istanza ex art. 36 (2024), per come attestato dal tecnico che aveva presentato la domanda e che, pertanto, sarebbero stati sussistenti tutti i presupposti per l’accertamento della doppia conformità.
Per tali motivi chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione, ex art. 34, comma 1, lett.c) c.p.a., al rilascio del permesso di costruire.
2. Il Comune di Acireale si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
3. Con nota del 17 aprile 2025 il ricorrente dichiarava la propria carenza di interesse alla decisione del ricorso sopravvenuta a seguito della presentazione di una nuova e diversa domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del Comune di Acireale - riguardante i criteri per l’attuazione dell’art. 22 della legge regionale n. 16/2016 per la cessione di cubatura e trasferimento di volumetria di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) della legge n. 106/2011 - approvato con delibera del Consiglio Comunale di Acireale n. 152 del 9 dicembre 2011.
Conseguentemente chiedeva di dichiarare l’improcedibilità del ricorso con integrale compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune di Acireale, con nota del 18 aprile 2025, si associava alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
5. Ciò premesso, non resta al Collegio che prendere atto della espressa manifestazione del ricorrente del venir meno di ogni interesse allo scrutinio del ricorso.
Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915).
Ben può, dunque, la parte ricorrente, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione; in tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. ex multis , T.A.R. NI, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271; T.A.R. Sicilia, NI, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587).
Pertanto, anche nel caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Riguardo alle spese del giudizio, appare equo, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda e della sua definizione in rito, disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.