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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG VG N. 2800/2025
N. 2800/2025 RG VG
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dott. FRANCESCO PIPICELLI;
visto il ricorso depositato telematicamente il 6.3.2025 dalla società ricorrente Parte_1
con Sede legale a MILANO (MI) VIA SPADOLINI 7 cap 20141 Domicilio digitale/PEC
EDRA_SPA@PEC.IT Numero REA MI – 2000629 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese
Partita IVA rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata (all. A), P.IVA_1 dagli Avvocati Marco Marinoni (C.F. – PEC: C.F._1
, Alessandro Barbuti (codice fiscale Email_1 C.F._2
– indirizzo PEC e Andrea De Filippi (C.F. Email_2
– PEC: tutti del Foro di Milano, con C.F._3 Email_3
Studio in 20123 - Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
vista la designazione dello scrivente da parte del Presidente di Sezione in pari data 6.3.2025; visti i documenti allegati;
atteso che la ricorrente, come da conclusioni: “PROPONE IL PRESENTE RICORSO affinché, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera (d), CCII, l'On.le Tribunale adito, voglia autorizzare
[...] al trasferimento del Ramo d'Azienda, come definito in narrativa, a favore della società Pt_1
ai termini e condizioni sopra descritti e senza applicazione degli effetti CP_1 Parte_2 dell'art. 2560, comma 2, c.c. Con espressa richiesta di prevedere espressamente che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della CNC, ai sensi dell'art.
22, comma 1-bis, CCII.”;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza di convocazione delle parti tenutasi il
25.3.2025;
letto l'art.22 II co CCII, richiamato quanto indicato ai sensi del Decreto 21.3.2023 punto 12 (ossia: 12.1. Se si intende procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai
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creditori. 12.2. All'esperto potrà essere richiesto di: individuare quale sia il perimetro dell'azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale); dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute. 12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie. 12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice della crisi d'impresa, egli informa il tribunale se l'acquirente dell'azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo.); rilevato che l'esperto è stato chiamato a specificare nel suo motivato parere se è stato rispettato il principio di competitività nella selezione o se sono necessarie forme ulteriori di pubblicità, e/o di confronto o selezione competitiva tra offerte ricevute e se le stesse sono state espletate, rispondendo in modo sostanzialmente negativo al quesito;
considerato che
la stessa ricorrente si è opposta fin dal ricorso a modalità di selezione anche latamente competitive della selezione dell'acquirente, per le seguenti ragioni: “…OMISSIS…Quanto al rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, che il Tribunale è chiamato
a verificare ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera (d), CCII, si precisa che ha considerato con Pt_1
estrema attenzione il principio e ha concluso per l'impossibilità di applicarlo nel caso di specie, in presenza di una situazione obiettivamente eccezionale, data dalle seguenti circostanze: (a) la definizione transattiva del Contenzioso è fondamentale per nell'economia della CP_1 Pt_1
complessiva operazione ipotizzata, in quanto è tale da risolvere in radice tutte le relative connesse criticità, potenzialmente impattanti in termini estremamente significativi sulla soddisfazione dei creditori, vista l'entità delle pretese di pur contestate;
in sostanza, la complessiva CP_1 operazione, pur prevedendo, tra l'altro, la cessione del Ramo d'Azienda, si connota per una causa
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mista (vendita, licenza di distribuzione e transazione) o addirittura per una prevalente causa transattiva;
tale assetto causale rende l'operazione non assoggettabile a principi di competizione;
(b) neppure è immaginabile, in un eventuale scenario competitivo, l'apertura di una data room in cui tutti gli interessati possano esaminare il principale elemento del Ramo d'Azienda, consistente nella
Banca Dati;
quest'ultima presenta una serie di dati particolarmente sensibili, soggetti nel loro complesso a segreto industriale, che sarebbero a rischio di acquisizione da parte di terzi ove fosse consentito un loro esame massivo in contesto di due diligence;
in altri termini, l'accesso di terzi finirebbe sostanzialmente per disperdere il valore della Banca Dati, ancora una volta con pregiudizio in primis per i creditori di . Evidenziamo che l'elasticità delle forme di attuazione del principio Pt_1
di competitività ai sensi dell'art. 22, CCII, e la possibilità di non applicare tale principio, in presenza di fattori eccezionali, sono state oggetto di valutazione positiva da parte da questo stesso Tribunale in alcuni precedenti. Evidenziamo altresì che, nel nostro caso, la relazione estimativa indipendente sul Ramo d'Azienda (doc. 8) comunque fornisce un adeguato conforto sulla congruità delle condizioni di cessione, senza contare il perseguimento dell'interesse dei creditori, confermato anche dall'Esperto nel parere sulla proroga delle misure protettive con riferimento alla specifica operazione con ”; CP_1
rilevato che anche a verbale di udienza la società ricorrente si è espressamente opposta alla modalità di selezione competitiva dell'acquirente, evidenziando che “…vi è un problema in caso di selezione competitiva dell'acquirente anche interrogando un solo competitor del settore di riferimento in relazione alla possibile acquisizione “parassitaria” dei dati che sono oggetto di un contenzioso ed anche di una richiesta cautelare di distruzione, sarebbe in ogni caso un processo costoso e sul quale vi sarebbero riserve da parte dell'acquirente, la richiesta di manleva chiede poco realistica l'operazione e sarebbe necessaria una garanzia molto forte perché la manleva sia eseguita, il che rende il percorso in salita, la componente transattiva di questa operazione quindi è un fattore eccezionale che consente la deroga dal principio competitivo;
rileva che l'art. 3 della bozza allegata al ricorso dovrebbe accogliere i rilievi dell'esperto e il termine “tombale” è riferito
a tutte le controversie pendenti e future;
precisa che i creditori incisi dalla deroga all'art. 2560 cc sono quelli di cui al doc. 9; rileva che in ogni scenario l'operazione ha un senso ed è conveniente per i creditori anche alla luce della fairness opinion depositata;
si tratta di operazione contemplata sin dall'inizio della CNC che sostiene la liquidità ed il piano di cassa quale componente fondamentale.”; considerato che nel parere motivato depositato in data 19.3.2025 l'esperto ha così concluso:
“…OMISSIS…data la natura mista della operazione di cessione proposta (compravendita e
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transattiva – insieme - circa la pretesa minacciata da pari ad Euro 3.850.000 Pt_3
(tremiloniottocentocinquantamila). Il proprio parere POSITIVO a che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione se concesso dal Tribunale possa avvenire, ex art. 22.1-bis CCII, prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata – data la natura non
Parte concorsuale della - al fine di permettere ad l'uso immediato delle risorse finanziarie Pt_1
ottenute nella gestione in continuità delle operazioni aziendali di e di Gruppo per i motivi Pt_1
meglio specificati sopra. Infine – in via residuale e subordinata - qualora il Giudice designato Dott.
– nonostante le ragioni sopra esposte che rendono impossibile una selezione competitiva Persona_1
(data la natura anche risarcitoria delle pretese di ritenesse la necessità di cercare di CP_1
salvaguardare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente di si propone Pt_3 quanto segue al fine di non bloccare la dismissione di . L'Esperto potrebbe stimolare una Pt_3
eventuale manifestazione di interessi non vincolante – da esprimersi all'Esperto entro 30 gg - per
l'acquisto di CODIFA da parte dell'unico player sul mercato così come identificato dallo CP_2
nella propria FAIRNESS OPIONION (pag. 14) - segnatamente SE DB -
[...]
allegata al RICORSO CODIFA da . In tal caso SE DB dovrebbe essere Pt_1 contattata in modo riservato dall'Esperto entro 30 gg con l'assegnazione di un termine di ulteriori
30gg – qualora SE DB fosse interessata a svolgere una due diligence per la consultazione di tutti i documenti - ivi incluse le bozze dei contratti di compravendita con llegati al RICORSO CODIFA – che saranno messi a disposizione di SE CP_1
DB. L'offerta di SE DB dovrebbe includere l'obbligo di manlevare e tenere indenne
dall'eventuale risarcimento del danno a cui fosse condannata nei confronti di Pt_1
Non si nasconde la macchinosità – e la non preferenza per l'Esperto - della procedura CP_1
descritta per innescare un meccanismo di offerta competitiva a due tra e CP_1
SE DB al quale occorrerebbe dare un termine finale nei reciproci rilanci sul PREZZO base oggi offerto da Il Giudice Designato dovrebbe in tal caso inoltre indicare – anche CP_1
al fine di evitare strumentali e non fondate questioni di riservatezza - i documenti che devono essere messi in DATA ROOM per la consultazione di SE DB (a parere dell'Esperto dovrebbero essere tutti i documenti del RICORSO CODIFA compresi di allegati oltre agli atti – di tutte le parti e del giudice - del procedimento RG 25203/23 Trib. Milano e relativo sub-procedimento cautelare RG 25203-1/23 oltre che la lettera di messa in mora di on la richiesta di CP_1 risarcimento per Euro 3.885.000 del danno a ).”; Pt_1
rilevato che rispetto al parere in precedenza depositato lo stesso esperto avv. R. AIMERITO ha manifestato seri dubbi sulla praticabilità concreta della competizione tra possibili offerenti,
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esponendo a verbale di udienza che: “…la natura mista dell'operazione determina la difficoltà nell'individuare altri soggetti interessati, non è favorevole allo stimolo del mercato verso
SE DB in quanto la società perderebbe la licenza distributiva attualmente prevista negli allegati al contratto prodotto da in relazione ai contratti in essere con alcuni dei propri Pt_1
clienti, vi sarebbe poi un tema di omogeneità e comparabilità delle offerte con obbligo del terzo di manleva di da eventuali azioni di vi dovrebbe essere una data room sugli Pt_1 CP_1 elementi di causa e di litigation ma non vi sarebbe uso della banca dati per i clienti in essere.”; rilevato che il Tribunale sul punto non risulta avere un potere conformativo o di imposizione della gara o di forme anche minime di competizione, laddove la stessa società e l'esperto non abbiano ritenuto a monte di applicare l'elementare principio di competitività nella selezione dell'acquirente, prima di depositare l'istanza, come testimoniato dalla lettera della norma ex art. 22 lettera d) CCII:
“il tribunale verifica altresì il rispetto del principio…”; considerato che non appare consentito “procedimentalizzare” una forma di gara, un invito ad offrire o sollecitazione ad una offerta concorrente che per motivi di riservatezza industriale né la società né l'esperto abbiano ritenuto praticabili, non versando in ipotesi ex art. 91 ccii né di strumento di regolazione della crisi, ma in un caso di composizione negoziata in cui il Tribunale ha limitati poteri solo autorizzativi della cessione, previa verifica dei requisiti di legge ove in astratto sussistenti;
rilevato che come ha correttamente affermato il Tribunale di Milano 1.2.2024, inedita “la norma non meglio specifica quale sia il contenuto del principio di competitività ma può ritenersi che
(allo scopo di evitare cessioni propriamente di comodo in un contesto asfittico o piegato ad un uso distorto dell'istituto) il tribunale possa verificare l'esistenza di eventuali soluzioni migliori di mercato anche mediante modalità che possano essere conformate e flessibili rispetto alle diverse circostanze del caso concreto ma che senz'altro devono essere compatibili con le esigenze di celerità
e di urgenza che caratterizzano questa fase e che possono richiedere di derogare alle regole di apertura al mercato (e pur sempre in assenza di formalità prescritte)”. Anzi, il recente D.Dirigenziale
21.3.2023 (integrativo del D.Dirigenziale 28.9.2021) relativo alla cessione dell'azienda nella composizione negoziata, non ha più espresso l'obbligo di procedure competitive (contenuto nel precedente decreto), ma ha scritto che all'esperto potrà essere richiesto di “dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolate”. Nella fattispecie milanese del 1.2.2024, la debitrice aveva dato atto di aver selezionato l'offerente rispetto al quale ha chiesto di essere autorizzata a cedere l'azienda attraverso un articolato e competitivo meccanismo gestito da una primaria società di revisione che ha contattato ben 67 potenziali interessati.”;
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rilevato che, come esposto in motivazione anche da Tribunale di Milano, est. Agnese, 12 agosto 2023, in Diritto della Crisi “…La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale;
sotto tale profilo possono acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell'effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità
“mirate” allo specifico settore in cui opera l'azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.” (nel caso di specie la congruità del prezzo era stata confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la trasparente pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore
e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento); ricordato tuttavia nel caso di specie che per ragioni di riservatezza e di tutela di brevetti e della proprietà intellettuale e per chiudere rapidamente il contenzioso con - che Controparte_3
pende tra le parti avanti il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata per le Imprese, quale procedimento per descrizione n. 25203/2023 RG e, nell'ambito di questo, il sub procedimento cautelare n. 25203-1/2023 RG - la stessa ricorrente si è opposta alla verifica della presenza o assenza di soluzioni migliori sul mercato, anche con una breve pubblicità compatibile con la celerità ed urgenza dell'operazione; rilevato che non può del tutto derogarsi al rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, che non significa necessità a tutti i costi del ricorso a una gara seppur informale, ma che va correttamente interpretato come oggettiva e necessaria scelta del miglior offerente che può essere demandata allo stesso debitore sotto il controllo dell'esperto, purché si documenti oggettivamente la trasparenza del percorso di individuazione dell'offerente; rilevato che il requisito è in re ipsa assente nel caso di specie, perché l'offerente è il soggetto con il quale è pendente il contenzioso in materia di proprietà intellettuale (“descrizione”) e non è stato selezionato né vi è la volontà di selezionare talaltro possibile acquirente;
rilevato che l'apertura al mercato, quantomeno nei termini della verifica della assenza di migliori soluzioni anche nel medesimo settore commerciale mediante predisposizione di una data room o sollecitazione all'offerta a mezzo PEC (art. 25 septies comma 2 CCII in tema di concordato semplificato) è la regola – che non appare derogabile neppure in casi eccezionali come quello presente – posto che l'affermazione dell'operare del principio di competitività anche nel trasferimento di azienda durante la composizione negoziata si impone in ragione dei due presupposti che sorreggono l'eventuale provvedimento di autorizzazione: continuità aziendale e migliore
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soddisfazione dei creditori;
proprio per garantire che la soluzione proposta dall'imprenditore sia la più idonea a tutelare questi due obiettivi, si dovrà verificare l'esistenza di eventuali soluzioni migliori sul mercato;
non appare decisiva, in senso contrario, la possibile obiezione che potrebbe essere mossa, basata sulla mancanza di spossessamento a carico durante le trattative a carico dell'imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa; se l'imprenditore vuole che il trasferimento avvenga senza la responsabilità solidale dell'acquirente rispetto ai debiti anteriori e con salvezza degli effetti indipendentemente dall'esito della composizione negoziata, deve trovare piena applicazione il principio della competitività, posto a tutela anzitutto dell'interesse dei creditori anteriori, incisi direttamente dalla deroga alla responsabilità solidale, indipendentemente dalla presenza di contestazioni;
considerato inoltre che la presenza di una fairness opinion, di un parere di congruità ovvero di una stima astratta, che ben potrebbe mancare e non essere indefettibile, non può essere garanzia del fatto che si tratti della soluzione di miglior soddisfazione per i creditori, che sarebbe individuata solo applicando lo statuto minimo della competitività e per effetto di una reale sollecitazione del mercato di riferimento;
rilevato che nel caso di specie peraltro l'esperto ha esposto già dal parere e ribadito a verbale fondati e motivati dubbi sulla reale corrispondenza all'interesse dei creditori, il che in ogni caso osta all'autorizzazione, in quanto non vi sarebbe contrattualmente una chiusura “tombale” del contenzioso sulla base dei medesimi fatti costitutivi ma solo del procedimento cautelare, non essendo ad oggi nella prevista transazione contemplata ogni e qualsiasi controversia presente, minacciata e/o futura
(“transazione tombale”) relativa alla materia del contendere che abbia origine dai fatti dedotti da nei conteziosi cautelari e nelle richieste di risarcimento di danno indicati nel Controparte_4 ricorso “CODIFA”; a verbale infatti il medesimo esperto ha confermato “…la necessità in via preliminare di modificare la scrittura privata, dalle definizioni non si può escludere che definito il contenzioso in via cautelare possa rimanere fuori il giudizio di merito, è necessario che la transazione sia tombale sui fatti alla base e non in relazione al mero procedimento cautelare”; rilevato che peraltro, per il momento concreto evolutivo della composizione negoziata, tale autorizzazione appare inopportuna oggi, in quanto tendenzialmente potrebbe essere autorizzata la vendita a conclusione o “in fondo” al percorso di ristrutturazione, quando la soluzione della crisi appare trovata e quando gli accordi con i creditori sono stati raggiunti o sono prossimi (o nella forma del contratto ex art. 23, comma 1, lett. a, o nella forma dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa): appare condivisibile un uso prudente dell'autorizzazione alla vendita dell'azienda o del ramo in modo da inserire questa forma di continuità aziendale c.d. “indiretta” solo al termine del percorso
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negoziato, interpretando in modo rigoroso l'inciso (“… verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale”) posto all'inizio dell'art. 22, comma 1, CCII, quasi che la cessione dell'azienda possa atteggiarsi come uno degli atti e negozi conclusivi del risanamento;
rilevato peraltro che la stessa descrizione della natura del negozio come avente prevalente causa transattiva fa propendere per il fatto che non si tratti di una reale cessione di un ramo o di un compendio aziendale ma di un atto di straordinaria amministrazione da compiersi secondo il regime normativo degli articoli 21 commi 2 e 3 ccii;
considerato che
del resto, è stata una scelta della ricorrente quella di adire la C.N.C. e non di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi con il regime autorizzatorio da parte del
Tribunale degli atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 46 ccii;
va osservato che anche in quella sede la deroga prevista dall'art. 94 comma 6 ccii, che consente in caso di urgenza di derogare alla pubblicità e competizione, non risponde alla necessità di riservatezza, di segreto industriale o di conclusione rapida di una lite pendente, ma consente di bilanciare valori quali la salvaguardia dell'occupazione e dell'avviamento del ramo, qui non menzionati in via principale, rispetto all'interesse creditorio che peraltro dovrebbe essere messo in pericolo in modo irreparabile;
rilevato che, secondo il condivisibile orientamento espresso da ultimo dal Tribunale di
Brescia, in data 6.11.2024 est. Baldisserra, in Diritto della Crisi, il principio di competitività nella selezione dell'acquirente appare indefettibile, sussistendo molteplici analogie con quel caso di specie:
“…La competitività nella scelta dell'acquirente – sia pure da intendersi in senso deformalizzato, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell'art. 22 CCII - costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento…OMISSIS… In altri termini se le parti intendono giovarsi dell'effetto purgativo e di stabilità dell'atto di cessione devono attenersi ai principi sanciti dall'art. 22 CCII. Conclusivamente allo stato non vi sono i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta;
ferma la facoltà di riproporre l'istanza ex art. 22 CCII corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse
e in caso positivo di “gare” provvisorie espletate nell'ambito della composizione negoziata a cura dell'esperto, da sottoporre al tribunale…”; evidenziato peraltro che la vendita a trattativa privata in forma transattiva appare scarsamente compatibile con tutte le norme che impongano modalità competitive o precedute da pubblicità per la liquidazione dei beni immobili ed aziendali, fin dalla legge fallimentare nel testo dell'art. 108 l.f. ratione temporis previgente: vedi Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26954 del 23/12/2016 (Rv. 642881 -
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01), conforme Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11464 del 10/05/2017;
considerato che
, essendo intervenuta ad adiuvandum delle Controparte_3 posizioni difensive di parte ricorrente, mentre l' si è rimessa a Giustizia ed alla valutazione del CP_5
Tribunale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite rispetto alle parti costituite diverse dalla ricorrente e non effettivamente resistenti alle pretese di cui al ricorso;
PQM
RIGETTA l'istanza/ricorso depositato in data 28.2.2025 da per il trasferimento del Parte_1
Ramo d'Azienda ”, a favore della società ai termini e condizioni Pt_3 Controparte_3 descritti e senza applicazione degli effetti dell'art. 2560, comma 2, c.c.; compensa integralmente le spese del giudizio.
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto avv. R.
AIMERITO a cura della cancelleria.
Milano, 6 aprile 2025
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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Il Giudice designato dott. FRANCESCO PIPICELLI;
visto il ricorso depositato telematicamente il 6.3.2025 dalla società ricorrente Parte_1
con Sede legale a MILANO (MI) VIA SPADOLINI 7 cap 20141 Domicilio digitale/PEC
EDRA_SPA@PEC.IT Numero REA MI – 2000629 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese
Partita IVA rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata (all. A), P.IVA_1 dagli Avvocati Marco Marinoni (C.F. – PEC: C.F._1
, Alessandro Barbuti (codice fiscale Email_1 C.F._2
– indirizzo PEC e Andrea De Filippi (C.F. Email_2
– PEC: tutti del Foro di Milano, con C.F._3 Email_3
Studio in 20123 - Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
vista la designazione dello scrivente da parte del Presidente di Sezione in pari data 6.3.2025; visti i documenti allegati;
atteso che la ricorrente, come da conclusioni: “PROPONE IL PRESENTE RICORSO affinché, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera (d), CCII, l'On.le Tribunale adito, voglia autorizzare
[...] al trasferimento del Ramo d'Azienda, come definito in narrativa, a favore della società Pt_1
ai termini e condizioni sopra descritti e senza applicazione degli effetti CP_1 Parte_2 dell'art. 2560, comma 2, c.c. Con espressa richiesta di prevedere espressamente che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della CNC, ai sensi dell'art.
22, comma 1-bis, CCII.”;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza di convocazione delle parti tenutasi il
25.3.2025;
letto l'art.22 II co CCII, richiamato quanto indicato ai sensi del Decreto 21.3.2023 punto 12 (ossia: 12.1. Se si intende procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai
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creditori. 12.2. All'esperto potrà essere richiesto di: individuare quale sia il perimetro dell'azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale); dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute. 12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie. 12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice della crisi d'impresa, egli informa il tribunale se l'acquirente dell'azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo.); rilevato che l'esperto è stato chiamato a specificare nel suo motivato parere se è stato rispettato il principio di competitività nella selezione o se sono necessarie forme ulteriori di pubblicità, e/o di confronto o selezione competitiva tra offerte ricevute e se le stesse sono state espletate, rispondendo in modo sostanzialmente negativo al quesito;
considerato che
la stessa ricorrente si è opposta fin dal ricorso a modalità di selezione anche latamente competitive della selezione dell'acquirente, per le seguenti ragioni: “…OMISSIS…Quanto al rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, che il Tribunale è chiamato
a verificare ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera (d), CCII, si precisa che ha considerato con Pt_1
estrema attenzione il principio e ha concluso per l'impossibilità di applicarlo nel caso di specie, in presenza di una situazione obiettivamente eccezionale, data dalle seguenti circostanze: (a) la definizione transattiva del Contenzioso è fondamentale per nell'economia della CP_1 Pt_1
complessiva operazione ipotizzata, in quanto è tale da risolvere in radice tutte le relative connesse criticità, potenzialmente impattanti in termini estremamente significativi sulla soddisfazione dei creditori, vista l'entità delle pretese di pur contestate;
in sostanza, la complessiva CP_1 operazione, pur prevedendo, tra l'altro, la cessione del Ramo d'Azienda, si connota per una causa
2 TRIBUNALE DI MILANO
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mista (vendita, licenza di distribuzione e transazione) o addirittura per una prevalente causa transattiva;
tale assetto causale rende l'operazione non assoggettabile a principi di competizione;
(b) neppure è immaginabile, in un eventuale scenario competitivo, l'apertura di una data room in cui tutti gli interessati possano esaminare il principale elemento del Ramo d'Azienda, consistente nella
Banca Dati;
quest'ultima presenta una serie di dati particolarmente sensibili, soggetti nel loro complesso a segreto industriale, che sarebbero a rischio di acquisizione da parte di terzi ove fosse consentito un loro esame massivo in contesto di due diligence;
in altri termini, l'accesso di terzi finirebbe sostanzialmente per disperdere il valore della Banca Dati, ancora una volta con pregiudizio in primis per i creditori di . Evidenziamo che l'elasticità delle forme di attuazione del principio Pt_1
di competitività ai sensi dell'art. 22, CCII, e la possibilità di non applicare tale principio, in presenza di fattori eccezionali, sono state oggetto di valutazione positiva da parte da questo stesso Tribunale in alcuni precedenti. Evidenziamo altresì che, nel nostro caso, la relazione estimativa indipendente sul Ramo d'Azienda (doc. 8) comunque fornisce un adeguato conforto sulla congruità delle condizioni di cessione, senza contare il perseguimento dell'interesse dei creditori, confermato anche dall'Esperto nel parere sulla proroga delle misure protettive con riferimento alla specifica operazione con ”; CP_1
rilevato che anche a verbale di udienza la società ricorrente si è espressamente opposta alla modalità di selezione competitiva dell'acquirente, evidenziando che “…vi è un problema in caso di selezione competitiva dell'acquirente anche interrogando un solo competitor del settore di riferimento in relazione alla possibile acquisizione “parassitaria” dei dati che sono oggetto di un contenzioso ed anche di una richiesta cautelare di distruzione, sarebbe in ogni caso un processo costoso e sul quale vi sarebbero riserve da parte dell'acquirente, la richiesta di manleva chiede poco realistica l'operazione e sarebbe necessaria una garanzia molto forte perché la manleva sia eseguita, il che rende il percorso in salita, la componente transattiva di questa operazione quindi è un fattore eccezionale che consente la deroga dal principio competitivo;
rileva che l'art. 3 della bozza allegata al ricorso dovrebbe accogliere i rilievi dell'esperto e il termine “tombale” è riferito
a tutte le controversie pendenti e future;
precisa che i creditori incisi dalla deroga all'art. 2560 cc sono quelli di cui al doc. 9; rileva che in ogni scenario l'operazione ha un senso ed è conveniente per i creditori anche alla luce della fairness opinion depositata;
si tratta di operazione contemplata sin dall'inizio della CNC che sostiene la liquidità ed il piano di cassa quale componente fondamentale.”; considerato che nel parere motivato depositato in data 19.3.2025 l'esperto ha così concluso:
“…OMISSIS…data la natura mista della operazione di cessione proposta (compravendita e
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transattiva – insieme - circa la pretesa minacciata da pari ad Euro 3.850.000 Pt_3
(tremiloniottocentocinquantamila). Il proprio parere POSITIVO a che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione se concesso dal Tribunale possa avvenire, ex art. 22.1-bis CCII, prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata – data la natura non
Parte concorsuale della - al fine di permettere ad l'uso immediato delle risorse finanziarie Pt_1
ottenute nella gestione in continuità delle operazioni aziendali di e di Gruppo per i motivi Pt_1
meglio specificati sopra. Infine – in via residuale e subordinata - qualora il Giudice designato Dott.
– nonostante le ragioni sopra esposte che rendono impossibile una selezione competitiva Persona_1
(data la natura anche risarcitoria delle pretese di ritenesse la necessità di cercare di CP_1
salvaguardare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente di si propone Pt_3 quanto segue al fine di non bloccare la dismissione di . L'Esperto potrebbe stimolare una Pt_3
eventuale manifestazione di interessi non vincolante – da esprimersi all'Esperto entro 30 gg - per
l'acquisto di CODIFA da parte dell'unico player sul mercato così come identificato dallo CP_2
nella propria FAIRNESS OPIONION (pag. 14) - segnatamente SE DB -
[...]
allegata al RICORSO CODIFA da . In tal caso SE DB dovrebbe essere Pt_1 contattata in modo riservato dall'Esperto entro 30 gg con l'assegnazione di un termine di ulteriori
30gg – qualora SE DB fosse interessata a svolgere una due diligence per la consultazione di tutti i documenti - ivi incluse le bozze dei contratti di compravendita con llegati al RICORSO CODIFA – che saranno messi a disposizione di SE CP_1
DB. L'offerta di SE DB dovrebbe includere l'obbligo di manlevare e tenere indenne
dall'eventuale risarcimento del danno a cui fosse condannata nei confronti di Pt_1
Non si nasconde la macchinosità – e la non preferenza per l'Esperto - della procedura CP_1
descritta per innescare un meccanismo di offerta competitiva a due tra e CP_1
SE DB al quale occorrerebbe dare un termine finale nei reciproci rilanci sul PREZZO base oggi offerto da Il Giudice Designato dovrebbe in tal caso inoltre indicare – anche CP_1
al fine di evitare strumentali e non fondate questioni di riservatezza - i documenti che devono essere messi in DATA ROOM per la consultazione di SE DB (a parere dell'Esperto dovrebbero essere tutti i documenti del RICORSO CODIFA compresi di allegati oltre agli atti – di tutte le parti e del giudice - del procedimento RG 25203/23 Trib. Milano e relativo sub-procedimento cautelare RG 25203-1/23 oltre che la lettera di messa in mora di on la richiesta di CP_1 risarcimento per Euro 3.885.000 del danno a ).”; Pt_1
rilevato che rispetto al parere in precedenza depositato lo stesso esperto avv. R. AIMERITO ha manifestato seri dubbi sulla praticabilità concreta della competizione tra possibili offerenti,
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esponendo a verbale di udienza che: “…la natura mista dell'operazione determina la difficoltà nell'individuare altri soggetti interessati, non è favorevole allo stimolo del mercato verso
SE DB in quanto la società perderebbe la licenza distributiva attualmente prevista negli allegati al contratto prodotto da in relazione ai contratti in essere con alcuni dei propri Pt_1
clienti, vi sarebbe poi un tema di omogeneità e comparabilità delle offerte con obbligo del terzo di manleva di da eventuali azioni di vi dovrebbe essere una data room sugli Pt_1 CP_1 elementi di causa e di litigation ma non vi sarebbe uso della banca dati per i clienti in essere.”; rilevato che il Tribunale sul punto non risulta avere un potere conformativo o di imposizione della gara o di forme anche minime di competizione, laddove la stessa società e l'esperto non abbiano ritenuto a monte di applicare l'elementare principio di competitività nella selezione dell'acquirente, prima di depositare l'istanza, come testimoniato dalla lettera della norma ex art. 22 lettera d) CCII:
“il tribunale verifica altresì il rispetto del principio…”; considerato che non appare consentito “procedimentalizzare” una forma di gara, un invito ad offrire o sollecitazione ad una offerta concorrente che per motivi di riservatezza industriale né la società né l'esperto abbiano ritenuto praticabili, non versando in ipotesi ex art. 91 ccii né di strumento di regolazione della crisi, ma in un caso di composizione negoziata in cui il Tribunale ha limitati poteri solo autorizzativi della cessione, previa verifica dei requisiti di legge ove in astratto sussistenti;
rilevato che come ha correttamente affermato il Tribunale di Milano 1.2.2024, inedita “la norma non meglio specifica quale sia il contenuto del principio di competitività ma può ritenersi che
(allo scopo di evitare cessioni propriamente di comodo in un contesto asfittico o piegato ad un uso distorto dell'istituto) il tribunale possa verificare l'esistenza di eventuali soluzioni migliori di mercato anche mediante modalità che possano essere conformate e flessibili rispetto alle diverse circostanze del caso concreto ma che senz'altro devono essere compatibili con le esigenze di celerità
e di urgenza che caratterizzano questa fase e che possono richiedere di derogare alle regole di apertura al mercato (e pur sempre in assenza di formalità prescritte)”. Anzi, il recente D.Dirigenziale
21.3.2023 (integrativo del D.Dirigenziale 28.9.2021) relativo alla cessione dell'azienda nella composizione negoziata, non ha più espresso l'obbligo di procedure competitive (contenuto nel precedente decreto), ma ha scritto che all'esperto potrà essere richiesto di “dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolate”. Nella fattispecie milanese del 1.2.2024, la debitrice aveva dato atto di aver selezionato l'offerente rispetto al quale ha chiesto di essere autorizzata a cedere l'azienda attraverso un articolato e competitivo meccanismo gestito da una primaria società di revisione che ha contattato ben 67 potenziali interessati.”;
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rilevato che, come esposto in motivazione anche da Tribunale di Milano, est. Agnese, 12 agosto 2023, in Diritto della Crisi “…La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale;
sotto tale profilo possono acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell'effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità
“mirate” allo specifico settore in cui opera l'azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.” (nel caso di specie la congruità del prezzo era stata confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la trasparente pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore
e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento); ricordato tuttavia nel caso di specie che per ragioni di riservatezza e di tutela di brevetti e della proprietà intellettuale e per chiudere rapidamente il contenzioso con - che Controparte_3
pende tra le parti avanti il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata per le Imprese, quale procedimento per descrizione n. 25203/2023 RG e, nell'ambito di questo, il sub procedimento cautelare n. 25203-1/2023 RG - la stessa ricorrente si è opposta alla verifica della presenza o assenza di soluzioni migliori sul mercato, anche con una breve pubblicità compatibile con la celerità ed urgenza dell'operazione; rilevato che non può del tutto derogarsi al rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, che non significa necessità a tutti i costi del ricorso a una gara seppur informale, ma che va correttamente interpretato come oggettiva e necessaria scelta del miglior offerente che può essere demandata allo stesso debitore sotto il controllo dell'esperto, purché si documenti oggettivamente la trasparenza del percorso di individuazione dell'offerente; rilevato che il requisito è in re ipsa assente nel caso di specie, perché l'offerente è il soggetto con il quale è pendente il contenzioso in materia di proprietà intellettuale (“descrizione”) e non è stato selezionato né vi è la volontà di selezionare talaltro possibile acquirente;
rilevato che l'apertura al mercato, quantomeno nei termini della verifica della assenza di migliori soluzioni anche nel medesimo settore commerciale mediante predisposizione di una data room o sollecitazione all'offerta a mezzo PEC (art. 25 septies comma 2 CCII in tema di concordato semplificato) è la regola – che non appare derogabile neppure in casi eccezionali come quello presente – posto che l'affermazione dell'operare del principio di competitività anche nel trasferimento di azienda durante la composizione negoziata si impone in ragione dei due presupposti che sorreggono l'eventuale provvedimento di autorizzazione: continuità aziendale e migliore
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soddisfazione dei creditori;
proprio per garantire che la soluzione proposta dall'imprenditore sia la più idonea a tutelare questi due obiettivi, si dovrà verificare l'esistenza di eventuali soluzioni migliori sul mercato;
non appare decisiva, in senso contrario, la possibile obiezione che potrebbe essere mossa, basata sulla mancanza di spossessamento a carico durante le trattative a carico dell'imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa; se l'imprenditore vuole che il trasferimento avvenga senza la responsabilità solidale dell'acquirente rispetto ai debiti anteriori e con salvezza degli effetti indipendentemente dall'esito della composizione negoziata, deve trovare piena applicazione il principio della competitività, posto a tutela anzitutto dell'interesse dei creditori anteriori, incisi direttamente dalla deroga alla responsabilità solidale, indipendentemente dalla presenza di contestazioni;
considerato inoltre che la presenza di una fairness opinion, di un parere di congruità ovvero di una stima astratta, che ben potrebbe mancare e non essere indefettibile, non può essere garanzia del fatto che si tratti della soluzione di miglior soddisfazione per i creditori, che sarebbe individuata solo applicando lo statuto minimo della competitività e per effetto di una reale sollecitazione del mercato di riferimento;
rilevato che nel caso di specie peraltro l'esperto ha esposto già dal parere e ribadito a verbale fondati e motivati dubbi sulla reale corrispondenza all'interesse dei creditori, il che in ogni caso osta all'autorizzazione, in quanto non vi sarebbe contrattualmente una chiusura “tombale” del contenzioso sulla base dei medesimi fatti costitutivi ma solo del procedimento cautelare, non essendo ad oggi nella prevista transazione contemplata ogni e qualsiasi controversia presente, minacciata e/o futura
(“transazione tombale”) relativa alla materia del contendere che abbia origine dai fatti dedotti da nei conteziosi cautelari e nelle richieste di risarcimento di danno indicati nel Controparte_4 ricorso “CODIFA”; a verbale infatti il medesimo esperto ha confermato “…la necessità in via preliminare di modificare la scrittura privata, dalle definizioni non si può escludere che definito il contenzioso in via cautelare possa rimanere fuori il giudizio di merito, è necessario che la transazione sia tombale sui fatti alla base e non in relazione al mero procedimento cautelare”; rilevato che peraltro, per il momento concreto evolutivo della composizione negoziata, tale autorizzazione appare inopportuna oggi, in quanto tendenzialmente potrebbe essere autorizzata la vendita a conclusione o “in fondo” al percorso di ristrutturazione, quando la soluzione della crisi appare trovata e quando gli accordi con i creditori sono stati raggiunti o sono prossimi (o nella forma del contratto ex art. 23, comma 1, lett. a, o nella forma dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa): appare condivisibile un uso prudente dell'autorizzazione alla vendita dell'azienda o del ramo in modo da inserire questa forma di continuità aziendale c.d. “indiretta” solo al termine del percorso
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negoziato, interpretando in modo rigoroso l'inciso (“… verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale”) posto all'inizio dell'art. 22, comma 1, CCII, quasi che la cessione dell'azienda possa atteggiarsi come uno degli atti e negozi conclusivi del risanamento;
rilevato peraltro che la stessa descrizione della natura del negozio come avente prevalente causa transattiva fa propendere per il fatto che non si tratti di una reale cessione di un ramo o di un compendio aziendale ma di un atto di straordinaria amministrazione da compiersi secondo il regime normativo degli articoli 21 commi 2 e 3 ccii;
considerato che
del resto, è stata una scelta della ricorrente quella di adire la C.N.C. e non di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi con il regime autorizzatorio da parte del
Tribunale degli atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 46 ccii;
va osservato che anche in quella sede la deroga prevista dall'art. 94 comma 6 ccii, che consente in caso di urgenza di derogare alla pubblicità e competizione, non risponde alla necessità di riservatezza, di segreto industriale o di conclusione rapida di una lite pendente, ma consente di bilanciare valori quali la salvaguardia dell'occupazione e dell'avviamento del ramo, qui non menzionati in via principale, rispetto all'interesse creditorio che peraltro dovrebbe essere messo in pericolo in modo irreparabile;
rilevato che, secondo il condivisibile orientamento espresso da ultimo dal Tribunale di
Brescia, in data 6.11.2024 est. Baldisserra, in Diritto della Crisi, il principio di competitività nella selezione dell'acquirente appare indefettibile, sussistendo molteplici analogie con quel caso di specie:
“…La competitività nella scelta dell'acquirente – sia pure da intendersi in senso deformalizzato, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell'art. 22 CCII - costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento…OMISSIS… In altri termini se le parti intendono giovarsi dell'effetto purgativo e di stabilità dell'atto di cessione devono attenersi ai principi sanciti dall'art. 22 CCII. Conclusivamente allo stato non vi sono i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta;
ferma la facoltà di riproporre l'istanza ex art. 22 CCII corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse
e in caso positivo di “gare” provvisorie espletate nell'ambito della composizione negoziata a cura dell'esperto, da sottoporre al tribunale…”; evidenziato peraltro che la vendita a trattativa privata in forma transattiva appare scarsamente compatibile con tutte le norme che impongano modalità competitive o precedute da pubblicità per la liquidazione dei beni immobili ed aziendali, fin dalla legge fallimentare nel testo dell'art. 108 l.f. ratione temporis previgente: vedi Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26954 del 23/12/2016 (Rv. 642881 -
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01), conforme Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11464 del 10/05/2017;
considerato che
, essendo intervenuta ad adiuvandum delle Controparte_3 posizioni difensive di parte ricorrente, mentre l' si è rimessa a Giustizia ed alla valutazione del CP_5
Tribunale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite rispetto alle parti costituite diverse dalla ricorrente e non effettivamente resistenti alle pretese di cui al ricorso;
PQM
RIGETTA l'istanza/ricorso depositato in data 28.2.2025 da per il trasferimento del Parte_1
Ramo d'Azienda ”, a favore della società ai termini e condizioni Pt_3 Controparte_3 descritti e senza applicazione degli effetti dell'art. 2560, comma 2, c.c.; compensa integralmente le spese del giudizio.
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto avv. R.
AIMERITO a cura della cancelleria.
Milano, 6 aprile 2025
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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